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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 727/2022 R.G.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicola Sansone, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Lucia
[...] C.F._3
Rutigliano, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 23.4.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio contro Parte_1
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2
1 “
1. Accertare l'inadempimento della sig.ra per le causali di cui in narrativa e CP_2 per l'effetto dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita del veico- lo targato EY729GZ di cui al passaggio di proprietà del 11.10.2017; per l'effetto:
a) Condannare in solido i convenuti a rimborsare all'attore la somma di euro 8.700,00 quale prezzo di vendita, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e sino al soddisfo;
b) Condannare la sig.ra a corrispondere all'attore la somma di euro 440,00 a titolo CP_2
di risarcimento del danno patrimoniale, quali oneri accessori sostenuti in funzione della vendita, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
c) Condannare la sig.ra a corrispondere all'attore la somma di euro 1.873,19, a ti- CP_2
tolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, somma pari agli interessi sostenuti e da sostenersi in relazione al finanziamento contratto dall'attore per acquistare un'ulteriore au- tomobile per far fronte alle proprie necessità, oltre interessi legali dalla domanda al soddi- sfo.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno della propria pretesa, l'attore ha dedotto:
- di aver acquistato dal sig. una vettura tipo “Renault Clio” di colore Controparte_1
bianco, targata EY729GZ, intestata alla sig.ra CP_2
- di essere stato contattato, in data 8 gennaio, dalla Polizia Stradale di Campobasso e di aver subito il sequestro penale del veicolo stante la contraffazione del telaio della vettura.
Secondo l'attore, la contraffazione del telaio legittima pienamente la risoluzione del contratto di compravendita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. (trattandosi di un bene diverso e completamente inutilizzabile), con conseguente ripetizione del relativo prezzo versato, ex artt. 1458
e 2033 cod. civ., stante l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 2.313,19 (pari agli interessi sostenuti e ancora da sostenersi in rela- zione al nuovo finanziamento che il ha dovuto richiedere per l'acquisto di una autovettura Pt_1
e alle spese accessorie sostenute per l'acquisto).
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.4.2022, si sono costituiti in giudizio CP_3
e impugnando e contestando le pretese dell'attore perché infondate in fatto e in di-
[...] CP_2 ritto. In via preliminare, hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, hanno esposto che, al momento della stipula del contratto di compravendita, era stata consegnata al sig. una vettura avente tutte le carat- Pt_1 teristiche funzionali e necessarie a soddisfare l'interesse dello stesso, nella qualità di acquirente, co- sì come dallo stesso accertato a verificato durante l'incontro dell'11.10.2017 e che la contraffazio-
2 ne, in quanto posto in essere da mano espertissima, avrebbe potuto essere realizzata successivamen- te alla vendita al sig. o prima dell'acquisto da parte della sig.ra Hanno, infine, Pt_1 CP_2
eccepito l'inammissibilità della domanda spiegata da parte attrice in via solidale in danno dei con- venuti, in quanto tra gli stessi non sussiste alcun vincolo di solidarietà in favore del sig. . Pt_1
Hanno concluso chiedendo – previa sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale n. 77/2018 mod. 21 trasmesso per competenza alla Pro- cura della Repubblica di Foggia – il rigetto della domanda di risoluzione del contratto e la connessa domanda risarcitoria perché inondate e non provate;
il tutto con vittoria di spese.
III.- Esperito inutilmente il tentativo di negoziazione assistita, rigettata la richiesta di so- spensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti (con ordinanza del 30.5.2024), in quanto irrilevanti ai fini del decidere, la causa è pervenuta all'udienza di discussione del 12.6.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note con- clusive. Lette le note conclusive e di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa mediante il deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IV.- Sul fronte della legittimazione passiva, occorre innanzitutto evidenziare che l'attore ha agito nei confronti di per ottenere la declaratoria di risoluzione del con- Controparte_2 tratto per grave inadempimento di quest'ultima ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., oltre al risarci- mento dei danni;
ha, altresì, chiesto di condannare l'alienante, in solido con il rappresentante che ha incamerato materialmente l'assegno di € 8.700, alla restituzione del corrispettivo di vendita ai sensi dell'art. 1458 c.c.
Appare opportuno evidenziare che il mandato senza rappresentanza si distingue dal mandato con rappresentanza per l'assenza della “contemplatio domini” (cioè della spendita del nome del mandante): mentre il negozio concluso dal mandatario con rappresentanza produce i suoi effetti di- rettamente in capo al mandante, quello posto in essere dal mandatario senza rappresentanza produce i suoi effetti giuridici nel patrimonio dello stesso mandatario, occorrendo un ulteriore atto giuridico per riversarli nel patrimonio del mandante (Cass. civ. n. 8512/2004).
Nel mandato con rappresentanza, quindi, il mandante, ossia il soggetto il cui nome è stato speso, è il soggetto giuridico del contratto con il terzo e, di conseguenza, esercita poteri propri, ac- quista diritti ed assume obbligazioni in termini diretti quale conseguenza dell'attività negoziale compiuta dal mandatario. Ed in tema di azioni contrattuali, le azioni di nullità, annullamento, di ri- soluzione, di rescissione del rapporto contrattuale, di esatto adempimento e di danno, la legittima- zione attiva e passiva spetta al mandante, presupponendo tali rimedi la qualità di parte contrattuale.
Nella vicenda per cui è causa, l'attore ha rappresentato, fin dall'atto di citazione, di aver
3 concluso l'atto di vendita con la avendo il agito quale mero rappresentante CP_2 CP_1
della propria madre.
Tale circostanza non è mai stata contestata dai convenuti;
sicché deve ritenersi pacifico che il abbia agito in nome e per conto della sig.ra CP_1 Parte_2
Trattandosi, pertanto, di mandato con rappresentanza, il rapporto si è costituito esclusiva- mente tra il mandante ( ed il terzo ( ), con la conseguenza che i risultati vantag- CP_2 Pt_1
giosi o svantaggiosi dell'attività gestoria compiuta in esecuzione del mandato deve ritenersi siano ricaduti nella sfera giuridica del mandante.
Tanto premesso, nel merito, la domanda di risoluzione del contratto è fondata e deve essere accolta.
A tal proposito, deve richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui “il creditore che agisca per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adem- pimento” (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n.13533/2001, Cass. n. 3373/2010 e n. 8736/2014, Cass. n.
13685/2019).
Inoltre, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'a- dempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Deve poi aggiungersi che, in tema di vendita, è configurabile la consegna di “aliud pro alio” non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzio- nali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovve- ro risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto (Cass. civ. n. 5066/07; Cass. civ. n. 9227/05; Cass. civ. n. 26953/2008).
Nello specifico, la vendita di autovettura con telaio contraffatto costituisce un'ipotesi paradigmatica di vendita di cosa assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i biso- gni dell'acquirente (Cass. civ. n. 17738/2020).
È utile premettere che, ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c., il contraente può chiedere la risolu-
4 zione del contratto a prestazioni corrispettive quante volte l'inadempimento della controparte sia di grave entità; la risoluzione del negozio, che ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 1458 c.c., fa sor- gere l'obbligo reciproco della restituzione di quanto ricevuto, secondo le regole della ripetizione di indebito, in quanto compatibili con la disciplina dettata per la risoluzione.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre rilevare in punto di fatto che il caso di specie, ove il telaio dell'autovettura è risultato contraffatto “per abrasione del numero originale e successi- va riproduzione con caratteri del tutto simili” e l'autovettura è stata sottoposta a sequestro penale, rientra – senza dubbio – nell'ipotesi sopra descritta (c.d. aliud pro alio), in quanto veicolo che non ha possibilità di circolare e, quindi, non può svolgere “la sua funzione naturale, degradando in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto” (Cass. civ. n. 4899/1998; Cass. civ. n.
10188/2000).
Così qualificata la fattispecie concreta, deve evidenziarsi che l'attore ha pienamente assolto all'onus probandi sullo stesso gravante (avendo provato il titolo posto a base della pretesa, la corre- sponsione del prezzo ed allegato l'altrui inadempimento: all. A e B citazione), mentre il venditore non ha provato l'esistenza di validi fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa.
Sul contraente inadempiente grava, infatti, la presunzione di colpa, che nella specie il vendi- tore non ha superato, non avendo fornito elementi di prova e di giudizio idonei a suffragare il con- vincimento di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione.
In sostanza, a fronte della domanda dell'acquirente, il venditore avrebbe dovuto dimostrare che, al momento della vendita, il motore montato sulla Renault Clio consegnata al Parte_3
spondeva a quello che, secondo i numeri di matricola e identificativi, il fabbricante aveva installato originariamente.
La prova della asserita antecedente o successiva (rispetto all'atto di compravendita) sostitu- zione del numero di telaio deve venire, infatti, da chi la rilevi, ove detta circostanza sia destinata a includere la dimostrazione dell'esatto adempimento, che incombe sul venditore provare.
Preme precisare che l'attore ha inteso spiegare una domanda giudiziale, ai sensi degli artt.
1453 e 1455 c.c., al fine di ottenere la risoluzione del contratto a causa del grave inadempimento della parte venditrice.
Va rammentato che ulteriore presupposto per ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'altro contraente è l'esistenza della colpa dell'i- nadempiente: colpa che deve essere presunta sino a prova contraria, e che è destinata a cadere solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore.
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata ad allegare che l'assenza di colpa si desume-
5 rebbe dal fatto che l'operazione di contraffazione è stata posta in essere “da una mano espertissima ed in modo altamente professionale …”, come accertato dalla Polizia stradale.
È evidente che una tale allegazione sia del tutto insufficiente a superare la presunzione di colpa.
Trattandosi, quindi, di inadempimento totale della prestazione promessa (consegna di un veicolo inidoneo alla circolazione), collegato alla percezione da parte del venditore dell'intero cor- rispettivo pattuito, non può esservi dubbio alcuno sulla ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 1455
c.c. per pronunciare la risoluzione per fatto e colpa esclusivi di parte convenuta, senza che questa abbia dimostrato di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta e di avere eseguito i dovuti accertamenti secondo il parametro di diligenza.
La domanda attorea va, dunque, accolta e, per l'effetto, il contratto di vendita stipulato tra l'attore e la convenuta va dichiarato risolto ex art. 1453 c.c. CP_2
La risoluzione del contratto comporta, poi, l'obbligo del contraente di restituire la prestazio- ne ricevuta considerato l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione sono stati chiesti la risoluzione del contratto e il ri- sarcimento dei danni, ma è stata anche espressamente formulata la domanda restitutoria (Cass. Civ.
n. 2075/2013; nello stesso senso Cass. Civ. n. 28722/2022), consequenziale alla domanda di risolu- zione.
Ne consegue, quale effetto della naturale retroattività dello scioglimento del vincolo contrat- tuale, l'obbligo della parte inadempiente di restituire la prestazione ricevuta (art. 1458 c.c.).
Il pagamento d'indebito (oggettivo) si configura, in particolare, come l'esecuzione di una prestazione non dovuta, che obbliga chi riceve il pagamento alla sua restituzione a causa della man- canza del titolo. Sicché, la ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., rappresenta un'a- zione restitutoria - e non già risarcitoria - a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorgente tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi (ossia l'accipiens), sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante
(Cass. civ. n. 13357/2004; Cass. civ. n. 18622/2015).
In quest'ottica, è stato, pertanto, precisato che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (Cass. civ. n. 13829/2004; Cass. civ. n. 7871/2011).
In definitiva, ove non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha materialmente ricevuto il pa- gamento ed il soggetto al quale il pagamento è giuridicamente riferito, è quest'ultimo (ossia il sog-
6 getto cui il pagamento è giuridicamente riferito) a dover essere individuato come soggetto passivo dell'azione restitutoria (Cass. civ. n. 18622/2015).
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 1458 c.c. gravi sulla parte contrattuale inadempiente, ossia in quanto Controparte_2
alienante e destinataria del pagamento, a prescindere dal fatto che la somma di denaro sia stata ma- terialmente incassata dal , essendo quest'ultimo privo di legittimazione passiva in rela- CP_1 zione all'azione restitutoria.
va, pertanto, condannata alla restituzione dell'importo di € 8.700 Controparte_2
ricevuto a titolo di corrispettivo della vendita, conseguente alla declaratoria di risoluzione del con- tratto.
Su tale somma, stante la natura di debito di valuta, vanno aggiunti i soli interessi legali, che vanno fatti decorrere dal giorno dell'avvenuta esecuzione della prestazione (11.10.2017).
Va, infatti, precisato che l'obbligo restitutorio, connesso alla risoluzione del contratto o alle altre forme di caducazione del contratto previste ex lege, va fatto decorrere dal giorno del pagamen- to, indipendentemente dalla buona o dalla mala fede dell'accipiens, perché in tali ipotesi (che com- portano l'inefficacia ex tunc del rapporto) la disciplina del pagamento dell'indebito (art. 2033 c.c.) non va applicata in senso letterale e asistematico.
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che si condivide, in caso di risoluzio- ne di un contratto di vendita per inadempimento del venditore, questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali, a decorrere dal giorno in cui le stesse somme gli furono consegnate dall'acquirente (in tal senso, Cass. Civ. n. 17572/2023; Cass. Civ. n. 6844/2017; Cass. Civ.
19659/2014).
Nulla è dovuto, invece, a titolo di svalutazione monetaria, in quanto, per un verso, la ripeti- zione di indebito, essendo un debito di valuta, non è soggetto a rivalutazione monetaria e, per altro verso, l'attore non ha provato di aver subito un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2 co, c.c.
A sua volta, l'attore, , dovrà consentire il recupero della vettura da parte di Parte_1
che diviene, quindi, per effetto degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c. Controparte_2 derivanti dalla presente pronuncia, la nuova proprietaria anche nei confronti dell'autorità penale procedente.
L'altra domanda svolta dall'attore per effetto della domanda di risoluzione è la richiesta di condanna della a risarcire il dell'importo di € 440, a titolo di spese accessorie CP_2 Pt_1 sostenute per l'acquisto e di € 1.873, 19, pari al costo del finanziamento che lo stesso ha dovuto contrarre per l'acquisto di una nuova autovettura.
7 La domanda accessoria di risarcimento del danno va accolta limitatamente all'importo di €
440,00, versato dal ai fini del trasferimento di proprietà dell'autovettura, trattandosi di Pt_1
esborsi funzionali al perfezionamento del contratto di compravendita dichiarato risolto, il cui paga- mento è stato debitamente documentato dall'attore (cfr. allegato A citazione).
La residua pretesa risarcitoria (€ 1.873,19), invece, non è meritevole di accoglimento, non essendo sufficientemente provato il nesso causale tra il sequestro subito e gli interessi sostenuti e ancora da sostenersi in relazione al finanziamento contratto per l'acquisto di un'ulteriore automobi- le, di cui è stato prodotto solo un generico “piano di ammortamento” e non avendo, tra l'altro,
l'attore dimostrato se l'acquisto della ulteriore autovettura di marca “Mercedes” sia stato determina- to dal fatto che quello sequestrato era l'unico mezzo in suo possesso.
Va ricordato che il risarcimento spetta solo se i danni lamentati, di cui il danneggiato deve fornire la prova della loro effettiva esistenza, siano conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cass. Civ. n. 7829/2003; Cass. Civ. n. 13792/2017).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento di parte venditrice va accolta e, per l'effetto, va Controparte_2 condannata alla restituzione del prezzo ricevuto pari ad € 8.700 e al risarcimento del danno nella misura di € 440.
A tale importo, trattandosi di debito di valore, vanno aggiunti la rivalutazione e i c.d. inte- ressi compensativi da ritardo (mancato guadagno); questi ultimi vanno computati secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., n. 1712/1995 e successive conformi, ad es.
Cass civ., n. 15928/2009), tenendo presente che, anche se nessuna prova diretta è stata offerta circa l'effettivo danno da ritardo, l'attore può essere inquadrato nella categoria dei piccoli risparmiatori e perciò appare equo liquidare il danno attraverso il riconoscimento degli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata (cfr. Sez. Un., n. 1712/1995). Da oggi, gior- no della liquidazione, decorrono invece gli interessi legali sulla somma rivalutata fino all'effettivo saldo.
IV.- Le spese di lite vanno regolate secondo il principio di soccombenza.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio (accoglimento delle domande spiegate nei con- fronti della convenuta e declaratoria di difetto di legittimazione passiva del in CP_2 Pt_1
ordine alla domanda restitutoria), va condannata al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore, delle spese di lite dallo stesso sostenute, mentre l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto . Controparte_1
8 Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sen- si del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione sino ad € 26.000, in ragione del decisum, applicando i valori medi per le fa- si di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione della esigua attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di risoluzione e per l'effetto:
a) DICHIARA il contratto di compravendita del veicolo “Renault Clio”, targato EY729GZ, stipulato tra (acquirente) e Parte_1 Controparte_2
(alienante) in data 11.10.2017, risolto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento imputabile a parte venditrice;
b) CONDANNA , per le ragioni spiegate in parte motiva, Controparte_2 alla restituzione, in favore di , della somma di € 8.700, oltre agli inte- Parte_1
ressi legali dal giorno del pagamento sino al soddisfo;
2. ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, della somma di € 440,00, oltre interessi e rivalutazione come indicati in mo- Parte_4
tivazione, a titolo di risarcimento del danno;
3. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di in ordine alla Controparte_1
domanda restitutoria;
4. CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_2 Pt_1
, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 4.413, di cui € 176,00
[...] per esborsi e € 4.237 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CAP come per legge;
5. CONDANNA alla rifusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida nella misura di € 4.237 per compensi professionali, oltre a rimbor- so forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 12.6.2025 Il Giudice – Margherita Valeriani
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