Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 30/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Atzei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del decreto della Prefettura di Perugia protocollo n. -OMISSIS-, notificato l'-OMISSIS- con il quale è stato vietato al ricorrente di detenere e usare armi da caccia e loro munizioni;
- del certificato di non idoneità emesso dall'USL Umbria 1 in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. PI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto dell’impugnazione è il divieto di detenzione delle armi disposto in data -OMISSIS- nei confronti del ricorrente a seguito di una valutazione di inidoneità (visita medica del -OMISSIS-).
2. Con dichiarazione depositata in data 9 gennaio 2026, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, in quanto la Prefettura di Perugia, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’esito della nuova valutazione medica effettuata su reclamo del ricorrente in data -OMISSIS-, questa volta nel senso dell’idoneità, ha prontamente disposto la revoca del divieto mediante provvedimento n.-OMISSIS-.
3. Considerato che le parti in camera di consiglio hanno condiviso tale esito processuale, il Collegio ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., e di disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PI RI, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.