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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 12207/2022 R.G., avente ad oggetto
“opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da con il patrocinio dell'Avv. Immacolata Cocca, Parte_1
Appellante contro
in persona del Prefetto pro tempore, e in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentate pro tempore, contumaci,
Appellati
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.7.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 19.10.2022 ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 59/2022 del Giudice di Pace di depositata il 27.4.2022 in seno CP_2 al giudizio di I grado n. 329/2021 R.G., con cui, in accoglimento dell'opposizione spiegata dal , sono state annullate sia l'ordinanza ingiunzione n. M_IT PR Pt_1
BASPC 00066445 del 27.5.2021 III, emessa dalla Prefettura di e notificata CP_3 CP_1 in data 7.7.2021, che aveva dichiarato l'inammissibilità della opposizione, sia il verbale di contestazione a monte n. V/138148P - prot. 8344/2020, elevato il 28.7.2020 dalla
Pag. 1 a 5 Polizia Municipale di per la violazione dell'art. 7 c. 1 e 14 del C.d.S., CP_2 compensando le spese di lite.
In particolare, l'appellante ha censurato la suindicata sentenza per violazione di legge, in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto il giudice di prime cure avrebbe disposto la compensazione delle spese processuali, nonostante abbia accolto integralmente l'opposizione del ricorrente, sulla base della seguente motivazione: “si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese, anche in considerazione della circostanza che solo a seguito del riesame è emersa una diversa valutazione della vicenda”.
Secondo l'appellante, stante la totale soccombenza della e del Controparte_1 [...] nel giudizio di primo grado, essi avrebbero dovuto essere condannati a CP_2 pagare le spese processuali in favore del , vista l'assenza di alcuna delle ragioni Pt_1 di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese.
Pertanto, l'appellante ha chiesto che il Tribunale di Bari, in qualità di giudice di appello:
“1) annulli e riformi la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace di ha compensato integralmente le spese di giudizio, con tutte le ulteriori CP_2 conseguenze di legge;
2) condanni gli appellati, anche in solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese e dei compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio”.
Gli appellati non si sono costituiti nel presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di I grado, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo, all'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 18.6.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della e del Controparte_1
Controparte_2
Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del in considerazione della circostanza che l'oggetto del giudizio verte Controparte_2 in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla : secondo la CP_1 giurisprudenza di legittimità, in tema sanzioni amministrative legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, che nella specie è la (cfr. Cass. n. 15169/2015; n. CP_1
22885/2018).
L'errata evocazione in giudizio del in dal I grado deriva dal decreto Controparte_2 dell'1.9.2021 con cui il Giudice di prime cure ha disposto la notificazione degli atti alla
Pag. 2 a 5 e, appunto, al di conseguenza, essendo il parte del giudizio CP_1 CP_2 CP_2 di I grado, il precedente giudice assegnatario del presente giudizio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del anche se nei confronti dello CP_2 stesso risulta carente la legittimazione passiva per quanto sopra rilevato.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
L'appello è fondato per le seguenti ragioni.
A norma di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno regolate secondo il principio soccombenza. La norma dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa;
la compensazione delle spese tra le parti può essere disposta, totalmente o parzialmente, a norma dell'art. 92 c. 2 c.p.c. (nella versione modificata dal D.L. n. 132/2014 conv. dalla
L. n. 162/2014, ratione temporis applicabile) “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e fermo restando che Corte cost. con la sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare integralmente o parzialmente le spese tra le parti anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure, dopo aver accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellante, ha compensato integralmente le spese sulla scorta della seguente motivazione: “Si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese, anche in considerazione della circostanza che solo a seguito del riesame è emersa una diversa valutazione della vicenda”.
Trattasi, all'evidenza, di motivazione che non dà conto della ricorrenza di alcuno dei casi di cui all'art. 92 c. 2 c.p.c., come interpolato da Corte cost. n. 77/2018.
Pertanto, stante l'erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c., la sentenza gravata va riformata parzialmente nella parte relativa alle spese processuali, che debbono seguire la soccombenza della ex art. 91 c.p.c. (e non anche del Controparte_1 CP_2
in virtù del rilevato difetto di legittimazione passiva) e debbono essere
[...] liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, in quanto la sentenza appellata è stata pubblicata il 27.4.2022 (cfr. Cass. n. 27233/2018): tabella n. 1; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del valore della domanda (del valore massimo di euro 173,00, in base alla sanzione prevista dall'art. 7 c. 14 C.d.S., vigente alla data del
Pag. 3 a 5 verbale); con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva, della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento.
In considerazione dell'accoglimento del gravame:
- nei rapporti tra l'appellante e l'appellata le spese processuali del Controparte_1 presente giudizio di appello debbono seguire la soccombenza di quest'ultima (e non anche del in virtù del rilevato difetto di legittimazione passiva) ex art. 91 Controparte_2
c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., nella versione modificata dal D.M. n. 147/2022, ratione temporis applicabile: tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 1, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva, della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento;
con esclusione degli esborsi, in quanto non documentati;
- nei rapporti tra l'appellante e l'appellato le spese processuali del Controparte_2 presente giudizio di appello vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia della e del Controparte_1 Controparte_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 59/2022 del
Giudice di Pace di Monopoli limitatamente al capo sulle spese processuali, condanna la alla rifusione delle spese processuali del giudizio di I grado in favore Controparte_1 di liquidate in euro 165,00 per compensi professionali ed in euro 43,00 Parte_1 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio Controparte_1 di appello in favore di liquidate in euro 331,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dichiara irripetibili le spese processuali del presente giudizio di appello nei rapporti tra ed il Parte_1 Controparte_2
Pag. 4 a 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.7.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa CP_4
Monica Massarelli.
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