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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere avv. Paola BR Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1142/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI Parte_1 P.IVA_1 POSTIGLIONESI, 5 84026 POSTIGLIONE presso lo studio dell'avv. ARENA GIOVANNI VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1 LEOPARDI, 7/D 22036 ERBA presso lo studio dell'avv. DANELLI JESSICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA N. 41 Controparte_2 P.IVA_2 13900 BIELLA presso lo studio dell'avv. ZAMPAGLIONE KETTY, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATI avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere le già articolate conclusioni che di seguito si riportano, per cui, in riforma della sentenza n. 276/2024, emessa dal Tribunale di
Como in data 06.03.2024 (proc. 1° grado n. 4742/2021 R.G.), pubblicata il 07.03.2024 e notificata dall'attore lo stesso 07.03.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia così provvedere:
pagina 1 di 11 ➢ in via preliminare, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 276/2024 resa dal Tribunale di Como, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como, essendo inapplicabile, nella specie, la normativa del Codice del Consumo, con conseguente competenza a conoscere la vertenza de qua del Tribunale di Napoli e/o del Tribunale di Salerno;
➢ nel merito, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 276/2024 resa dal Tribunale di Como accertare e dichiarare la inammissibilità ovvero l'improponibilità e, comunque, l'illegittimità della domanda attorea per intervenuta decadenza dell'attore dal diritto di garanzia;
➢ sempre nel merito, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 276/2024 resa dal Tribunale di Como, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, e, comunque, infondata in fatto e diritto;
➢ ancora nel merito, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 276/2024 resa dal Tribunale di Como, dichiarare la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti della Parte_1 assorbita nel rigetto della domanda attorea;
Controparte_2
➢ in via gradata, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 276/2024 resa dal Tribunale di Como, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, domanda attorea, condannare, anche in via riconvenzionale, la società in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento di qualsiasi somma liquidata in favore dall'attore in ordine agli asseriti vizi e/o difetti del veicolo oggetto di vendita, oltre gli interessi e le spese legali in favore della ovvero Controparte_3 direttamente all'attore, oppure a garantire e manlevare la da ogni obbligazione di Controparte_3 pagamento nei confronti dell'attore ovvero, in via ancora più gradata, condannare la CP_3
in solido con la società al pagamento in favore dell'attore di qualsiasi
[...] Controparte_2 somma dovesse essergli riconosciuta per i vizi e/o difetti del veicolo compravenduto, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese legali;
➢ in via ancora più gradata e nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado e, quindi, di conferma della declaratoria di risoluzione del contratto di vendita del veicolo CP_4
TG. GF421AS ordinare al sig. di restituire alla in persona del Controparte_1 Controparte_3 legale rapp.te p.t., il predetto veicolo con riserva, sin d'ora, di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni arrecati al predetto veicolo dal sig. ; Controparte_1
➢ condannare, il sig. , al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1 giudizio da liquidare direttamente all'avvocato antistatario.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
1) Rigettare l'appello proposto da per le motivazioni cui alla narrativa della Parte_1 comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza nr 276/2024 pubblicata dal Tribunale di Como in data 07.03.2024;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa dell'odierno grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e collegata.”
Per Controparte_2
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con il favore delle spese, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano Nel merito pagina 2 di 11 Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da nei CP_3 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 276/24 del 06.03.24, Controparte_2 depositata il07.03.24. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 276/2024 pubblicata il 7/03/2024, il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4742/2021 promossa da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 ha così deciso: Controparte_2
“1) accertato il difetto di conformità del bene oggetto del contratto di vendita stipulato tra
[...]
e in data 17.06.2021, dichiara la risoluzione del contratto;
CP_1 Parte_1 2) condanna a pagare a a titolo di ripetizione dell'indebito Parte_1 Controparte_1 conseguente alla caducazione del contratto, la somma di € 7.400,00, oltre interessi come in motivazione;
3) rigetta la domanda risarcimento del danno svolta da
contro
Controparte_1 Parte_1
4) dichiara inammissibile la domanda di “autorizzazione alla demolizione” del mezzo svolta da nella precisazione delle conclusioni;
Controparte_1
5) rigetta le domande svolte da nei confronti di rigetta la Parte_1 Controparte_2 domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
6) compensa parzialmente, nella misura del 10%, le spese di lite tra attore e convenuta e, pertanto, condanna a rifondere a le spese sostenute per il giudizio nella Parte_1 Controparte_1 misura, già ridotta per effetto della compensazione parziale, di complessivi € 3.000,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.; 7) condanna e a rifondere a nella misura del Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 50% ciascuno, le spese di lite sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.300,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge”
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1
deducendo che:
[...]
- in data 17.06.2021 aveva stipulato con la convenuta un contratto di compravendita Controparte_1 a distanza, relativo all'autoveicolo usato Fiat Strada – Telaio ZFA17800007112041, per il prezzo, integralmente pagato dall'attore, di € 7.400,00, comprensivo di passaggio di proprietà, revisione e consegna a Como;
- la venditrice aveva rilasciato il certificato di conformità del veicolo e garanzia legale. e convenzionale ulteriore di 12 mesi prestata da Controparte_2
- alla data dell'introduzione del giudizio l'attore non aveva ancora ricevuto la carta di circolazione del veicolo;
- il mezzo era stato consegnato in data 05.07.2021 a ma, subito dopo la consegna, l'attore si CP_5 era avveduto di numerosi segni sulla carrozzeria;
dopo pochi chilometri, inoltre, si era accesa la spia di avaria motore, circostanza immediatamente segnalata al venditore;
- il mattino successivo l'attore aveva rinvenuto sul piazzale della propria abitazione una copiosa perdita di carburante e, pertanto, aveva condotto il veicolo in officina, come suggerito dallo stesso venditore, dove erano stati riscontrati numerosi guasti e l'assoluta fatiscenza del serbatoio del veicolo, che si presentava corroso e perforato;
pagina 3 di 11 - eseguite le riparazioni sul veicolo (con la precisazione che, contattato il venditore, quest'ultimo aveva provveduto all'acquisto di un nuovo serbatoio e l'aveva spedito in officina per la riparazione), tuttavia, il veicolo era stato condotto ancora una volta in officina in quanto si era arrestato improvvisamente e, ancora, dopo essere stato sostituito il filtro dell'olio, in data 03.09.2021, il mezzo si era fermato nuovamente e definitivamente durante la marcia;
- la circostanza era stata contestata dal venditore, il quale aveva suggerito di contattare l'assicurazione; il mezzo, pertanto, in data 07.09.2021, era stato nuovamente portato, tramite carroattrezzi, in officina, dove era stata rilevata la necessità di varie riparazioni, oltre che un'importante presenza di ruggine in tutto il sottoscocca;
-il mezzo si trovava ancora in officina senza più essersi acceso;
- l'attore, inoltre, aveva appreso che era stata omessa la necessaria revisione periodica;
- in data 17.09.2021, l'attore aveva inviato, per il tramite del proprio legale, alla convenuta una comunicazione con la quale veniva richiesta, tra le altre cose, la risoluzione dei vizi lamentati, alla quale, in data 26.09.2021, aveva replicato il legale di parte convenuta, negando la presenza dei vizi di conformità lamentati dall'attore. Premessa l'applicabilità alla fattispecie della disciplina in materia di garanzia di conformità prevista dal D. Lgs 206/2005 e la competenza del Tribunale di Como quale foro del consumatore, ha pertanto chiesto, in via principale, la riduzione del prezzo del veicolo ai sensi dell'art. 130 D. Lgs. 206/2005 e, in subordine, la risoluzione del contratto, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato, oltre, in ogni caso, al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio eccependo, contestando e deducendo: Parte_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como, in favore di quello di Napoli o di Salerno, competente a norma degli artt. 19 e 20 c.p.c., in considerazione dell'inapplicabilità del foro del consumatore per non rivestire l'attore tale qualità, essendo il mezzo stato acquistato per l'esercizio dell'attività svolta da quale imprenditore individuale;
Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- la decadenza dell'attore dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., non essendo le disposizioni in materia di tutela del consumatore applicabili alla fattispecie per i motivi già detti;
- l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale essendo tale rimedio esperibile soltanto in via residuale rispetto al rimedio di tipo ripristinatorio;
- l'assenza di qualsiasi vizio o difetto di conformità dell'autocarro, essendo lo stesso perfettamente funzionante secondo il suo stato di usura, e, comunque, la quantificazione dei danni operata dall'attore;
- che la convenuta aveva stipulato con una convenzione per la gestione, per conto Controparte_2 del venditore, di tutti i reclami e guasti a seguito di difetti di conformità dei veicoli compravenduti, tenendola indenne da qualsiasi responsabilità relativa a simili eventi, sicché la stessa dovrebbe essere chiamata in causa. Ha quindi chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, di differire la prima udienza per consentire la chiamata in causa di e di dichiarare Controparte_2
l'improcedibilità della domanda, nel merito, il rigetto delle domande attoree, e, in via riconvenzionale e subordinata, di condannare al pagamento, anche in favore direttamente Controparte_2 dell'attore, di qualsiasi somma liquidata in suo favore all'esito del giudizio. Ritualmente chiamata in causa, si è costituita in giudizio contestando l'operatività, Controparte_2 sotto vari profili, nel caso di specie, del contratto di garanzia convenzionale stipulato con Parte_1
e, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei propri confronti
[...]
pagina 4 di 11 Il Tribunale di Como ha deciso nei termini di cui sopra, preliminarmente ritenendo applicabile alla fattispecie il codice del Consumo, potendosi affermare la qualità di consumatore di alla luce CP_1 degli elementi offerti dalle parti, così respingendo l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da
Nel merito ha ritenuto provato il difetto di conformità del bene acquistato manifestatosi nel Pt_1 termine di sei mesi dalla consegna e denunciato da immediatamente, non ritenendo CP_1 applicabile la fattispecie di cui all'art. 1495 c.c. invocata dalla società convenuta. Al contrario quest'ultima non avrebbe fornito prova che i difetti riscontrati fossero da collegarsi al normale stato di usura del mezzo. Rigettava infine le domande svolte dalle parti nei confronti della CP_2 ritenendo che dal contratto stipulato dalla terza chiamata e non discendeva alcun obbligo di Pt_1 manleva in capo alla ed essendo invece privo di legittimazione ad agire non CP_2 CP_1 essendo parte del contratto.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che preliminarmente insiste per la Parte_1 declaratoria di incompetenza del Tribunale di Como, essendo inapplicabile il codice del Consumo alla fattispecie. Nel merito insiste affinché sia accertata la decadenza di dal diritto di garanzia e CP_1 dichiarata inammissibile la domanda e comunque infondata. Insiste per la richiesta di manleva da parte della CP_2
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello nei confronti di Controparte_2 CP_2
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 20/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara la qualifica di consumatore di rigettando per conseguenza l'eccezione di incompetenza territoriale ed CP_1 avendo inoltre erroneamente ritenuto comunque applicabile alla fattispecie l'articolo 20 c.p.c.
L'appellante si duole che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto della qualità di ditta individuale dell'appellato, non potendo pertanto essere considerato consumatore. Il veicolo acquistato, oggetto di causa, è un mezzo commerciale ed essendo un imprenditore edile non può ritenersi CP_1 che il veicolo non venga usato anche per trasporto di materiale edile. Inoltre, il tribunale avrebbe errato a ritenere che, in ogni caso, sarebbe stato applicabile l'art. 20 cpc, atteso che il contratto di vendita si è concluso in , come riportato nello stesso contratto. Nella fattispecie, il bene Controparte_6 compravenduto è stato trasportato dal vettore di Salerno sino a e l'appellato provvedeva a CP_5 ritirarlo. Quindi l'obbligazione principale si sarebbe perfezionata a Salerno al momento in cui la venditrice rimetteva il bene al vettore.
Il motivo deve essere respinto
La Direttiva 93/13/CEE (art. 2 lett. b) ed il Codice del Consumo (art. 3), che ha recepito la Direttiva stessa nell'ordinamento italiano, definiscono Consumatore “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”. Si è pertanto in presenza di un soggetto consumatore quando si realizzino cumulativamente due condizioni: l'essere il soggetto persona fisica e il non avere lo stesso agito, nella sottoscrizione del contratto, per finalità professionali o imprenditoriali, bensì per esigenze riconducibili all'alveo della vita privata e delle quotidiane esigenze.
pagina 5 di 11 Sotto questa angolazione, dunque, è consumatore la persona fisica che abbia concluso il contratto senza che sia possibile creare alcun apprezzabile collegamento funzionale tra la sottoscrizione del contratto e l'attività professionale o imprenditoriale eventualmente esercitata dal contraente.
Osserva questa Corte, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il non possesso - da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale - della qualifica di imprenditore commerciale bensì lo scopo avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Ne consegue che anche un imprenditore individuale o un professionista, ove persegua scopi estranei all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale svolta, può considerarsi consumatore ai fini del d. lgs. 206/2005 (cfr. Cassazione civile sez. III,
10/03/2021, n.6578, conf. Cass., 5/5/2015, n. 8904; Cass., 4/11/2013, n. 24731).
Orbene, nel caso di specie dalla documentazione allegata in atti, si evince che il contratto è intervenuto fra la società e in proprio, senza alcun riferimento alla ditta individuale di cui è Pt_1 Controparte_1 titolare. Ed infatti anche la fattura di pagamento è stata emessa nei confronti di presso il suo CP_1 domicilio di residenza – e non dunque presso la sede della sua ditta - essendo indicato solo il codice fiscale dell'appellato e non già la sua partita iva. Inoltre, anche i documenti dell'autovettura sono tutti intestati a in proprio indicando il suo domicilio di Asso. CP_1
Il fatto che l'appellato sia anche un imprenditore individuale, non concede di ritenere tout court che lo stesso abbia acquistato il mezzo di cui è causa per la sua attività di impresa, ovvero la sua attività di muratore. In teoria ciò sarebbe anche possibile, ma l'onere di provare il fatto specifico – ovvero che si trattasse di un acquisto imprenditoriale - incombeva su essendo suo onere specifico dimostrare Pt_1 l'attinenza dell'acquisto di cui è causa all'esercizio di un'attività imprenditoriale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del consumatore.
L'appellante non ha dimostrato che ha acquistato il veicolo usato per soddisfare finalità CP_1 attinenti alla propria attività professionale, essendosi limitato ad affermare che essendo l'appellato, titolare di una ditta individuale, per ciò stesso avrebbe acquistato l'automezzo per fini legati alla sua professione di muratore.
Dal canto suo l'appellato ha quantomeno offerto indizi in senso contrario, depositando l'attestazione di abilitazione all'esercizio venatorio, la cui attività giustifica l'acquisto di un mezzo di quel tipo, fornendo così elementi di prova circa l'utilizzazione del bene per scopi personali che nulla avevano a che fare con la sua attività professionale. Ebbene, ha chiarito quali erano le esigenze della vita CP_1 quotidiana realizzate con l'operazione negoziale di cui si discute, avente ad oggetto la compravendita di un furgone usato, specificando l'obiettivo - diverso da quello imprenditoriale ricollegabile all'attività svolta sotto forma di ditta individuale - che egli avrebbe perseguito con l'acquisto del mezzo e le ragioni che lo avevano indotto ad acquistare proprio quel modello, dovendo trasportare la selvaggina cacciata in appositi frigoriferi (per sottostare agli obbligatori controlli) che, ovviamente, necessitavano di ampio spazio.
Fatte tali premesse, si evidenzia che tutte le circostanze di fatto che emergono dagli atti depongono nel senso del fine non imprenditoriale dell'operazione negoziale, a fronte:
pagina 6 di 11 i) sia dell'intestazione del contratto e della fattura di acquisto a in proprio Controparte_1 nella sua residenza di Asso in via Della Circonvallazione, ove veniva indicato solo il codice fiscale di e non la partita iva della sua ditta individuale;
CP_1 ii) sia dell'intestazione del certificato di Conformità e dei documenti dell'autovettura a
[...] in proprio;
CP_1
iii) sia dal certificato di Conformità del veicolo ove è la stessa a richiamare la normativa Pt_1 in materia di codice del consumo;
iv) sia della finalità dell'acquisto, avendo il quantomeno fornito elementi di prova per CP_1 ritenere che la sua attività venatoria legittimasse l'acquisto di un veicolo di quel tipo;
v) sia del tipo di attività svolta dal che non necessita di un proprio furgone poiché CP_1 fornisce la sua attività di muratore per altre imprese che mettono a disposizione i materiali necessari.
Quanto, infine, alla ritenuta errata applicabilità dell'art. 20 cpc alla fattispecie, la doglianza è superata dal rigetto del motivo e dall'applicazione alla fattispecie del codice del consumo. Ad ogni modo si rileva che la consegna del mezzo era prevista a Como e a carico della Difatti nel contratto era Pt_1 stabilito il prezzo di vendita in € 7.400,00 e si precisava che “si intende incluso passaggio di proprietà al nome dell'acquirente, revisione nuova, consegna a Como e con 12 mesi di garanzia tramite polizza
. Pertanto, alla fattispecie avrebbe potuto essere applicato il foro ex art. 20 cpc. CP_2
Con il secondo e terzo motivo – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione - l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza delle azioni di garanzia per omessa tempestiva denuncia dei vizi e difetti del veicolo compravenduto e impugna la sentenza nella parte in cui dichiara la risoluzione del contratto con condanna della alla restituzione del Pt_1 prezzo.
Insiste l'appellante a ritenere che non essendo consumatore, nella fattispecie deve essere CP_1 applicato all'articolo 1495 c.c. che obbliga la denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta. Nel caso di specie i vizi e difetti benché scoperti in data 5/7/2021, venivano denunciati soltanto in data 15/9/2021 per cui l'appellato, anche i sensi dell'articolo 132 del codice del consumo, sarebbe decaduto dalla relativa azione di garanzia, essendo decorso anche il termine di due mesi tra la scoperta del vizio e la sua denuncia.
Assume poi l'appellante che non avrebbe fornito la prova dell'esistenza dei vizi, poiché CP_1 avrebbe depositato semplicemente delle foto relative al cruscotto del veicolo, a una macchia scura sul pavimento, e ad un pezzo di ferro arrugginito, immagini che quindi non sarebbero in modo sicuro riconducibili all'autovettura di cui è causa. Contesta anche la diagnosi effettuate dall'officina Per_1
(doc 13 a,b,c , poiché priva di riferimenti al veicolo e dalla quale non emergerebbero CP_1 particolari difetti se non la presenza di acqua nel filtro del diesel, che potrebbe essere derivato da un problema di rifornimento, non essendo sicuramente legato a un vizio dell'autovettura. Infine, secondo l'appellante il preventivo della New B datato 3/9/2021, prodotto da relativo agli CP_1 indispensabili rimedi dei vizi, riguarderebbe guasti (revisione pompa del gasolio, sostituzione iniezione e filtro del gasolio), riferibili a un rifornimento contaminato di gasolio.
Anche le cennate censure devono essere disattese
Osserva la Corte che dal combinato disposto degli artt. 129 e segg., del codice del Consumo si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati pagina 7 di 11 all'art. 130 cit., i quali sono graduati, secondo un ben preciso ordine: egli potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. Il consumatore provando che il difetto di conformità si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene, viene dispensato dall'obbligo di provare che il difetto di conformità esisteva alla data della consegna del bene, posto che il manifestarsi di tale difetto, nel breve periodo di sei mesi, consente di supporre che, per quanto si sia rivelato solo successivamente alla consegna del bene, esso era già presente, allo stato embrionale, al momento della consegna. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Dunque, a carico del consumatore grava l'onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell'esistenza del difetto, senza però che occorra la prova di tale difetto o che ne venga indicata la causa. Quanto alla forma della denuncia, va evidenziato che la giurisprudenza della suprema Corte è consolidata nell'affermare che la denunzia dei vizi da parte del compratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cassazione civile sez. II, 03/04/2003, n. 5142; Cass. SS.UU. 15.1.1991 n. 328). Per giovarsi della presunzione di esistenza del difetto sin dal momento della consegna del bene, il consumatore deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non è conforme al corrispondente contratto, in quanto, ad esempio, non presenta le qualità convenute in quest'ultimo o, ancora, è inidoneo all'uso che ci si attende abitualmente per detto genere di bene. Deve essere dimostrata la sola esistenza del difetto, senza necessità di provarne la causa né un'origine imputabile al venditore.
Nella fattispecie, il tribunale ha correttamente ritenuto che “abbia dimostrato il difetto di CP_1 conformità del bene acquistato dalla convenuta in data 17.06.2021 e consegnato il 5.07.2021, manifestatosi entro il termine di sei mesi della consegna, e comunque, di un anno dalla stessa…”
E' di tutta evidenza che l'automezzo compravenduto, che sin dal giorno stesso della consegna ha presentato numerosi problemi di avaria del motore (guasti al carburatore alla valvola di controllo di pressione, al sensore di pressione, alla valvola di regolazione pressione, alla pompa, al circuito per acqua nel filtro, al sensore di temperatura ingresso aria, al flussometro aria/ misuratore massa area e alla valvola EGR. doc 13a,b,c , che dopo pochi giorni perdeva gasolio e che poi - dopo solo CP_1 due mesi - si è definitivamente arrestato manifestando la necessità di effettuare ulteriori interventi
(revisione pompa alta pressione, iniettori e sostituzione pompa di gasolio sul serbatoio e filtro gasolio doc. 18 , non appare conforme a quanto invece affermato dalla nel Certificato di CP_1 Pt_1 Conformità relativo allo stato d'uso del veicolo, ove appunto l'appellante dichiarava condizioni di utilizzo “standard”. Tale dichiarazione mal si concilia con un veicolo che appena consegnato, dopo solo pochi chilometri, manifesta dei vizi e difetti di tale portata.
pagina 8 di 11 Come anche rilevato dalla – società cui la aveva affidato la gestione degli eventuali CP_2 Pt_1 guasti per conto del venditore - è chiaro che i detti vizi e difetti manifestassero un grado di usura del veicolo certamente di molto superiore al normale stato di usura, che avrebbe dovuto essere evidenziato dal venditore nel Certificato di Conformità rilasciato all'acquirente al momento dell'acquisto.
È peraltro ben evidente che i numerosi ricoveri in officina del veicolo dimostrassero il riconoscimento dei vizi da parte della società venditrice, anche in virtù della presunzione prevista dall'art. 132 del Codice del Consumo, a norma del quale il consumatore è tenuto ad allegare l'esistenza del difetto di conformità. Orbene, nel caso di specie, tale onere è stato assolto attraverso il ricovero – per ben due volte - del veicolo presso un centro di assistenza per la sua riparazione. Al contrario il venditore non ha fornito alcuna prova che dette anomalie non fossero esistenti all'atto della vendita. (conf. Cass. Civ. Sez. 2, n. 3695 del 07/02/2022), limitandosi - peraltro solo in sede di appello – a ritenere quale causa dei numerosi danni, un supposto rifornimento di gasolio contaminato con acqua, affermazione rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.
E dunque, in merito alla ritenuta tardività della denuncia dei vizi, questa Corte innanzitutto ritiene rilevanti, ai fini della sua tempestività, i ricoveri dell'autovettura sia presso l'elettrauto CP_7 per riparazione in garanzia – attività infatti fatturata direttamente alla in data 29/7/2021 - sia del Pt_1 successivo ricovero in data 7/09/2021 presso la – centro convenzionato - sul Pt_2 CP_2 rilievo che essi comportano un riconoscimento dei vizi da parte del venditore. La circostanza che l'autovettura sia stata portata presso centri di assistenza per riparazioni in garanzia, costituisce una valida forma di denuncia dei vizi, essendo palese che il ricovero non fosse stato determinato da controlli di routine previsti dopo l'acquisto del mezzo. È dunque evidente che i ricoveri dell'auto per riparazioni in garanzia testimoniavano il tentativo di riparazione del bene, presupposto per l'applicabilità dell'art. 130 del Codice del Consumo.
Tuttavia, è altresì evidente che solo a fronte della comunicazione dell'8/09/2021 di CP_1
con la quale gli comunicava di non poter prendere in carico l'anomalia riscontrata sul CP_2 veicolo “in quanto si tratta di un chiaro difetto di conformità” (doc. 19 , ha avuto piena CP_1 contezza dei vizi dell'automezzo acquistato, vizi immediatamente denunciati a via pec in data Pt_1
17/09/2021.
Va infine evidenziato, che la risoluzione del contratto era stata correttamente proposta dopo l'esperimento dei rimedi ordinari, in quanto l'appellato aveva già più volte richiesto alla la Pt_1 riparazione e il ripristino della conformità del veicolo, diffidandola infine in data 17/09/2021 a procedere al ripristino del mezzo “entro 15 giorni dalla ricezione della presente, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto di compravendita si intenderà senz'altro risolto con ogni conseguenza di legge”.
E, come noto, la domanda di risoluzione, sulla base del Codice del Consumo, una volta esauriti i rimedi ordinari non richiede l'inidoneità dell'uso cui il bene è destinato ma l'assenza di riparazione del vizio.
Nel caso di specie, alcun seguito ha ricevuto la diffida inviata e alcuna riparazione è stata eseguita dalla pur a fronte di un costo per la riparazione richiesto dalla di € 1.868,25, somma Pt_1 Parte_3 certamente non insignificante per l'appellato per la riparazione dei difetti di una autovettura pagata €
7.400,00.
Sul punto la giurisprudenza della suprema Corte è pacifica nel ritenere che “Ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia pagina 9 di 11 provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità”. (Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n. 10453; Cass. Civ., n. 1082 del 2020; Cass. 18610/2017). “La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore” (Cass. Civ. Sez. 2, n. 3695 del 07/02/2022).
A fronte del difetto di conformità, sancito dalla società nonché dalla società , che CP_2 Pt_3 ancora in data 5/12/2023 consigliava la demolizione del veicolo poiché “risulta impossibile la circolazione a causa dei danni al motore e a tutto l'impianto di alimentazione come da nostra verifica del 08/09/2021. Inoltre il veicolo è da subito il risultato compromesso dalla ruggine a livello di telaio/ carrozzeria che lo rende anche pericoloso per la circolazione” (doc.28 , correttamente CP_1
a norma dell'art. 130 codice consumo, non avendo il venditore “provveduto alla riparazione CP_1
o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5 “ (comma 7b) ha richiesto la risoluzione del contratto.
Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza relativamente alla inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di vendita, avendo l'attore mutato in sede di precisazione delle conclusioni la domanda da richiesta di riduzione del prezzo a quella di risoluzione del contratto.
Secondo la tesi, in primo grado avrebbe richiesto la condanna della al pagamento della CP_1 Pt_1 somma di € 2.278,25 a titolo di riduzione del prezzo, in ragione dei lavori da effettuare sull'automezzo e del danno subito. Solo in sede di precisazione delle conclusioni avrebbe introdotto la domanda di risoluzione del contratto di vendita, introducendo una inammissibile domanda nuova, optando per il rimedio risolutorio rispetto a quello ripristinatorio.
Il motivo va disatteso
Osserva questa Corte che sin dall'atto di citazione ha chiesto in via principale la riduzione CP_1 del prezzo e, in via subordinata, la declaratoria di risoluzione del contratto in virtù dell'inadempimento di con condanna alla restituzione del prezzo di vendita. In sede di precisazione delle conclusioni, Pt_1 l'appellato si è solo limitato a rinunciare alla domanda principale di riduzione del prezzo, insistendo per la declaratoria di risoluzione del contratto.
Con il quinto motivo impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale l'ha condannata Pt_1 alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata insiste a ritenere che al momento della consegna del luglio 2021, il veicolo non presentava vizi;
Pt_1 perciò, i difetti reclamati da sarebbero guasti intervenuti successivamente alla consegna del CP_1 bene e dunque nel periodo di validità della garanzia convenzionale stipulata con la che CP_2 avrebbe, quindi, erroneamente eccepito l'inoperatività della polizza.
Anche il presente motivo deve essere respinto
Oltre a quanto su detto relativamente alla preesistenza dei vizi e difetti del veicolo, la Corte osserva che per garanzia convenzionale si intende qualsiasi impegno di un venditore assunto nei confronti del consumatore - che si aggiunge e non si sostituisce agli obblighi di legge sulla garanzia di conformità - di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, se esso non corrisponde alle caratteristiche o ad altri requisiti che non siano relativi alla conformità (oggetto invece pagina 10 di 11 della garanzia legale), enunciati nella dichiarazione di garanzia e nel certificato di conformità disponibile al momento della conclusione del contratto.
Nella fattispecie con il contratto di garanzia convenzionale sottoscritto con la CP_2 Pt_1 affidava alla detta società “la gestione degli eventuali guasti in nome per conto del venditore successivamente alla vendita” (art.1). successivamente alla vendita, procedeva alle CP_2 verifiche del guasto e all'intervento per eliminarlo e il servizio offerto “non comporta sostituzioni di responsabilità nei confronti dell'Acquirente, né sostituzione di legittimazione in caso di contenzioso” (art.3), restando a carico del venditore” la sostituzione totale della vettura o la riduzione del prezzo di vendita che venissero richiesti dall'Acquirente ai sensi dell'Art 130 del codice del consumo, se applicabile” (art. 4).
Oltre a ciò, la non compilava al momento della vendita il certificato di conformità secondo verità, Pt_1 avendo indicato condizioni di utilizzo “standard” negli spazi destinati alla valutazione tecnica di ogni singola componente del veicolo, anziché evidenziarne la “non conformità ai chilometri percorsi”, contravvenendo a quanto sancito all'art. 5 del contratto di garanzia secondo il quale “eventuali attestazioni del Venditore effettuate in modo non veritiero e o senza previa diligente verifica della vettura, fanno venire meno l'obbligo di al servizio…”. Controparte_2
Dunque, come peraltro correttamente già ritenuto dal giudice di prime cure, alcun obbligo di manleva può essere ravvisato in capo alla CP_2
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 276/2024 resa in data 7/03/2024 dal Tribunale di Como e condanna dell'appellante a Parte_1 rifondere le spese di lite a e come da liquidazione operata in Controparte_1 Controparte_2 dispositivo. Sussistono inoltre in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 276/2024 resa in data 7/03/2024 dal Tribunale di Como, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese del grado che liquida in € Parte_1 Controparte_1
3.966,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3. condanna a rifondere a le spese del grado che liquida in € Parte_1 Controparte_2
3.966,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
4.ordina la restituzione del veicolo Fiat Strada Tg GF421AS a cura e spese della;
CP_3
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 1° aprile 2025
Il GA est Paola BR
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere avv. Paola BR Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1142/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI Parte_1 P.IVA_1 POSTIGLIONESI, 5 84026 POSTIGLIONE presso lo studio dell'avv. ARENA GIOVANNI VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._1 LEOPARDI, 7/D 22036 ERBA presso lo studio dell'avv. DANELLI JESSICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA REPUBBLICA N. 41 Controparte_2 P.IVA_2 13900 BIELLA presso lo studio dell'avv. ZAMPAGLIONE KETTY, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLATI avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere le già articolate conclusioni che di seguito si riportano, per cui, in riforma della sentenza n. 276/2024, emessa dal Tribunale di
Como in data 06.03.2024 (proc. 1° grado n. 4742/2021 R.G.), pubblicata il 07.03.2024 e notificata dall'attore lo stesso 07.03.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Voglia così provvedere:
pagina 1 di 11 ➢ in via preliminare, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 276/2024 resa dal Tribunale di Como, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como, essendo inapplicabile, nella specie, la normativa del Codice del Consumo, con conseguente competenza a conoscere la vertenza de qua del Tribunale di Napoli e/o del Tribunale di Salerno;
➢ nel merito, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 276/2024 resa dal Tribunale di Como accertare e dichiarare la inammissibilità ovvero l'improponibilità e, comunque, l'illegittimità della domanda attorea per intervenuta decadenza dell'attore dal diritto di garanzia;
➢ sempre nel merito, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 276/2024 resa dal Tribunale di Como, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, e, comunque, infondata in fatto e diritto;
➢ ancora nel merito, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 276/2024 resa dal Tribunale di Como, dichiarare la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti della Parte_1 assorbita nel rigetto della domanda attorea;
Controparte_2
➢ in via gradata, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 276/2024 resa dal Tribunale di Como, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, domanda attorea, condannare, anche in via riconvenzionale, la società in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento di qualsiasi somma liquidata in favore dall'attore in ordine agli asseriti vizi e/o difetti del veicolo oggetto di vendita, oltre gli interessi e le spese legali in favore della ovvero Controparte_3 direttamente all'attore, oppure a garantire e manlevare la da ogni obbligazione di Controparte_3 pagamento nei confronti dell'attore ovvero, in via ancora più gradata, condannare la CP_3
in solido con la società al pagamento in favore dell'attore di qualsiasi
[...] Controparte_2 somma dovesse essergli riconosciuta per i vizi e/o difetti del veicolo compravenduto, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese legali;
➢ in via ancora più gradata e nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado e, quindi, di conferma della declaratoria di risoluzione del contratto di vendita del veicolo CP_4
TG. GF421AS ordinare al sig. di restituire alla in persona del Controparte_1 Controparte_3 legale rapp.te p.t., il predetto veicolo con riserva, sin d'ora, di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni arrecati al predetto veicolo dal sig. ; Controparte_1
➢ condannare, il sig. , al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1 giudizio da liquidare direttamente all'avvocato antistatario.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
1) Rigettare l'appello proposto da per le motivazioni cui alla narrativa della Parte_1 comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza nr 276/2024 pubblicata dal Tribunale di Como in data 07.03.2024;
2) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa dell'odierno grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e collegata.”
Per Controparte_2
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con il favore delle spese, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano Nel merito pagina 2 di 11 Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da nei CP_3 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 276/24 del 06.03.24, Controparte_2 depositata il07.03.24. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 276/2024 pubblicata il 7/03/2024, il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4742/2021 promossa da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 ha così deciso: Controparte_2
“1) accertato il difetto di conformità del bene oggetto del contratto di vendita stipulato tra
[...]
e in data 17.06.2021, dichiara la risoluzione del contratto;
CP_1 Parte_1 2) condanna a pagare a a titolo di ripetizione dell'indebito Parte_1 Controparte_1 conseguente alla caducazione del contratto, la somma di € 7.400,00, oltre interessi come in motivazione;
3) rigetta la domanda risarcimento del danno svolta da
contro
Controparte_1 Parte_1
4) dichiara inammissibile la domanda di “autorizzazione alla demolizione” del mezzo svolta da nella precisazione delle conclusioni;
Controparte_1
5) rigetta le domande svolte da nei confronti di rigetta la Parte_1 Controparte_2 domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
6) compensa parzialmente, nella misura del 10%, le spese di lite tra attore e convenuta e, pertanto, condanna a rifondere a le spese sostenute per il giudizio nella Parte_1 Controparte_1 misura, già ridotta per effetto della compensazione parziale, di complessivi € 3.000,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.; 7) condanna e a rifondere a nella misura del Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 50% ciascuno, le spese di lite sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.300,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge”
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1
deducendo che:
[...]
- in data 17.06.2021 aveva stipulato con la convenuta un contratto di compravendita Controparte_1 a distanza, relativo all'autoveicolo usato Fiat Strada – Telaio ZFA17800007112041, per il prezzo, integralmente pagato dall'attore, di € 7.400,00, comprensivo di passaggio di proprietà, revisione e consegna a Como;
- la venditrice aveva rilasciato il certificato di conformità del veicolo e garanzia legale. e convenzionale ulteriore di 12 mesi prestata da Controparte_2
- alla data dell'introduzione del giudizio l'attore non aveva ancora ricevuto la carta di circolazione del veicolo;
- il mezzo era stato consegnato in data 05.07.2021 a ma, subito dopo la consegna, l'attore si CP_5 era avveduto di numerosi segni sulla carrozzeria;
dopo pochi chilometri, inoltre, si era accesa la spia di avaria motore, circostanza immediatamente segnalata al venditore;
- il mattino successivo l'attore aveva rinvenuto sul piazzale della propria abitazione una copiosa perdita di carburante e, pertanto, aveva condotto il veicolo in officina, come suggerito dallo stesso venditore, dove erano stati riscontrati numerosi guasti e l'assoluta fatiscenza del serbatoio del veicolo, che si presentava corroso e perforato;
pagina 3 di 11 - eseguite le riparazioni sul veicolo (con la precisazione che, contattato il venditore, quest'ultimo aveva provveduto all'acquisto di un nuovo serbatoio e l'aveva spedito in officina per la riparazione), tuttavia, il veicolo era stato condotto ancora una volta in officina in quanto si era arrestato improvvisamente e, ancora, dopo essere stato sostituito il filtro dell'olio, in data 03.09.2021, il mezzo si era fermato nuovamente e definitivamente durante la marcia;
- la circostanza era stata contestata dal venditore, il quale aveva suggerito di contattare l'assicurazione; il mezzo, pertanto, in data 07.09.2021, era stato nuovamente portato, tramite carroattrezzi, in officina, dove era stata rilevata la necessità di varie riparazioni, oltre che un'importante presenza di ruggine in tutto il sottoscocca;
-il mezzo si trovava ancora in officina senza più essersi acceso;
- l'attore, inoltre, aveva appreso che era stata omessa la necessaria revisione periodica;
- in data 17.09.2021, l'attore aveva inviato, per il tramite del proprio legale, alla convenuta una comunicazione con la quale veniva richiesta, tra le altre cose, la risoluzione dei vizi lamentati, alla quale, in data 26.09.2021, aveva replicato il legale di parte convenuta, negando la presenza dei vizi di conformità lamentati dall'attore. Premessa l'applicabilità alla fattispecie della disciplina in materia di garanzia di conformità prevista dal D. Lgs 206/2005 e la competenza del Tribunale di Como quale foro del consumatore, ha pertanto chiesto, in via principale, la riduzione del prezzo del veicolo ai sensi dell'art. 130 D. Lgs. 206/2005 e, in subordine, la risoluzione del contratto, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato, oltre, in ogni caso, al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio eccependo, contestando e deducendo: Parte_1
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como, in favore di quello di Napoli o di Salerno, competente a norma degli artt. 19 e 20 c.p.c., in considerazione dell'inapplicabilità del foro del consumatore per non rivestire l'attore tale qualità, essendo il mezzo stato acquistato per l'esercizio dell'attività svolta da quale imprenditore individuale;
Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- la decadenza dell'attore dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., non essendo le disposizioni in materia di tutela del consumatore applicabili alla fattispecie per i motivi già detti;
- l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale essendo tale rimedio esperibile soltanto in via residuale rispetto al rimedio di tipo ripristinatorio;
- l'assenza di qualsiasi vizio o difetto di conformità dell'autocarro, essendo lo stesso perfettamente funzionante secondo il suo stato di usura, e, comunque, la quantificazione dei danni operata dall'attore;
- che la convenuta aveva stipulato con una convenzione per la gestione, per conto Controparte_2 del venditore, di tutti i reclami e guasti a seguito di difetti di conformità dei veicoli compravenduti, tenendola indenne da qualsiasi responsabilità relativa a simili eventi, sicché la stessa dovrebbe essere chiamata in causa. Ha quindi chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, di differire la prima udienza per consentire la chiamata in causa di e di dichiarare Controparte_2
l'improcedibilità della domanda, nel merito, il rigetto delle domande attoree, e, in via riconvenzionale e subordinata, di condannare al pagamento, anche in favore direttamente Controparte_2 dell'attore, di qualsiasi somma liquidata in suo favore all'esito del giudizio. Ritualmente chiamata in causa, si è costituita in giudizio contestando l'operatività, Controparte_2 sotto vari profili, nel caso di specie, del contratto di garanzia convenzionale stipulato con Parte_1
e, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei propri confronti
[...]
pagina 4 di 11 Il Tribunale di Como ha deciso nei termini di cui sopra, preliminarmente ritenendo applicabile alla fattispecie il codice del Consumo, potendosi affermare la qualità di consumatore di alla luce CP_1 degli elementi offerti dalle parti, così respingendo l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da
Nel merito ha ritenuto provato il difetto di conformità del bene acquistato manifestatosi nel Pt_1 termine di sei mesi dalla consegna e denunciato da immediatamente, non ritenendo CP_1 applicabile la fattispecie di cui all'art. 1495 c.c. invocata dalla società convenuta. Al contrario quest'ultima non avrebbe fornito prova che i difetti riscontrati fossero da collegarsi al normale stato di usura del mezzo. Rigettava infine le domande svolte dalle parti nei confronti della CP_2 ritenendo che dal contratto stipulato dalla terza chiamata e non discendeva alcun obbligo di Pt_1 manleva in capo alla ed essendo invece privo di legittimazione ad agire non CP_2 CP_1 essendo parte del contratto.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che preliminarmente insiste per la Parte_1 declaratoria di incompetenza del Tribunale di Como, essendo inapplicabile il codice del Consumo alla fattispecie. Nel merito insiste affinché sia accertata la decadenza di dal diritto di garanzia e CP_1 dichiarata inammissibile la domanda e comunque infondata. Insiste per la richiesta di manleva da parte della CP_2
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello nei confronti di Controparte_2 CP_2
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 20/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui dichiara la qualifica di consumatore di rigettando per conseguenza l'eccezione di incompetenza territoriale ed CP_1 avendo inoltre erroneamente ritenuto comunque applicabile alla fattispecie l'articolo 20 c.p.c.
L'appellante si duole che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto della qualità di ditta individuale dell'appellato, non potendo pertanto essere considerato consumatore. Il veicolo acquistato, oggetto di causa, è un mezzo commerciale ed essendo un imprenditore edile non può ritenersi CP_1 che il veicolo non venga usato anche per trasporto di materiale edile. Inoltre, il tribunale avrebbe errato a ritenere che, in ogni caso, sarebbe stato applicabile l'art. 20 cpc, atteso che il contratto di vendita si è concluso in , come riportato nello stesso contratto. Nella fattispecie, il bene Controparte_6 compravenduto è stato trasportato dal vettore di Salerno sino a e l'appellato provvedeva a CP_5 ritirarlo. Quindi l'obbligazione principale si sarebbe perfezionata a Salerno al momento in cui la venditrice rimetteva il bene al vettore.
Il motivo deve essere respinto
La Direttiva 93/13/CEE (art. 2 lett. b) ed il Codice del Consumo (art. 3), che ha recepito la Direttiva stessa nell'ordinamento italiano, definiscono Consumatore “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”. Si è pertanto in presenza di un soggetto consumatore quando si realizzino cumulativamente due condizioni: l'essere il soggetto persona fisica e il non avere lo stesso agito, nella sottoscrizione del contratto, per finalità professionali o imprenditoriali, bensì per esigenze riconducibili all'alveo della vita privata e delle quotidiane esigenze.
pagina 5 di 11 Sotto questa angolazione, dunque, è consumatore la persona fisica che abbia concluso il contratto senza che sia possibile creare alcun apprezzabile collegamento funzionale tra la sottoscrizione del contratto e l'attività professionale o imprenditoriale eventualmente esercitata dal contraente.
Osserva questa Corte, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il non possesso - da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale - della qualifica di imprenditore commerciale bensì lo scopo avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Ne consegue che anche un imprenditore individuale o un professionista, ove persegua scopi estranei all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale svolta, può considerarsi consumatore ai fini del d. lgs. 206/2005 (cfr. Cassazione civile sez. III,
10/03/2021, n.6578, conf. Cass., 5/5/2015, n. 8904; Cass., 4/11/2013, n. 24731).
Orbene, nel caso di specie dalla documentazione allegata in atti, si evince che il contratto è intervenuto fra la società e in proprio, senza alcun riferimento alla ditta individuale di cui è Pt_1 Controparte_1 titolare. Ed infatti anche la fattura di pagamento è stata emessa nei confronti di presso il suo CP_1 domicilio di residenza – e non dunque presso la sede della sua ditta - essendo indicato solo il codice fiscale dell'appellato e non già la sua partita iva. Inoltre, anche i documenti dell'autovettura sono tutti intestati a in proprio indicando il suo domicilio di Asso. CP_1
Il fatto che l'appellato sia anche un imprenditore individuale, non concede di ritenere tout court che lo stesso abbia acquistato il mezzo di cui è causa per la sua attività di impresa, ovvero la sua attività di muratore. In teoria ciò sarebbe anche possibile, ma l'onere di provare il fatto specifico – ovvero che si trattasse di un acquisto imprenditoriale - incombeva su essendo suo onere specifico dimostrare Pt_1 l'attinenza dell'acquisto di cui è causa all'esercizio di un'attività imprenditoriale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica a carico del consumatore.
L'appellante non ha dimostrato che ha acquistato il veicolo usato per soddisfare finalità CP_1 attinenti alla propria attività professionale, essendosi limitato ad affermare che essendo l'appellato, titolare di una ditta individuale, per ciò stesso avrebbe acquistato l'automezzo per fini legati alla sua professione di muratore.
Dal canto suo l'appellato ha quantomeno offerto indizi in senso contrario, depositando l'attestazione di abilitazione all'esercizio venatorio, la cui attività giustifica l'acquisto di un mezzo di quel tipo, fornendo così elementi di prova circa l'utilizzazione del bene per scopi personali che nulla avevano a che fare con la sua attività professionale. Ebbene, ha chiarito quali erano le esigenze della vita CP_1 quotidiana realizzate con l'operazione negoziale di cui si discute, avente ad oggetto la compravendita di un furgone usato, specificando l'obiettivo - diverso da quello imprenditoriale ricollegabile all'attività svolta sotto forma di ditta individuale - che egli avrebbe perseguito con l'acquisto del mezzo e le ragioni che lo avevano indotto ad acquistare proprio quel modello, dovendo trasportare la selvaggina cacciata in appositi frigoriferi (per sottostare agli obbligatori controlli) che, ovviamente, necessitavano di ampio spazio.
Fatte tali premesse, si evidenzia che tutte le circostanze di fatto che emergono dagli atti depongono nel senso del fine non imprenditoriale dell'operazione negoziale, a fronte:
pagina 6 di 11 i) sia dell'intestazione del contratto e della fattura di acquisto a in proprio Controparte_1 nella sua residenza di Asso in via Della Circonvallazione, ove veniva indicato solo il codice fiscale di e non la partita iva della sua ditta individuale;
CP_1 ii) sia dell'intestazione del certificato di Conformità e dei documenti dell'autovettura a
[...] in proprio;
CP_1
iii) sia dal certificato di Conformità del veicolo ove è la stessa a richiamare la normativa Pt_1 in materia di codice del consumo;
iv) sia della finalità dell'acquisto, avendo il quantomeno fornito elementi di prova per CP_1 ritenere che la sua attività venatoria legittimasse l'acquisto di un veicolo di quel tipo;
v) sia del tipo di attività svolta dal che non necessita di un proprio furgone poiché CP_1 fornisce la sua attività di muratore per altre imprese che mettono a disposizione i materiali necessari.
Quanto, infine, alla ritenuta errata applicabilità dell'art. 20 cpc alla fattispecie, la doglianza è superata dal rigetto del motivo e dall'applicazione alla fattispecie del codice del consumo. Ad ogni modo si rileva che la consegna del mezzo era prevista a Como e a carico della Difatti nel contratto era Pt_1 stabilito il prezzo di vendita in € 7.400,00 e si precisava che “si intende incluso passaggio di proprietà al nome dell'acquirente, revisione nuova, consegna a Como e con 12 mesi di garanzia tramite polizza
. Pertanto, alla fattispecie avrebbe potuto essere applicato il foro ex art. 20 cpc. CP_2
Con il secondo e terzo motivo – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione - l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza delle azioni di garanzia per omessa tempestiva denuncia dei vizi e difetti del veicolo compravenduto e impugna la sentenza nella parte in cui dichiara la risoluzione del contratto con condanna della alla restituzione del Pt_1 prezzo.
Insiste l'appellante a ritenere che non essendo consumatore, nella fattispecie deve essere CP_1 applicato all'articolo 1495 c.c. che obbliga la denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta. Nel caso di specie i vizi e difetti benché scoperti in data 5/7/2021, venivano denunciati soltanto in data 15/9/2021 per cui l'appellato, anche i sensi dell'articolo 132 del codice del consumo, sarebbe decaduto dalla relativa azione di garanzia, essendo decorso anche il termine di due mesi tra la scoperta del vizio e la sua denuncia.
Assume poi l'appellante che non avrebbe fornito la prova dell'esistenza dei vizi, poiché CP_1 avrebbe depositato semplicemente delle foto relative al cruscotto del veicolo, a una macchia scura sul pavimento, e ad un pezzo di ferro arrugginito, immagini che quindi non sarebbero in modo sicuro riconducibili all'autovettura di cui è causa. Contesta anche la diagnosi effettuate dall'officina Per_1
(doc 13 a,b,c , poiché priva di riferimenti al veicolo e dalla quale non emergerebbero CP_1 particolari difetti se non la presenza di acqua nel filtro del diesel, che potrebbe essere derivato da un problema di rifornimento, non essendo sicuramente legato a un vizio dell'autovettura. Infine, secondo l'appellante il preventivo della New B datato 3/9/2021, prodotto da relativo agli CP_1 indispensabili rimedi dei vizi, riguarderebbe guasti (revisione pompa del gasolio, sostituzione iniezione e filtro del gasolio), riferibili a un rifornimento contaminato di gasolio.
Anche le cennate censure devono essere disattese
Osserva la Corte che dal combinato disposto degli artt. 129 e segg., del codice del Consumo si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati pagina 7 di 11 all'art. 130 cit., i quali sono graduati, secondo un ben preciso ordine: egli potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. Il consumatore provando che il difetto di conformità si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene, viene dispensato dall'obbligo di provare che il difetto di conformità esisteva alla data della consegna del bene, posto che il manifestarsi di tale difetto, nel breve periodo di sei mesi, consente di supporre che, per quanto si sia rivelato solo successivamente alla consegna del bene, esso era già presente, allo stato embrionale, al momento della consegna. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Dunque, a carico del consumatore grava l'onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell'esistenza del difetto, senza però che occorra la prova di tale difetto o che ne venga indicata la causa. Quanto alla forma della denuncia, va evidenziato che la giurisprudenza della suprema Corte è consolidata nell'affermare che la denunzia dei vizi da parte del compratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cassazione civile sez. II, 03/04/2003, n. 5142; Cass. SS.UU. 15.1.1991 n. 328). Per giovarsi della presunzione di esistenza del difetto sin dal momento della consegna del bene, il consumatore deve far valere e fornire la prova che il bene venduto non è conforme al corrispondente contratto, in quanto, ad esempio, non presenta le qualità convenute in quest'ultimo o, ancora, è inidoneo all'uso che ci si attende abitualmente per detto genere di bene. Deve essere dimostrata la sola esistenza del difetto, senza necessità di provarne la causa né un'origine imputabile al venditore.
Nella fattispecie, il tribunale ha correttamente ritenuto che “abbia dimostrato il difetto di CP_1 conformità del bene acquistato dalla convenuta in data 17.06.2021 e consegnato il 5.07.2021, manifestatosi entro il termine di sei mesi della consegna, e comunque, di un anno dalla stessa…”
E' di tutta evidenza che l'automezzo compravenduto, che sin dal giorno stesso della consegna ha presentato numerosi problemi di avaria del motore (guasti al carburatore alla valvola di controllo di pressione, al sensore di pressione, alla valvola di regolazione pressione, alla pompa, al circuito per acqua nel filtro, al sensore di temperatura ingresso aria, al flussometro aria/ misuratore massa area e alla valvola EGR. doc 13a,b,c , che dopo pochi giorni perdeva gasolio e che poi - dopo solo CP_1 due mesi - si è definitivamente arrestato manifestando la necessità di effettuare ulteriori interventi
(revisione pompa alta pressione, iniettori e sostituzione pompa di gasolio sul serbatoio e filtro gasolio doc. 18 , non appare conforme a quanto invece affermato dalla nel Certificato di CP_1 Pt_1 Conformità relativo allo stato d'uso del veicolo, ove appunto l'appellante dichiarava condizioni di utilizzo “standard”. Tale dichiarazione mal si concilia con un veicolo che appena consegnato, dopo solo pochi chilometri, manifesta dei vizi e difetti di tale portata.
pagina 8 di 11 Come anche rilevato dalla – società cui la aveva affidato la gestione degli eventuali CP_2 Pt_1 guasti per conto del venditore - è chiaro che i detti vizi e difetti manifestassero un grado di usura del veicolo certamente di molto superiore al normale stato di usura, che avrebbe dovuto essere evidenziato dal venditore nel Certificato di Conformità rilasciato all'acquirente al momento dell'acquisto.
È peraltro ben evidente che i numerosi ricoveri in officina del veicolo dimostrassero il riconoscimento dei vizi da parte della società venditrice, anche in virtù della presunzione prevista dall'art. 132 del Codice del Consumo, a norma del quale il consumatore è tenuto ad allegare l'esistenza del difetto di conformità. Orbene, nel caso di specie, tale onere è stato assolto attraverso il ricovero – per ben due volte - del veicolo presso un centro di assistenza per la sua riparazione. Al contrario il venditore non ha fornito alcuna prova che dette anomalie non fossero esistenti all'atto della vendita. (conf. Cass. Civ. Sez. 2, n. 3695 del 07/02/2022), limitandosi - peraltro solo in sede di appello – a ritenere quale causa dei numerosi danni, un supposto rifornimento di gasolio contaminato con acqua, affermazione rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.
E dunque, in merito alla ritenuta tardività della denuncia dei vizi, questa Corte innanzitutto ritiene rilevanti, ai fini della sua tempestività, i ricoveri dell'autovettura sia presso l'elettrauto CP_7 per riparazione in garanzia – attività infatti fatturata direttamente alla in data 29/7/2021 - sia del Pt_1 successivo ricovero in data 7/09/2021 presso la – centro convenzionato - sul Pt_2 CP_2 rilievo che essi comportano un riconoscimento dei vizi da parte del venditore. La circostanza che l'autovettura sia stata portata presso centri di assistenza per riparazioni in garanzia, costituisce una valida forma di denuncia dei vizi, essendo palese che il ricovero non fosse stato determinato da controlli di routine previsti dopo l'acquisto del mezzo. È dunque evidente che i ricoveri dell'auto per riparazioni in garanzia testimoniavano il tentativo di riparazione del bene, presupposto per l'applicabilità dell'art. 130 del Codice del Consumo.
Tuttavia, è altresì evidente che solo a fronte della comunicazione dell'8/09/2021 di CP_1
con la quale gli comunicava di non poter prendere in carico l'anomalia riscontrata sul CP_2 veicolo “in quanto si tratta di un chiaro difetto di conformità” (doc. 19 , ha avuto piena CP_1 contezza dei vizi dell'automezzo acquistato, vizi immediatamente denunciati a via pec in data Pt_1
17/09/2021.
Va infine evidenziato, che la risoluzione del contratto era stata correttamente proposta dopo l'esperimento dei rimedi ordinari, in quanto l'appellato aveva già più volte richiesto alla la Pt_1 riparazione e il ripristino della conformità del veicolo, diffidandola infine in data 17/09/2021 a procedere al ripristino del mezzo “entro 15 giorni dalla ricezione della presente, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto di compravendita si intenderà senz'altro risolto con ogni conseguenza di legge”.
E, come noto, la domanda di risoluzione, sulla base del Codice del Consumo, una volta esauriti i rimedi ordinari non richiede l'inidoneità dell'uso cui il bene è destinato ma l'assenza di riparazione del vizio.
Nel caso di specie, alcun seguito ha ricevuto la diffida inviata e alcuna riparazione è stata eseguita dalla pur a fronte di un costo per la riparazione richiesto dalla di € 1.868,25, somma Pt_1 Parte_3 certamente non insignificante per l'appellato per la riparazione dei difetti di una autovettura pagata €
7.400,00.
Sul punto la giurisprudenza della suprema Corte è pacifica nel ritenere che “Ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia pagina 9 di 11 provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità”. (Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n. 10453; Cass. Civ., n. 1082 del 2020; Cass. 18610/2017). “La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore” (Cass. Civ. Sez. 2, n. 3695 del 07/02/2022).
A fronte del difetto di conformità, sancito dalla società nonché dalla società , che CP_2 Pt_3 ancora in data 5/12/2023 consigliava la demolizione del veicolo poiché “risulta impossibile la circolazione a causa dei danni al motore e a tutto l'impianto di alimentazione come da nostra verifica del 08/09/2021. Inoltre il veicolo è da subito il risultato compromesso dalla ruggine a livello di telaio/ carrozzeria che lo rende anche pericoloso per la circolazione” (doc.28 , correttamente CP_1
a norma dell'art. 130 codice consumo, non avendo il venditore “provveduto alla riparazione CP_1
o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5 “ (comma 7b) ha richiesto la risoluzione del contratto.
Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza relativamente alla inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di vendita, avendo l'attore mutato in sede di precisazione delle conclusioni la domanda da richiesta di riduzione del prezzo a quella di risoluzione del contratto.
Secondo la tesi, in primo grado avrebbe richiesto la condanna della al pagamento della CP_1 Pt_1 somma di € 2.278,25 a titolo di riduzione del prezzo, in ragione dei lavori da effettuare sull'automezzo e del danno subito. Solo in sede di precisazione delle conclusioni avrebbe introdotto la domanda di risoluzione del contratto di vendita, introducendo una inammissibile domanda nuova, optando per il rimedio risolutorio rispetto a quello ripristinatorio.
Il motivo va disatteso
Osserva questa Corte che sin dall'atto di citazione ha chiesto in via principale la riduzione CP_1 del prezzo e, in via subordinata, la declaratoria di risoluzione del contratto in virtù dell'inadempimento di con condanna alla restituzione del prezzo di vendita. In sede di precisazione delle conclusioni, Pt_1 l'appellato si è solo limitato a rinunciare alla domanda principale di riduzione del prezzo, insistendo per la declaratoria di risoluzione del contratto.
Con il quinto motivo impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale l'ha condannata Pt_1 alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata insiste a ritenere che al momento della consegna del luglio 2021, il veicolo non presentava vizi;
Pt_1 perciò, i difetti reclamati da sarebbero guasti intervenuti successivamente alla consegna del CP_1 bene e dunque nel periodo di validità della garanzia convenzionale stipulata con la che CP_2 avrebbe, quindi, erroneamente eccepito l'inoperatività della polizza.
Anche il presente motivo deve essere respinto
Oltre a quanto su detto relativamente alla preesistenza dei vizi e difetti del veicolo, la Corte osserva che per garanzia convenzionale si intende qualsiasi impegno di un venditore assunto nei confronti del consumatore - che si aggiunge e non si sostituisce agli obblighi di legge sulla garanzia di conformità - di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, se esso non corrisponde alle caratteristiche o ad altri requisiti che non siano relativi alla conformità (oggetto invece pagina 10 di 11 della garanzia legale), enunciati nella dichiarazione di garanzia e nel certificato di conformità disponibile al momento della conclusione del contratto.
Nella fattispecie con il contratto di garanzia convenzionale sottoscritto con la CP_2 Pt_1 affidava alla detta società “la gestione degli eventuali guasti in nome per conto del venditore successivamente alla vendita” (art.1). successivamente alla vendita, procedeva alle CP_2 verifiche del guasto e all'intervento per eliminarlo e il servizio offerto “non comporta sostituzioni di responsabilità nei confronti dell'Acquirente, né sostituzione di legittimazione in caso di contenzioso” (art.3), restando a carico del venditore” la sostituzione totale della vettura o la riduzione del prezzo di vendita che venissero richiesti dall'Acquirente ai sensi dell'Art 130 del codice del consumo, se applicabile” (art. 4).
Oltre a ciò, la non compilava al momento della vendita il certificato di conformità secondo verità, Pt_1 avendo indicato condizioni di utilizzo “standard” negli spazi destinati alla valutazione tecnica di ogni singola componente del veicolo, anziché evidenziarne la “non conformità ai chilometri percorsi”, contravvenendo a quanto sancito all'art. 5 del contratto di garanzia secondo il quale “eventuali attestazioni del Venditore effettuate in modo non veritiero e o senza previa diligente verifica della vettura, fanno venire meno l'obbligo di al servizio…”. Controparte_2
Dunque, come peraltro correttamente già ritenuto dal giudice di prime cure, alcun obbligo di manleva può essere ravvisato in capo alla CP_2
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 276/2024 resa in data 7/03/2024 dal Tribunale di Como e condanna dell'appellante a Parte_1 rifondere le spese di lite a e come da liquidazione operata in Controparte_1 Controparte_2 dispositivo. Sussistono inoltre in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 276/2024 resa in data 7/03/2024 dal Tribunale di Como, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese del grado che liquida in € Parte_1 Controparte_1
3.966,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3. condanna a rifondere a le spese del grado che liquida in € Parte_1 Controparte_2
3.966,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
4.ordina la restituzione del veicolo Fiat Strada Tg GF421AS a cura e spese della;
CP_3
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 1° aprile 2025
Il GA est Paola BR
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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