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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.9195/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'Avv. Ernesto Rizzo come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
ricorrente
ed
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Bianco come da procura generale richiamata nella memoria difensiva resistente
Oggetto: riconoscimento postumi di infortunio professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.08.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, autista alle dipendenze delle
Ferrovie del Sud Est, conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione delle CP_1 prestazioni spettatigli in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 05.10.2021, allorquando, mentre era intento ad effettuare una manovra di chiusura del portellone dell'aria posto sulla parte superiore di un autobus, scivolava per terra urtando il braccio destro e riportando un trauma che denunciava all'istituto resistente.
A sostegno della domanda, lamentava come l'istituto avesse erroneamente negato la configurazione dell'infortunio, ritenendo che quelli denunciati fossero i postumi di una malattia comune.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, all'udienza odierna la causa è decisa come dalla presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e CP_1
1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Orbene, espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, il CTU dott. ha Per_1 accertato quanto segue: “Tanto il gesto di sollevare il braccio destro per chiudere la botola dell'aria dell'autobus, sostenuto dall' e dalle dichiarazioni del ricorrente, quanto la successiva caduta sul piano di calpestio dell'automezzo, paiono CP_1 decisamente inadeguati a determinare la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra ovvero ad aggravare una precedente lesione, quella cioè riportata in seguito all'infortunio del 2013 e riconosciuta dall . A ledere il tendine del CP_1 sopraspinoso occorre, infatti, una notevole forza distrattiva agente sull'arto superiore, come si verifica nel gesto atletico o nei grandi traumatismi, non già un normale movimento di sollevamento del braccio, in scarico per giunta, ovvero una semplice caduta da un gradino. Manca, dunque, nel caso specifico, l'efficienza della causa lesiva.
A conferma, comunque, di quanto detto finora, stanno le tre ecografie della spalla destra, eseguite tutt'e tre dalla dr.ssa
quella cioè del 12.9.2013, risalente all'infortunio del 2013, e le altre due datate rispettivamente Persona_2
28.10.2021 e 16.3.2022, vale a dire successive al presunto infortunio per cui è causa. Ebbene, dalle tre indagini strumentali risulta che la lesione parziale del tendine del sopraspinoso è rimasta praticamente invariata nel tempo, essendosi aggiunte nei
4-5 anni che separano la prima dalle ultime due soltanto alcune degenerazioni calcifiche dei tendini ed artrosiche dei capi articolari, cui verosimilmente è dovuto l'incremento del deficit funzionale verificatosi nel frattempo, ma che non possono essere in rapporto causale col dichiarato infortunio di che trattasi. Anzi, tale deficit funzionale sarebbe dovuto proprio ed esclusivamente a quei processi degenerativi, in base alla RMN della spalla destra eseguita il 18.10.2021 dal dr.
[...]
che ha proprio segnalato l'assenza di una lesione anatomica del tendine del sopraspinoso. Persona_3
Da tutto ciò consegue, dunque, non solo l'inidoneità della causa lesiva, ma anche l'assenza della lesione addotta. Conclusioni
2 medico-legali e risposte ai quesiti. Le lesioni denunciate dal ricorrente non sono compatibili, con alto grado di probabilità, con le caratteristiche dell'infortunio così come descritte ai punti nn. 1 e 2 del ricorso” (cfr. relazione di consulenza tecnica deposita il 16.05.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, le conclusioni dei C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, come si sia esattamente verificata la caduta per cui è causa (non essendo stata articolata prova testimoniale sul punto), le lesioni denunciate - così come esaminate nella loro consistenza tramite esami strumentali - risalgono ad anni addietro e sono andate incontro a normali processi degenerativi.
Per le ragioni che precedono, sulla scorta delle risultanze della CTU, la domanda giudiziale deve essere rigettata.
Le spese processuali sostenute dall' , liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese CP_1 generali, IVA e CPA, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste parimenti a carico del ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
-condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' , liquidate Parte_1 CP_1 in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, come da separato decreto.
Lecce, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 16.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.9195/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'Avv. Ernesto Rizzo come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
ricorrente
ed
, in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Bianco come da procura generale richiamata nella memoria difensiva resistente
Oggetto: riconoscimento postumi di infortunio professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.08.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, autista alle dipendenze delle
Ferrovie del Sud Est, conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione delle CP_1 prestazioni spettatigli in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 05.10.2021, allorquando, mentre era intento ad effettuare una manovra di chiusura del portellone dell'aria posto sulla parte superiore di un autobus, scivolava per terra urtando il braccio destro e riportando un trauma che denunciava all'istituto resistente.
A sostegno della domanda, lamentava come l'istituto avesse erroneamente negato la configurazione dell'infortunio, ritenendo che quelli denunciati fossero i postumi di una malattia comune.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, all'udienza odierna la causa è decisa come dalla presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e CP_1
1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Orbene, espletata consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, il CTU dott. ha Per_1 accertato quanto segue: “Tanto il gesto di sollevare il braccio destro per chiudere la botola dell'aria dell'autobus, sostenuto dall' e dalle dichiarazioni del ricorrente, quanto la successiva caduta sul piano di calpestio dell'automezzo, paiono CP_1 decisamente inadeguati a determinare la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra ovvero ad aggravare una precedente lesione, quella cioè riportata in seguito all'infortunio del 2013 e riconosciuta dall . A ledere il tendine del CP_1 sopraspinoso occorre, infatti, una notevole forza distrattiva agente sull'arto superiore, come si verifica nel gesto atletico o nei grandi traumatismi, non già un normale movimento di sollevamento del braccio, in scarico per giunta, ovvero una semplice caduta da un gradino. Manca, dunque, nel caso specifico, l'efficienza della causa lesiva.
A conferma, comunque, di quanto detto finora, stanno le tre ecografie della spalla destra, eseguite tutt'e tre dalla dr.ssa
quella cioè del 12.9.2013, risalente all'infortunio del 2013, e le altre due datate rispettivamente Persona_2
28.10.2021 e 16.3.2022, vale a dire successive al presunto infortunio per cui è causa. Ebbene, dalle tre indagini strumentali risulta che la lesione parziale del tendine del sopraspinoso è rimasta praticamente invariata nel tempo, essendosi aggiunte nei
4-5 anni che separano la prima dalle ultime due soltanto alcune degenerazioni calcifiche dei tendini ed artrosiche dei capi articolari, cui verosimilmente è dovuto l'incremento del deficit funzionale verificatosi nel frattempo, ma che non possono essere in rapporto causale col dichiarato infortunio di che trattasi. Anzi, tale deficit funzionale sarebbe dovuto proprio ed esclusivamente a quei processi degenerativi, in base alla RMN della spalla destra eseguita il 18.10.2021 dal dr.
[...]
che ha proprio segnalato l'assenza di una lesione anatomica del tendine del sopraspinoso. Persona_3
Da tutto ciò consegue, dunque, non solo l'inidoneità della causa lesiva, ma anche l'assenza della lesione addotta. Conclusioni
2 medico-legali e risposte ai quesiti. Le lesioni denunciate dal ricorrente non sono compatibili, con alto grado di probabilità, con le caratteristiche dell'infortunio così come descritte ai punti nn. 1 e 2 del ricorso” (cfr. relazione di consulenza tecnica deposita il 16.05.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, le conclusioni dei C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, come si sia esattamente verificata la caduta per cui è causa (non essendo stata articolata prova testimoniale sul punto), le lesioni denunciate - così come esaminate nella loro consistenza tramite esami strumentali - risalgono ad anni addietro e sono andate incontro a normali processi degenerativi.
Per le ragioni che precedono, sulla scorta delle risultanze della CTU, la domanda giudiziale deve essere rigettata.
Le spese processuali sostenute dall' , liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese CP_1 generali, IVA e CPA, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste parimenti a carico del ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
-condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall' , liquidate Parte_1 CP_1 in € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, come da separato decreto.
Lecce, 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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