TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.1445/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Dispositivo della sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 2.5.2023
da
, in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Armentano contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Piroli e dall'Avv. Massimo Controparte_1
Pizzarda
Il Giudice del Lavoro
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n.137/2023, emesso dal
Tribunale di Frosinone il 16.3.2023;
b) condanna l'opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi
€.1.278,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte convenuta, dichiaratisi antistatari;
c) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 12/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
1
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Dispositivo della sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 2.5.2023
da
, in persona del legale rappr.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Armentano contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Piroli e dall'Avv. Massimo Controparte_1
Pizzarda
Il Giudice del Lavoro
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n.137/2023, emesso dal
Tribunale di Frosinone il 16.3.2023;
b) condanna l'opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi
€.1.278,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte convenuta, dichiaratisi antistatari;
c) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 12/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
1