TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/11/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2808/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Elisa Parte_1
Rocchitelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Massimiliano Giovanni Crespi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, contrariis rejectis, così giudicare:
1. disporre l'affido super esclusivo di alla madre, nonché la sua collocazione Per_1 pagina 1 di 8 presso di lei;
2. disporre che il IG. contribuisca al mantenimento ordinario di per € CP_1 Per_1
600,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra e da rivalutare annualmente secondo gli Pt_1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida Corte
d'Appello - Tribunale di Milano 2025;
3. disporre che l'A.U. venga assegnato in via esclusiva alla IG.ra ; Parte_1
4. quanto alle frequentazioni padre figlio disporre che, in vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento, siano i servizi sociali competenti ad organizzare e gestire le videochiamate tra e il padre, in assenza della madre. Disporre altresì che, Per_1 allorquando verrà meno la misura cautelare in essere, le frequentazioni tra padre e figlio si svolgano, in presenza, in spazio neutro con modalità protette con calendarizzazione da disporsi sempre a cura dei servizi competenti.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che il Tribunale Voglia: in caso di contestazione alle richieste economiche, ordinare ex art. 210 cpc al IG. CP_1
l'esibizione delle sue tre più recenti dichiarazioni dei redditi e/o, comunque, documentazione attestante la situazione reddituale e/o patrimoniale nonché documentazione attestante la posizione lavorativa/pensionistica in corso;
alternativamente e/o laddove si rendesse necessario, si chiede sin da ora ordine di esibizione della suddetta documentazione al terzo (datore di lavoro, Pubblica amministrazione, Agenzia delle Entrate e/o soggetti terzi in disponibilità della suddetta documentazione); ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che il IG. deteneva delle armi da fuoco nell'abitazione di Arconate, CP_1
Contrada Sant'Eusebio, di proprietà del di lui padre;
2) vero che, nel maggio 2024, il IG. sparava all'aperto ad un volatile uccidendolo e CP_1 che la IG.ra vicina di casa della coppia , si occupava di CP_2 Parte_2 ripulire il sangue dai pavimenti;
3) vero che i vicini di casa della coppia udivano spesso le grida del IG. Parte_2
provenire dalla loro abitazione;
CP_1
4) vero che, nella seconda metà del mese di aprile, dopo aver parlato al telefono con e Pt_1 aver scoperto dell'aggressività del IG. nei confronti della figlia, i IGg.ri CP_1 CP_3
e si recavano in Arconate, presso la di lei abitazione per parlare
[...] Controparte_4 anche con la madre del IG. ; CP_1
pagina 2 di 8 5) vero che, nell'occasione di cui al superiore punto, oltre alla IG.ra era Parte_3 presente anche la IG.ra , sorella del resistente;
Controparte_1
6) vero che le IGg.re e ammettevano alla presenza dei Parte_3 Controparte_1
IGg.ri e di aver assistito personalmente ad episodi di CP_3 Controparte_4 aggressione perpetrate dal IG. nei confronti della IG.ra ; CP_1 Parte_1
7) vero che la IG.ra pregava la famiglia di astenersi dallo sporgere denuncia Pt_3 Pt_1 querela nei confronti del figlio;
8) vero che, già prima del mese di aprile 2024, la IG.ra aveva notato sul corpo CP_3 della figlia la presenza di alcuni lividi ed ecchimosi;
si indicano a testimoni: sui capitoli nn. 2 e 3 residente in Arconate, Contrada Sant'Eusebio n. 35; CP_2 sui capitoli nn. 1 e da 4 a 8 e , residenti in Marnate, Via Sesia n. CP_3 Controparte_4
416.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Voglia l'Ill.mo Giudice adito
• in via principale:
i. confermare il collocamento del figlio presso la madre, la signora;
Per_1 Pt_1
ii. rigettare tutte le ulteriori domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto;
iii. disporre l'affidamento condiviso del figlio;
Per_1 iv. disporre a carico del signor l'obbligo di versare alla IG.ra un CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio di Euro 250,00 mensili, oltre alla metà Per_1 delle eventuali spese straordinarie che dovranno preventivamente essere concordate tra le parti;
v. disporre l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di regolamentare gli incontri telefonici tra il IG. e e successivamente, CP_1 Per_1 sempre nell'interesse superiore del minore, gli incontri padre-figlio in presenza, anche all'inizio in uno spazio neutro alla presenza di un educatore, nonché il diritto di visita dei nonni paterni e della zia paterna con il minore tanto quanto i parenti prossimi materni;
vi. disporre l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità mediante l'intervento di un coordinatore genitoriale. pagina 3 di 8 • in via istruttoria:
i. in occasione della denegata ipotesi di ammissione degli avversi capitoli di prova, si chiede di ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che solo in sede di sommarie informazioni rese ai Carabinieri è venuto a conoscenza degli episodi di maltrattamento che avrebbe posto in essere verso CP_1 Pt_1
2) “Vero che solo negli stessi giorni in cui la IG.ra sporgeva querela veniva informato da Pt_1 degli assunti maltrattamenti posti in essere dall'allora compagno ” Pt_1 CP_1
3) “Vero che in sede di sommarie informazioni rese ai Carabinieri, alla domanda “che lei sappia
ha mai proibito a di incontrarvi”, ha confermato di aver sempre potuto Controparte_1 Pt_1 incontrare con sua moglie la IG.ra ” Pt_1
4) “Vero che la IG.ra ha manifestato atteggiamenti di gelosia e controllo nei confronti del Pt_1
IG. durante la convivenza, a mero titolo esemplificativo impedendo al IG. di CP_1 CP_1 uscire con amici”
5) “Vero che la IG.ra durante le videochiamate inquadra altrove anziché il minore”; Pt_1
6) “Vero che la IG.ra mese di giugno 2025 pubblica nei principali canali “social” contenuti a Pt_1 sfondo romantico diretti al IG. ”; CP_1
7) “Vero che la IG.ra nel mese di agosto 2025 ha cercato di mettersi in contatto ripetutamente Pt_1 il IG. con messaggi via whatsapp che esulavano dal rapporto con il figlio”; CP_1
8) “Vero che gli incontri tra il minore e i nonni paterni e la zia paterna sono stati interrotti Per_1 dalla IG.ra da mesi”; Pt_1
9) “Vero che la IG.ra ha interrotto le videochiamate tra il IG. e il 5 Pt_1 CP_1 Per_1 luglio 2025 per poi riprenderle il 10 agosto 2025”
Si indicano a testi:
- nato il [...] a [...], residente a [...], Controparte_4 sui capitoli di prova 1-2-3; e con riferimento al verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria in data 19.06.2024;
- , nata il [...] a [...], residente a [...], sui CP_3 capitoli di prova 1 e 2; e con riferimento al verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria in data 20.06.2024;
- , nata il [...] a [...], residente a [...], sui Testimone_1 capitoli di prova 1 e 2; e con riferimento al verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria in data 21.06.2024;
pagina 4 di 8 - , nato a [...] il [...], residente a[...]
Matteotti n. n. 19 sui capitoli di prova dal 4 al 9;
- , nata a [...] il [...], residente a[...]
n. 19.
- , nata a [...] il [...], residente a[...]
Paradiso n. 10/L, sui capitoli di prova dal 4 al 9.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta sottoponendo i capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi ai seguenti testimoni:
- , nato a [...] il [...], residente a[...]
19;
- , nata a [...] il [...], residente a[...]
n. 19.
- , nata a [...] il [...], residente a[...]
Paradiso n. 10/L.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa, da distrarsi direttamente a favore del sottoscritto procuratore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/07/2024 chiedeva disporsi l'affidamento super-esclusivo a sé del figlio Parte_1
, nato il [...] dalla relazione con e la determinazione a Per_1 Controparte_1 carico del convenuto di un contributo al mantenimento del minore di € 600 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico, lamentando la condotta violenta del compagno, alla luce della quale gli era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento con ordinanza del 04/07/2024 del G.I.P. presso questo Tribunale, cui era seguito il giudizio immediato per il reato di maltrattamenti in famiglia, tuttora pendente.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando le avverse accuse e instando per l'affidamento condiviso del minore con il suo collocamento materno e per la determinazione di un contributo a suo carico non superiore a € 250 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 04/12/2024 il precedente Giudice assegnatario stabiliva a carico del un CP_1 contributo di € 250 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, attribuendo alla ricorrente il 100% dell'assegno unico.
Venivano disposti accertamenti tramite i Servizi Sociali e l'espletamento di una C.T.U. sul nucleo familiare, all'esito dei quali la causa veniva discussa ed introitata a sentenza. pagina 5 di 8 Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve disporsi l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre.
Com'è noto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337- quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, la misura in questione trova adeguata giustificazione nella condotta violenta tenuta dal anche alla presenza del piccolo , in ordine alla quale è attualmente pendente un CP_1 Per_1 procedimento penale.
Dal canto suo, la C.T.U. dr.ssa ha così relazionato: “La signora è una madre attenta ed Per_2 Pt_1 adeguata pur presentando tratti emotivi di qualche fragilità, in particolare legata alla dimensione dell'attaccamento; può rischiare di non dare il giusto peso allo stress situazionale e di aderire ad un'immagine di sé partecipe di un modello idealizzato.
Appare opportuno che possa aderire ad un percorso psicoterapico che ne sostenga l'integrazione delle parti fragili e la complessità delle ambivalenze.
Il signor evidenzia una mancanza di mentalizzazione e riflessione del ruolo di coppia e CP_1 genitoriale, la semplificazione della lettura del reale e la negazione di problematiche più profonde pagina 6 di 8 denotano una immaturità che potrebbe riverberarsi sulla genitorialità.
Sulla base di quanto esposto si considera indispensabile l'affidamento esclusivo di alla Per_1 madre e il collocamento presso la stessa.
In relazione al rapporto padre figlio si osserva che il procedimento penale pendente, la cui prossima udienza è fissata a dicembre, è esplicito nella misura di allontanamento padre e figlio e non prevede misure correttive, si osserva che ad oggi è quindi impensabile l'attivazione dello spazio neutro, che peraltro appare l'unica forma di costruzione della relazione padre e figlio quando e qualora non ci saranno ostacoli al ripristino.
(…) Data impossibile previsione di tempi possibilità di ripristino di rapporto padre e figlio potrebbe essere opportuno pensare di evitare la presenza della madre e che le telefonate padre e figlio avvengano in forma protetta, ovvero attraverso la mediazione dei servizi di tutela per evitare alla madre di doversi esporre nella videochiamata, cosa inevitabile per trattenere o guidare il bambino, aggiungendo che nell'ultimo periodo si sarebbero evidenziate frasi provocatorie da parte del signor
confronti della sig.ra. Parte_4
Qualora la sig.ra reperisse una casa autonoma, sarebbe opportuna la attivazione di un intervento di assistenza educativa domiciliare per il periodo di almeno sei mesi.
I servizi si sono detti disponibili a organizzare la mediazione delle telefonate in forma protetta”.
Pertanto, si reputa opportuno recepire le indicazioni della C.T.U. anche in punto di regolamentazione del rapporto tra padre e figlio.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve in primo luogo porsi a carico del un contributo al mantenimento di di € 400 mensili, oltre la rivalutazione annua CP_1 Per_1
ISTAT, avuto riguardo alla circostanza che la mancanza di frequentazione tra padre e figlio comporta che il peso del mantenimento del bambino gravi esclusivamente sulla madre;
a tale importo si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della
Corte di Appello di Milano.
Del resto, il resistente ha usufruito nel 2024 di un reddito di circa € 13.871 lordi (più € 887 di trattamento integrativo) derivante dalla sua attività lavorativa, cui si aggiunge il godimento della casa del padre, alla stregua del quale egli non risulta sopportare costi abitativi;
dal canto suo, la (che Pt_1 convive tuttora con i genitori) risulta aver percepito nel medesimo periodo di imposta un reddito lordo di circa € 11.850, più € 1200 di trattamento integrativo.
Può attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico in qualità di genitore affidatario.
In considerazione della soccombenza del convenuto, deve condannarsi il alla rifusione delle CP_1 spese di lite sostenute dalla ricorrente. pagina 7 di 8 Per le medesime ragioni, devono porsi a suo carico i costi relativi all'espletamento della C.T.U.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida il minore in modo super-esclusivo alla madre, disponendo sui rapporti tra padre e Per_1 figlio come da motivazione;
2) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento del minore dell'importo mensile complessivo di € 400, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 5.000 per compensi, oltre gli accessori di legge ed il contributo unificato;
5) Pone a carico del resistente i costi relativi all'espletamento della C.T.U.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2808/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Elisa Parte_1
Rocchitelli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Massimiliano Giovanni Crespi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, contrariis rejectis, così giudicare:
1. disporre l'affido super esclusivo di alla madre, nonché la sua collocazione Per_1 pagina 1 di 8 presso di lei;
2. disporre che il IG. contribuisca al mantenimento ordinario di per € CP_1 Per_1
600,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra e da rivalutare annualmente secondo gli Pt_1 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Linee Guida Corte
d'Appello - Tribunale di Milano 2025;
3. disporre che l'A.U. venga assegnato in via esclusiva alla IG.ra ; Parte_1
4. quanto alle frequentazioni padre figlio disporre che, in vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento, siano i servizi sociali competenti ad organizzare e gestire le videochiamate tra e il padre, in assenza della madre. Disporre altresì che, Per_1 allorquando verrà meno la misura cautelare in essere, le frequentazioni tra padre e figlio si svolgano, in presenza, in spazio neutro con modalità protette con calendarizzazione da disporsi sempre a cura dei servizi competenti.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che il Tribunale Voglia: in caso di contestazione alle richieste economiche, ordinare ex art. 210 cpc al IG. CP_1
l'esibizione delle sue tre più recenti dichiarazioni dei redditi e/o, comunque, documentazione attestante la situazione reddituale e/o patrimoniale nonché documentazione attestante la posizione lavorativa/pensionistica in corso;
alternativamente e/o laddove si rendesse necessario, si chiede sin da ora ordine di esibizione della suddetta documentazione al terzo (datore di lavoro, Pubblica amministrazione, Agenzia delle Entrate e/o soggetti terzi in disponibilità della suddetta documentazione); ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che il IG. deteneva delle armi da fuoco nell'abitazione di Arconate, CP_1
Contrada Sant'Eusebio, di proprietà del di lui padre;
2) vero che, nel maggio 2024, il IG. sparava all'aperto ad un volatile uccidendolo e CP_1 che la IG.ra vicina di casa della coppia , si occupava di CP_2 Parte_2 ripulire il sangue dai pavimenti;
3) vero che i vicini di casa della coppia udivano spesso le grida del IG. Parte_2
provenire dalla loro abitazione;
CP_1
4) vero che, nella seconda metà del mese di aprile, dopo aver parlato al telefono con e Pt_1 aver scoperto dell'aggressività del IG. nei confronti della figlia, i IGg.ri CP_1 CP_3
e si recavano in Arconate, presso la di lei abitazione per parlare
[...] Controparte_4 anche con la madre del IG. ; CP_1
pagina 2 di 8 5) vero che, nell'occasione di cui al superiore punto, oltre alla IG.ra era Parte_3 presente anche la IG.ra , sorella del resistente;
Controparte_1
6) vero che le IGg.re e ammettevano alla presenza dei Parte_3 Controparte_1
IGg.ri e di aver assistito personalmente ad episodi di CP_3 Controparte_4 aggressione perpetrate dal IG. nei confronti della IG.ra ; CP_1 Parte_1
7) vero che la IG.ra pregava la famiglia di astenersi dallo sporgere denuncia Pt_3 Pt_1 querela nei confronti del figlio;
8) vero che, già prima del mese di aprile 2024, la IG.ra aveva notato sul corpo CP_3 della figlia la presenza di alcuni lividi ed ecchimosi;
si indicano a testimoni: sui capitoli nn. 2 e 3 residente in Arconate, Contrada Sant'Eusebio n. 35; CP_2 sui capitoli nn. 1 e da 4 a 8 e , residenti in Marnate, Via Sesia n. CP_3 Controparte_4
416.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Voglia l'Ill.mo Giudice adito
• in via principale:
i. confermare il collocamento del figlio presso la madre, la signora;
Per_1 Pt_1
ii. rigettare tutte le ulteriori domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto;
iii. disporre l'affidamento condiviso del figlio;
Per_1 iv. disporre a carico del signor l'obbligo di versare alla IG.ra un CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio di Euro 250,00 mensili, oltre alla metà Per_1 delle eventuali spese straordinarie che dovranno preventivamente essere concordate tra le parti;
v. disporre l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di regolamentare gli incontri telefonici tra il IG. e e successivamente, CP_1 Per_1 sempre nell'interesse superiore del minore, gli incontri padre-figlio in presenza, anche all'inizio in uno spazio neutro alla presenza di un educatore, nonché il diritto di visita dei nonni paterni e della zia paterna con il minore tanto quanto i parenti prossimi materni;
vi. disporre l'avvio di un percorso di supporto alla genitorialità mediante l'intervento di un coordinatore genitoriale. pagina 3 di 8 • in via istruttoria:
i. in occasione della denegata ipotesi di ammissione degli avversi capitoli di prova, si chiede di ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che solo in sede di sommarie informazioni rese ai Carabinieri è venuto a conoscenza degli episodi di maltrattamento che avrebbe posto in essere verso CP_1 Pt_1
2) “Vero che solo negli stessi giorni in cui la IG.ra sporgeva querela veniva informato da Pt_1 degli assunti maltrattamenti posti in essere dall'allora compagno ” Pt_1 CP_1
3) “Vero che in sede di sommarie informazioni rese ai Carabinieri, alla domanda “che lei sappia
ha mai proibito a di incontrarvi”, ha confermato di aver sempre potuto Controparte_1 Pt_1 incontrare con sua moglie la IG.ra ” Pt_1
4) “Vero che la IG.ra ha manifestato atteggiamenti di gelosia e controllo nei confronti del Pt_1
IG. durante la convivenza, a mero titolo esemplificativo impedendo al IG. di CP_1 CP_1 uscire con amici”
5) “Vero che la IG.ra durante le videochiamate inquadra altrove anziché il minore”; Pt_1
6) “Vero che la IG.ra mese di giugno 2025 pubblica nei principali canali “social” contenuti a Pt_1 sfondo romantico diretti al IG. ”; CP_1
7) “Vero che la IG.ra nel mese di agosto 2025 ha cercato di mettersi in contatto ripetutamente Pt_1 il IG. con messaggi via whatsapp che esulavano dal rapporto con il figlio”; CP_1
8) “Vero che gli incontri tra il minore e i nonni paterni e la zia paterna sono stati interrotti Per_1 dalla IG.ra da mesi”; Pt_1
9) “Vero che la IG.ra ha interrotto le videochiamate tra il IG. e il 5 Pt_1 CP_1 Per_1 luglio 2025 per poi riprenderle il 10 agosto 2025”
Si indicano a testi:
- nato il [...] a [...], residente a [...], Controparte_4 sui capitoli di prova 1-2-3; e con riferimento al verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria in data 19.06.2024;
- , nata il [...] a [...], residente a [...], sui CP_3 capitoli di prova 1 e 2; e con riferimento al verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria in data 20.06.2024;
- , nata il [...] a [...], residente a [...], sui Testimone_1 capitoli di prova 1 e 2; e con riferimento al verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria in data 21.06.2024;
pagina 4 di 8 - , nato a [...] il [...], residente a[...]
Matteotti n. n. 19 sui capitoli di prova dal 4 al 9;
- , nata a [...] il [...], residente a[...]
n. 19.
- , nata a [...] il [...], residente a[...]
Paradiso n. 10/L, sui capitoli di prova dal 4 al 9.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta sottoponendo i capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi ai seguenti testimoni:
- , nato a [...] il [...], residente a[...]
19;
- , nata a [...] il [...], residente a[...]
n. 19.
- , nata a [...] il [...], residente a[...]
Paradiso n. 10/L.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa, da distrarsi direttamente a favore del sottoscritto procuratore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/07/2024 chiedeva disporsi l'affidamento super-esclusivo a sé del figlio Parte_1
, nato il [...] dalla relazione con e la determinazione a Per_1 Controparte_1 carico del convenuto di un contributo al mantenimento del minore di € 600 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico, lamentando la condotta violenta del compagno, alla luce della quale gli era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento con ordinanza del 04/07/2024 del G.I.P. presso questo Tribunale, cui era seguito il giudizio immediato per il reato di maltrattamenti in famiglia, tuttora pendente.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando le avverse accuse e instando per l'affidamento condiviso del minore con il suo collocamento materno e per la determinazione di un contributo a suo carico non superiore a € 250 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 04/12/2024 il precedente Giudice assegnatario stabiliva a carico del un CP_1 contributo di € 250 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, attribuendo alla ricorrente il 100% dell'assegno unico.
Venivano disposti accertamenti tramite i Servizi Sociali e l'espletamento di una C.T.U. sul nucleo familiare, all'esito dei quali la causa veniva discussa ed introitata a sentenza. pagina 5 di 8 Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve disporsi l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre.
Com'è noto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337- quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n° 18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri, al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta
30/12/2015; nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016).
Nel caso concreto, la misura in questione trova adeguata giustificazione nella condotta violenta tenuta dal anche alla presenza del piccolo , in ordine alla quale è attualmente pendente un CP_1 Per_1 procedimento penale.
Dal canto suo, la C.T.U. dr.ssa ha così relazionato: “La signora è una madre attenta ed Per_2 Pt_1 adeguata pur presentando tratti emotivi di qualche fragilità, in particolare legata alla dimensione dell'attaccamento; può rischiare di non dare il giusto peso allo stress situazionale e di aderire ad un'immagine di sé partecipe di un modello idealizzato.
Appare opportuno che possa aderire ad un percorso psicoterapico che ne sostenga l'integrazione delle parti fragili e la complessità delle ambivalenze.
Il signor evidenzia una mancanza di mentalizzazione e riflessione del ruolo di coppia e CP_1 genitoriale, la semplificazione della lettura del reale e la negazione di problematiche più profonde pagina 6 di 8 denotano una immaturità che potrebbe riverberarsi sulla genitorialità.
Sulla base di quanto esposto si considera indispensabile l'affidamento esclusivo di alla Per_1 madre e il collocamento presso la stessa.
In relazione al rapporto padre figlio si osserva che il procedimento penale pendente, la cui prossima udienza è fissata a dicembre, è esplicito nella misura di allontanamento padre e figlio e non prevede misure correttive, si osserva che ad oggi è quindi impensabile l'attivazione dello spazio neutro, che peraltro appare l'unica forma di costruzione della relazione padre e figlio quando e qualora non ci saranno ostacoli al ripristino.
(…) Data impossibile previsione di tempi possibilità di ripristino di rapporto padre e figlio potrebbe essere opportuno pensare di evitare la presenza della madre e che le telefonate padre e figlio avvengano in forma protetta, ovvero attraverso la mediazione dei servizi di tutela per evitare alla madre di doversi esporre nella videochiamata, cosa inevitabile per trattenere o guidare il bambino, aggiungendo che nell'ultimo periodo si sarebbero evidenziate frasi provocatorie da parte del signor
confronti della sig.ra. Parte_4
Qualora la sig.ra reperisse una casa autonoma, sarebbe opportuna la attivazione di un intervento di assistenza educativa domiciliare per il periodo di almeno sei mesi.
I servizi si sono detti disponibili a organizzare la mediazione delle telefonate in forma protetta”.
Pertanto, si reputa opportuno recepire le indicazioni della C.T.U. anche in punto di regolamentazione del rapporto tra padre e figlio.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve in primo luogo porsi a carico del un contributo al mantenimento di di € 400 mensili, oltre la rivalutazione annua CP_1 Per_1
ISTAT, avuto riguardo alla circostanza che la mancanza di frequentazione tra padre e figlio comporta che il peso del mantenimento del bambino gravi esclusivamente sulla madre;
a tale importo si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della
Corte di Appello di Milano.
Del resto, il resistente ha usufruito nel 2024 di un reddito di circa € 13.871 lordi (più € 887 di trattamento integrativo) derivante dalla sua attività lavorativa, cui si aggiunge il godimento della casa del padre, alla stregua del quale egli non risulta sopportare costi abitativi;
dal canto suo, la (che Pt_1 convive tuttora con i genitori) risulta aver percepito nel medesimo periodo di imposta un reddito lordo di circa € 11.850, più € 1200 di trattamento integrativo.
Può attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico in qualità di genitore affidatario.
In considerazione della soccombenza del convenuto, deve condannarsi il alla rifusione delle CP_1 spese di lite sostenute dalla ricorrente. pagina 7 di 8 Per le medesime ragioni, devono porsi a suo carico i costi relativi all'espletamento della C.T.U.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida il minore in modo super-esclusivo alla madre, disponendo sui rapporti tra padre e Per_1 figlio come da motivazione;
2) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento del minore dell'importo mensile complessivo di € 400, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 5.000 per compensi, oltre gli accessori di legge ed il contributo unificato;
5) Pone a carico del resistente i costi relativi all'espletamento della C.T.U.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
pagina 8 di 8