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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 5038 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 27.05.2025 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1
allegato all'atto introduttivo, dall'Avv. Patrizia Serra ed elett.te dom.to presso il suo studio in Latina corso G. Matteotti n. 208 , alla via Conca D'Oro 371,
OPPONENTE
E cod. fisc. , p. iva. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva dagli avv.ti
Marco Di Vito Enrico Bocchino e Testani Sara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo a La Spezia alla Via Pietro Alfonso Conti n. 13 e, comunque, presso la sua casella di posta elettronica certificata Email_1
PARTE OPPOSTA
E
, in persona del sindaco quale l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
procura in allegato alla memoria difensiva dall'avv. Sergio Di Zitti ed elettivamente domiciliato all'indirizzo pec erracina.lt.it Email_2 CP_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso del provvedimento di fermo
Cont amministrativo del motoveicolo targato ES73200, marca – modello SYM CRUI – telaio
RFGLNB705LSA01618, emesso il 16 ottobre 2024, con partita numero 28373591.
A fondamento della domanda ha eccepito la mancata notifica del preavviso e degli atti e verbali sottesi, nonché la prescrizione della sanzione amministrativa.
Ha concluso chiedendo “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE accertare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e, per l'effetto, sospendere il fermo amministrativo iscritto sul motoveicolo
SYM CRUI targato ES 73200; 2) IN VIA CAUTELARE, ordinare la cancellazione e l'esecutorietà del fermo amministrativo e dei presupposti verbali di accertamento di violazione al codice della strada VM 127927 del 15.7.2018 e VM 151457 del 21.8.2018 nonché l'ingiunzione di pagamento,
l'avviso di intimazione ed il preavviso di fermo amministrativo non notificati, inibendo a CP_4
il permanere della misura esecutiva/cautelare in relazione agli stessi con eventuale condanna ex art. 96 c.p.c. nell'ipotesi contraria;
3) NEL MERITO, in via principale: a) accogliere la domanda principale di annullamento e/o revoca e/o dichiarazione di inefficacia del fermo amministrativo e dei presupposti verbali e degli atti conseguenti e presupposti, per le ragioni di cui in narrativa b) dichiarare privo di efficacia il fermo amministrativo sopra impugnato ordinando a la CP_4 cancellazione dell'iscrizione del fermo amministrativo e la non debenza delle somme richieste al debitore per l'importo di € 1.477,00; c) accertare la fondatezza di tutti i motivi sopra Parte_1
esposti, dichiarare la illegittimità del fermo amministrativo e degli atti presupposti con la declaratoria della inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare la somma sottesa al fermo di €
1.477,00 e condannare – Imposte Comunali affidataria della funzione di CP_4 CP_5 riscossione coattiva delle entrate del , a cancellare l'iscrizione di fermo Controparte_2
amministrativo sul motoveicolo SYM CRUI ES73200 e a dichiarare non dovute le somme richieste al sig. di € 1.477,00 o di quella somma minore che dovesse essere accertata in corso di Parte_1
giudizio; d) in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'annullamento del fermo per mancata notifica degli atti presupposti e specificamente del preavviso di fermo amministrativo, accertare la intervenuta prescrizione dei crediti dovuti dall'accertamento di violazione al codice della strada, dichiarare la illegittimità del fermo amministrativo e degli atti presupposti con la declaratoria della inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare la somma sottesa al fermo di € 1.477,00 o di quella minore che sarà accertata in giudizio e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o nullità o revoca del fermo amministrativo comunicato in via posta ordinaria in data
25.11.2024 perché parzialmente illegittimo e quantificare il debito nella misura che verrà accertata in corso di giudizio. Con ogni conseguente statuizione ed il favore delle spese di causa, compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, tenuto conto della gravità delle motivazioni e delle mancate notifiche e sottoscrizioni a sostegno della operata misura cautelare di fermo amministrativo di che ha necessitato la proposizione del presente CP_4
giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva chiedendo quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice Controparte_1
adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie più opportune: o In via pregiudiziale e assorbente, accertare e dichiarare l'assoluta l'improcedibilità della spiegata opposizione avversa per essere stato proposto avanti il Tribunale di Latina, organo non competente per valore ex artt. 7 e 9 c.p.c., essendo competente a giudicare sulla presente opposizione il Giudice di Pace di;
- In via CP_2 gradata, pur risultando tutte le eccezioni inammissibili per l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore, nel merito, accertare e dichiarare cessata la materia del contendere, stante l'avvenuta revoca del fermo amministrativo opposto;
- In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna prescrizione si è verificata. Con compensazione delle spese”.
Si è costituito il chiedendo “in rito l'accoglimento dell'eccezione di Controparte_2 incompetenza per materia dell'adito Giudice con devoluzione e/o indicazione del Giudice competente nella figura istituzionale del Giudice di Pace di nonché nel merito il rigetto CP_2 dell'opposizione spiegata ex adverso siccome infondata in fatto ed in diritto Con vittoria delle spese di lite, oltre a rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge, da quantificarsi, nel caso di
Avvocature pubbliche, nella misura del 24,38% (CPDEL oneri previdenziali ed assistenziali)".
Ciò premesso, va detto che l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta è CP_1
ammissibile, essendosi costituita tempestivamente.
Tanto detto, essa va accolta.
L'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 prevede che: "1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al Giudice di
Pace£.
L'art. 7 prevede che: "1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie".
In base all'art. 7 del d.lgs. 150 del 2011 può qualificarsi competenza per materia quella del Giudice di Pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada.
Deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace ex art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore (Cass., Sez. un., 22 luglio 2015, n. 15354, Corte di cassazione Sezioni unite civili
Sentenza 27 aprile 2018, n. 10261, in cui si afferma che “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza- ingiunzione;
gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 22080 del 22.09.2017, hanno affermato in materia il seguente principio: "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".
E ciò sia quando venga tempestivamente impugnato il verbale o l'ordinanza-ingiunzione, sia quando la contestazione sia tardiva (opposizione c.d. recuperatoria): quando, cioè, la controversia sorga solo in occasione dell'esecuzione coattiva, in quanto l'opponente alleghi di avere appreso dell'esistenza della pretesa erariale solo con l'esecuzione forzata (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017).
Parimenti, appartengono alla competenza per materia del Giudice di Pace, ex artt. 6 e 7 del d.lgs.
150/2011, anche le opposizioni all'esecuzione proposte ex art. 615 c.p.c. avverso procedure avviate sulla base degli atti suddetti (cfr. Cass. Civ. n.40561/2021, cit.).
Ed ancora, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che, sia in caso di opposizione a sanzione amministrativa, sia ove sia proposta azione di accertamento negativo della pretesa, l'oggetto del giudizio verte sul rapporto obbligatorio che trova il suo fatto costituivo nell'accertamento dell'illecito amministrativo, con la conseguenza che il criterio di riparto della competenza tra Giudice di Pace e
Tribunale ordinario, alla stregua del principio di diritto enunciato da Corte cass. Sez. U - , Sentenza
n. 10261 del 27/04/2018, deve essere individuato nella attribuzione della competenza “per materia” al Giudice di Pace (Cass. Civ., Sez. VI, 27/06/2018 n. 24092).
Trattandosi, quindi, di opposizione avverso preavviso di fermo per violazione del c.d.s. in cui viene dedotta la mancata notifica degli atti presupposti, in presenza di sanzioni rientranti nella competenza del GDP per valore, il giudizio andava proposto dinanzi a tale autorità giudiziaria.
Ne deriva che deve essere dichiarata l'incompetenza del Giudice adito.
Le spese seguono la soccombenza. Vanno compensate nei confronti della parte stante CP_1
l'espressa richiesta al riguardo e poste a carico della parte attrice e in favore del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del giudice adito in favore del Giudice di Pace di , CP_2
- compensa le spese di lite con Controparte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta CP_2
che liquida in € 300,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase di studio, € 200,00 per
[...]
la fase istruttoria e € 500,00 per la fase decisionale, oltre a iva spese generali e c.p.a.
Latina, 27.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)