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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10064/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) la SI.ra , Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana C.F. C.F._1 residente in [...],
con l'Avv. Luisa Biffi, con studio in Novate Milanese, Via Baranzate, 72-74 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) il sig. Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino CILENO C.F. C.F._2 residente in CILE, Av.da Florida # 6129 dep.23 Block 9, con l'Avv. Luisa Biffi, con studio in Novate Milanese, Via Baranzate, 72-74 presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: nato a [...], il 12 Controparte_2 dicembre 2018 C.F. , residente con la madre a NOVATE MILANESE (MI), in via Garibaldi, C.F._3
22 cittadino Italiano FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 6 ottobre 2025 con copia sottoscritta e successive note scritte depositate in data 29 ottobre 2025 personalmente sottoscritte e contenenti l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Controparte_2
1) Affidare il minore nato a [...], il 12 dicembre Controparte_2
2018 C.F. in via esclusiva alla madre, , con affido C.F._3 Parte_1 super esclusivo, affinchè la stessa possa assumere in via autonoma tutte le decisioni che lo riguardano, dandone semplice comunicazione al padre. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura precisando che la sig.ra ha ottenuto il Pt_1 gratuito patrocinio. Così deciso in Milano, il 25.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) la SI.ra , Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana C.F. C.F._1 residente in [...],
con l'Avv. Luisa Biffi, con studio in Novate Milanese, Via Baranzate, 72-74 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) il sig. Controparte_1 nato a [...], il [...] cittadino CILENO C.F. C.F._2 residente in CILE, Av.da Florida # 6129 dep.23 Block 9, con l'Avv. Luisa Biffi, con studio in Novate Milanese, Via Baranzate, 72-74 presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: nato a [...], il 12 Controparte_2 dicembre 2018 C.F. , residente con la madre a NOVATE MILANESE (MI), in via Garibaldi, C.F._3
22 cittadino Italiano FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 6 ottobre 2025 con copia sottoscritta e successive note scritte depositate in data 29 ottobre 2025 personalmente sottoscritte e contenenti l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: Controparte_2
1) Affidare il minore nato a [...], il 12 dicembre Controparte_2
2018 C.F. in via esclusiva alla madre, , con affido C.F._3 Parte_1 super esclusivo, affinchè la stessa possa assumere in via autonoma tutte le decisioni che lo riguardano, dandone semplice comunicazione al padre. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura precisando che la sig.ra ha ottenuto il Pt_1 gratuito patrocinio. Così deciso in Milano, il 25.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato