Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 735/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. pendente in grado di appello tra:
SAL IZ s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dottori IE Passerini e MA Passerini, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parrotta del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso l'avvocato Roberta Di Maggio, con studio in Torino
Parte appellante
contro
:
Avv. Giovanni Antonino Malatesta, con studio in Roma, Viale Bruno Buozzi 19 personalmente difeso ex art 86 c.p.c.
Parte appellata per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 4731/2022, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Torino, sezione Seconda civile, r.g.n. 23542/2021, pubblicata in data 5 dicembre 2022.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE:
«voglia l'Ecc. Corte adita, ogni contraria Domanda ed Eccezione disattesa, in accoglimento dei sopra formulati motivi di Appello:
a) in via istruttoria, ammettere le Prove costituende pretermesse …;
1
c) in ogni caso, e anche anticipatamente all'esito del presente giudizio, disporre la riduzione del pignoramento de quo, con limitazione dei suoi effetti solo ed esclusivamente agli immobili che, in base alla valutazione di capienza, garantiscano la soddisfazione del Credito;
d) condannare Controparte al pagamento dei danni …, alle spese (anche generali) e ai compensi del doppio grado di giudizio, nonché alle spese e ai compensi relativi alla fase sommaria della sospensione alla esecuzione (pacifico che “la relativa statuizione è ridiscutibile nell'ambito del giudizio di merito", ex multis, Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 22033)»
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA:
“piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni avversa azione ed istanza disattesa, - denegando ogni e qualsiasi avversa istanza istruttoria, giacché inammissibile, improcedibile, avente natura documentale ovvero inconferente:
- disporre l'integrale rigetto dell'avversa domanda giacché inammissibile ovvero comunque infondata nel merito;
- disporsi la condanna ex art 96 3° comma cpc dell'Appellante rimettendone all'Ecc.ma Corte la quantificazione equitativa;
- vinte le spese”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Giovanni Antonino Malatesta ottenne dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 7808/2020 del 26 maggio 2020 per il pagamento della somma capitale di € 200.000,00, oltre accessori, contro quattro soggetti – oltre all'odierna appellante SAL IZ S.r.l., la TA S.r.l., la 3P Service S.r.l. e il dott. IE Passerini – tutti co-obbligati in solido sulla base di un atto di ricognizione di debito a favore dell'avvocato Malatesta per prestazioni professionali da lui svolte.
SAL IZ e TA proposero rispettive opposizioni al decreto ingiuntivo n. 7808/2020. Le opposizioni furono iscritte ai numeri di ruolo generale 40101/20 e 40809/20, successivamente riunite ed infine rigettate dal Tribunale di Roma con sentenza n. 8146/2024 emessa il 14 maggio 2024 nelle more di questo appello.
In forza del predetto decreto ingiuntivo n. 7808/2020 – confermato, come detto, all'esito della cognizione piena – l'avv. Malatesta promosse nei confronti di SAL IZ la procedura esecutiva immobiliare n. 547/2020 R.G.E. davanti al Tribunale Torino, mediante pignoramento, notificato a SAL IZ il 23 luglio 2020, di n. 65 (sessantacinque) unità immobiliari facenti parte di uno stabile da ristrutturare sito in Torino, via Berthollet n. 16 (il pignoramento faceva seguito all'atto di precetto notificato in data 9 giugno 2020).
2 Il suddetto procedimento espropriativo immobiliare ebbe un iter complesso, caratterizzato da diverse istanze della SAL IZ volte alla riduzione del pignoramento, alla sospensione della procedura e alla conversione del pignoramento. La Sal evidenziò la sproporzione tra il valore degli immobili pignorati (asseritamente di oltre 30 milioni di euro) e l'ammontare del credito azionato (circa 200.000 euro per capitale). Venne disposta, in executivis, una CTU estimativa su soltanto sei delle sessantacinque unità immobiliari pignorate, che accertò un valore delle stesse di euro 1.384.840,80 (o euro 1.107.708,12 al netto dei costi di ristrutturazione).
Il 10 febbraio 2021, nel corso dell'espropriazione, l'avv. Malatesta cedette il proprio credito ad un terzo, la A.G.I.R.E. s.r.l. Tale cessione del credito venne comunicata alla sola TA s.r.l., co-debitore ceduto, in data 28 aprile 2021.
La Agire s.r.l. intervenne nella procedura di espropriazione presso terzi promossa davanti al Tribunale di Roma (R.G.E. n. 12253/2020) dall'avv. Malatesta, in forza del medesimo decreto ingiuntivo n. 7808/2020, contro la TA s.r.l., ottenendo, il 16 marzo 2022, l'assegnazione della somma di € 216.085,03. Questa somma rappresentava il pagamento del credito ceduto.
Anche dopo la cessione del credito, l'avv. Malatesta continuò a coltivare l'espropriazione immobiliare avanti al Tribunale di Torino. Tuttavia, dopo l'assegnazione delle somme alla Agire s.r.l. nella procedura
contro
TA, l'avv. Malatesta dichiarò di essere creditore soltanto delle spese di esecuzione successive al precetto.
Nel frattempo, il 2 dicembre 2021, la SAL IZ aveva introdotto, davanti al Tribunale di Torino, il giudizio di opposizione (ex art. 615 c.p.c.) all'esecuzione immobiliare di cui alla predetta procedura esecutiva n. 547/2020 R.G.E., lamentando, tra l'altro, la sproporzione tra il valore degli immobili pignorati e l'importo del credito, nonché la carenza di legittimazione ad agire in executivis dell'avv. Malatesta a seguito della cessione del credito.
Con la sentenza n. 4731/2022 del 5 dicembre 2022, qui appellata, il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione ritenendo legittima l'azione esecutiva di cui alla predetta procedura n. 547/2020 R.G.E. in quanto “il pignoramento effettuato su beni di valore eccessivo rispetto all'importo del credito non è invalido, ma al più suscettibile di riduzione ai sensi dell'art.496 c.p.c.”. Quanto alla pretesa carenza di legittimazione attiva dell'Avv. Malatesta, il Tribunale osservava che anche tale motivo era infondato in quanto, come risultava dai documenti prodotti, a fronte della riscossione di una parte del credito da parte del cessionario A.G.I.R.E., l'Avv. Malatesta aveva correlativamente ridotto l'importo della sua pretesa. Le spese processuali venivano poste a carico della soccombente SAL IZ, liquidate nei minimi.
Il 17 aprile 2023, prima dell'introduzione del presente appello, interveniva un accordo transattivo tra l'avv. Malatesta e la SAL IZ s.r.l. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. 547/2020 riguardo alla quantificazione dei crediti residui dell'Avv. Malatesta successivamente alla cessione, da parte di quest'ultimo in favore di Agire s.r.l., del credito principale per capitale e interessi portato dal decreto ingiuntivo n. 7808/2020. Detti crediti residui venivano transattivamente forfettizzati nella somma
3 onnicomprensiva di € 15.000,00. Si riporta, in proposito, il verbale dell'udienza davanti al G.E. di Torino: “R.G. 547/2020 - Oggi addì 17/04/2023 ore 12 avanti al G.E. … compaiono per discutere circa l'ammissibilità dell'istanza di conversione del pignoramento
… e, in caso positivo, circa la precisazione dei crediti: per il creditore procedente avv. G. Malatesta in proprio, l'avv. G. Malatesta, il quale pur ribadendo l'eccezione di tardività della conversione, nulla oppone a che la conversione venga autorizzata in questa sede computandosi nel conteggio i crediti …, che a livello transattivo, riduce a €.15.000,00 omnia
… Per la società esecutata S.A.L. IZ s.r.l., l'avv. D. Parrotta con il legale rappresentante dr. IE Passerini, il quale, …, insiste per la conversione proponendo la dilazione in 48 rate;
accetta la proposta transattiva dell'avv. Malatesta e si impegna a corrispondere la somma di €.15,000,00 omnia entro il 21.4.2023”. A seguito di questo accordo e del successivo pagamento, da parte della SAL IZ s.r.l., della somma pattuita, l'avv. Malatesta depositava, il 20 aprile 2023, un atto di rinuncia all'esecuzione n. 547/2020 R.G.E., di tal che il G.E. disponeva la prosecuzione della stessa tra le sole Intesa Sanpaolo, creditore ipotecario intervenuto, e la debitrice SAL IZ S.r.l. (ordinanza del G.E. in data 26.5.2023).
Il 5 giugno 2023, contro la predetta sentenza n. 4731/2022, la SAL IZ ha notificato all'Avv. Malatesta l'atto di appello, articolato in tre motivi.
1) Con il primo motivo di appello, la SAL IZ lamenta l'errore del Tribunale nel non aver ritenuta illegittima l'esecuzione alla luce dell'evidente sproporzione tra il valore del compendio immobiliare pignorato (65 unità immobiliari del valore complessivo di oltre 30 milioni di euro) e l'asserito credito di circa € 200.000,00 oltre accessori. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare il contesto complessivo della vicenda. Proprio alla luce di tale contesto, la suddetta sproporzione avrebbe dovuto essere ritenuta sintomatica dell'abuso del diritto perpetrato dal creditore procedente, il quale avrebbe agito, secondo SAL IZ, con una finalità meramente emulativa, causando a SAL IZ gravi danni economici derivanti dal prolungato blocco delle attività di ristrutturazione e rivendita del complesso immobiliare in questione.
2) Con il secondo motivo di appello, SAL IZ lamenta l'errore del Tribunale nel non avere accertato la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell'Avv. Malatesta ad agire esecutivamente nei confronti di SAL IZ in forza del decreto ingiuntivo, a seguito della cessione del credito portato da tale decreto avvenuta in data 10 febbraio 2021 in favore di A.G.I.R.E. s.r.l. L'appellante ritiene che tale cessione avrebbe dovuto privare l'Avv. Malatesta del diritto di proseguire l'esecuzione nei confronti di tutti i debitori solidali, inclusa la SAL IZ.
3) Con il terzo motivo di appello, SAL IZ lamenta che non sia stata dichiarata la responsabilità aggravata dell'Avv. Malatesta e insiste per la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. SAL IZ contesta la condotta processuale del creditore, ritenendola illecita ed abusiva. L'appellante evidenzia la manifesta sproporzione tra l'elevato valore del compendio immobiliare pignorato (oltre 30 milioni di euro) e l'asserito credito di circa 200.000 euro. Sottolinea come l'Avv. Malatesta fosse consapevole della capienza di altri pignoramenti presso terzi, che avrebbero potuto soddisfare il credito. Nonostante ciò, avrebbe proseguito l'esecuzione immobiliare
4 con malafede e colpa grave, causando gravi danni all'attività imprenditoriale di SAL IZ. SAL IZ invoca ancora la mala fede o la colpa grave del creditore (art. 96, commi 1 e 2 c.p.c.) e l'abuso del processo (art. 96 comma 3 c.p.c.). La SAL IZ chiede quindi il risarcimento dei danni patiti a causa di tale condotta. In via istruttoria, SAL IZ chiede di ammettere le prove costituende che non sono state accolte dal Giudice di primo grado (sul fatto che la somma oggetto di dichiarazione ex art. 547 c.p.c. da parte della Prefettura di Roma, terzo creditore nella procedura r.g. 12253/2020 davanti al Tribunale di Roma, si riferisse a un credito portato in titoli giudiziari ottenuti in seguito a giudizi patrocinati dallo stesso Avv. Malatesta come difensore di TA;
che l'avv. Giulia Schininà, professionista dello studio legale dell'avv. Malatesta, aveva curato la consulenza relativa al riacquisto degli immobili pignorati da parte di SAL IZ). SAL IZ ritiene che l'ammissione di queste prove sia rilevante e conferente per accertare la malafede o la colpa grave del Creditore procedente e, quindi, l'abuso del diritto all'esecuzione e/o dello strumento processuale illegittimamente utilizzato.
L'Avv. Malatesta si è costituito in appello contestando integralmente le argomentazioni e deduzioni avversarie e ritenendo la sentenza di primo grado immune da vizi. L'appellato difende la legittimità delle plurime azioni esecutive intraprese sulla base del medesimo decreto ingiuntivo n. 7808/2020 del Tribunale di Roma, precisando, in proposito, che il pignoramento immobiliare
contro
SAL IZ (n. 547/2020 R.G.E. del Tribunale di Torino), il pignoramento presso terzi
contro
TA s.r.l. (n. 12253/2020 R.G.E. del Tribunale di Roma) e il pignoramento di quote sociali contro il dott. IE Passerini (n. 3977/2021 R.G.E. del Tribunale di Roma) sono procedure esecutive avviate nei confronti di diversi condebitori solidali, ciascuno responsabile per l'intero debito. Sostiene che ciò non costituisce una violazione dei doveri di buona fede e correttezza né abuso degli strumenti processuali e che comunque, all'udienza del 17.04.2023 davanti al G.E. nella procedura esecutiva immobiliare de qua, a seguito del soddisfacimento del credito del cessionario AGIRE nella procedura esecutiva presso terzi, egli ha ridotto transattivamente il proprio credito residuo, che è stato quindi onorato dalla SAL srl. Per effetto di tale pagamento, egli ha depositato un atto di rinuncia all'esecuzione, venendo così estromesso dal procedimento esecutivo immobiliare. L'Avv. Malatesta respinge le argomentazioni di SAL IZ, definendole inconferenti e volte a screditare la sua figura professionale. In conclusione, l'Avv. Malatesta chiede, oltre al rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, anche la condanna di SAL IZ ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso del processo, rimettendo alla Corte la quantificazione equitativa della sanzione, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Per effetto della transazione del 17 aprile 2023 intervenuta tra le odierne parti nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 547/2020 R.G.E. del Tribunale di Torino, questa
5 causa di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. riguarda, in ultima analisi, la contestazione di un diritto che il suo titolare, per scelta, non esercita né eserciterà più.
Al di là della constatata cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento negativo del diritto dell'odierno appellato di procedere ad esecuzione forzata, deve comunque confermarsi la valutazione del Tribunale di totale infondatezza dell'opposizione.
Quanto al primo motivo di appello, basti rilevare che l'eccessività del pignoramento rispetto al credito esecutivamente azionato non inficia l'esistenza o la validità del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. La contestazione di eccesso nel pignoramento riguarda, infatti, il quantum del diritto e non l'an. Contro l'eccesso nel pignoramento, il debitore ha il rimedio della richiesta di riduzione dello stesso, su cui può e deve provvedere il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 496 c.c. (Cass. civ., Sez. III, Sent., data ud. 26/09/2024, 20/11/2024, n. 29851).
Quanto al secondo motivo di appello, la cessione del credito non è causa di sopravvenuta carenza di legittimazione del creditore procedente, posto che al processo esecutivo si applica il principio generale dettato dall'art. 111 c.p.c. per il giudizio di cognizione (Cass. civ., Sez. III, 01/07/2005, n. 14096). Tale norma dispone che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie … In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante … può esserne estromesso”. Dopo l'alienazione del credito, è quindi consentita la prosecuzione del processo esecutivo sia al creditore originario sia a quello subentrante. Deve poi ricordarsi che, nella specie, l'Avv. Malatesta ha fatto valere davanti al Giudice dell'Esecuzione di Torino anche un proprio credito residuo per spese maturato successivamente alla notificazione dell'atto di precetto, credito che, evidentemente, non poteva essere soddisfatto in una diversa procedura esecutiva.
Le argomentazioni appena svolte assorbono le istanze istruttorie di SAL IZ, peraltro vertenti su capitoli di prova di per sé inammissibili perché generici o irrilevanti rispetto all'oggetto del contendere.
L'infondatezza dell'appello di SAL IZ esclude in radice l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c. contro l'Avv. Malatesta, non potendosi avere condanna a tale titolo della parte totalmente o parzialmente vittoriosa (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 09/12/2019, n. 32090).
L'esito della causa comporta l'integrale conferma della sentenza di primo grado (anche in punto spese).
Le spese di questo grado di appello seguono la soccombenza della società appellante, pur non ravvisandosi i presupposti per la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta dall'appellato. Infatti, sebbene l'applicazione di tale norma possa avvenire d'ufficio e non presupponga una domanda di parte né la prova del danno, essa esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. – ud. 10/10/2017 – 20/04/2018, n. 9912). La prova certa di tale elemento soggettivo, inteso come violazione del grado minimo di diligenza nel coltivare l'iniziativa giudiziale, non emerge con chiarezza dagli atti del
6 giudizio d'appello. Le argomentazioni difensive di SAL IZ, basate sulla contestazione di complesse vicende esecutive, sulla (peraltro innegabile) sproporzione tra il credito indicato nel precetto e il valore complessivo dei beni pignorati, e sulla supposta illiceità o abuso della condotta esecutiva dell'avv. Malatesta, per quanto siano risultate infondate, non sono, di per sé, palesemente strumentali o manifestamente inconsistenti, al punto da potersi qualificare l'intera impugnazione come temeraria e priva della minima diligenza richiesta.
Le spese processuali del grado di appello sono liquidate in complessivi euro 7.440,00 (settemila quattrocento quaranta/00) per compensi – di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per quella introduttiva ed euro 2.552,00 per quella decisionale – oltre al rimborso delle spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'appello proposto da SAL IZ S.r.l. avverso la sentenza n. 4731/2022, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Torino, sezione Seconda civile, r.g.n. 23542/2021, pubblicata in data 5 dicembre 2022, che, per l'effetto, conferma integralmente.
CONDANNA SAL IZ S.r.l. a rimborsare all'Avv. Giovanni Antonino Malatesta le spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 7.440,00 (settemila quattrocento quaranta/00) per compensi – di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per quella introduttiva ed euro 2.552,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti.
DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente SAL IZ S.r.l. sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 22.04.2025. La Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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