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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 22.05.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 1528/2023
R.G. tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Stranieri. Parte_1
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv. ti Marcella Mattia e Fabiola Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 03.05.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Orbene, l'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata Persona_1 in data 08.05.2024, dopo una compiuta analisi della storia clinica della perizianda, ha diagnosticato a carico della stessa le seguenti patologie:
● Obesità con complicanze artrosiche
● Rigidità del tronco in discopatie multiple rachide lombare con disturbi trofico sensitivi
● Grave disturbo depressivo maggiore cronico
● Cardiopatia ipertensiva;
● Ipoacusia neurosensoriale bilaterale
Dopo tale classificazione rispondendo ai quesiti ammessi dal Tribunale ha dichiarato che:“(…) dalla documentazione agli atti la sig.ra di aa. Parte_1
66 risulta affetto dalle patologie così come da richiesta di parte attrice. Tali alterazioni e dil relativo quadro clinico riscontrato da ritenere postumi ormai stabilizzati nel tempo e comportano uno stato di riduzione della capacità lavorativa generica valutabile nella misura del 74%. Tale condizione è da datare
a Ottobre 2023 periodo in cui viene documentato un ulteriore aggravamento del quadro clinico ed in particolare Psichiatrico. (…).” Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn.
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso deve essere accolto.
In ordine all'accertamento sulle spese di lite, la decorrenza dell'accertato requisito sanitario (ottobre 2022) risulta precedente alla proposizione del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (03.05.23), ma successiva alla presentazione del ricorso per ATP (12.09.22), determina la compensazione parziale, nella misura della metà, delle spese di lite con condanna dell' al pagamento della parte CP_1 residua
Le spese di CTU meritano di essere addebitate all' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.05.2023 da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1 accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 75% a decorrere dall'ottobre 2022 come da CTU depositata in data 08.05.2024; compensa le spese legali nella misura della metà con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di €.1.300,00, oltre accessori come per CP_1
Legge, se dovuti, in favore della parte ricorrente e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 22.05.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 22.05.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 1528/2023
R.G. tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Stranieri. Parte_1
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv. ti Marcella Mattia e Fabiola Leone, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 03.05.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Orbene, l'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata Persona_1 in data 08.05.2024, dopo una compiuta analisi della storia clinica della perizianda, ha diagnosticato a carico della stessa le seguenti patologie:
● Obesità con complicanze artrosiche
● Rigidità del tronco in discopatie multiple rachide lombare con disturbi trofico sensitivi
● Grave disturbo depressivo maggiore cronico
● Cardiopatia ipertensiva;
● Ipoacusia neurosensoriale bilaterale
Dopo tale classificazione rispondendo ai quesiti ammessi dal Tribunale ha dichiarato che:“(…) dalla documentazione agli atti la sig.ra di aa. Parte_1
66 risulta affetto dalle patologie così come da richiesta di parte attrice. Tali alterazioni e dil relativo quadro clinico riscontrato da ritenere postumi ormai stabilizzati nel tempo e comportano uno stato di riduzione della capacità lavorativa generica valutabile nella misura del 74%. Tale condizione è da datare
a Ottobre 2023 periodo in cui viene documentato un ulteriore aggravamento del quadro clinico ed in particolare Psichiatrico. (…).” Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn.
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso deve essere accolto.
In ordine all'accertamento sulle spese di lite, la decorrenza dell'accertato requisito sanitario (ottobre 2022) risulta precedente alla proposizione del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (03.05.23), ma successiva alla presentazione del ricorso per ATP (12.09.22), determina la compensazione parziale, nella misura della metà, delle spese di lite con condanna dell' al pagamento della parte CP_1 residua
Le spese di CTU meritano di essere addebitate all' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.05.2023 da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1 accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 75% a decorrere dall'ottobre 2022 come da CTU depositata in data 08.05.2024; compensa le spese legali nella misura della metà con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di €.1.300,00, oltre accessori come per CP_1
Legge, se dovuti, in favore della parte ricorrente e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 22.05.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA