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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9078 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28425/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28425/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 12.08 innanzi alla dott.ssa NN LL, sono comparsi:
Per l'avv. MANUEL MACRÌ Parte_1
Per l'avv. FEDERICO IANESELLI Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Marcrì richiama le due modifiche apportate alla legge regionale in data 6.12.2024 e in data 30.5.2025 in forza delle quali non si può ritenere che sia richiesta la SCIA per lo svolgimento dell'attività di locazione con finalità turistiche, come indicato nel verbale di accertamento L'avv. Ianeselli osserva che l'ipotesi qui considerata è diversa perché l'appellante ha poi depositato la SCIA e il gdp inquadra il caso nella disciplina delle CAV piuttosto che nella locazione per finalità turistiche. L'avv. Macrì osserva che il gdp non avrebbe potuto riqualificare la fattispecie indicata nella sanzione I procuratori delle parti concludono come da ricorso e memoria difensiva. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NN LL pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN LL ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 28425/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANUEL MACRÌ, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova Via XII
Ottobre, 1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LAURA SOMMARUGA e dell'avv. FEDERICO IANESELLI presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via Dante, 9
APPELLATO
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“1) In via principale dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per i motivi evidenziati in ricorso e, per l'effetto, decidere la causa nel merito accogliendo le eccezioni e le domande spiegate in primo grado al fine di dichiarare nulla o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione di cui al prot. AOO.0.09/12/2022.0044379;
2) In subordine, riformare integralmente l'impugnata sentenza per i motivi evidenziati in ricorso, accogliendo le eccezioni e le domande spiegate in primo grado al fine di dichiarare nulla o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione di cui al prot. AOO.0.09/12/2022.0044379;
3) In estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, riformare l'impugnata sentenza determinando la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione di cui al prot. AOO.0.09/12/2022.0044379 nella misura edittale minima prevista;
4) In ogni caso condannare la parte appellata al pagamento di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”. APPELLATO:
“IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni dedotte in atti, rigettare l'avversaria richiesta di sospensione;
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni dedotte in atti, rigettare l'avversario appello e confermare la Sentenza n. 2547/2024, pubbl. il 19 aprile 2024, sub R.G. 56608/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano (Sez VII) e, dunque, l'Ordinanza Ingiunzione opposta (n. 0044379 del 9 dicembre 2022) ovvero, comunque, condannare Parte_1
(C.F. al pagamento a favore del
[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. – P.IVA ), in persona del Sindaco pro
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, della somma di € 4.008,50 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a interessi. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi del giudizio.”
pagina 3 di 9 Ragioni della decisione
1. , con ricorso depositato in data 24 luglio 2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 2547/2024 del giudice di pace di Milano, pubblicata in data 19 aprile 2024.
Con tale sentenza, è stata rigettata l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di conferma del verbale di accertamento n.3605/2022/C, emessa dal Controparte_1
in data 9 dicembre 2022 per l'importo di € 4.000, oltre spese di notifica.
Il verbale di accertamento confermato aveva applicato alla signora proprietaria Pt_1
dell'immobile adibito a civile abitazione sito in , Via della Controparte_1
Liberazione 5, “in qualità di gestore, in forma non imprenditoriale, della struttura ricettiva non alberghiera, adibita a locazioni brevi, sita in Via della Liberazione, 5 di
” la sanzione di € 4.000 per violazione dell'art. “39 comma 1 della Controparte_1
Legge Regionale n.27 del 01/10/2015, sanzionata ai sensi dell'Art.38 c.1 della medesima Legge”.
Contestualmente, era stata applicata anche la sanzione accessoria della sospensione dell'attività “sino alla regolarizzazione della SCIA di inizio attività da inoltrare al
SUAP competente per territorio”.
Nel proprio ricorso in opposizione, aveva lamentato: Parte_1
- la nullità della notifica del verbale di accertamento, l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione e addebito di spese di notifica non dovute;
- la nullità del verbale di accertamento per assenza di riferimenti temporali della violazione contestata;
- l'illegittimità degli atti di accertamento compiuti in violazione dell'art. 13 L.689/81;
- l'omissione dei criteri adoperati per la quantificazione della sanzione;
- la violazione del principio di legalità per assenza di una previsione sanzionatoria della fattispecie e contraddittorietà dell'apparente motivazione a sostegno dell'ordinanza ingiunzione.
pagina 4 di 9 L'opponente aveva quindi chiesto di annullare il provvedimento impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Il Comune di si era costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
e sostenendo che la legge regionale n.27/2015 della Regione Lombardia equipara l'attività di “locazione breve turistica” a quella di “case e appartamenti per vacanze”, in quanto entrambe prevedono una permanenza degli ospiti inferiore ai 30 giorni, “pertanto sono soggette a tutti quegli obblighi previsti dal testo coordinato del R.R. n.7 del
05/08/2016, pubblicato sul BURL supplemento n.321 de 08/08/2016; con l'obbligo di comunicare l'avvio di inizio attività al competente ufficio SUAP, territorialmente competente […]”.
Il giudice di pace ha ritenuto infondati i motivi del ricorso e lo ha pertanto respinto.
2. Nella sentenza, viene evidenziato che la signora ha riconosciuto l'omissione Pt_1
commessa, alla quale è conseguita l'ingiunzione opposta, attribuendone la responsabilità
a coloro che avevano gestito l'attività per suo conto, pubblicando l'annuncio del suo appartamento sul suo profilo e girandole le richieste di prenotazione.
Il giudice osserva che “attualmente l'avvio di un'attività locatizia breve non imprenditoriale, prevede la comunicazione di offerta ospitalità resa al Comune tramite la compilazione della modulistica ad hoc messa a disposizione dall'Ufficio competente;
l'invio di una SCIA (segnalazione certificata inizio attività non imprenditoriale) al Suap per le locazioni brevi gestite in forma non imprenditoriale è previsto per i comuni di alcune Regioni, tra le quali è compresa la Regione Lombardia e per quanto sin qui riportato, non c'è dubbio che l'odierna ricorrente abbia omesso di effettuare i corretti adempimenti richiesti allo scopo dalla L. Regionale 27/2015 -art. 38 c.8”.
Il giudice ha ritenuto di trovare conferma della correttezza delle osservazioni svolte nel fatto che “in data 27/12/2022 (ovvero successivamente alla notifica dei verbali
“presupposti” e del provvedimento qui opposto, la signora inoltrava al SUAP Pt_1
tramite il portale governativo preposto, comunicazione per ricevere il codice identificativo regionale e le credenziali per la registrazione del portale ross 1000 che
pagina 5 di 9 gestisce i flussi turistici in Regione Lombardia, rilasciati dagli uffici preposti di Città
Metropolitana di Milano e le credenziali per avviare la pratica sul portale alloggiati web della Questura di Milano”.
Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione è stata respinta.
3. L'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi.
I. Nullità della sentenza per assenza di idonea motivazione in violazione dell'art. 132,
c.2,
n. 4 c.p.c., ultrapetizione e omessa pronuncia su un capo della domanda in violazione dell'art. 112 c.p.c, violazione della disciplina di cui agli artt. 416 e 420, sesto comma,
c.p.c.;
II. Nullità della sentenza per omesso esame dell'eccezione relativa alla violazione del principio di legalità ex art. 1 L. 689/1981 e conseguente violazione del divieto di applicazione analogica delle norme sanzionatorie.
III. Nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di nullità del procedimento sanzionatorio eccepiti in primo grado.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, va detto che le doglianze espresse con il primo motivo di appello non sono condivisibili, in quanto il giudice di primo grado ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che, nel caso di specie, la legge regionale richiedesse la presentazione della SCIA, richiamando le norme di legge ritenute applicabili e seguendo un iter logico che consente di valutare le ragioni che il medesimo ha posto a fondamento della decisione.
Altra questione è quella relativa alla correttezza delle valutazioni espresse dal primo giudice.
Al riguardo, si osserva che tali valutazioni non paiono condivisibili laddove si è affermato che l'appellante avrebbe dovuto, sulla base delle norme contenute nella legge pagina 6 di 9 regionale 27/2015, inviare una SCIA al Suap ed “effettuare i corretti adempimenti richiesti allo scopo dalla L. Regionale 27/2015 -art. 38 c.8”.
In tale prospettiva, deve ritenersi fondato il secondo motivo di appello.
Va evidenziato, infatti, che nel verbale di accertamento notificato il 25 ottobre 2022 alla signora (doc.2 fasc. primo grado dell'appellante e doc. 3 di parte appellata) Pt_1
viene contestata la violazione dell'art. 39, primo comma della legge regionale n.27/2015 il quale dispone che “Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000”.
Ai sensi dell'art. 38 comma 1 della stessa legge, richiamato dalla norma sopra citata, “Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990”.
Dall'esame testuale delle previsioni normative richiamate, emerge che non è possibile desumere la necessità di presentazione di una SCIA per la “struttura ricettiva non alberghiera, adibita a locazioni brevi” (come è stato definito nel verbale di accertamento l'alloggio dato in locazione per finalità turistiche dalla signora ) Pt_1
oggetto di controversia.
Al massimo, da quanto è possibile dedurre dalla disposizione contenuta nell'art. 38 comma 1 citato, per il tipo di locazione considerata nel caso di specie, sarebbe ipotizzabile la necessità di presentazione di una CIA.
Tale interpretazione della norma sembra trovare conferma nella nuova formulazione intervenuta con le successive modifiche apportate all'art. 38, dapprima, dall'art.15, comma 1, lett. k) della l.r. 6 dicembre 2024 n.20 e, successivamente, dall'art.7, comma pagina 7 di 9 1, lett. d) della l.r. 30 maggio 2025 n.77, con l'inserimento del comma 1 bis dopo il comma 1.
Parimenti, al citato comma 1 bis che prevede: “Fermo restando l'obbligo per le locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale di presentare la SCIA, di cui all'articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.
191, tutte le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale e le locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggette alla preventiva presentazione della comunicazione di inizio attività (CIA) al comune nel cui territorio si svolge l'attività”, fa riscontro il nuovo comma 1 bis aggiunto all'art.39 della stessa legge dall'art. 15, comma
1, lett. c) della l.r. 6 dicembre 2024 n.20 e dall'art.7, comma 1, lett. b) della l.r. 30 maggio 2025 n.77.
Tuttavia, il verbale che è stato confermato con l'ordinanza ingiunzione opposta applica la sanzione per l'omessa presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), come si evince anche dalla sanzione accessoria applicata.
Anche se la mancata presentazione della CIA (comunicazione di inizio attività), ai sensi dell'art. 39 sopra richiamato, comporterebbe l'applicazione di una sanzione analoga, va rilevato che il verbale inequivocabilmente contesta una violazione avente ad oggetto un adempimento diverso, alla cui osservanza l'asserito trasgressore non era tenuto. Per tale motivo, l'applicazione della sanzione è illegittima e il verbale non avrebbe dovuto essere confermato con l'ordinanza opposta.
Né è possibile ipotizzare che, poiché si è successivamente attivata per Parte_1
la presentazione della SCIA, la stessa abbia riconosciuto la violazione addebitatale, dal pagina 8 di 9 momento che l'appellante, pur avendo proposto opposizione all'ordinanza ritenuta ingiusta, ha comprensibilmente cercato di conformarsi alle prescrizioni dettate dal verbale con il quale era stata disposta anche la sanzione accessoria della sospensione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza ingiunzione è da ritenersi illegittima e l'appello deve essere accolto.
Va pertanto annullata l'ordinanza ingiunzione di cui al prot.
AOO.0.09/12/2022.0044379 (doc.1 appellato).
Ogni altro motivo proposto deve ritenersi assorbito.
5. Quanto alle spese di lite, sussistono, alla luce dei mutamenti legislativi intervenuti e della effettiva scarsa chiarezza delle norme applicabili, ragioni che giustificano la compensazione tra le parti, per entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art.92 c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. Parte_1
2547/2024 emessa dal giudice di pace di Milano, annulla l'ordinanza ingiunzione di cui al prot. AOO.0.09/12/2022.0044379;
2) compensa tra le parti le spese di entrambi gradi del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice NN LL
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28425/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 12.08 innanzi alla dott.ssa NN LL, sono comparsi:
Per l'avv. MANUEL MACRÌ Parte_1
Per l'avv. FEDERICO IANESELLI Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Marcrì richiama le due modifiche apportate alla legge regionale in data 6.12.2024 e in data 30.5.2025 in forza delle quali non si può ritenere che sia richiesta la SCIA per lo svolgimento dell'attività di locazione con finalità turistiche, come indicato nel verbale di accertamento L'avv. Ianeselli osserva che l'ipotesi qui considerata è diversa perché l'appellante ha poi depositato la SCIA e il gdp inquadra il caso nella disciplina delle CAV piuttosto che nella locazione per finalità turistiche. L'avv. Macrì osserva che il gdp non avrebbe potuto riqualificare la fattispecie indicata nella sanzione I procuratori delle parti concludono come da ricorso e memoria difensiva. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NN LL pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN LL ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 28425/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANUEL MACRÌ, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova Via XII
Ottobre, 1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LAURA SOMMARUGA e dell'avv. FEDERICO IANESELLI presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via Dante, 9
APPELLATO
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“1) In via principale dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per i motivi evidenziati in ricorso e, per l'effetto, decidere la causa nel merito accogliendo le eccezioni e le domande spiegate in primo grado al fine di dichiarare nulla o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione di cui al prot. AOO.0.09/12/2022.0044379;
2) In subordine, riformare integralmente l'impugnata sentenza per i motivi evidenziati in ricorso, accogliendo le eccezioni e le domande spiegate in primo grado al fine di dichiarare nulla o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione di cui al prot. AOO.0.09/12/2022.0044379;
3) In estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, riformare l'impugnata sentenza determinando la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione di cui al prot. AOO.0.09/12/2022.0044379 nella misura edittale minima prevista;
4) In ogni caso condannare la parte appellata al pagamento di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”. APPELLATO:
“IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni dedotte in atti, rigettare l'avversaria richiesta di sospensione;
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni dedotte in atti, rigettare l'avversario appello e confermare la Sentenza n. 2547/2024, pubbl. il 19 aprile 2024, sub R.G. 56608/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano (Sez VII) e, dunque, l'Ordinanza Ingiunzione opposta (n. 0044379 del 9 dicembre 2022) ovvero, comunque, condannare Parte_1
(C.F. al pagamento a favore del
[...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. – P.IVA ), in persona del Sindaco pro
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, della somma di € 4.008,50 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a interessi. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi del giudizio.”
pagina 3 di 9 Ragioni della decisione
1. , con ricorso depositato in data 24 luglio 2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 2547/2024 del giudice di pace di Milano, pubblicata in data 19 aprile 2024.
Con tale sentenza, è stata rigettata l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di conferma del verbale di accertamento n.3605/2022/C, emessa dal Controparte_1
in data 9 dicembre 2022 per l'importo di € 4.000, oltre spese di notifica.
Il verbale di accertamento confermato aveva applicato alla signora proprietaria Pt_1
dell'immobile adibito a civile abitazione sito in , Via della Controparte_1
Liberazione 5, “in qualità di gestore, in forma non imprenditoriale, della struttura ricettiva non alberghiera, adibita a locazioni brevi, sita in Via della Liberazione, 5 di
” la sanzione di € 4.000 per violazione dell'art. “39 comma 1 della Controparte_1
Legge Regionale n.27 del 01/10/2015, sanzionata ai sensi dell'Art.38 c.1 della medesima Legge”.
Contestualmente, era stata applicata anche la sanzione accessoria della sospensione dell'attività “sino alla regolarizzazione della SCIA di inizio attività da inoltrare al
SUAP competente per territorio”.
Nel proprio ricorso in opposizione, aveva lamentato: Parte_1
- la nullità della notifica del verbale di accertamento, l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione e addebito di spese di notifica non dovute;
- la nullità del verbale di accertamento per assenza di riferimenti temporali della violazione contestata;
- l'illegittimità degli atti di accertamento compiuti in violazione dell'art. 13 L.689/81;
- l'omissione dei criteri adoperati per la quantificazione della sanzione;
- la violazione del principio di legalità per assenza di una previsione sanzionatoria della fattispecie e contraddittorietà dell'apparente motivazione a sostegno dell'ordinanza ingiunzione.
pagina 4 di 9 L'opponente aveva quindi chiesto di annullare il provvedimento impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Il Comune di si era costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
e sostenendo che la legge regionale n.27/2015 della Regione Lombardia equipara l'attività di “locazione breve turistica” a quella di “case e appartamenti per vacanze”, in quanto entrambe prevedono una permanenza degli ospiti inferiore ai 30 giorni, “pertanto sono soggette a tutti quegli obblighi previsti dal testo coordinato del R.R. n.7 del
05/08/2016, pubblicato sul BURL supplemento n.321 de 08/08/2016; con l'obbligo di comunicare l'avvio di inizio attività al competente ufficio SUAP, territorialmente competente […]”.
Il giudice di pace ha ritenuto infondati i motivi del ricorso e lo ha pertanto respinto.
2. Nella sentenza, viene evidenziato che la signora ha riconosciuto l'omissione Pt_1
commessa, alla quale è conseguita l'ingiunzione opposta, attribuendone la responsabilità
a coloro che avevano gestito l'attività per suo conto, pubblicando l'annuncio del suo appartamento sul suo profilo e girandole le richieste di prenotazione.
Il giudice osserva che “attualmente l'avvio di un'attività locatizia breve non imprenditoriale, prevede la comunicazione di offerta ospitalità resa al Comune tramite la compilazione della modulistica ad hoc messa a disposizione dall'Ufficio competente;
l'invio di una SCIA (segnalazione certificata inizio attività non imprenditoriale) al Suap per le locazioni brevi gestite in forma non imprenditoriale è previsto per i comuni di alcune Regioni, tra le quali è compresa la Regione Lombardia e per quanto sin qui riportato, non c'è dubbio che l'odierna ricorrente abbia omesso di effettuare i corretti adempimenti richiesti allo scopo dalla L. Regionale 27/2015 -art. 38 c.8”.
Il giudice ha ritenuto di trovare conferma della correttezza delle osservazioni svolte nel fatto che “in data 27/12/2022 (ovvero successivamente alla notifica dei verbali
“presupposti” e del provvedimento qui opposto, la signora inoltrava al SUAP Pt_1
tramite il portale governativo preposto, comunicazione per ricevere il codice identificativo regionale e le credenziali per la registrazione del portale ross 1000 che
pagina 5 di 9 gestisce i flussi turistici in Regione Lombardia, rilasciati dagli uffici preposti di Città
Metropolitana di Milano e le credenziali per avviare la pratica sul portale alloggiati web della Questura di Milano”.
Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione è stata respinta.
3. L'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi.
I. Nullità della sentenza per assenza di idonea motivazione in violazione dell'art. 132,
c.2,
n. 4 c.p.c., ultrapetizione e omessa pronuncia su un capo della domanda in violazione dell'art. 112 c.p.c, violazione della disciplina di cui agli artt. 416 e 420, sesto comma,
c.p.c.;
II. Nullità della sentenza per omesso esame dell'eccezione relativa alla violazione del principio di legalità ex art. 1 L. 689/1981 e conseguente violazione del divieto di applicazione analogica delle norme sanzionatorie.
III. Nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di nullità del procedimento sanzionatorio eccepiti in primo grado.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, va detto che le doglianze espresse con il primo motivo di appello non sono condivisibili, in quanto il giudice di primo grado ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che, nel caso di specie, la legge regionale richiedesse la presentazione della SCIA, richiamando le norme di legge ritenute applicabili e seguendo un iter logico che consente di valutare le ragioni che il medesimo ha posto a fondamento della decisione.
Altra questione è quella relativa alla correttezza delle valutazioni espresse dal primo giudice.
Al riguardo, si osserva che tali valutazioni non paiono condivisibili laddove si è affermato che l'appellante avrebbe dovuto, sulla base delle norme contenute nella legge pagina 6 di 9 regionale 27/2015, inviare una SCIA al Suap ed “effettuare i corretti adempimenti richiesti allo scopo dalla L. Regionale 27/2015 -art. 38 c.8”.
In tale prospettiva, deve ritenersi fondato il secondo motivo di appello.
Va evidenziato, infatti, che nel verbale di accertamento notificato il 25 ottobre 2022 alla signora (doc.2 fasc. primo grado dell'appellante e doc. 3 di parte appellata) Pt_1
viene contestata la violazione dell'art. 39, primo comma della legge regionale n.27/2015 il quale dispone che “Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000”.
Ai sensi dell'art. 38 comma 1 della stessa legge, richiamato dalla norma sopra citata, “Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990”.
Dall'esame testuale delle previsioni normative richiamate, emerge che non è possibile desumere la necessità di presentazione di una SCIA per la “struttura ricettiva non alberghiera, adibita a locazioni brevi” (come è stato definito nel verbale di accertamento l'alloggio dato in locazione per finalità turistiche dalla signora ) Pt_1
oggetto di controversia.
Al massimo, da quanto è possibile dedurre dalla disposizione contenuta nell'art. 38 comma 1 citato, per il tipo di locazione considerata nel caso di specie, sarebbe ipotizzabile la necessità di presentazione di una CIA.
Tale interpretazione della norma sembra trovare conferma nella nuova formulazione intervenuta con le successive modifiche apportate all'art. 38, dapprima, dall'art.15, comma 1, lett. k) della l.r. 6 dicembre 2024 n.20 e, successivamente, dall'art.7, comma pagina 7 di 9 1, lett. d) della l.r. 30 maggio 2025 n.77, con l'inserimento del comma 1 bis dopo il comma 1.
Parimenti, al citato comma 1 bis che prevede: “Fermo restando l'obbligo per le locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale di presentare la SCIA, di cui all'articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.
191, tutte le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale e le locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggette alla preventiva presentazione della comunicazione di inizio attività (CIA) al comune nel cui territorio si svolge l'attività”, fa riscontro il nuovo comma 1 bis aggiunto all'art.39 della stessa legge dall'art. 15, comma
1, lett. c) della l.r. 6 dicembre 2024 n.20 e dall'art.7, comma 1, lett. b) della l.r. 30 maggio 2025 n.77.
Tuttavia, il verbale che è stato confermato con l'ordinanza ingiunzione opposta applica la sanzione per l'omessa presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), come si evince anche dalla sanzione accessoria applicata.
Anche se la mancata presentazione della CIA (comunicazione di inizio attività), ai sensi dell'art. 39 sopra richiamato, comporterebbe l'applicazione di una sanzione analoga, va rilevato che il verbale inequivocabilmente contesta una violazione avente ad oggetto un adempimento diverso, alla cui osservanza l'asserito trasgressore non era tenuto. Per tale motivo, l'applicazione della sanzione è illegittima e il verbale non avrebbe dovuto essere confermato con l'ordinanza opposta.
Né è possibile ipotizzare che, poiché si è successivamente attivata per Parte_1
la presentazione della SCIA, la stessa abbia riconosciuto la violazione addebitatale, dal pagina 8 di 9 momento che l'appellante, pur avendo proposto opposizione all'ordinanza ritenuta ingiusta, ha comprensibilmente cercato di conformarsi alle prescrizioni dettate dal verbale con il quale era stata disposta anche la sanzione accessoria della sospensione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza ingiunzione è da ritenersi illegittima e l'appello deve essere accolto.
Va pertanto annullata l'ordinanza ingiunzione di cui al prot.
AOO.0.09/12/2022.0044379 (doc.1 appellato).
Ogni altro motivo proposto deve ritenersi assorbito.
5. Quanto alle spese di lite, sussistono, alla luce dei mutamenti legislativi intervenuti e della effettiva scarsa chiarezza delle norme applicabili, ragioni che giustificano la compensazione tra le parti, per entrambi i gradi del giudizio, ai sensi dell'art.92 c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. Parte_1
2547/2024 emessa dal giudice di pace di Milano, annulla l'ordinanza ingiunzione di cui al prot. AOO.0.09/12/2022.0044379;
2) compensa tra le parti le spese di entrambi gradi del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice NN LL
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