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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 6582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6582 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI Napoli Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 25.09.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5389/2024 del ruolo generale Lavoro, avente ad oggetto: differenze retributive
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Messere Margherita e Paparo Matilde, in Parte_1 virtù di procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n.33 sono elettivamente domiciliati, ricorrente C O N T R O in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura generale indicata in atti, dall'avv. Luigi Ciccarelli resistente
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/03/2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: di lavorare alle dipendenze della (di seguito, , società Controparte_1 Controparte_1 operante nel settore della manutenzione di edifici scolastici, strade provinciali nonché vigilanza e controllo flussi nelle sedi della Città Metropolitana di Napoli, sin dal 7.4.2015, con inquadramento attuale nel livello 4° del c.c.n.l. del settore Metalmeccanica Industria. Precisava di essere stato, in precedenza, dipendente della e di essere passato alle dipendenze della convenuta a seguito Parte_2 di verbale di accordo sindacale del 31.3.2015, avente ad oggetto la razionalizzazione delle società partecipate con conseguente riallocazione del personale all'epoca in organico presso la Parte_3
.
[...] Aggiungeva che l'accordo sindacale prevedeva il mantenimento in favore dei lavoratori assorbiti della anzianità di servizio utile al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione;
che il ricorrente alla data del passaggio, avvenuta in data 7.4.2015, aveva maturato, come emergeva dalla busta paga del mese di N.2 scatti di anzianità; che invece dalle buste Parte_4 paga emergeva che veniva riportato uno scatto inferiore a quello maturato presso il precedente datore di lavoro e ciò in dispregio degli accordi intervenuti tra le parti;
che solo nel maggio 2016 e fino all'aprile 2017, veniva riportato l'esatto scatto di euro 41,32 ; che inoltre alla data del maggio 2017, vigendo il CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA (biennalità degli scatti) la resistente aveva corrisposto lo scatto maturato nel periodo 2015/2017, ai sensi del ccnl Metalmeccanica Industria, e solo da tale mese veniva corrisposto l'importo di euro 66,37 (euro 41,32 più euro 25,05), come risulta per tabulas dalle buste paga allegate relative al periodo periodo maggio 2017 - aprile 2019); che alla data del maggio 2019 la resistente provvedeva ad erogare l'ulteriore scatto biennale maturato nel periodo maggio 2017/maggio 2019 adeguando lo stesso ad euro 91,42 ( euro 66,37 più euro 25,05) come risulta per tabulas dalle buste paga allegate periodo paga maggio 2019 – aprile 2021; che alla data del maggio 2021 la resistente correttamente provvedeva ad adeguare lo scatto maturato nel periodo maggio 2019/maggio 2021 adeguando lo stesso ad euro 116,47, come risulta per tabulas dalle buste paga allegate periodo paga maggio 2021 – aprile 2023; che nel mese di Maggio 2023, decorsi due anni era maturato un ulteriore scatto e pertanto a tale data il ricorrente avrebbe dovuto percepire, a titolo di scatto, l'importo di euro 141,52 ( euro 116,47 più euro 25,05) ma la resistente non provvedeva a tale adeguamento;
che come evincibili dai prospetti contabili allegati al presente ricorso il ricorrente aveva diritto ad ottenere la somma di euro 824,50, quale differenza retributiva a titolo di scatti di anzianità maturati e non corrisposto per il periodo APRILE 2015 – DICEMBRE 2023, comprensivi di 13ma anno 2015 e anno 2023, oltre accessori di legge Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo la condanna della al pagamento in favore di ciascuno della somma di € 824,50 per i Controparte_1 titoli di cui in ricorso, oltre accessori, il tutto con il favore delle spese di giudizio, con attribuzione. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la si costituiva in giudizio Controparte_1 sostenendo l'infondatezza del ricorso ed insistendo per il rigetto con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 25.09.2025 il procuratore della parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere essendo stata corrisposta solo la somma di euro 651,30 a titolo di sorta capitale in luogo della maggior somma richiesta pari da euro 824,50 oltre agli accessori di legge, precisando che nella busta paga di maggio 2025 depositata telematicamente era evincibile il pagamento della “sorta capitale Ap” ed insisteva per la condanna della resistente al pagamento della somma residua ancora dovuta pari ad euro 173,20 oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite . Il procuratore della parte resistente si è associato alla richiesta di declaratoria parziale della materia del contendere e ha chiesto compensarsi le spese di lite. Il Gl, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
In ragione dell'intervenuto pagamento da parte dell' con la busta paga di Controparte_1 maggio 2025 della somma di euro 651,30 a titolo di scatti di anzianità rivendicati nel presente giudizio, pagamento parziale ammesso e non contestato all'odierna udienza dalla parte resistente, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Invero, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni Nel caso in esame, è pacifico che la bbia nelle more del giudizio corrisposto Controparte_1 le differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità relativamente all'arco temporale rivendicato in ricorso (aprile 2015 - dicembre 2023), limitatamente all'importo di euro 651,30, si dà determinarsi la parziale cessata la materia del contendere. Essendo pacifica tra le parti la sussistenza del residuo credito azionato, in assenza di contestazioni ad opera della parte resistente nell'odierna udienza a fronte delle deduzioni analitiche del procuratore della parte ricorrente e non essendovi stata alcuna pregressa e specifica contestazione neppure dei conteggi allegati al ricorso, spetta al ricorrente la residua somma di euro 173,20 oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte e su quelle da corrispondersi, dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino all'avvenuto pagamento, con conseguente condanna della società resistente al relativo pagamento. Residua la questione delle spese da regolarsi, pacificamente, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede delibando il fondamento della domanda nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Orbene, stante la fondatezza della domanda, ma tenuto conto del comportamento della he ha pagato Controparte_1 solo parzialmente il credito, considerata la serialità della controversia, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di istruttoria, con attribuzione in favore degli avv.ti Margherita Messere e Matilde Paparo antistatari.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere
- Condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma residua di euro CP_1 173,20 a titolo di scatti di anzianità relativamente all'arco temporale aprile 2015 - dicembre 2023, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme già corrisposte a tale titoli e sulla somma di euro 173,20, maturati dalla data della scadenza dei crediti al saldo;
- Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento delle spese di lite, CP_1 che liquida nella somma residua di euro 230,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari. Così deciso in Napoli il 25/09/2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola