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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5124/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai SInori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 5124/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. ZAGARESE FRANCESCA, come da mandato in Parte_1 atti;
e con l'avv. ZAGARESE FRANCESCA, come da mandato in Controparte_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come indicate nel ricorso introduttivo, depositato il 16.05.2025:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto. 2
2) La GL minore venga affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre con residenza presso il padre sino a primavera 2026
3) Il padre terrà con sé la GL:
- a weekend alterni dal venerdì sera indicativamente h 18.30 al lunedì mattina:
- lunedì e martedì dalle h 18.30 con pernotto
Il predetto calendario sarà mutabile in funzione degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della GL, compatibilmente alle eSIenze lavorative dei genitori, garantendo sempre al padre il diritto minimo di due giorni alla settimana e il weekend
4) Nel corso delle vacanze estive della GL, i genitori concordano la medesima regolamentazione di cui al punto 3.
Entrambi i genitori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi per le ferie estive con la GL, il padre sempre nel mese di agosto e la madre nel mese di luglio, ferma la priorità della GL in caso di frequenza campi/corsi estivi.
Per l'anno 2025, la GL passerà con la madre le vacanze dal 21 luglio al 02 agosto e con il padre le vacanze dal 14 al 24 di agosto. frequenterà il campo scout dal 03 al 13 agosto e il campo delle fiamme oro Per_1 dal 25 al 30 agosto
Durante le vacanze natalizie, la GL passerà coi genitori il 50% delle proprie vacanze.
Alternando il giorno di natale e capodanno.
Relativamente alle vacanze pasquali, la GL passerà il 50% delle proprie vacanze con ciascun genitore alternandosi di anno in anno il giorno di Pasqua e lunedì in albis, fatta salva la possibilità di viaggi, anche all'estero a cui ciascun genitore da sin d'ora il consenso.
Per quanto concerne le vacanze di carnevale, in cui le scuole chiudono dal lunedì al mercoledì, si seguirà il calendario ordinario, salvo la possibilità per la madre di prendersi i giorni di vacanza da trascorre con la GL.
Il giorno del compleanno verrà trascorso dalla GL con il genitore secondo il calendario ordinario garantendo all'altro genitore il diritto di visita eccezion fatta in ipotesi in cui sia in ferie con uno dei genitori e la lontananza non consenta il diritto di visita in giornata, nel qual caso verrà garantito immediatamente al rientro. 3
In caso di malattia della GL e/o assenza da scuola vi dovrà provvedere il genitore di turno secondo il calendario previsto.
Entrambi i genitori hanno ovviamente il dovere di seguire lai GL nello svolgimento dei compiti nei rispettivi giorni di competenza.
5) Il padre SI. a titolo di concorso al mantenimento della GL, Controparte_1 verserà alla madre la somma di € 500,00 - cinquecento/00, entro il 12 di ciascun mese - a partire dal mese di luglio in cui la SI.ra rilascerà la casa Parte_1 familiare - annualmente rivalutatile secondo gli indici ISTAT in aumento e mai in negativo, a partire quindi da luglio 2026. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova che le parti dichiarano di conoscere.
Nelle spese straordinarie sono altresì incluse la spese di trasporto da dividere al
50%, corrispondenti attualmente all'abbonamento dell'autobus.
L'importo dell'assegno unico verrà richiesto ed incassato interamente dalla madre SI.ra , il padre SI. vi rinuncia e presta espressamente Parte_1 CP_1 il consenso affinché la madre possa richiedere all'INPS la corresponsione diretta del 100% dell'importo dell'assegno unico a proprio favore. In caso di necessità si impegna a fornire e sottoscrivere la documentazione necessaria.
6) La SI.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare che lascerà Parte_1 entro il 12.07.25 trasferendo anche la residenza entro il 30.09.25.
7) Il SI. entro il 12.07.25 si obbliga a versare la somma di € 32.000,00 CP_1 trentaduemila/00 a mezzo bonifico alla SI.ra la quale dichiara di non Parte_1 avere null'altro a pretendere a nessun titolo dal marito, neppure di mantenimento, ritenendo la predetta somma tombale di qualsiasi ulteriore e/o diversa richiesta anche futura in occasione del divorzio, incluso l'assegno divorzile mensile o una tantum al quale la SI.ra rinuncia sin d'ora, Parte_1 fatto salvo il buon esito del predetto pagamento.
8) La SI.ra potrà asportare, dall'attuale casa di abitazione i propri beni Parte_1 personali e il 50% di quelli della GL nonché gli elettrodomestici e i mobili in sua proprietà.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti ed autonomi, con espressa rinuncia a richiedere il contributo al mantenimento.
10) Ciascuna parte provvederà al versamento del CU al 50%. 4
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario a Conselve (PD) in data 26.07.2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Conselve (PD) al n. 13, Parte II, Serie A,
Anno 2003, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la GL in data 18.03.2010. Per_1
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i SI.ri e adivano congiuntamente l'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
La domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte nel ricorso introduttivo.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso ed essendo conformi all'interesse della GL Le condizioni di cui ai numeri 5, Per_1 limitatamente al percepimento del 100% dell'assegno unico in capo alla madre, 6, 7 e
10, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide: 5
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Controparte_1 rispetto;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 98, Parte
II, Serie C, Volume 01, anno 2020;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate, ad eccezione delle condizioni n. 5, nella parte relativa all'assegno unico, 6, 7 e 10;
4. Spese di lite al definitivo;
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 8.07.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai SInori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 5124/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. ZAGARESE FRANCESCA, come da mandato in Parte_1 atti;
e con l'avv. ZAGARESE FRANCESCA, come da mandato in Controparte_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come indicate nel ricorso introduttivo, depositato il 16.05.2025:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto. 2
2) La GL minore venga affidata ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre con residenza presso il padre sino a primavera 2026
3) Il padre terrà con sé la GL:
- a weekend alterni dal venerdì sera indicativamente h 18.30 al lunedì mattina:
- lunedì e martedì dalle h 18.30 con pernotto
Il predetto calendario sarà mutabile in funzione degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della GL, compatibilmente alle eSIenze lavorative dei genitori, garantendo sempre al padre il diritto minimo di due giorni alla settimana e il weekend
4) Nel corso delle vacanze estive della GL, i genitori concordano la medesima regolamentazione di cui al punto 3.
Entrambi i genitori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi per le ferie estive con la GL, il padre sempre nel mese di agosto e la madre nel mese di luglio, ferma la priorità della GL in caso di frequenza campi/corsi estivi.
Per l'anno 2025, la GL passerà con la madre le vacanze dal 21 luglio al 02 agosto e con il padre le vacanze dal 14 al 24 di agosto. frequenterà il campo scout dal 03 al 13 agosto e il campo delle fiamme oro Per_1 dal 25 al 30 agosto
Durante le vacanze natalizie, la GL passerà coi genitori il 50% delle proprie vacanze.
Alternando il giorno di natale e capodanno.
Relativamente alle vacanze pasquali, la GL passerà il 50% delle proprie vacanze con ciascun genitore alternandosi di anno in anno il giorno di Pasqua e lunedì in albis, fatta salva la possibilità di viaggi, anche all'estero a cui ciascun genitore da sin d'ora il consenso.
Per quanto concerne le vacanze di carnevale, in cui le scuole chiudono dal lunedì al mercoledì, si seguirà il calendario ordinario, salvo la possibilità per la madre di prendersi i giorni di vacanza da trascorre con la GL.
Il giorno del compleanno verrà trascorso dalla GL con il genitore secondo il calendario ordinario garantendo all'altro genitore il diritto di visita eccezion fatta in ipotesi in cui sia in ferie con uno dei genitori e la lontananza non consenta il diritto di visita in giornata, nel qual caso verrà garantito immediatamente al rientro. 3
In caso di malattia della GL e/o assenza da scuola vi dovrà provvedere il genitore di turno secondo il calendario previsto.
Entrambi i genitori hanno ovviamente il dovere di seguire lai GL nello svolgimento dei compiti nei rispettivi giorni di competenza.
5) Il padre SI. a titolo di concorso al mantenimento della GL, Controparte_1 verserà alla madre la somma di € 500,00 - cinquecento/00, entro il 12 di ciascun mese - a partire dal mese di luglio in cui la SI.ra rilascerà la casa Parte_1 familiare - annualmente rivalutatile secondo gli indici ISTAT in aumento e mai in negativo, a partire quindi da luglio 2026. Oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova che le parti dichiarano di conoscere.
Nelle spese straordinarie sono altresì incluse la spese di trasporto da dividere al
50%, corrispondenti attualmente all'abbonamento dell'autobus.
L'importo dell'assegno unico verrà richiesto ed incassato interamente dalla madre SI.ra , il padre SI. vi rinuncia e presta espressamente Parte_1 CP_1 il consenso affinché la madre possa richiedere all'INPS la corresponsione diretta del 100% dell'importo dell'assegno unico a proprio favore. In caso di necessità si impegna a fornire e sottoscrivere la documentazione necessaria.
6) La SI.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare che lascerà Parte_1 entro il 12.07.25 trasferendo anche la residenza entro il 30.09.25.
7) Il SI. entro il 12.07.25 si obbliga a versare la somma di € 32.000,00 CP_1 trentaduemila/00 a mezzo bonifico alla SI.ra la quale dichiara di non Parte_1 avere null'altro a pretendere a nessun titolo dal marito, neppure di mantenimento, ritenendo la predetta somma tombale di qualsiasi ulteriore e/o diversa richiesta anche futura in occasione del divorzio, incluso l'assegno divorzile mensile o una tantum al quale la SI.ra rinuncia sin d'ora, Parte_1 fatto salvo il buon esito del predetto pagamento.
8) La SI.ra potrà asportare, dall'attuale casa di abitazione i propri beni Parte_1 personali e il 50% di quelli della GL nonché gli elettrodomestici e i mobili in sua proprietà.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti ed autonomi, con espressa rinuncia a richiedere il contributo al mantenimento.
10) Ciascuna parte provvederà al versamento del CU al 50%. 4
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario a Conselve (PD) in data 26.07.2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Conselve (PD) al n. 13, Parte II, Serie A,
Anno 2003, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la GL in data 18.03.2010. Per_1
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i SI.ri e adivano congiuntamente l'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
La domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte nel ricorso introduttivo.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso ed essendo conformi all'interesse della GL Le condizioni di cui ai numeri 5, Per_1 limitatamente al percepimento del 100% dell'assegno unico in capo alla madre, 6, 7 e
10, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide: 5
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco Controparte_1 rispetto;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 98, Parte
II, Serie C, Volume 01, anno 2020;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate, ad eccezione delle condizioni n. 5, nella parte relativa all'assegno unico, 6, 7 e 10;
4. Spese di lite al definitivo;
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 8.07.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato