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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16/04/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 293/2023 R.G. e vertente
TRA
Cod. Fisc. , nato il Parte_1 C.F._1
20.04.1960 a Bronte e residente in [...], elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello (ME), in Via
Ludovico Ariosto n°7A presso lo studio dell'Avv. Achille Befumo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del
[...] rappresentante legale pro tempore, con l'Avv. Milena Sindoni;
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31/01/2023 parte ricorrente esponeva di essere titolare dell'omonima Ditta Individuale corrente in Alcara Li
Fusi e di aver svolto l'attività di “artigiano-edile” sin dal 1987; che in data 15.05.2020 presentava domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale, con valutazione del danno del 12%, essendo affetto da "sindrome di Raynaud secondaria angioneurosi dita mano"; che l' aveva rigettato la domanda con CP_1 la seguente motivazione: “gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di ritenere non idoneo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata. Pertanto la pratica viene archiviata"; che il successivo ricorso amministrativo veniva rigettato.
Chiedeva pertanto, previa nomina di un ctu, il riconoscimento che la patologia da cui era affetto fosse diretta conseguenza delle mansioni svolte in qualità di artigiano edile, con riconoscimento di danno biologico pari al 12%, con condanna dell' al pagamento della CP_1
relativa rendita e/o indennità, sin dalla data di insorgenza della predetta inabilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata in data CP_1
06/05/2023, evidenziando l'infondatezza del ricorso. Contestava la sussistenza della malattia professionale richiesta dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite prova testimoniale.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in
2 occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa di quell'attività lavorativa, definita lavorazione morbigena. La metodologia medico-legale classica per il riconoscimento di una malattia professionale esige l'osservanza di un iter valutativo che si può riassumere nei seguenti punti, tutti necessari e fondamentali:
1. Identificazione dell'agente professionale o della mansione lavorativa ipoteticamente responsabile;
2. Evidenza scientifica della capacità lesiva della sostanza e della mansione attestata da Organismi nazionali o internazionali;
3. Esposizione lavorativa accertata e per tempi abbastanza significativi per durata e quantità;
4. Tipologia della malattia uguale a quella comunemente indotta dalla sostanza (o correlata alla mansione);
5. Manifestazione della malattia dopo diversi anni di esposizione.
Con il termine "malattia professionale" si prende in considerazione la malattia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.
La giurisprudenza riconosce, in particolar modo, la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore: eziologicamente connessa all'attività lavorativa, a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa. Particolare rilevante, inerente al termine di "malattia professionale" risulta essere la prova del nesso causale, del quale costituiscono una valida fonte gli elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965. La malattia professionale può essere scaturita, quindi, sia da proprietà nocive delle sostanze utilizzate che da movimenti violenti e ripetuti, non naturali,
3 ai quali la struttura corporea risulta adattarsi. In conclusione, essa è
l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo.
La malattia professionale si distingue dall'infortunio in quanto, a differenza di quest'ultimo, non avviene per causa violenta ma secondo un'azione graduale nel tempo. Oggi è più opportuno parlare di
“malattia correlata al lavoro” e non di “malattia da lavoro” per indicare la multifattorialità delle malattie contratte nel luogo di lavoro.
L'elenco delle malattie professionali indennizzabili è contenuto nel
DPR n. 1124/65 (cd. malattie "tabellate"), ma ciò non esclude che altre malattie siano riconosciute come tali in seguito a specifici accertamenti, anche giudiziali. Con decreto ministeriale del 9 aprile
2008 è stato emanato un elenco aggiornato delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, per il cui riconoscimento vige la presunzione legale d'origine.
Ciò premesso, la relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che induce al rigetto della domanda.
Sulla base dell'elaborato peritale - fondato sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, con conclusioni ed argomentazioni immuni da vizi logici, è emerso che “Il Sottoscritto ha visitato, presso il proprio Studio in San Piero Patti in data 17/11/2023 alle ore 11,30 il Signor ed anche con l'ausilio degli Parte_2 accertamenti sanitari presenti l'ha riscontrato affetto da: “
SINDROME DI RAYNAUD ALLE MANI NON ULCERE IN ATTO. ”
Queste patologie vengono valutate e quantificate in rispetto alle
Tabelle Ministeriali del D.M. 12/07/2000 - Supplemento 25/07/2000.
In rispetto alle Tabelle del Supplemento 25/07/2000 del D.M. del
12/07/2000, a parere del sottoscritto, il Signor ha Parte_2
diritto ad una invalidità del 5%. Vedi Tabelle del D.M. 12/07/2000 e suo supplemento del 25/07/2000 al n.18.” (cfr. relazione di CTU a firma del dott. , in atti). Per_1
4 Il Consulente, pertanto, ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e l'attività lavorativa svolta dal periziato, quantificando nel 5% i postumi invalidanti, percentuale al di sotto del minimo indennizzabile a carico dell'assicurazione . CP_1
Questo decidente non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, integrato da un'attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Ed invero, in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente
(pari al 6 per cento), il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione economica, come tale insuscettibile di autonomo accertamento, con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c. (vedasi Cass. n. 16149/2018).
La domanda è, pertanto, infondata e va rigettata con assorbimento di ogni altra questione.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sussistono fondate ragioni per compensare le spese di lite. Le spese di CTU, liquidate separatamente, restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_2
con ricorso depositato in data 31.01.2023 nei confronti
[...] dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i CP_1
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Compensa le spese di lite
5 - Pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU CP_1
separatamente liquidate.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti 16/04/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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