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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 835\2023 RG, vertente
TRA
con sede in Napoli, in persona del suo Parte_1
amministratore e legale rappresentante p.t., sig. , elettivamente domiciliata Parte_2
in Torre Annunziata (NA), alla via Luigi Zuppetta n. 21, presso lo studio degli avv.ti Antonio
Fiordoro, Angela Tramontano e Giuseppe Tramontano, che la rappresentano e difendono come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., sig. rappresentata e difesa dall'avv. Irma Maria Sgroi Controparte_2
1 giusta procura in calce (su foglio separato) all'atto di costituzione di nuovo difensore,
elettivamente domiciliata presso lo studio Chirico-Itri sito in Salerno, al Corso Vittorio
Emanuele n. 14;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2556/2023 del 8/6/2023, pubblicata in data
9/6/2023 dal Tribunale di Salerno, in materia di somministrazione;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 20/7/2023, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 2556/2023 del Parte_1
8/6/2023 (pubblicata in data 9/6/2023 e notificata in data 20/6/2023), con la quale il
Tribunale di Salerno così provvedeva:
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2198/2018, emesso il 31/07/2018 dal
Tribunale di Salerno, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva.
2.Rigetta ogni altra
domanda.
3. Condanna la opponente come sopra Parte_1
rappresentata e identificata, al pagamento delle spese di lite che liquida in €uro 5070,00
per onorari, oltre IVA e CNAP come per legge, con attribuzione al procuratore che ne ha
fatto richiesta, avv. Maria Chirico>.
In effetti, la società Controparte_1
otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 2198/2018 del 31/07/2018,
notificato in data 30\8\2028, col quale veniva ingiunto alla Parte_1
[... il pagamento della somma di € 19.534,50, oltre interessi e spese processuali, in virtù delle
2 fatture n. 06 A del 28/02/2017 (di € 15.898,50) e n. 07 A del 15/03/2017 (di € 3.636,00),
emesse per le forniture di latte come da contratto di somministrazione del 29/11/2016.
Avverso il decreto ingiuntivo de quo la proponeva Parte_1
opposizione, notificata via pec in data 10\10\2018, lamentando sia l'insussistenza di idonea prova scritta, sia i difetti di qualità nel prodotto fornitole, che ne avevano ridotto l'utile impiego e, quindi, giustificavano il mancato pagamento delle forniture suddette. Inoltre, la società opponente proponeva domanda riconvenzionale per risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'inadempimento di parte opposta, per la perdita di denaro immediata in ragione del calo di resa del latte e per la restituzione dei prodotti forniti a terzi, nonchè per il grave danno alla propria immagine commerciale, il tutto per la cifra di € 25.000,00.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_3
contestava tutte le avverse eccezioni, rilevando il carattere meramente dilatorio della proposta opposizione e la sua infondatezza.
Quindi, espletata la prova testimoniale articolata dall'opponente (cfr. ordinanze del
24/9/2020 e 20\7\2021, nonchè verbale di udienza del 28\3\2022 per i testi e Testimone_1
verbale dell'11\5\2021 per il teste ), la causa era decisa con la sentenza Testimone_2
qui gravata, con la quale, il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Invero, il giudice di prime, sottolineata la valenza probatoria delle fatture nella fase monitoria, rilevava come l'opponente non avesse contestato mai l'effettività delle forniture
(ancorché assunte difettate) alle quali le fatture facevano riferimento, né tantomeno l'esistenza del contratto di somministrazione stipulato tra le parti in causa. Di contro, il
Tribunale riteneva che la eccepita presenza nella partita di latte incriminata di caratteristiche specifiche inferiori ai parametri richiesti non aveva trovato alcuna dimostrazione nelle risultanze processuali: il giudice di primo grado, infatti, stigmatizzava il comportamento della la quale solo dopo la comunicazione di risoluzione del contratto da parte Parte_1
3 della cfr. lettera del 13\3\2017) aveva sollevato l'eccezione del difetto di qualità CP_1
nel latte fornito, risultando detta contestazione, quindi, tardiva. Né i dedotti vizi del latte, per il primo giudice, potevano trovare conferma nella relazione di CTP prodotta in atti, essendo stata effettuata senza contraddittorio.
Con l'impugnazione in esame, la ensurava la sentenza Parte_1
di primo grado per i seguenti motivi:
- Inidoneità della documentazione prodotta a sostegno del preteso credito, per mancanza di prova scritta, avendo la società opposta allegato una semplice copia delle fatture e del relativo registro IVA;
- Omessa e\o insufficiente valutazione delle prove testimoniali, con violazione degli artt.
116 e 132 cpc, nonché contraddittoria motivazione in merito all'eccezione di inadempimento. Per la società appellante, infatti, le testimonianze assunte e la CTP del dott.
avrebbero dimostrato che il latte fornito nei mesi di febbraio e marzo 2017 non Tes_1
presentava le qualità minime garantite dal contratto, risultando un contenuto di proteine e un valore di grassi totale molto più basso rispetto a quelli standard previsti per il latte di bufala,
come rappresentato alla somministrante dapprima verbalmente e, poi, con formale lettera via pec in data 31/03/17. Di conseguenza, per la società appellante, il mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio era giustificata dal grave inadempimento dell'appellata ex art. 1460 cc;
- il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni,
benchè entrambi i testimoni avessero confermato sia il danno emergente, fondato sul calo di resa del latte, sia il lucro cessante, consistente nell'allontanamento dei vecchi fornitori e nella perdita di chances nell'acquisto di nuovi clienti.
Quindi, la così concludeva: <
1. accogliere Parte_1
l'opposizione proposta dalla in primo grado e, per l'effetto, in Parte_1
accoglimento della spiegata opposizione, annullare e/o revocare il D.I. opposto,
4 illegittimamente concesso, per carenza dei presupposti ex artt. 633 e 634 c.p.c. e, in ogni
caso, in quanto illegittima e infondata è l'avversa pretesa;
2. in via riconvenzionale,
accertare e dichiarare l'inadempimento dell'appellata per i motivi esposti in narrativaa e,
per l'effetto, condannarla al pagamento della somma, a titolo di risarcimento del danno
emergente e del lucro cessante, che si quantifica in € 25.000,00 ovvero in quella diversa
somma, inferiore o superiore, che la Corte adita vorrà liquidare in via equitativa con vittoria
di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva la
[...]
, contestando analiticamente tutto quanto ex adverso Controparte_1
richiesto con l'atto di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini ex art. 352 cpc, sulle conclusioni come precisate dalle parti anche nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5/12/2024, la causa veniva riservata per la decisione al collegio con provvedimento del 12\12\2024.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Prova scritta del credito, eccezione di inadempimento e domanda di risarcimento
danni.
Con i motivi di appello, che per ragioni di logicità espositiva è opportuno esaminare congiuntamente, la amentava l'inidoneità delle copie Parte_1
delle fatture prodotte e del relativo registro IVA a provare il credito ingiunto ed eccepiva, di converso, l'inadempimento della CP_1 Controparte_1
per avere fornito nei mesi di febbraio e marzo del 2017 latte con valori
[...]
qualitativi inferiori agli standard pattuiti. Inoltre, la società appellante insisteva nella domanda riconvenzionale per risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'inadempimento di parte opposta, per la perdita di denaro immediata in ragione del calo
5 di resa del latte e per la restituzione dei prodotti forniti a terzi, nonchè per il grave danno subito alla propria immagine commerciale, come dimostrato dalla prova testimoniale espletata in primo grado.
Ritiene la Corte che i motivi siano privi di pregio.
Premesso che, come correttamente enunciato dal giudice di prime cure, oggetto del presente giudizio non è l'esistenza del contratto di fornitura stipulato tra le suddette parti, essendo lo stesso un fatto rimasto incontestato, bensì la debenza o meno della somma ingiunta in capo all'odierna appellata, giova ricordare che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui
oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto
stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al
momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o
dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"
(cfr. fra le tante, Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007, 15702/2004,
15186/2003, 16911/2005), ragion per cui la documentazione allegata al fascicolo del monitorio (ossia, le fatture, con l'estratto autentico dei registri contabili) costituiva prova sufficiente ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
È noto, infatti, che le fatture commerciali hanno valore di prove idonee del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma tale valore esauriscono nella fase monitoria del procedimento giacché nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum
del credito vantato in giudizio dall'opposto (cfr. tra le tante, Cass.,
Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; Cass. 03/03/2009 n. 5071; Cass. 11/05/2007 n. 10860;
Cass. 17/11/2003 n. 17371).
6 Nella fase successiva a contraddittorio ristabilito, vale il principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (cfr.
Cass. 11\3\94 n. 2369). Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore-
opposto la dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Orbene, secondo i criteri di distribuzione l'onere della prova contenuti nell'articolo 2697 cc,
il creditore opposto ha dimostrato la sussistenza del rapporto contrattuale, peraltro non contestato dalla parte opponente, così come l'effettività della fornitura e il prezzo della fornitura portato nelle fatture azionate in monitorio. La Parte_1
si limitava ad eccepire, a sua volta, l'inadempimento della società
[...]
, stante il difetto di qualità del latte fornito a giustificazione del suo mancato CP_1
pagamento ex art. 1460 cc, sia al fine di paralizzare la pretesa del creditore, sia per avanzare domanda di risarcimento danni.
Va rilevato, però, che i vizi della fornitura di latte posti a base dell'eccezione di inadempimento non sono stati adeguatamente dimostrati dalla Parte_1
[...]
Vero è che, secondo i principi generali, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
7 danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori,
come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. Sez. Unite n. 13533 del 30\10\2001;
Cass. n. 3373 del 12\2\2010; Cass. n. 8615 del 12\4\2006).
Tuttavia, la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore non può
ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla citata sentenza n. 13533
del 2001 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno, trovando la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, al contrario, il suo fondamento nel principio fissato dall'art. 2967 cc, secondo il quale che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
E ciò sia per le esigenze pratiche espresse dal principio di vicinanza della prova - una volta consegnata la merce, spetta al compratore, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica,
dimostrare l'esistenza dei vizi lamentati e delle conseguenze dannose - sia per la necessità
8 di adottare una soluzione in armonia con la giurisprudenza formatasi in materia di onere della prova dei vizi in materia di appalto e locazioni.
Invero, la tematica del riparto dell'onere della prova in materia di vizi della cosa accomuna istituti tra loro diversi: si tratta, infatti, di una questione che emerge in materia di compravendita, di appalto e di locazione e che ha ingenerato, in dottrina come in giurisprudenza, non poche discussioni circa la necessità di rispettare o meno il principio,
affermato in via generale da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento o l'inesatto adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale,
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni. Nel risolvere il contrasto tra una parte della giurisprudenza che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, poneva l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale a carico del compratore ed un secondo orientamento, che poneva a carico del venditore l'onere di provare che il bene compravenduto era, al momento della consegna, scevro dai vizi e difetti, le
Sezioni Unite hanno seguito il principio già affermato, a suo tempo, da Cass., Sez. Un., 13
novembre 2012 n. 19702, che evidenziò come la garanzia per vizi non vada collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore debba essere qualificata come "una responsabilità contrattuale speciale”, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita: il presupposto di tale responsabilità è l'imperfetta attuazione del risultato contrattuale per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi. Essa si traduce nella soggezione del
9 venditore all'esercizio dei due rimedi di cui può avvalersi il compratore (actio quanti minoris
oppure actio redibitoria), al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni,
salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.
Applicando detti principi al caso che qui ci occupa, ritiene la Corte che la Parte_1
on abbia dimostrato l'esistenza dei denunciati vizi.
[...]
In particolare, generiche risultano le dichiarazioni testimoniali sul punto di Tes_2
(cfr. verbale di udienza del 11/5/2021), il quale si limitava ad affermare di avere solo
[...]
sentito “il sig. parlare al telefono con e lamentarsi della qualità del latte”, Pt_1 CP_1
che “in azienda si lamentavano della resa” e di aver constato che “il latte non era buono”,
senza addure ulteriori elementi specifici dai quali poter desumere che il latte fornito di cui alle fatture n. 06 e n. 07 rispettivamente del 28/2/2017 e del 15/3/2017 effettivamente risultasse inferiore agli standard di qualità fissati nel contratto di somministrazione stipulato dalle parti e dalle disposizioni normative di riferimento (L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. nella L. 24 marzo 2012, n. 27 – art.1, pubblicata nel Suppl. ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71). Nulla di rilevante emerge, altresì, dalla dichiarazione del teste (cfr. verbale di udienza del 28/3/2022), che, quale Testimone_1
consulente di parte, pur avendo “riscontrato per una o due volte un valore di grassi ed un
contenuto di proteine più basso rispetto ai valori standard”, da un lato, affermava espressamente di non essere in grado di riferire “se il latte prelevato fosse stato fornito dalla
o da altri” e, dall'altro, che “in base ai valori, il latte era utilizzabile e non c'era CP_1
motivazione di escluderlo dalla produzione”.
Senza contare, poi, che gli esami effettuati dal dott. non erano stati effettuati nel Tes_1
contraddittorio con la società fornitrice, come confermato dallo stesso consulente (“per
quanto è a mia conoscenza, non è obbligatorio effettuare esami quotidianamente e, in caso
di contestazioni di fornitura, si provvede ad una verifica congiunta. Non mi è stato mai
10 richiesto dalla di procedere ad accertamenti in contradditorio con tecnici Parte_1
della ). CP_1
Risulta, quindi, destituita di fondamento l'eccezione di inadempimento formulata dall'odierna appellante, così come la correlata domanda di risarcimento danni.
In conclusione, sulla base delle motivazioni di cui sopra, l'appello va respinto.
B. Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e dello scaglione fino ad
€ 52.000,00 in ragione dell'ammontare delle fatture azionate in monitorio e della domanda di risarcimento danni. Il tutto con attribuzione in favore dell'avv. Maria Chirico per dichiarato anticipo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2556/2023 del 8/6/2023,
pubblicata in data 9/6/2023 dal Tribunale di Salerno;
2. CONDANNA l'appellante, al pagamento delle Parte_1
spese processuali in favore dell'appellata, Controparte_4
[...]
[...] , che liquida nella complessiva somma di € 4.000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria Chirico per dichiarato anticipo;
3. DA ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Salerno, lì 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
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