Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9503 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: mutuo
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Di Nardo
ATTRICE
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Pierpaolo Pelosi
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'istante ha chiesto la restituzione dell'importo di Euro Parte_1
15.300,oo a suo dire data in prestito (mutuo) a titolo gratuito, per ragioni di amicizia, alla parte convenuta e finalizzata ad aiutarla CP_1
economicamente nel suo mantenimento e nel mantenimento dei suoi figli minorenni;
tale importo era stato corrisposto a mezzo 3 bonifici (dell'importo di
Euro 5.100,oo ciascuno) in data 31-01-2022, 2-03-2022 e 29-03-2022 dal con to corrente intestato ad essa Parte_1
All'uopo l'istante ha esibito le tre distinte contabili dei bonifici,
La parte convenuta, nel costituirsi, pur ammettendo di aver ricevuto l'importo in oggetto a mezzo dei tre bonifici, ha contestato la legittimazione della attrice a pretendere la restituzione delle somme deducendo che i bonifici erano stati
(proprio a decorrere dal mese di febbraio 2022) per il mantenimento dei tre figli minorenni. In sostanza la convenuta contestava radicalmente che le predette somme erano state ad essa corrisposte a titolo di mutuo.
Deve ritenersi, in via generale, che una somma di danaro può essere consegnata per varie casuali per cui laddove, come nella specie, l'accipiens contesti il titolo dedotto tale contestazione impone alla parte istante di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa e cioè di un titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione (Cfr. Cass. n. 9541/2010; Cass. n. 6295/2013; Cass. n. 180/2018;
Cass. n. 30944/2018).
Nel caso di specie non solo appare rilevante stabilire il titolo che sta a monte della dazione della somma di danaro ma appare anche decisiva la circostanza che in capo all'attuale attrice non potrebbe comunque attribuirsi la Parte_1
qualità di soggetto mutuante.
E' la stessa attrice ad affermare (circostanza emergente dalle distinte contabili esibite) che il conto da cui sono stati effettuati i bonifici in favore della convenuta era cointestato a , marito separato della convenuta. Nei tre bonifici Persona_1 viene espressamente indicata la causale “mantenimento” e l'importo di ciascun bonifico (Euro 5.100,oo) corrisponde esattamente a quanto era Persona_1
tenuto a pagare mensilmente alla moglie a titolo di mantenimento dei figli minorenni.
E' del tutto ininfluente verificare quale dei due cointestatari del conto (e cioè
l'attrice o l' ) abbia materialmente dato le disposizioni per i Parte_1 Per_1
bonifici. I tre bonifici sono univocamente espressione non già di un prestito della alla convenuta bensì espressione (per la esplicita causale indicata e per Parte_1 la corrispondenza degli importi) dell'adempimento da parte dell' Per_1
(cointestatario del conto da cui sono stati effettuati i bonifici) agli obblighi di mantenimento disposti dal provvedimento presidenziale in atti.
A fronte di tale univoco quadro documentale resta del tutto irrilevante nei confronti della convenuta qualsiasi considerazione (su cui argomenta la difesa attorea nella memoria conclusionale) in ordine alla disciplina della cointestazione del conto corrente. Così come resta del tutto irrilevante il contesto (i rapporti interni tra l'attrice e l' , per altro estraneo al presente giudizio) in cui è Per_1 maturata l'effettuazione dei bonifici da un conto cointestato anche all'attuale attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'assenza di una fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
rigetta la domanda;
condanna l'istante al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in complessive Euro 2.400,oo (di cui Euro 2.300,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Pierpaolo Pelosi
Così deciso in Napoli lì 28 marzo 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco