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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/08/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 208/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Rosario Vacirca Presidente
Dott. Davide Naldi Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto ex 51 c.p.c.”, promossa da
, nata ad [...] l' 8.01.1974 (C.F.: ), residente a [...]C.F._1
Barrafranca, in via Umberto I n. 57, rappresentata e difesa, dall' Avv. Massimiliano Caltavuturo, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Massimiliano Caltavuturo, giusta procura in atti;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
26.05.2025, a seguito del deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato, con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisttito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato, ai sensi degli artt. 473- Parte_1 Controparte_1 bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto ad Enna il 2.07.2005, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Barrafranca al n. 10, parte II, Serie B, Anno 2005, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
02.02.2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie e Per_1 Persona_2
(entrambe nate a Catania il 27.09.2008), ad oggi ancora minorenni.
[...]
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che le parti hanno chiesto l'omologa della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Barrafranca In Via Umberto I n. 57 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei Parte_1 figli minori ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 collocazione dei predetti presso la madre;
Assegnare la casa coniugale alla sig.ra Parte_1 già di proprietà di quest'ultima unitamente al di lei fratello che, invece, vive al Controparte_2 piano 2 e pertanto la sig.ra unitamente alla proprie figlie minori e Parte_1 Per_1
vivranno nel detto immobile sito in Barrafranca alla Via Umberto I n. 57 al Persona_2 piano primo come da PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI (Doc. A);
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà vedere e tenere Controparte_1 con se i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni, le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dele minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, precisando che tali termini se concordati tra le parti, potranno essere di volta in volta modificati in relazione alle esigenze dei minori, il tutto sempre compatibilmente alla disponibilità del padre che attualmente non vive a Barrafranca e delle esigenze anche scolastiche delle minori;
5. Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento delle due figlie, pari ad euro 200,00 ciascuno, essendo la sig.ra attualmente economicamente autosufficiente svolgendo dei lavori stagionali, che Parte_1 verrà versato mensilmente entro il 5 di ogni mese mediante il versamento e ricarica della carta
PostePay Evolution intestata a n. 5333171191188768 con iban Parte_1
[...], ove il detto assegno di mantenimento per le sole figlie verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6. Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 sostenute per le minori e , purché previamente concordate e Per_1 Persona_2 debitamente documentate dalla madre . Nello specifico: libri scolastici e Parte_1 altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
7. Consentire al sig. di potere effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura Controparte_1
Peugeot 5008 TARGATA EJ763BP attualmente intestata alla moglie come da copia del retro della carta di circolazione con le agevolazioni di legge e ciò in virtù della presente separazione-divorzio
(Doc. 9).
8. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione-divorzio hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra con il presente atto, attualmente non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio con facoltà per la madre ove risultano collocate le figlie di poterlo richiedere senza alcuna autorizzazione del padre”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né agli interessi delle figlie minori,
e , va statuito, come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, Per_1 Persona_3 per come chiesto all'udienza del 9.04.2025 (ex art. 127-ter c.p.c.), nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 2.02.2024, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo in data 15.04.2024 parere favorevole.
Il giudizio prosegue per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] l' 8.01.1974 Parte_1
(C.F.: ), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 22.02.2024, C.F._2 come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno l'1.08.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott. Rosario Vacirca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Rosario Vacirca Presidente
Dott. Davide Naldi Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto ex 51 c.p.c.”, promossa da
, nata ad [...] l' 8.01.1974 (C.F.: ), residente a [...]C.F._1
Barrafranca, in via Umberto I n. 57, rappresentata e difesa, dall' Avv. Massimiliano Caltavuturo, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Massimiliano Caltavuturo, giusta procura in atti;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
26.05.2025, a seguito del deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato, con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisttito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato, ai sensi degli artt. 473- Parte_1 Controparte_1 bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto ad Enna il 2.07.2005, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Barrafranca al n. 10, parte II, Serie B, Anno 2005, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
02.02.2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie e Per_1 Persona_2
(entrambe nate a Catania il 27.09.2008), ad oggi ancora minorenni.
[...]
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che le parti hanno chiesto l'omologa della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Barrafranca In Via Umberto I n. 57 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei Parte_1 figli minori ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 collocazione dei predetti presso la madre;
Assegnare la casa coniugale alla sig.ra Parte_1 già di proprietà di quest'ultima unitamente al di lei fratello che, invece, vive al Controparte_2 piano 2 e pertanto la sig.ra unitamente alla proprie figlie minori e Parte_1 Per_1
vivranno nel detto immobile sito in Barrafranca alla Via Umberto I n. 57 al Persona_2 piano primo come da PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI (Doc. A);
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà vedere e tenere Controparte_1 con se i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni, le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dele minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, precisando che tali termini se concordati tra le parti, potranno essere di volta in volta modificati in relazione alle esigenze dei minori, il tutto sempre compatibilmente alla disponibilità del padre che attualmente non vive a Barrafranca e delle esigenze anche scolastiche delle minori;
5. Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento delle due figlie, pari ad euro 200,00 ciascuno, essendo la sig.ra attualmente economicamente autosufficiente svolgendo dei lavori stagionali, che Parte_1 verrà versato mensilmente entro il 5 di ogni mese mediante il versamento e ricarica della carta
PostePay Evolution intestata a n. 5333171191188768 con iban Parte_1
[...], ove il detto assegno di mantenimento per le sole figlie verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
6. Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 sostenute per le minori e , purché previamente concordate e Per_1 Persona_2 debitamente documentate dalla madre . Nello specifico: libri scolastici e Parte_1 altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
7. Consentire al sig. di potere effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura Controparte_1
Peugeot 5008 TARGATA EJ763BP attualmente intestata alla moglie come da copia del retro della carta di circolazione con le agevolazioni di legge e ciò in virtù della presente separazione-divorzio
(Doc. 9).
8. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione-divorzio hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra con il presente atto, attualmente non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio con facoltà per la madre ove risultano collocate le figlie di poterlo richiedere senza alcuna autorizzazione del padre”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né agli interessi delle figlie minori,
e , va statuito, come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, Per_1 Persona_3 per come chiesto all'udienza del 9.04.2025 (ex art. 127-ter c.p.c.), nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 2.02.2024, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo in data 15.04.2024 parere favorevole.
Il giudizio prosegue per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] l' 8.01.1974 Parte_1
(C.F.: ), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 22.02.2024, C.F._2 come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno l'1.08.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott. Rosario Vacirca