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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SABINO ANTONIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2994/2025 depositato il 02/07/2025, relativo alla sentenza n.
3829/2024 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 presentava ricorso contro la SO.GE.R.T. S.p.A. per l'ottemperanza della sentenza n. 3829/2024 pronunciata da questa Corte in data 17.06.2024 e depositata l'1.10.2024. Con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è stato accolto il ricorso proposto dal contribuente
Nominativo_2, difeso dal suddetto Avv. Ricorrente_1.
La citata sentenza di questa CTP ha condannato la SO.GE.R.T. S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 300,00 oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, da attribuire al difensore antistatario.
La SO.GE.R.T. S.p.A. non si è costituita.
Con ordinanza depositata il 25.11.2025 questo giudice ha comunque disposto il rinvio del procedimento concedendo alla SO.GE.R.T. S.p.A. il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento per procedere al pagamento del dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La SO.GE.R.T. S.p.A. non risulta aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Il Giudice, quindi, preso atto che è incontestato il passaggio in giudicato della sentenza e che risulta prodotto dal ricorrente l'atto di messa in mora notificato alla controparte in data 02.04.2025, rileva che sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 70 del D.Lgs. 546/1992 per l'accoglimento del presente ricorso e per la conseguente nomina di un commissario ad acta, individuato nel dott. Nominativo_3 (primo dall'elenco dei commissari ad acta istituito presso la CGT di Secondo grado Campania, alla quale non risulta conferito incarico nell'annualità in corso) che provveda a dare esecuzione a quanto disposto con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.
Al predetto dott. Nominativo_3 va riconosciuto il compenso, posto a carico della SO.GE.R.T. S.p.A., nella misura indicata in dispositivo.
Con riguardo al presente giudizio, in relazione al valore della controversia, la SO.GE.R.T. S.p.A. va condannata al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in accoglimento del ricorso:
• dispone la sostituzione del legale rappresentante pro tempore della So.ge.r.t. S.p.a. , parte inadempiente, con il Dott. Nominativo_3, primo nominativo utile inserito nel Registro Unico presso la CGT di Secondo Grado della Campania, quale Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 3829/2024 pronunciata da questa Corte in data 17.06.2024 e depositata l'1.10.2024, nella parte relativa al pagamento delle spese del giudizio come sopra determinate;
• fissa il compenso per il suddetto Dott. Nominativo_3 in € 200,00 (duecento/00) a carico dellla So.ge.r.t. S.p.a.;
• condanna la So.ge.r.t. S.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 200,00
(duecento/00), oltre accessori e spese come per legge, in favore del ricorrente.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SABINO ANTONIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2994/2025 depositato il 02/07/2025, relativo alla sentenza n.
3829/2024 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 presentava ricorso contro la SO.GE.R.T. S.p.A. per l'ottemperanza della sentenza n. 3829/2024 pronunciata da questa Corte in data 17.06.2024 e depositata l'1.10.2024. Con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è stato accolto il ricorso proposto dal contribuente
Nominativo_2, difeso dal suddetto Avv. Ricorrente_1.
La citata sentenza di questa CTP ha condannato la SO.GE.R.T. S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 300,00 oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, da attribuire al difensore antistatario.
La SO.GE.R.T. S.p.A. non si è costituita.
Con ordinanza depositata il 25.11.2025 questo giudice ha comunque disposto il rinvio del procedimento concedendo alla SO.GE.R.T. S.p.A. il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento per procedere al pagamento del dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La SO.GE.R.T. S.p.A. non risulta aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Il Giudice, quindi, preso atto che è incontestato il passaggio in giudicato della sentenza e che risulta prodotto dal ricorrente l'atto di messa in mora notificato alla controparte in data 02.04.2025, rileva che sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 70 del D.Lgs. 546/1992 per l'accoglimento del presente ricorso e per la conseguente nomina di un commissario ad acta, individuato nel dott. Nominativo_3 (primo dall'elenco dei commissari ad acta istituito presso la CGT di Secondo grado Campania, alla quale non risulta conferito incarico nell'annualità in corso) che provveda a dare esecuzione a quanto disposto con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.
Al predetto dott. Nominativo_3 va riconosciuto il compenso, posto a carico della SO.GE.R.T. S.p.A., nella misura indicata in dispositivo.
Con riguardo al presente giudizio, in relazione al valore della controversia, la SO.GE.R.T. S.p.A. va condannata al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in accoglimento del ricorso:
• dispone la sostituzione del legale rappresentante pro tempore della So.ge.r.t. S.p.a. , parte inadempiente, con il Dott. Nominativo_3, primo nominativo utile inserito nel Registro Unico presso la CGT di Secondo Grado della Campania, quale Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 3829/2024 pronunciata da questa Corte in data 17.06.2024 e depositata l'1.10.2024, nella parte relativa al pagamento delle spese del giudizio come sopra determinate;
• fissa il compenso per il suddetto Dott. Nominativo_3 in € 200,00 (duecento/00) a carico dellla So.ge.r.t. S.p.a.;
• condanna la So.ge.r.t. S.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 200,00
(duecento/00), oltre accessori e spese come per legge, in favore del ricorrente.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti.