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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2364/2023 R.G. sul ricorso depositato il 22/05/2023 proposto da (difeso dall' avv. Giacomo Falcone) Parte_1
nei confronti di ( difeso Controparte_1
dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) , che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede
“Accoglie parzialmente la domanda e riduce l'importo della ordinanza ingiunzione all'importo di €
8.022,00 . Rigetta nel resto .
Compensa per intero le spese del giudizio."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità dell'ordinanza ingiunzione notificata;
b) Nel merito, accertare e dichiarare insussistenti i presupposti di legge per l'irrogazione della sanzione nonché, comunque, l'illegittimità, infondatezza ed inesistenza delle pretese creditorie portate dall'ordinanza opposta per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
c) Condannare i resistenti al pagamento della somma di €. 2000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in conseguenza dell'arbitrario operato posto in essere;
d) Condannare, altresì, anche per lite temeraria ex art. 96 cpc, il resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso del contributo unificato, delle spese generali, CPA e
IVA, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Giacomo Falcone quale distrattario.
1 Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001105420 notificata dall' di Reggio Calabria CP_1 con la quale è stata comminata una sanzione amministrativa di € 10.000 per la presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983 come meglio descritto nell'atto al quale si rimanda integralmente.
L' si costituiva in giudizio evidenziando l'infondatezza dei motivi salvo la rideterminazione CP_1
della somma ingiunta .
Rimessa la causa in decisione, la domanda è parzialmente accolta .
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016( da luglio a novembre 2016).
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione
L'ordinanza risulta consegnata il 24.4.2023 e l'opposizione è tempestiva.
MANCANZA DI EROGAZIONE DEGLI STIPENDI
CP_ In ordine al primo motivo di opposizione ( mancata erogazione degli stipendi ) l' replica in particolare : Invero, come si evince dalla documentazione che si produce, il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società obbligata solidale, nei flussi telematici contenenti le dichiarazioni mensili o trimestrali degli obblighi contributivi facenti carico all'azienda e dovuti all' dichiarava di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e ometteva di CP_1 versarle all' CP_1
Com'è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' sono formate esclusivamente sulla base dei CP_1
dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente
(tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione
2 equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145). >
CP_
L' a sostegno dell'illecito produce le attestazioni di DENUNCIA CONTRIBUTIVA .
Parte ricorrente nulla di specifico obietta e non disconosce gli atti prodotti dall' . CP_1
Il motivo di opposizione non è comunque fondato perchè la contribuzione è dovuta non in ragione del pagamento della retribuzione ma in ragione della attività di lavoro svolta dal dipendente da cui nasce l'obbligo di pagare la contibuzione .
In tema < Questa Corte ha già affermato che l'obbligazione relativa ai contributi è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, sicché rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (Cass. n. 15120/2019) > Cass Sez. L,
Sentenza n. 603 del 2025
PRESCRIZIONE
Il motivo relativo alla prescrizione quinquennale appare infondato
L'Art 3 co.6 legge 8 del 2016 prevedeva :
<6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
(…..)
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>.
3 Il corso della prescrizione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione che ha previsto la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo .
L'entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione è avvenuta il 6.2.2016 mentre prima di essa nessuna sanzione amministrativa era prevista e applicabile per cui non era configurabile alcun diritto dell'Amministrazione ad irrogare la sanzione in via amministrativa
In tema si è pure detto < Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529 del 2003).> così Cass 19897/18
CP_ Nel caso di specie con l'accertamento inviato nel giugno 2018 l' ha interrotto il corso della prescrizione quinquennale , dopo la depenalizzazione e la scadenza dei contributi , come sopra iniziato e dopo la notifica dell'accertamento era sospesa la prescrizione per tre mesi ai sensi del comma 1 quater cit.
Va comunque detto che l'art 103 comma 6 bis d.legge n.18 del 2020 disponeva :
<
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689>
Ne discende che non sono decorsi i cinque anni dall'atto di accertamento e nessuna prescrizione estintiva è maturata.
Sulla prescrizione quinquennale non risulta alcun intervento legislativo attuale di modifica .
SPROPORZIONE DELLA SANZIONE
Parte ricorrente eccepisce che:
4 con il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 all'art. 23 sono state introdotte “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali” prevedendo che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»…” ;
l'importo della sanzione irrogata, pari ad € 10.000 pertanto non è più da considerarsi “legale” a termini dell'art. 27 Costituzione.
***
Il motivo di opposizione è fondato per quanto si dirà .
Tuttavia all'epoca della notifica della o.i. non era in vigore la detta legge .
CP_ L' in relazione all'ammontare omesso ( dall'accertamento risulta 5348 euro complessivi omessi
) ha rideterminato in questa sede la sanzione in € 8.022,00 che rispetta ampiamente il nuovo parametro di legge e dunque va tenuto in considerazione , non essendovi ragioni per ritenere illogica la rideterminazione, e va confermato riducendo la sanzione.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Parte ricorrente deduce la richiesta di < via equitativa il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, consistenti nell'esborso per spese processuali nonché per danni non patrimoniali (poste esistenziali, individuate nella perdita di tempo subita dalla parte che si è dovuta recare dal difensore, oltre a partecipare alle udienze del processo, tempo che viene così sottratto alle attività di lavoro e svago, con conseguente modificazione peggiorativa, per quanto temporalmente delimitata, della qualità della sua vita). >.
Nessun elemento è portato a conforto di un danno e di lesioni risarcibili, per cui non vi è il presupposto per un diritto al risarcimento
La richiesta è comunque infondata perchè la sanzione era per buona parte legittima.
La domanda sul punto va disattesa.
SPESE DEL GIUDIZIO
In ordine alle spese compensa per intero le spese del giudizio stante la parziale fondatezza dei motivi .
In ordine alla richiesta di richiesta di riconoscere la lite temeraria non sussiste alla luce di quanto
CP_ sopra motivato ove non emerge alcun abuso del processo nè il dolo o colpa grave dell'
Reggio Calabria, 11.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2364/2023 R.G. sul ricorso depositato il 22/05/2023 proposto da (difeso dall' avv. Giacomo Falcone) Parte_1
nei confronti di ( difeso Controparte_1
dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) , che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede
“Accoglie parzialmente la domanda e riduce l'importo della ordinanza ingiunzione all'importo di €
8.022,00 . Rigetta nel resto .
Compensa per intero le spese del giudizio."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità dell'ordinanza ingiunzione notificata;
b) Nel merito, accertare e dichiarare insussistenti i presupposti di legge per l'irrogazione della sanzione nonché, comunque, l'illegittimità, infondatezza ed inesistenza delle pretese creditorie portate dall'ordinanza opposta per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
c) Condannare i resistenti al pagamento della somma di €. 2000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in conseguenza dell'arbitrario operato posto in essere;
d) Condannare, altresì, anche per lite temeraria ex art. 96 cpc, il resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso del contributo unificato, delle spese generali, CPA e
IVA, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Giacomo Falcone quale distrattario.
1 Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001105420 notificata dall' di Reggio Calabria CP_1 con la quale è stata comminata una sanzione amministrativa di € 10.000 per la presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983 come meglio descritto nell'atto al quale si rimanda integralmente.
L' si costituiva in giudizio evidenziando l'infondatezza dei motivi salvo la rideterminazione CP_1
della somma ingiunta .
Rimessa la causa in decisione, la domanda è parzialmente accolta .
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016( da luglio a novembre 2016).
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione
L'ordinanza risulta consegnata il 24.4.2023 e l'opposizione è tempestiva.
MANCANZA DI EROGAZIONE DEGLI STIPENDI
CP_ In ordine al primo motivo di opposizione ( mancata erogazione degli stipendi ) l' replica in particolare : Invero, come si evince dalla documentazione che si produce, il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società obbligata solidale, nei flussi telematici contenenti le dichiarazioni mensili o trimestrali degli obblighi contributivi facenti carico all'azienda e dovuti all' dichiarava di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e ometteva di CP_1 versarle all' CP_1
Com'è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' sono formate esclusivamente sulla base dei CP_1
dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente
(tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione
2 equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145). >
CP_
L' a sostegno dell'illecito produce le attestazioni di DENUNCIA CONTRIBUTIVA .
Parte ricorrente nulla di specifico obietta e non disconosce gli atti prodotti dall' . CP_1
Il motivo di opposizione non è comunque fondato perchè la contribuzione è dovuta non in ragione del pagamento della retribuzione ma in ragione della attività di lavoro svolta dal dipendente da cui nasce l'obbligo di pagare la contibuzione .
In tema < Questa Corte ha già affermato che l'obbligazione relativa ai contributi è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, sicché rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (Cass. n. 15120/2019) > Cass Sez. L,
Sentenza n. 603 del 2025
PRESCRIZIONE
Il motivo relativo alla prescrizione quinquennale appare infondato
L'Art 3 co.6 legge 8 del 2016 prevedeva :
<6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
(…..)
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>.
3 Il corso della prescrizione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione che ha previsto la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo .
L'entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione è avvenuta il 6.2.2016 mentre prima di essa nessuna sanzione amministrativa era prevista e applicabile per cui non era configurabile alcun diritto dell'Amministrazione ad irrogare la sanzione in via amministrativa
In tema si è pure detto < Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529 del 2003).> così Cass 19897/18
CP_ Nel caso di specie con l'accertamento inviato nel giugno 2018 l' ha interrotto il corso della prescrizione quinquennale , dopo la depenalizzazione e la scadenza dei contributi , come sopra iniziato e dopo la notifica dell'accertamento era sospesa la prescrizione per tre mesi ai sensi del comma 1 quater cit.
Va comunque detto che l'art 103 comma 6 bis d.legge n.18 del 2020 disponeva :
<
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689>
Ne discende che non sono decorsi i cinque anni dall'atto di accertamento e nessuna prescrizione estintiva è maturata.
Sulla prescrizione quinquennale non risulta alcun intervento legislativo attuale di modifica .
SPROPORZIONE DELLA SANZIONE
Parte ricorrente eccepisce che:
4 con il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 all'art. 23 sono state introdotte “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali” prevedendo che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»…” ;
l'importo della sanzione irrogata, pari ad € 10.000 pertanto non è più da considerarsi “legale” a termini dell'art. 27 Costituzione.
***
Il motivo di opposizione è fondato per quanto si dirà .
Tuttavia all'epoca della notifica della o.i. non era in vigore la detta legge .
CP_ L' in relazione all'ammontare omesso ( dall'accertamento risulta 5348 euro complessivi omessi
) ha rideterminato in questa sede la sanzione in € 8.022,00 che rispetta ampiamente il nuovo parametro di legge e dunque va tenuto in considerazione , non essendovi ragioni per ritenere illogica la rideterminazione, e va confermato riducendo la sanzione.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Parte ricorrente deduce la richiesta di < via equitativa il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, consistenti nell'esborso per spese processuali nonché per danni non patrimoniali (poste esistenziali, individuate nella perdita di tempo subita dalla parte che si è dovuta recare dal difensore, oltre a partecipare alle udienze del processo, tempo che viene così sottratto alle attività di lavoro e svago, con conseguente modificazione peggiorativa, per quanto temporalmente delimitata, della qualità della sua vita). >.
Nessun elemento è portato a conforto di un danno e di lesioni risarcibili, per cui non vi è il presupposto per un diritto al risarcimento
La richiesta è comunque infondata perchè la sanzione era per buona parte legittima.
La domanda sul punto va disattesa.
SPESE DEL GIUDIZIO
In ordine alle spese compensa per intero le spese del giudizio stante la parziale fondatezza dei motivi .
In ordine alla richiesta di richiesta di riconoscere la lite temeraria non sussiste alla luce di quanto
CP_ sopra motivato ove non emerge alcun abuso del processo nè il dolo o colpa grave dell'
Reggio Calabria, 11.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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