Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2981/2021 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Naddeo e Raffaella Parte 1
Capuano;
RICORRENTE
E
CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna
Serrelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.6.2021, Parte_1 esponeva di essere titolare di trattamento pensionistico di anzianità n. 10051340 categoria VO dall'1.10.2003 e di avere maturato una anzianità contributiva pari a 2492 settimane, superiore pertanto alle 2080
(pari a 40 anni di contributi) sufficienti al raggiungimento del requisito previsto per il trattamento pensionistico di anzianità; che nel periodo preso a riferimento dall' CP_1 per il calcolo della retribuzione pensionabile ed in particolare nel quinquennio antecedente il trattamento di quiescenza, dal 1998 al 2003 (pari a 260 settimane), egli aveva usufruito di redditi da lavoro dipendente in misura decrescente essendo stato collocato poi dal
26.1.1999 in mobilità beneficiando pertanto di un accredito figurativo sensibilmente inferiore che aveva prodotto effetti negativi sull'ammontare della prestazione pensionistica;
che dal meccanismo operato dall' CP_1 per la liquidazione del trattamento pensionistico, basato su periodi di contribuzione obbligatoria (non necessari ai fini del perfezionamento del requisito della massima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione precedente alle stesse, era derivato un effetto dannoso con il riconoscimento di un trattamento lordo non rispettoso della
richiamava i principi affermati dalla Corte
Costituzionale e dalla Corte di Cassazione sulla neutralizzazione dell'ultimo quinquennio della contribuzione secondo cui, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) ricadente nell'ultimo quinquennio può valere ad incrementare il livello di pensione già consolidato, ma non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento;
evidenziava conseguentemente che ad un maggiore apporto contributivo successivo al perfezionamento dell'anzianità minima contributiva non poteva mai corrispondere, come avvenuto nel caso di specie, una riduzione della pensione siccome maturata sulla base della precedente contribuzione.
Sulla base di tali premesse il ricorrente adiva pertanto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la neutralizzazione delle ultime 260 settimane precedenti il 11.9.2003, la ricostituzione del rateo di pensione nella misura di euro 1473,57 anziché di euro 943,14
e la condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei arretrati non prescritti decorrenti dal
22.10.2010 alla data della presentazione del ricorso pari complessivamente ad euro
38.185,12; chiedeva altresì di accertare e dichiarare in euro 1.891,78 in luogo di euro
1651,78 la misura del rateo lordo di pensione aggiornato al deposito, ovvero, in via subordinata, di condannare l'ente al risarcimento del danno per violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e, in ogni caso, al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costitutiva in giudizio l'CP_1 che eccepiva la inammissibilità della domanda per decadenza e la prescrizione del credito e, nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Evidenziava in particolare che la contribuzione figurativa che si assumeva quale causa di abbassamento della rata di pensione non poteva essere neutralizzata in quanto era stata già utilizzata per il raggiungimento del requisito per la pensione di anzianità e deduceva comunque la correttezza dei criteri utilizzati per la liquidazione del trattamento di pensione.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 10.1.2025.
Anzitutto è infondata la eccezione di giudicato formulata dall' CP_1 in quanto il giudizio definito con sentenza della CdA di Salerno n. 416/2018 ha oggetto differente rispetto a quello del presente giudizio, ovvero la azione di riliquidazione del trattamento pensionistico tenuto conto dei benefici per esposizione all'amianto riconosciuti al ricorrente con sentenza passata in giudicato n. 1900/2011.
Nel merito la domanda è infondata per le seguenti ragioni.
Con l'atto introduttivo al vaglio il ricorrente ha chiesto la neutralizzazione della contribuzione accreditata nell'ultimo quinquennio precedente la data del trattamento pensionistico (1998-2003), a suo dire ulteriore rispetto al requisito contributivo minimo obbligatorio richiesto per l'accesso al trattamento stesso, assumendo che l'ammontare della pensione percepita sarebbe inferiore rispetto a quello conseguibile valorizzando nella misura massima (ma comunque entro il limite dei 40 anni e delle 2080 settimane) la contribuzione maturata in epoca precedente alle ultime 260 settimane, con esclusione quindi del computo di quella relativa all'ultimo quinquennio in quanto produttiva di effetti meno favorevoli in ordine alla misura del rateo pensionistico.
Come precisato con note del 20.1.2022 "La domanda afferisce manifestamente alla violazione della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, nonché artt. 1,3,35 e 38 Cost. come interpretato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 264 del 1994 e 388 del 1995 e succ., per aver l' CP 1 trascurato che la neutralizzazione contributiva é possibile unicamente nell'ultimo quinquennio siccome la pensione è comunque già maturata senza il periodo oggetto di neutralizzazione, in applicazione del principio di irriducibilità del livello di pensione già raggiunto".
Ciò posto occorre anzitutto offrire una panoramica della normativa di riferimento e delle pronunce giurisprudenziali in materia.
L'art. 3, comma 8, della legge 297/1982 stabiliva che "Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".
Il sistema delineato da tale normativa comportava dunque che per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione fosse
(esclusivamente) quella riguardante il quinquennio antecedente il trattamento di quiescenza (pari a 260 settimane).
Il riferimento alle sole retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di lavoro era fondato, nel sistema introdotto dal legislatore del 1982, sul presupposto che le retribuzioni dell'ultimo ciclo della vita lavorativa fossero quelle più favorevoli per lavoratore.
Come noto, ed evidenziato dalla parte ricorrente, la predetta norma è stata oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale che l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima (sentenza n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992,
n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del 2017, n. 173 del 2018), ed hanno portato all'affermazione del c.d. principio di “neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico.
Secondo il Giudice delle leggi, infatti, è irragionevole e ingiusto che a maggior lavoro e ad un maggior apporto contributivo, corrisponda una riduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione del trattamento in virtù della precedente contribuzione, situazione che può verificarsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria (non necessari ai fini del perfezionamento del requisito della minima anzianità contributiva) di importo notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente.
La Corte Costituzionale ha posto poi, come evidente, un fondamentale limite alla neutralizzazione della contribuzione, stabilendo che non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico. Si tratta, invero, di un logico corollario dei principi sopra espressi posto che, è solo quando il lavoratore possiede già i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione che la contribuzione acquisita nella fase successiva (alla maturazione dei suddetti requisiti) non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata e quindi va neutralizzata.
È poi intervenuta nel sistema pensionistico la riforma della legge delega n. 421 del 1992
e del decreto delegato n. 503 del 1993 che ha disciplinato in modo nuovo e diverso la posizione dei lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 10 gennaio 1993, distinguendo, in tale ambito, tra lavoratori con anzianità contributiva inferiore o maggiore di 15 anni alla predetta data. In particolare, la disciplina ha dilatato il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile da 260 a 520 settimane, per i soggetti che al 31 dicembre 1992 potevano far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 anni;
e per i soggetti che alla stessa data disponevano di un'anzianità contributiva
-
inferiore a 15 anni, il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile alla contribuzione compresa fra l'1 gennaio 1998 e l'ultimo contributo immediatamente precedente la data di decorrenza della pensione. In particolare, l'art. 13 del decreto legislativo n. 503, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al
10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 10 gennaio
1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal decreto legislativo n. 503 del 1992.
Dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (d.lgs. n.
373 del 1993 cit.).
Tanto chiarito, nel caso di specie è documentato e pacifico che la pensione del ricorrente
-calcolata integralmente con il metodo retributivo-, in quanto liquidata dopo il 10.1.1993
è stata sottoposta alle regole introdotte dal d.lgs. 503/1992 risultando quindi dalla sommatoria della quota A basata sulle retribuzioni versate negli ultimi 5 anni (260 settimane) e della quota B basata sulle retribuzioni versate negli ultimi 10 anni (520 settimane) andando a ritroso a partire dalla decorrenza della pensione del 1.10.2003.
Orbene si evidenzia che la Corte di Cassazione (Sentenza n. 28025 del 2018) ha precisato che i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L n. 421 del 1992 e al d.lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa;
ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd.
"neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3 della L n. 287 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro.
Con la predetta pronuncia la Corte di Cassazione ha, in particolare, evidenziato come la giurisprudenza costituzionale in tema di neutralizzazione ha scrutinato esclusivamente la legge n. 297 del 1982 e vagliato lo specifico sistema di calcolo introdotto in quel contesto normativo, laddove nel nuovo sistema normativo seguente la riforma del 1992
l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, operata secondo i criteri fissati dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione ma reca un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa. Ne consegue che le menzionate decisioni della
Corte Costituzionale non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata con la previsione della sola quota A della pensione, calcolata in ossequio al disposto dell'art. 3 della legge n.297 del 1982 cit., con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione, arco di tempo entro il quale la norma prevede debba calcolarsi la retribuzione pensionabile.
Nello stesso senso, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 790 del 2021 ha affermato,
in relazione a pretesa di neutralizzazione di periodi lavorativi successivi al 1993, che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dall' art.3 della legge n. 297 del 1982, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale, le quali non sono applicabili al mutato contesto normativo. Tali pronunce risultano in continuità con i precedenti della Corte di Cassazione (v. Cass.
3 novembre 2016, n.22315) secondo cui «la sentenza della Corte Costituzionale (Corte
cost, n.264 del 1994)...si riferisce ad una legislazione diversa e ad un periodo diverso e...sarebbe arbitrario applicarla a seguito dell'entrata in vigore di un regime legislativo nuovo, considerazioni che hanno portato la Corte d'Appello ad escludere il denunciato contrasto con gli artt. 3,36 e 38 Cost.
considerato che
“nel nuovo sistema l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che rientra nell'ambito della discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacato nella pronuncia invocata...non appare dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali" (così
Cass. n.22315 del 2016 cit.).
Ne consegue che le menzionate decisioni della Corte Costituzionale non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata con la previsione della sola quota A della pensione, calcolata in ossequio al disposto dell'art.3 della legge n.297 del 1982 cit., con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione, arco di tempo entro il quale la norma prevede debba calcolarsi la retribuzione pensionabile.
Nello stesso senso, la Cassazione con la Sentenza n. 32775 del 2021 ha affermato l'incompatibilità della ratio alla base della neutralizzazione con i principi della riforma del
1992 ed ha respinto la pretesa del pensionato di estendere il meccanismo di neutralizzazione al di là della quota A salvaguardata in via transitoria e con riferimento a periodi lavorativi successivi al 1993. Il riferimento, in via transitoria, alla sola quota A di pensione, che riguarda l'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta 15
(determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane), implica che la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma della legge n. 421 del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993 (v. Cass. 29967/2022). Alla luce di tali arresti giurisprudenziali è evidente che la domanda della parte ricorrente, per come prospettata, è infondata.
Essa infatti, come sopra si è dato atto, si fonda sull'erroneo presupposto che il trattamento pensionistico sia stato interamente liquidato secondo il sistema della L. 297 del 1982 e con essa inoltre si pretende di ottenere, al fine di giungere al calcolo di un rateo pensionistico di importo superiore a quello liquidato, la neutralizzazione dell'ultimo quinquennio contributivo in relazione all'intero trattamento pensionistico non considerando, infondatamente, che la quota B di esso risulta computata sulla scorta dell'ultimo decennio di retribuzione/contribuzione con la conseguenza che, rispetto ad essa, i principi dettati dalla Corte Costituzionale in ordine alla neutralizzazione non trovano, come affermato dalle sopra richiamate pronunce della Corte di Cassazione, conferente applicazione (v. in riscontro conteggi della parte ricorrente prodotti con note del 7.1.2025).
Vi è poi da rilevare che, come evidenziato nella relazione istruttoria prodotta dall' CP_1 ed emergente dal prospetto di liquidazione della pensione, gli anni presi a riferimento nel calcolo delle quote A e B del trattamento pensionistico del ricorrente risultano integralmente coperti da contribuzione e basate su retribuzioni che appaiono in linea con quelle degli anni precedenti.
In virtù delle considerazioni finora svolte il ricorso va rigettato.
La evidente complessità della materia e la pluralità delle pronunce della Corte di
Cassazione volte a fornire un quadro ricostruttivo della fattispecie della neutralizzazione alla luce del mutato contesto legislativo giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 10.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca D'Antonio