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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 452 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA 31 PALERMO, presso lo studio dell'avv. SORGI ROBERTA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli avv.ti DOA ALESSANDRO e PIRAS CP_1
MARIANTONIETTA, che lo rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19/09/2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (sostituita dal deposito di note scritte), le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente, già titolare di pensione VO/33734305 con decorrenza 01/2021, chiedeva la condanna dell' al pagamento degli arretrati della pensione di vecchiaia dalla data CP_1
della prima domanda del 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Deduceva e allegava al riguardo:
- che in data 28/05/2018 presentava segnalazione contributiva all' CP_1
prot.n. 5596.28/05/2018.001200 per il riconoscimento dei contributi CP_1
dal 04/03/1974 al 31/12/1977 giusta certificazione dell'avvenuto versamento dei contributi da parte dell'allora datore di lavoro;
- che in data 27/06/2019 presentava domanda al fine di ottenere la liquidazione della pensione di anzianità/anticipata nella gestione GI e nel fondo GI (rif. domanda n. 2121821300032) rigettata con comunicazione del 03/09/2019, in quanto “non risultano almeno n.2227 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.01.1978 al
30.06.2019 n.2130 contributi settimanali di cui n. 71 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 2059 nella gestione autonoma degli artigiani…”;
- che, conseguentemente a tale reiezione, in data 10/10/2019 presentava nuovamente la segnalazione contributiva chiedendo l'aggiornamento del proprio estratto;
- che in data 22/12/2020, scaduti i termini per proporre ricorso amministrativo, presentava una nuova domanda amministrativa, accolta con liquidazione della pensione cat. VOART n. 33734305 decorrenza 01 gennaio
2021;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- che, pertanto, aveva diritto a percepire la pensione di anzianità anticipata con decorrenza dalla data della prima domanda, ovvero dal 28/05/2018, in quanto era già in possesso dei requisiti per percepire la pensione e la reiezione era stata determinata dall'inefficienza dell' che non aveva aggiornato CP_1
l'estratto contributivo.
L' si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
In mancanza di attività istruttoria, il procedimento veniva rinviato per discussione e decisione con termine per note conclusive.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha presentato due domande, la prima, in data 27/06/2019, e l'altra, in data 22/12/2020, per la concessione della pensione di anzianità anticipata.
È documentato che già ai tempi della domanda per la pensione anticipata sussistevano i requisiti contributivi per il riconoscimento della prestazione. Ed infatti, parte ricorrente nel 2018 aveva presentato segnalazione contributiva all' prot.n. 5596.28/05/2018.001200 per il riconoscimento dei CP_1 CP_1
contributi dal 04/03/1974 al 31/12/1977 in forza della certificazione dell'avvenuto versamento dei contributi da parte dell'allora datore di lavoro.
Tuttavia, l' non ha provveduto all'aggiornamento dell'estratto CP_1
contributivo e, infondatamente, rigettava l'istanza in quanto “non risultano almeno n.2227 contributi settimanali”. Solo dopo l'ulteriore richiesta di rettifica presentata in data 10/10/2019 l' procedeva ad aggiornare l'estratto CP_1
conto previdenziale e, sussistendo i requisiti anagrafici e contributivi, liquidava la pensione cat. VOART n. 33734305 con decorrenza 01 gennaio
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
2021.
Occorre rilevare che nella fattispecie in esame non è in discussione la presentazione della domanda amministrativa volta al conseguimento della pensione di anzianità anticipata, né la sussistenza dei relativi presupposti, bensì l'omesso riconoscimento dei ratei di pensione di vecchiaia maturati, a dire del ricorrente, a decorrere dal 2018 (rectius, 27/06/2019).
Deve, tuttavia, osservarsi che l'iter amministrativa relativo alla prima istanza presentata non si è concluso, atteso che il ricorrente non ha presentato il ricorso amministrativo, seppur in ritardo, preferendo abbandonare il procedimento e presentare una nuova domanda nel 2020.
Ebbene, nulla è dovuto a titolo di arretrati atteso che l'art. 22 della legge n.
153 del 1969 per “gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commercial”
(comma 1) dispone al successivo comma 5 che “la pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
Per quanto sopra, pur avendo i presupposti per l'accoglimento della prima domanda, parte ricorrente ha preferito non impugnare il provvedimento di rigetto e presentare una nuova domanda, rinunziando così alla corresponsione dei ratei maturati a decorrere dal 27/06/2019 (data di presentazione della prima istanza).
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 29/05/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 452 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA 31 PALERMO, presso lo studio dell'avv. SORGI ROBERTA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli avv.ti DOA ALESSANDRO e PIRAS CP_1
MARIANTONIETTA, che lo rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 19/09/2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (sostituita dal deposito di note scritte), le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente, già titolare di pensione VO/33734305 con decorrenza 01/2021, chiedeva la condanna dell' al pagamento degli arretrati della pensione di vecchiaia dalla data CP_1
della prima domanda del 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Deduceva e allegava al riguardo:
- che in data 28/05/2018 presentava segnalazione contributiva all' CP_1
prot.n. 5596.28/05/2018.001200 per il riconoscimento dei contributi CP_1
dal 04/03/1974 al 31/12/1977 giusta certificazione dell'avvenuto versamento dei contributi da parte dell'allora datore di lavoro;
- che in data 27/06/2019 presentava domanda al fine di ottenere la liquidazione della pensione di anzianità/anticipata nella gestione GI e nel fondo GI (rif. domanda n. 2121821300032) rigettata con comunicazione del 03/09/2019, in quanto “non risultano almeno n.2227 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.01.1978 al
30.06.2019 n.2130 contributi settimanali di cui n. 71 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 2059 nella gestione autonoma degli artigiani…”;
- che, conseguentemente a tale reiezione, in data 10/10/2019 presentava nuovamente la segnalazione contributiva chiedendo l'aggiornamento del proprio estratto;
- che in data 22/12/2020, scaduti i termini per proporre ricorso amministrativo, presentava una nuova domanda amministrativa, accolta con liquidazione della pensione cat. VOART n. 33734305 decorrenza 01 gennaio
2021;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- che, pertanto, aveva diritto a percepire la pensione di anzianità anticipata con decorrenza dalla data della prima domanda, ovvero dal 28/05/2018, in quanto era già in possesso dei requisiti per percepire la pensione e la reiezione era stata determinata dall'inefficienza dell' che non aveva aggiornato CP_1
l'estratto contributivo.
L' si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
In mancanza di attività istruttoria, il procedimento veniva rinviato per discussione e decisione con termine per note conclusive.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha presentato due domande, la prima, in data 27/06/2019, e l'altra, in data 22/12/2020, per la concessione della pensione di anzianità anticipata.
È documentato che già ai tempi della domanda per la pensione anticipata sussistevano i requisiti contributivi per il riconoscimento della prestazione. Ed infatti, parte ricorrente nel 2018 aveva presentato segnalazione contributiva all' prot.n. 5596.28/05/2018.001200 per il riconoscimento dei CP_1 CP_1
contributi dal 04/03/1974 al 31/12/1977 in forza della certificazione dell'avvenuto versamento dei contributi da parte dell'allora datore di lavoro.
Tuttavia, l' non ha provveduto all'aggiornamento dell'estratto CP_1
contributivo e, infondatamente, rigettava l'istanza in quanto “non risultano almeno n.2227 contributi settimanali”. Solo dopo l'ulteriore richiesta di rettifica presentata in data 10/10/2019 l' procedeva ad aggiornare l'estratto CP_1
conto previdenziale e, sussistendo i requisiti anagrafici e contributivi, liquidava la pensione cat. VOART n. 33734305 con decorrenza 01 gennaio
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
2021.
Occorre rilevare che nella fattispecie in esame non è in discussione la presentazione della domanda amministrativa volta al conseguimento della pensione di anzianità anticipata, né la sussistenza dei relativi presupposti, bensì l'omesso riconoscimento dei ratei di pensione di vecchiaia maturati, a dire del ricorrente, a decorrere dal 2018 (rectius, 27/06/2019).
Deve, tuttavia, osservarsi che l'iter amministrativa relativo alla prima istanza presentata non si è concluso, atteso che il ricorrente non ha presentato il ricorso amministrativo, seppur in ritardo, preferendo abbandonare il procedimento e presentare una nuova domanda nel 2020.
Ebbene, nulla è dovuto a titolo di arretrati atteso che l'art. 22 della legge n.
153 del 1969 per “gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commercial”
(comma 1) dispone al successivo comma 5 che “la pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
Per quanto sopra, pur avendo i presupposti per l'accoglimento della prima domanda, parte ricorrente ha preferito non impugnare il provvedimento di rigetto e presentare una nuova domanda, rinunziando così alla corresponsione dei ratei maturati a decorrere dal 27/06/2019 (data di presentazione della prima istanza).
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 29/05/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile