Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza breve 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 20/06/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 02369/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02526/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2526 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Luigi Rena, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Brioschi, 56;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
dalla documentazione depositata in giudizio emerge il superamento del provvedimento oggetto di impugnazione;
a seguito del riesame avviato dalla Prefettura di Milano successivamente all’accoglimento dell’istanza cautelare, sulla scorta di quanto dichiarato dalla Prefettura con nota del 29.5.2025, il ricorrente è stato convocato in Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno in data 20.3.2025;
il procedimento di riesame - per quanto, allo stato, non risulti abbia portato al rilascio del titolo di soggiorno – è destinato a concludersi con l’adozione di un nuovo atto;
Ritenuto, pertanto che sia venuto meno l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, il quale deve essere quindi dichiarato improcedibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.;
Ritenuto, per le peculiarità della controversia, di dover disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Cattaneo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.