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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A promossa
[...]
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.03.1977, residente in [...]L,
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] int. 13, eredi del signor
(C.F. , nato il [...] a [...] e Persona_1 C.F._3
deceduto in Treviso il 25.09.2020 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Gonzato (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._4
**ATTORI**
**CONTRO**
**ISTITUTO (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gioia Barbato, giusta procura in atti;
**CONVENUTO**
**E CONTRO**
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Gazzi
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._5 **CONVENUTA**
**CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI**
**SACE (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Angeloni (C.F.
, giusta procura in atti;
C.F._6
**TERZA CHIAMATA IN CAUSA**
**OGGETTO:** Risarcimento danni da responsabilità medica.
**CONCLUSIONI DELLE PARTI**
Come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente e richiamati a verbale d'udienza del 28.11.2024.
**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 convenivano in giudizio l' (di Parte_2 Controparte_4 CP_ seguito, per brevità, " ") e l (di seguito, Controparte_2
" ), chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_2 patrimoniali, asseritamente subiti *iure proprio* ed altresì *iure hereditatis* dal solo , in conseguenza del decesso del loro congiunto, Sig. Parte_1
, avvenuto in data 25.09.2020. Gli attori adducevano profili di Persona_1 responsabilità professionale a carico di entrambe le strutture sanitarie convenute, per le cure prestate al de cuius.
Si costituivano in giudizio l' e l contestando integralmente CP_4 CP_2 le domande attoree in fatto e in diritto, e chiedendone il rigetto. L CP_4 chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice SACE BT S.p.A. (di seguito, "SACE BT") al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento delle pretese attoree. L' in via CP_2 subordinata, svolgeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell' per l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità e per il CP_4 regresso.
2 Si costituiva altresì SACE BT, aderendo alle difese dell' e CP_4 contestando l'operatività della polizza.
Espletata la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ed eseguita
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale, affidata al collegio peritale composto dal Dott. (medico legale) e dal Dott. Persona_2 Persona_3
(specialista in malattie infettive), la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti. Gli attori, nelle proprie difese finali, contestavano fermamente le risultanze della CTU, chiedendone la rinnovazione o la chiamata a chiarimenti dei CCTTUU.
**MOTIVI DELLA DECISIONE**
Le domande proposte dagli attori, signori e Parte_1 Parte_2
sono infondate e devono, pertanto, essere respinte.
[...]
Al fine di accertare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari dell' e dell (facente CP_4 Controparte_5 capo all nel determinismo del decesso del Sig. , questo CP_2 Persona_1
Giudice ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidata a un collegio di specialisti nelle persone del Dott. medico-legale, e del Dott. Persona_2 [...]
infettivologo. Per_3
La relazione peritale, depositata in data 08.03.2024, frutto di un attento esame della documentazione sanitaria in atti, dell'analisi delle deduzioni di parte e di un approfondito studio del caso, risulta completa, immune da vizi logici o metodologici, e ha fornito risposte puntuali ed esaustive ai quesiti posti da questo
Giudice, anche alla luce delle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte attrice.
Il lavoro svolto dai CCTTUU Dott. e Dott. si appalesa, infatti, Per_2 Per_3 preciso, circostanziato e scientificamente rigoroso, come emerge chiaramente anche dalle puntuali repliche fornite alle osservazioni dei CTP attorei. Pertanto, le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale meritano di essere integralmente recepite e poste a fondamento della presente decisione, risultando ingiustificata la richiesta attorea di rinnovazione della CTU o di ulteriori chiarimenti.
Il collegio peritale ha concluso inequivocabilmente per l'assenza di profili di responsabilità addebitabili sia al personale dell' sia a quello Controparte_4
3 dell' . Si legge infatti nelle conclusioni della CTU: "*In Controparte_5 conclusione, la ricostruzione degli eventi, sulla base dei dati disponibili, depone per una sepsi ad evoluzione rapidissima, innescatasi il 23 settembre 2020, con un andamento rapidamente mortale, tale da sovrastare le possibilità terapeutiche.
Non emergono di conseguenza profili di responsabilità addebitabili al personale sanitario/parasanitario dell' come dell' Controparte_4 Controparte_5 nel determinismo del decesso del sig. .*". Persona_1
**Sulla posizione dell' Controparte_4
Gli attori hanno lamentato plurime carenze assistenziali e diagnostiche durante la degenza del Sig. presso l' , tra cui l'omessa esecuzione Parte_1 CP_4 di esami ematici per 43 giorni, la mancata effettuazione di un tampone rettale di sorveglianza, una gestione inadeguata delle ulcere da decubito e un ritardato trasferimento in ospedale.
Tali censure non trovano conforto nelle risultanze della CTU.
In primo luogo, i CCTTUU hanno evidenziato il complesso quadro clinico del paziente all'ingresso: "*il signor accedeva all' in Parte_1 Controparte_4 un quadro di ipertensione, ulcere croniche agli arti inferiori, diverticolosi del colon, pregressa resezione ileo-cecale per perforazione intestinale, significativo calo del visus di origine vasculitica in un quadro di panvasculosclerosi, con all'angio-TC stenosi degli arti inferiori al 30-70%, responsabile delle ulcere e sindrome da allettamento.*".
In merito alla gestione delle lesioni cutanee, la CTU ha accertato che "*Dal diario clinico–assistenziale dell'istituto risulta la costante applicazione di medicazioni e dell'igiene personale. Non emergono pertanto profili di negligenza nella corretta igiene, medicazione e pulizia sia delle ulcerazioni croniche agli arti inferiori che della lesione da decubito.*". Riguardo alla mancata esecuzione di un tampone sulla lesione da decubito il cui referto non risulta in cartella, i CCTTUU hanno precisato che "*le lesioni da decubito non siano affatto sterili, bensì normalmente “abitate” da innumerevoli microorganismi quali contaminanti/colonizzanti*" e che "*le linee guida non raccomandano né CP_6
l'esecuzione di tamponi superficiali (...) né il posizionamento di terapia antibiotica*", sottolineando altresì la rarità in letteratura di sepsi originate da tali lesioni.
Circa l'omissione di specifiche indagini colturali lamentate dagli attori, i
CCTTUU hanno chiarito che "*il tampone rettale di sorveglianza non abbia alcuna
4 utilità clinica, ma bensì unicamente epidemiologica, ai fini dell'eventuale isolamento di un soggetto colonizzato*" e che "*La ricerca delle tossine del
Clostridium difficile nelle feci, come invocata dai consulenti di parte attrice, non trova alcuna indicazione nel caso specifico, vista la totale assenza di sintomi clinici tipicamente indicativi di una infezione da parte di tale germe.*". Anche la doglianza relativa alla mancata esecuzione di esami ematici per un lungo periodo è stata attentamente vagliata;
i periti hanno osservato che, dopo iniziali alterazioni degli indici di flogosi e alcuni episodi febbrili fino all'8 agosto 2020, "*nei successivi 45 giorni di permanenza il paziente è rimasto sempre costantemente apiretico. Di conseguenza, se vi fosse stata l'incidenza di infezioni rilevanti ad esempio nel tratto urinario, queste avrebbero determinato una persistenza degli indici di flogosi, cosa che non è rilevabile dalla cartella clinica.*".
Relativamente al presunto ritardo nel trasferimento del paziente all'Ospedale di
Treviso, la CTU, applicando specifici score predittivi (MEWS, NEWS, qSOFA, SIRS) ai parametri vitali registrati, ha concluso che: "*i parametri vitali rilevati il 21 settembre 2020 (...) con nessuno degli score sopra menzionati, si raggiungeva un punteggio indicativo di rischio evolutivo, né indicazione ad un ricovero urgente del paziente in struttura intensivistica. Analogo ragionamento vale per i parametri del giorno seguente, 22 settembre 2020 (...) Diversamente, i parametri del 23 settembre (...) attestano un rapido cambio evolutivo in senso peggiorativo.*". Ne consegue, per i CCTTUU, che "*l'evoluzione del quadro settico è stata acuta e si è concretizzata rapidamente nella giornata del 23 settembre 2020. Non si rileva, di conseguenza, alcun ritardo addebitabile ai sanitari dell' Controparte_4 nell'invio del paziente al pronto soccorso dell' di Treviso.*". CP_5
Infine, riguardo all'origine dell'infezione, i CCTTUU hanno ritenuto: "*Altamente probabile che il patogeno (ancorché non specificatamente isolato) (...) fosse d'origine dalla flora batterica intestinale, pertanto endogeno piuttosto che esogeno/nosocomiale.*".
Le puntuali risposte dei CCTTUU alle osservazioni dei CTP attorei, con particolare riferimento all'adeguatezza della sorveglianza e delle medicazioni, alla corretta interpretazione dell'assenza di esami specifici in assenza di indicazioni cliniche e alla tempestività del trasferimento basata su dati oggettivi, confermano la solidità di tali conclusioni, evidenziando come le critiche attoree, pur riproponendo estesamente le proprie tesi, non introducano elementi scientifici idonei a scalfire la valutazione peritale circa l'assenza di nesso causale tra le presunte omissioni e il decesso, o a dimostrare una condotta negligente causalmente rilevante.
5 **Sulla posizione dell Controparte_2
Gli attori hanno censurato la condotta dei sanitari dell per Controparte_5 un presunto ritardo nella somministrazione della terapia antibiotica, per l'inadeguatezza della posologia e per l'omissione di una consulenza infettivologica.
Anche tali doglianze sono state smentite dalla CTU. I periti hanno sottolineato che il paziente "*giungeva all'Ospedale di Treviso il 23 settembre 2020 già con (...) una procalcitonina di 39,56, SGOT 619, SGPT 299, ALP 956, lattati 3,2.*", evidenziando che "*In realtà il paziente era in condizioni già altamente critiche al momento dell'ingresso in Ospedale con prognosi altamente infausta.*".
La CTU ha inoltre accertato che "*Erano correttamente e tempestivamente richieste ed eseguite emoculture, urinocoltura e posizionato empiricamente trattamento antibiotico con IP (...) È pur vero che tra il momento della presa in carico dal medico di turno alle ore 20:44 e il posizionato dell'antibiotico le ore 00:32 trascorre più tempo di quello auspicabile, ma contestualizzando con riferimento al caso specifico, tenuto conto della rapidità di presentazione del fatto settico in un soggetto con plurime comorbidità e dei valori dei parametri vitali così come riscontrati in medicina di urgenza (...), le possibilità di salvataggio ipoteticamente anticipando il trattamento antibiotico erano assolutamente scarse.*".
Concludono i CCTTUU che "*Il paziente decedeva per una sepsi violenta e rapidamente mortale (procalcitonina 39,56, lattati, 3,2), ovvero con caratteristiche sovrastanti le possibilità diagnostico- terapeutiche mediamente attese e applicabili.*".
Ne deriva che, anche per quanto concerne l'operato dei sanitari dell' CP_2 non emergono profili di colpa causalmente collegati all'evento morte. Le difese dell che hanno evidenziato la gravità estrema del paziente all'arrivo e la CP_2 correttezza del percorso diagnostico-terapeutico intrapreso, trovano pieno riscontro nelle valutazioni tecniche del collegio peritale.
Alla luce delle conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che questo
Giudice fa proprie, deve escludersi la sussistenza di condotte negligenti o imperite da parte dei sanitari dell' e dell Controparte_4 Controparte_2
che abbiano avuto un'incidenza causale nel determinismo del decesso
[...] del Sig. . Persona_1
Gli attori non hanno, pertanto, fornito la prova del nesso di causalità tra
6 l'operato dei convenuti e il danno lamentato, né tantomeno della colpa dei sanitari, presupposti indispensabili per l'accoglimento della domanda risarcitoria, sia essa fondata su responsabilità contrattuale che extracontrattuale.
Il rigetto delle domande principali comporta l'assorbimento della domanda di manleva formulata dall' nei confronti di SACE BT S.p.A. e della CP_4 CP_ domanda riconvenzionale trasversale dell' nei confronti del . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Le spese della
CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico degli attori in solido.
**
P.Q.M.
**
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 5454/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. **RESPINGE** le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_4 Controparte_2
.
[...]
2. **DICHIARA ASSORBITE** la domanda di manleva proposta dall'
[...] nei confronti di SACE BT S.p.A. e la domanda Controparte_4 riconvenzionale trasversale proposta dall nei Controparte_2 confronti dell' Controparte_4
3. **CONDANNA** e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute
[...]
e , nonché della terza Controparte_4 Controparte_2 chiamata SACE BT S.p.A., che liquida - come segue: per e , Controparte_4 Controparte_2 per ciascuna parte Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
per SACE BT S.p.A., parte Euro 5143,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
4. **PONE** definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come già
[...]
7 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Treviso, in data 01 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A promossa
[...]
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.03.1977, residente in [...]L,
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] int. 13, eredi del signor
(C.F. , nato il [...] a [...] e Persona_1 C.F._3
deceduto in Treviso il 25.09.2020 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Gonzato (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._4
**ATTORI**
**CONTRO**
**ISTITUTO (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gioia Barbato, giusta procura in atti;
**CONVENUTO**
**E CONTRO**
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Gazzi
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._5 **CONVENUTA**
**CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI**
**SACE (C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Angeloni (C.F.
, giusta procura in atti;
C.F._6
**TERZA CHIAMATA IN CAUSA**
**OGGETTO:** Risarcimento danni da responsabilità medica.
**CONCLUSIONI DELLE PARTI**
Come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente e richiamati a verbale d'udienza del 28.11.2024.
**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 convenivano in giudizio l' (di Parte_2 Controparte_4 CP_ seguito, per brevità, " ") e l (di seguito, Controparte_2
" ), chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non CP_2 patrimoniali, asseritamente subiti *iure proprio* ed altresì *iure hereditatis* dal solo , in conseguenza del decesso del loro congiunto, Sig. Parte_1
, avvenuto in data 25.09.2020. Gli attori adducevano profili di Persona_1 responsabilità professionale a carico di entrambe le strutture sanitarie convenute, per le cure prestate al de cuius.
Si costituivano in giudizio l' e l contestando integralmente CP_4 CP_2 le domande attoree in fatto e in diritto, e chiedendone il rigetto. L CP_4 chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice SACE BT S.p.A. (di seguito, "SACE BT") al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento delle pretese attoree. L' in via CP_2 subordinata, svolgeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell' per l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità e per il CP_4 regresso.
2 Si costituiva altresì SACE BT, aderendo alle difese dell' e CP_4 contestando l'operatività della polizza.
Espletata la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposta ed eseguita
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale, affidata al collegio peritale composto dal Dott. (medico legale) e dal Dott. Persona_2 Persona_3
(specialista in malattie infettive), la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti. Gli attori, nelle proprie difese finali, contestavano fermamente le risultanze della CTU, chiedendone la rinnovazione o la chiamata a chiarimenti dei CCTTUU.
**MOTIVI DELLA DECISIONE**
Le domande proposte dagli attori, signori e Parte_1 Parte_2
sono infondate e devono, pertanto, essere respinte.
[...]
Al fine di accertare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari dell' e dell (facente CP_4 Controparte_5 capo all nel determinismo del decesso del Sig. , questo CP_2 Persona_1
Giudice ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidata a un collegio di specialisti nelle persone del Dott. medico-legale, e del Dott. Persona_2 [...]
infettivologo. Per_3
La relazione peritale, depositata in data 08.03.2024, frutto di un attento esame della documentazione sanitaria in atti, dell'analisi delle deduzioni di parte e di un approfondito studio del caso, risulta completa, immune da vizi logici o metodologici, e ha fornito risposte puntuali ed esaustive ai quesiti posti da questo
Giudice, anche alla luce delle osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte attrice.
Il lavoro svolto dai CCTTUU Dott. e Dott. si appalesa, infatti, Per_2 Per_3 preciso, circostanziato e scientificamente rigoroso, come emerge chiaramente anche dalle puntuali repliche fornite alle osservazioni dei CTP attorei. Pertanto, le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale meritano di essere integralmente recepite e poste a fondamento della presente decisione, risultando ingiustificata la richiesta attorea di rinnovazione della CTU o di ulteriori chiarimenti.
Il collegio peritale ha concluso inequivocabilmente per l'assenza di profili di responsabilità addebitabili sia al personale dell' sia a quello Controparte_4
3 dell' . Si legge infatti nelle conclusioni della CTU: "*In Controparte_5 conclusione, la ricostruzione degli eventi, sulla base dei dati disponibili, depone per una sepsi ad evoluzione rapidissima, innescatasi il 23 settembre 2020, con un andamento rapidamente mortale, tale da sovrastare le possibilità terapeutiche.
Non emergono di conseguenza profili di responsabilità addebitabili al personale sanitario/parasanitario dell' come dell' Controparte_4 Controparte_5 nel determinismo del decesso del sig. .*". Persona_1
**Sulla posizione dell' Controparte_4
Gli attori hanno lamentato plurime carenze assistenziali e diagnostiche durante la degenza del Sig. presso l' , tra cui l'omessa esecuzione Parte_1 CP_4 di esami ematici per 43 giorni, la mancata effettuazione di un tampone rettale di sorveglianza, una gestione inadeguata delle ulcere da decubito e un ritardato trasferimento in ospedale.
Tali censure non trovano conforto nelle risultanze della CTU.
In primo luogo, i CCTTUU hanno evidenziato il complesso quadro clinico del paziente all'ingresso: "*il signor accedeva all' in Parte_1 Controparte_4 un quadro di ipertensione, ulcere croniche agli arti inferiori, diverticolosi del colon, pregressa resezione ileo-cecale per perforazione intestinale, significativo calo del visus di origine vasculitica in un quadro di panvasculosclerosi, con all'angio-TC stenosi degli arti inferiori al 30-70%, responsabile delle ulcere e sindrome da allettamento.*".
In merito alla gestione delle lesioni cutanee, la CTU ha accertato che "*Dal diario clinico–assistenziale dell'istituto risulta la costante applicazione di medicazioni e dell'igiene personale. Non emergono pertanto profili di negligenza nella corretta igiene, medicazione e pulizia sia delle ulcerazioni croniche agli arti inferiori che della lesione da decubito.*". Riguardo alla mancata esecuzione di un tampone sulla lesione da decubito il cui referto non risulta in cartella, i CCTTUU hanno precisato che "*le lesioni da decubito non siano affatto sterili, bensì normalmente “abitate” da innumerevoli microorganismi quali contaminanti/colonizzanti*" e che "*le linee guida non raccomandano né CP_6
l'esecuzione di tamponi superficiali (...) né il posizionamento di terapia antibiotica*", sottolineando altresì la rarità in letteratura di sepsi originate da tali lesioni.
Circa l'omissione di specifiche indagini colturali lamentate dagli attori, i
CCTTUU hanno chiarito che "*il tampone rettale di sorveglianza non abbia alcuna
4 utilità clinica, ma bensì unicamente epidemiologica, ai fini dell'eventuale isolamento di un soggetto colonizzato*" e che "*La ricerca delle tossine del
Clostridium difficile nelle feci, come invocata dai consulenti di parte attrice, non trova alcuna indicazione nel caso specifico, vista la totale assenza di sintomi clinici tipicamente indicativi di una infezione da parte di tale germe.*". Anche la doglianza relativa alla mancata esecuzione di esami ematici per un lungo periodo è stata attentamente vagliata;
i periti hanno osservato che, dopo iniziali alterazioni degli indici di flogosi e alcuni episodi febbrili fino all'8 agosto 2020, "*nei successivi 45 giorni di permanenza il paziente è rimasto sempre costantemente apiretico. Di conseguenza, se vi fosse stata l'incidenza di infezioni rilevanti ad esempio nel tratto urinario, queste avrebbero determinato una persistenza degli indici di flogosi, cosa che non è rilevabile dalla cartella clinica.*".
Relativamente al presunto ritardo nel trasferimento del paziente all'Ospedale di
Treviso, la CTU, applicando specifici score predittivi (MEWS, NEWS, qSOFA, SIRS) ai parametri vitali registrati, ha concluso che: "*i parametri vitali rilevati il 21 settembre 2020 (...) con nessuno degli score sopra menzionati, si raggiungeva un punteggio indicativo di rischio evolutivo, né indicazione ad un ricovero urgente del paziente in struttura intensivistica. Analogo ragionamento vale per i parametri del giorno seguente, 22 settembre 2020 (...) Diversamente, i parametri del 23 settembre (...) attestano un rapido cambio evolutivo in senso peggiorativo.*". Ne consegue, per i CCTTUU, che "*l'evoluzione del quadro settico è stata acuta e si è concretizzata rapidamente nella giornata del 23 settembre 2020. Non si rileva, di conseguenza, alcun ritardo addebitabile ai sanitari dell' Controparte_4 nell'invio del paziente al pronto soccorso dell' di Treviso.*". CP_5
Infine, riguardo all'origine dell'infezione, i CCTTUU hanno ritenuto: "*Altamente probabile che il patogeno (ancorché non specificatamente isolato) (...) fosse d'origine dalla flora batterica intestinale, pertanto endogeno piuttosto che esogeno/nosocomiale.*".
Le puntuali risposte dei CCTTUU alle osservazioni dei CTP attorei, con particolare riferimento all'adeguatezza della sorveglianza e delle medicazioni, alla corretta interpretazione dell'assenza di esami specifici in assenza di indicazioni cliniche e alla tempestività del trasferimento basata su dati oggettivi, confermano la solidità di tali conclusioni, evidenziando come le critiche attoree, pur riproponendo estesamente le proprie tesi, non introducano elementi scientifici idonei a scalfire la valutazione peritale circa l'assenza di nesso causale tra le presunte omissioni e il decesso, o a dimostrare una condotta negligente causalmente rilevante.
5 **Sulla posizione dell Controparte_2
Gli attori hanno censurato la condotta dei sanitari dell per Controparte_5 un presunto ritardo nella somministrazione della terapia antibiotica, per l'inadeguatezza della posologia e per l'omissione di una consulenza infettivologica.
Anche tali doglianze sono state smentite dalla CTU. I periti hanno sottolineato che il paziente "*giungeva all'Ospedale di Treviso il 23 settembre 2020 già con (...) una procalcitonina di 39,56, SGOT 619, SGPT 299, ALP 956, lattati 3,2.*", evidenziando che "*In realtà il paziente era in condizioni già altamente critiche al momento dell'ingresso in Ospedale con prognosi altamente infausta.*".
La CTU ha inoltre accertato che "*Erano correttamente e tempestivamente richieste ed eseguite emoculture, urinocoltura e posizionato empiricamente trattamento antibiotico con IP (...) È pur vero che tra il momento della presa in carico dal medico di turno alle ore 20:44 e il posizionato dell'antibiotico le ore 00:32 trascorre più tempo di quello auspicabile, ma contestualizzando con riferimento al caso specifico, tenuto conto della rapidità di presentazione del fatto settico in un soggetto con plurime comorbidità e dei valori dei parametri vitali così come riscontrati in medicina di urgenza (...), le possibilità di salvataggio ipoteticamente anticipando il trattamento antibiotico erano assolutamente scarse.*".
Concludono i CCTTUU che "*Il paziente decedeva per una sepsi violenta e rapidamente mortale (procalcitonina 39,56, lattati, 3,2), ovvero con caratteristiche sovrastanti le possibilità diagnostico- terapeutiche mediamente attese e applicabili.*".
Ne deriva che, anche per quanto concerne l'operato dei sanitari dell' CP_2 non emergono profili di colpa causalmente collegati all'evento morte. Le difese dell che hanno evidenziato la gravità estrema del paziente all'arrivo e la CP_2 correttezza del percorso diagnostico-terapeutico intrapreso, trovano pieno riscontro nelle valutazioni tecniche del collegio peritale.
Alla luce delle conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio, che questo
Giudice fa proprie, deve escludersi la sussistenza di condotte negligenti o imperite da parte dei sanitari dell' e dell Controparte_4 Controparte_2
che abbiano avuto un'incidenza causale nel determinismo del decesso
[...] del Sig. . Persona_1
Gli attori non hanno, pertanto, fornito la prova del nesso di causalità tra
6 l'operato dei convenuti e il danno lamentato, né tantomeno della colpa dei sanitari, presupposti indispensabili per l'accoglimento della domanda risarcitoria, sia essa fondata su responsabilità contrattuale che extracontrattuale.
Il rigetto delle domande principali comporta l'assorbimento della domanda di manleva formulata dall' nei confronti di SACE BT S.p.A. e della CP_4 CP_ domanda riconvenzionale trasversale dell' nei confronti del . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Le spese della
CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico degli attori in solido.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Treviso, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 5454/2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. **RESPINGE** le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 nei confronti dell' e dell'
[...] Controparte_4 Controparte_2
.
[...]
2. **DICHIARA ASSORBITE** la domanda di manleva proposta dall'
[...] nei confronti di SACE BT S.p.A. e la domanda Controparte_4 riconvenzionale trasversale proposta dall nei Controparte_2 confronti dell' Controparte_4
3. **CONDANNA** e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute
[...]
e , nonché della terza Controparte_4 Controparte_2 chiamata SACE BT S.p.A., che liquida - come segue: per e , Controparte_4 Controparte_2 per ciascuna parte Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
per SACE BT S.p.A., parte Euro 5143,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
4. **PONE** definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come già
[...]
7 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Treviso, in data 01 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Deli Luca
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