Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4055/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4055 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Giovanni Sozzi, Alessia Bellini e Laura Dolazza. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Controparte_1
Roberto Borlè.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“1) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e, comunque, l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata 5 ottobre 2023 e, conseguentemente,
a) in via principale, ordinare alla cooperativa convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando la cooperativa convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad € 1.393,51 lordi mensili dal licenziamento sino alla effettiva reintegrazione ed in ogni caso in misura non inferiore a 5 mensilità, con versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
b) in subordine, condannare la cooperativa convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di
1
2) con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
con liquidazione delle spese secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con riserva di quantificare le ulteriori spese maturate nel corso della causa, con sentenza esecutiva”.
***
1. Non risultano condivisibili le doglianze rassegnate dalla parte attrice in ordine all'assenza di giusta causa del licenziamento intimato.
1.1. Le condotte ascritte alla lavoratrice, e poste a base del recesso di cui è causa, sono state così riassunte nella contestazione disciplinare prodromica alla lettera di licenziamento:
“La Committente, ci ha inviato un informativa in merito agli accadimenti del 20 Controparte_2 settembre 2023 che Lei non ha inteso riferci, allorquando, poco prima delle ore 14:30, nella zona filtro del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale ove Lei è addetta in qualità di ausiliaria è intercorso un alterco, seguito dalle CP_2 vie di fatto, con la collega che, secondo quanto ci viene riferito dal , dott. e, Persona_1 Tes_1 Testimone_2 dal personale ivi presente, è consisitito nello specifico prima in un diverbio verbale molto acceso, con uso di frasario sconveniente, se non di vero e proprio turpiloquio, per poi passare ad aggressione/confronto fisico.
Ancora più nello specifico, da quanto si è appreso, Lei e la sig.ra avete discusso in merito alla mancanza Persona_1 dei sacchi neri;
successivamente a tale confronto, la Sig.ra si è avvicinata a lei che a sua volta l'ha colpita, Per_1 trasformando il confronto un una vera e propria rissa, con spintonamenti, corsa a torno ai letti di degenza, lancio di oggetti
(spugen sproche), urla, ingiurie, insulti e improperi, cessato solo a seguito dell'intervento del dott. , che Testimone_2 ha dispsoto l'allontanamento di entrambe dal reparto”.
1.2. Al riguardo, alla luce delle deposizioni rese dalle testi (comuni) escusse, può ritenersi confermata la dinamica degli accadimenti, atteso che:
- la teste ha dichiarato: “Cap. 3: Io il 20.9.2023 tornavo dalla sterilizzazione insieme a e Tes_3 Parte_2 abbiamo sentito delle urla provenire dalla zona “filtro” della terapia intensiva.
Quindi, noi siamo andati nella zona filtro.
Lì ho visto la che chiedeva alla come mai non avesse recuperato dei sacchi che vengono usati per la Pt_1 Per_1 biancheria.
La si è avvicinata alla e le ha detto: “Scusa, in che senso i sacchi?”. Per_1 Pt_1
In quel contesto non stavano urlando.
Poi però la ha spinto la E da lì hanno iniziato a urlare, a rincorrersi, a tirarsi i capelli. Pt_1 Per_1
Io sono intervenuta a separarle e dicevo alla “ lascia stare, cosa stai facendo? Per un paio di sacchi non è Pt_1 Per_2 il caso …”.
ADR: Preciso che la ha fatto la domanda all'attrice in tono pacato. Per_1
La spinta che poi l'attrice ha dato alla mi è sembrata incomprensibile, non era giustificata da nulla. Per_1
2 ADR: Le due si sono date pugni, calci, tirate di capelli;
si sono pure lanciate le spugne.
ADR: Preciso che tutto l'alterco è scaturito proprio dalla spinta che ha dato l'attrice.
Prima non c'era aria di vero scontro tra le due.
Cap. 4: è vero. L'attrice ha offeso la dandole della “puttana, troia, bastarda, figlia di puttana”; Per_1
- la teste ha dichiarato: “Cap. 3: Io quel giorno ero in sterilizzazione e ho sentito urlare nella zona filtro. Pt_2
Poi sono entrata in zona filtro e ho visto la che inveiva contro la signora e le chiedeva se era andata a Pt_1 Per_1 prendere i sacchi della biancheria.
La si è avvicinata alla perché non aveva capito la domanda. Per_1 Pt_1
Come si è avvicinata la la si è messa a urlare di più e ha dato alla una spinta abbastanza Per_1 Pt_1 Per_1 forte. A quel punto le due si sono accapigliate, si sono tirate i capelli. Si sono anche tirate addosso le spugne bagnate.
Cap. 4: Ricordo che la ha chiamato “bastarda” la Anche la ha offeso la Pt_1 Per_1 Per_1 Pt_1
ADR: Io poi sono andata a chiamare il caposala per risolvere la lite e sono ritornata col caposala.
Quando è arrivato il caposala, la lite tra le due è finita.
ADR: Ad assistere a questo episodio c'erano: , (del fattorinaggio). Persona_3 Controparte_3
Non ricordo se c'era . Persona_4
1.3. Deve quindi ritenersi accertato che la dipendente abbia avuto con la collega un diverbio molto acceso, con uso di parole offensive, sfociato poi in un confronto fisico (spinte, tirate di capelli) e nel lancio di oggetti.
1.4. Ad avviso del Tribunale, questo comportamento si profila tale da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, da integrare una giusta causa di licenziamento, che non consente neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
1.5. Ciò tenuto peraltro conto che l'art. 42, lett. E), del CCNL prevede espressamente tra le ipotesi che costituiscono giusta causa di licenziamento:
- “… grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
…
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
…
- azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona”.
1.6. Secondo un orientamento da tempo prevalente in giurisprudenza, il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.
3 E rientrano senz'altro nella sfera di tale dovere il divieto di aggressione fisica nei confronti di altre persone nell'ottica di risolvere da sé situazioni di alterco.
Del resto, da tempo la giurisprudenza riconosce legittimità al licenziamento irrogato in ipotesi in cui il comportamento del lavoratore corrisponde all'estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio, anche potenziale o tentato, verso una persona o una cosa (cfr. da ultimo Cass. n. 22636/2019, relativa al licenziamento di un lavoratore che aveva brandito un bastone ed era stato poi fermato dall'intervento di altri dipendenti).
1.7. Il recesso adottato appare pertanto proporzionato rispetto agli illeciti accertati e non dà titolo nemmeno per reclamare l'indennità sostitutiva del preavviso.
*
2. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Milano, 11.06.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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