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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/06/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente Nicolò Sesta ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. ULLASCI EZIO (c.f. ) con stu- C.F._2 dio in via Pasquale Cugia 5 09129 Cagliari
– Parte principale –
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3 Contumace
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 42/2025 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
— 1 — Parte_1
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco ri- spetto;
2. la casa coniugale sita in Terralba, via Alghero n. 1, di proprietà esclusiva del padre della signora resta assegnata alla Parte_1 ricorrente che quivi continuerà ad abitare unitamente ai figli Per_1 e che pertanto seguiranno il domicilio materno, con
[...] Persona_2 conseguente obbligo del di provvedere im- Controparte_1 mediatamente a trasferire altrove la propria residenza;
3. Il minore resta affidato ad en- Persona_3 trambi i genitori, con collocazione prevalente e fissazione della resi- denza presso il domicilio materno. Entrambi i genitori cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore che dovrà mante- nere con entrambi rapporti equilibrati e continuativi come pure dovrà conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori dovranno adottare sempre consen- sualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo re- ligioso, la partecipazione alle attività educative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative. Limitata- mente alle decisioni su questioni d'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente in base ai tempi di perma- nenza del minore presso i rispettivi domicili.
4. , nel rispetto delle esigenze anche di Controparte_2 studio del minore, potrà incontrarlo e tenerlo con sé per un minimo di due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17,30 alle ore 21,00 (fino alle ore 22 durante la vigenza dell'ora legale) e, a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica (fino alle ore 22 durante la vigenza dell'ora legale) e, nel periodo estivo o di vacanza scolastica, dalle ore 9 del sabato fino alle ore 21,00 della do- menica (fino alle ore 22 durante la vigenza dell'ora legale). Il Fedor- cenko potrà inoltre incontrare e tenere con sé il minore ogni qualvolta il figlio lo desideri. Durante il periodo estivo ovvero dal 10 giugno al 10 settembre, in aggiunta a quanto sopra, il minore trascorrerà col padre ulteriori 15 giorni anche non consecutivi che i genitori avranno cura di concordare annualmente entro il 30 giugno, tenendo conto dei periodi di ferie di entrambi. Il minore trascorrerà le festività natalizie in modo alternato con entrambi i genitori ovvero, ad anni alterni, presso un ge- nitore dal 23.12 al 30.12 e presso l'altro dal 31.12 al 06.01 e così pure,
— 2 — ad anni alterni, con un genitore trascorrerà la Pasqua e con l'altro il
[...]
”. Il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno Persona_4 ad anni alterni con ciascun genitore e trascorrerà col padre il giorno della "festa del papà" ed il giorno del compleanno del padre mentre con la madre trascorrerà il giorno della "festa della mamma" come pure il giorno del compleanno della madre. Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori raggiungeranno di volta in volta, specificandosi che eventuali modifiche delle suindicate condizioni dovranno essere concordate con almeno un giorno d'anticipo onde consentire il soddisfacimento delle esigenze del minore e degli eventuali impegni anche lavorativi di entrambi i genitori. I genitori sono tenuti a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione dell'abi- tuale dimora e/o residenza.
5. Disporre a carico del l'obbligo di Controparte_2 corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese ed a Parte_1 mezzo bonifico bancario, la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore figlio: detta somma sarà rivalu- tata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data del decreto di omologa delle condizioni di separazione;
6. i genitori concorreranno, in misura pari al 50% ciascuno, a so- stenere le spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., concordate o comunque necessitate, con conseguente obbligo di rimborso, previa esibizione di adeguata documentazione, al genitore che le avesse anticipate nell'interesse del figlio. A titolo esemplificativo si stabilisce che costituiscono spese straordinarie anche quelle relative a: corredo di inizio anno scolastico (zaino, libri, quaderni, attrezzatura di studio, etc), viaggi d'istruzione, acquisto di personal computer e stru- menti musicali, corsi di specializzazione, conseguimento di patenti di guida, sanzioni amministrative (violazioni del codice della strada da parte del figlio), canoni di locazioni per l'alloggio presso sedi universi- tarie, spese per il c.d. tempo prolungato (pre-scuola e dopo-scuola), spese per mensa scolastica, spese per scuolabus o treno, spese per centri ricreativi estivi, spese per attività sportive, ricreative e ludiche e perti- nenti attrezzature, spese per l'organizzazione di ricevimenti e festeggia- menti dedicati al minore (per es. compleanni, sacramenti, ecc.) quando presenti entrambi i genitori, spese per viaggi e vacanze del figlio, salvo quelle trascorse unitamente ad un genitore che, in tal caso, sosterrà per intero il relativo esborso. Tutte le spese sopra indicate ed in genere quelle straordinarie, ripartite al 50% fra i genitori, saranno rimborsate al genitore che le avesse anticipate previa esibizione dei giustificativi
— 3 — di spesa entro il termine di 15 giorni dalla presentazione delle relative ricevute.
7. Disporre che l'Assegno Unico e Universale, verrà percepito per intero ed in via esclusiva da Parte_1
8. Essendo le parti economicamente indipendenti dichiarare che nulla è dovuto tra le parti a titolo di assegno divorzile.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della do- manda di separazione.
Ragioni della decisione
(31 ottobre 1978) e (6 ottobre Parte_1 Controparte_2 1975) hanno contratto matrimonio il 24 marzo 2000 (Terralba, atto 1, parte II, serie C, anno 2000). Hanno due figli, (9 maggio Per_1 2000) e (23 maggio 2007). La famiglia viveva a Terralba, in Per_2 abitazione di proprietà del padre della sig.ra Pt_1 Il 20 gennaio 2025 la sig.ra ha presentato ricorso per se- Pt_1 parazione, chiedendo, per quel che ancora rileva, la corresponsione di 300 € al mese per il mantenimento di oltre metà spese straordi- Per_2 narie e l'attribuzione dell'intero assegno unico. Essendo, infatti, Per_2 divenuto maggiorenne il 23 maggio, le altre domande, relative al suo affidamento, collocazione e frequentazione col padre, non sono più esa- minabili. Il sig. , ritualmente convenuto, non si è costituito. CP_2
* * *
è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1 [...] Per_
ha compiuto diciotto anni in corso di causa, il 23 maggio 2025, ma non è economicamente autosufficiente. Secondo la sig.ra il pa- Pt_1 dre li vede di rado e non li tiene mai presso di sé. La sig.ra avora regolarmente e percepisce 900 € al mese. Pt_1 Il sig. è formalmente disoccupato, ma la sig.ra so- CP_2 Pt_1 stiene che questi lavori in nero. L'art. 6 comma 4 d.lgs. n. 230/2021 stabilisce che l'assegno unico universale spetta in pari misura a entrambi i richiedenti. In mancanza di accordo tra i genitori, il giudice può disporre diversamente solo in caso di affidamento esclusivo, e, dal momento che è maggiorenne, Per_2
— 4 — non può esservi luogo a tale provvedimento. Del fatto che il sig. CP_3
percepisce una quota di assegno unico senza tenere mai il figlio
[...] presso di sé, tuttavia, si può senz'altro tenere conto ai fini della liquida- zione della quota di mantenimento a suo carico. In ordine al fatto che il sig. lavora in nero non si può CP_2 naturalmente far leva sul principio di non contestazione, essendo questi contumace. Tuttavia, tale contumacia, che comporta come effetto l'omessa produzione della documentazione sulle condizioni econo- mico-patrimoniali, è comunque un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., richiamato esplicitamente al riguardo dall'art. 473 bis.18 c.p.c. Tenuto conto delle condizioni economiche della sig.ra e Pt_1 del fatto che tiene presso di sé in via esclusiva, in ragione di un Per_2 disinteresse del padre che ha trovato piena conferma nella sua contu- macia, la domanda di porre a suo carico un mantenimento di 300 € al mese, oltre metà spese straordinarie, è senz'altro fondata.
* * *
Le spese devono essere compensate, in ragione della natura ne- cessaria del procedimento e della mancata opposizione.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
(Terralba, atto 1, parte II, serie C, anno 2000), incaricando CP_2 l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza.
2. Pone a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_2 mantenimento del figlio versando a 300 € al Per_2 Parte_1 mese, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre metà spese straordinarie.
3. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
La Presidente L'estensore
— 5 — Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 6 —