Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 05/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
n° 258/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
e , elettivamente domiciliati in Teramo, alla via Parte_1 Parte_2
D'Annunzio 39, presso lo studio dell'avv. Francesca Borsa, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Delmiro Giacomini ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Bologna alla via Tagliapietre n. 7 come da mandato in atti;
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso gli istanti, premesso:
-di lavorare alle dipendenze di a tempo indeterminato e pieno, Controparte_1
entrambi dal 01.12.2012, con inquadramento nel 4° livello CCNL applicato Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione, qualifica di operaio ed assegnazione alla sede operativa di Atessa (Ch), in via
Catania 22/24;
-di operare all'interno del piazzale dello stabilimento della , in via Piazzano, nel reparto CP_2
Finizione, ossia in uno spazio esterno, adiacente i capannoni da cui fuoriescono i furgoni CP_2
[...]
ad un orario determinato ed imposto dal datore di lavoro e previamente comunicato ai ricorrenti (di solito, 5 minuti prima dell'inizio del turno di lavoro);
-che allo stesso modo, finito il turno, per uscire dallo stabilimento devono riprendere il bus navetta ad un orario determinato ed imposto dal datore di lavoro, coincidente di solito, con la fine del turno;
-di essere costretti a prendere il bus navetta per gli spostamenti interni allo stabilimento, ovvero per recarsi sul posto di lavoro e di essere soggetti a contestazioni e sanzioni disciplinari nel caso in cui si presentino in ritardo alla fermata del bus;
-che vige il divieto di attraversare lo stabilimento a piedi, sia per questioni di distanza dalla palazzina logistica alla “linea” o reparto di appartenenza, sia per motivi di sicurezza, oltre che di organizzazione aziendale;
-di svolgere la propria mansione all'aperto, sotto una tettoia, con conseguente esposizione costante agli agenti atmosferici;
-che con accordo del 13.11.2009 tra le OO.SS. territoriali e l' sono stati stabiliti i turni di Pt_3
lavoro, che sono rimasti in vigore fino al settembre 2019 (5,40/13,50, 14,10/22,20 e 22,10/5,50, per un totale giornaliero di 8 ore e 10 minuti) e sono state previste tre pause (di 20 minuti, di 30 minuti e di 20 minuti), delle quali non è stata precisata la natura;
Cont
-che in data 29.03.2019 la società resistente, la sigla e la si sono incontrate e hanno CP_3
sottoscritto due verbali;
-che con il primo verbale l'azienda ha comunicato il nuovo orario di lavoro e la nuova turnazione, facendo riferimento al documento allegato, e ha specificato che l'accordo era ratificato dalle parti sottoscrittrici salvo formale comunicazione da inviare entro 2 giorni dall'assemblea dei lavoratori alle altre parti in caso di esito negativo;
-che il documento allegato (To be: summary PIC) prevedeva:
- una pausa pranzo di 30 minuti più due pause da 15 minuti per un totale di 60 minuti di pausa;
-che il personale avrebbe dovuto timbrare in palazzina logistica e presso il reparto finizione ad inizio e fine turno (5,45 e 13,45);
-che i 10 minuti (in andata e ritorno) utili a recarsi dallo spogliatoio alla postazione, sarebbero stati compensati con dieci minuti di pausa retribuita;
- che il personale anziano (primi due turni) avrebbe lavorato 5 giorni su 6 con riposo a rotazione, beneficiando di due sabati e due lunedì al mese di riposo;
-che con il secondo verbale l'azienda si è resa disponibile a riconoscere una cifra di €. 10,00 in buoni benzina al personale che prestasse attività lavorativa nella giornata del sabato attraverso la nuova articolazione dell'orario di lavoro;
-che il primo verbale non è mai stato ratificato, in quanto l'assemblea dei lavoratori ha espresso parere negativo, ma a causa di una negligenza della sigla sindacale di riferimento, il parere negativo scritto è pervenuto dopo 4 giorni dall'assemblea e non dopo 2 giorni, sebbene sia la RSU che l'Azienda fosse state fin da subito messe al corrente del parere negativo manifestato dai lavoratori;
- che, dunque, tale verbale dev'essere qualificato come mero verbale di incontro tra le parti e che il relativo allegato altro non è che una comunicazione unilaterale della turnistica;
-che l'11.06.2021, la resistente e la la e la RSU aziendale si sono Controparte_5 CP_6
incontrate e non hanno sottoscritto alcun verbale sull'orario di lavoro;
-che, tuttavia, la società ha unilateralmente modificato l'articolazione dell'orario di lavoro, con la riduzione ad un solo sabato lavorato al mese;
-che il 27.01.2022 le medesime parti si sono nuovamente incontrate e l'azienda si è resa disponibile a riconoscere il buono di €. 10,00 per il sabato lavorato ordinario come trattamento di miglior favore agli aventi diritto nel periodo intercorrente da luglio 2021 a dicembre 2021, specificando che da gennaio 2022 lo stesso sarebbe decaduto nuovamente;
-che i ricorrenti non hanno ricevuto il buono di €. 10,00 per le giornate lavorate di sabato, né il compenso aggiuntivo per la giornata di sabato (né maggiorazione del 20%, né maggiorazione del
50%) e che mai è stato versato il compenso per i dieci minuti in più lavorati ogni giorno;
hanno concluso chiedendo di:
“Nel merito previo ogni opportuno accertamento sulla reale portata del verbale del 29.03.2019 (in atti) quindi sulla efficacia dello stesso, previo ogni opportuno accertamento sulle modalità esecutive della prestazione, con particolare riferimento all'orario di lavoro e alle pause di lavoro in via principale
1) accertare e dichiarare quindi qualificare il verbale del 29.03.2019 alla stregua di un verbale di incontro e, in ogni caso, dichiarare l'inefficacia del predetto verbale nei confronti dei ricorrenti, per tutte le ragioni di cui al ricorso
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento di 10 minuti al giorno, superiori alle otto ore giornaliere – così detto tempo tuta – impiegato dagli stessi per spostarsi dall'ingresso dello stabilimento fino alla postazione di lavoro, per le ragioni di cui al ricorso CP_2
3) accertare e dichiarare che il predetto tempo tuta sia da remunerare come lavoro straordinario
(notturno e diurno)
4) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata di sabato, per le ragioni di cui al ricorso, anche a titolo di lavoro straordinario
In subordine al punto 3) 4) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento del così detto buono benzina (10 euro al giorno) per il lavoro prestato nella giornata di sabato, per le ragioni già esposte nel ricorso
Per l'effetto e in ogni caso,
5) condannare la resistente a versare ai ricorrenti, per il pregresso, quindi per il periodo che va dal
1.10.2019 fino al deposito del presente ricorso, la somma totale di euro 5.057,75 lordi, ovvero nello specifico, le seguenti somme lorde:
- al signor euro 2.667,04 lordi Parte_1
- al signor euro 2.390,71 lordi Parte_2
- o in subordine al punto 3) euro 10,00 per ciascun sabato lavorato ovvero le diverse somme accertate e/o di giustizia
6) condannare la resistente a versare ai ricorrenti le ulteriori somme dovute per i titoli di cui ai punti 1), 2), 3) dalla maturazione, fino all'effettivo riconoscimento del diritto da parte della società”.
Si è costituita in giudizio la società convenuta e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Radicatosi il contraddittorio, escussi i testi addotti dalle parti, è stata fissata l'udienza di decisione assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi in data odierna la causa è decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno formulato, in primo luogo, la richiesta di corresponsione della retribuzione ad essi asseritamente dovuta per i 10 minuti giornalieri aggiuntivi rispetto all'orario di lavoro ordinario di 8 ore (cd. tempo tuta), impiegati dagli stessi per spostarsi dall'ingresso dello stabilimento fino alla postazione di lavoro.
Orbene, dalla documentazione prodotta agli atti del presente procedimento ad opera della società resistente, emerge che con verbale di accordo del 29.03.2019 sottoscritto dall'azienda, dalle O.S.
e dalla RSU aziendale presso la sede di Mozzagrogna di Confindustria CP_5 CP_7
(cfr. allegato 7 alla memoria di parte resistente) l'azienda ha comunicato il nuovo orario di lavoro e la nuova turnazione come da documento allegato che prevedeva tre turni di lavoro (05:45-13:45;
14:15-22:15; 22:15-05:45), preceduti e seguiti da 5 minuti definiti cd. tempo tuta, per una presenza effettiva sul posto di lavoro di 8 ore e 10 minuti (dalle 05:40 alle 13:50, dalle 14:10 alle 22:20, dalle
22:10 alle 05:50) e la compensazione dei 10 minuti del cd. tempo tuta con 10 minuti di pausa retribuita (cfr. allegato 8 alla memoria: “… i 10 minuti (in andata e ritorno), utili a recarsi dallo spogliatoio alla postazione saranno compensati con 10 minuti di pausa retribuita ma non rientrano nell'orario lavorativo.”). Lo stesso verbale prevedeva che “l'accordo è ratificato dalle parti sottoscrittrici salvo formale comunicazione da inviare entro 2 giorni dall'assemblea dei lavoratori alle altre parti in caso di esito negativo. In tale ipotesi l'azienda dichiara che l'orario s'intenderà comunicato così come sancito dal CCNL Trasporti e Logistica”.
E' pacifico in giudizio tra le parti che la formale comunicazione del parere negativo dell'assemblea dei lavoratori è pervenuto dopo 4 giorni dall'assemblea stessa e non dopo 2 giorni, come previsto nel verbale stesso.
Sulla scorta di ciò, la società resistente costituendosi in giudizio ha sostenuto la piena validità ed efficacia nei confronti dei lavoratori, ivi compresi gli odierni ricorrenti, dell'accordo del
29.03.2019, il quale ha avuto concreta applicazione dall'ottobre 2019 al giugno 2021, non avendo la stessa ricevuto comunicazione del parere negativo nel rispetto della tempistica concordata.
La valutazione complessiva del compendio probatorio in atti consente di acclarare che l'accordo in questione sia stato ratificato dalle parti che lo hanno sottoscritto non essendovi prova documentale che sia pervenuta nel termine stabilito di 2 giorni alcuna comunicazione formale di mancata approvazione ad opera dell'assemblea dei lavoratori.
Non può, dunque, a parere di questo Giudicante, trovare accoglimento la prospettazione di parte ricorrente volta a qualificare il verbale in questione come mero verbale di incontro, privo di qualsivoglia efficacia e validità nei confronti dei lavoratori, che non lo avrebbero mai ratificato.
Né conduce a conclusioni diverse la valutazione delle deposizioni rese dai testi addotti da parte ricorrente ed i quali hanno sostenuto che l'esito negativo Controparte_8 Testimone_1 dell'assemblea dei lavoratori sarebbe stato comunicato fin da subito al rappresentante aziendale dott. , trattandosi di dichiarazioni prive di precisi e chiari riferimenti in termini spaziali Parte_4
e temporali, ma anche circa le modalità dell'avvenuta comunicazione ad opera dell'assemblea dei lavoratori di una volontà contraria all'applicazione dell'accordo nei termini stabiliti.
Inoltre, la prospettazione di parte resistente dell'avvenuta ratifica dell'accordo in questione e dell'effettiva validità ed applicazione dello stesso risulta corroborata dal verbale d'incontro del Cont Cont 27.01.2022 fra la resistente e la , assistita dalle organizzazioni sindacali e , in CP_5 cui le parti hanno dato atto che l'accordo che disciplinava il vecchio orario di lavoro per i lavoratori del reparto PIC e riconosceva per la giornata del sabato ordinario €. 10,00 a titolo di buono carburante è rimasto in vigore fino al giugno 2021, quando è decaduto a seguito dell'esame congiunto.
Peraltro, occorre rammentare che in base al consolidato e condiviso orientamento della Corte di
Cassazione, l'adesione degli interessati – siano essi iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere non solo esplicita, ma anche implicita, come accade quando possa desumersi da fatti concludenti, generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole (vedi, fra le altre: Cass. 11 marzo 1987, n. 2525; Cass. 5 novembre 1990, n.
10581).
Cont D'altronde, i lavoratori della , compresi gli odierni ricorrenti, hanno manifestato esplicitamente il loro dissenso all'accordo solo in data 20.04.2021, ossia dopo 1 anno e mezzo in cui la clausola prevedente la compensazione dei 10 minuti del cd. tempo tuta con 10 minuti di pausa retribuita ha avuto concreta applicazione senza contestazione alcuna, per cui può affermarsi che vi è stata un'accettazione tacita dell'anzidetta clausola del contratto.
Né può sostenersi, come pretende la difesa di parte ricorrente, che la ratifica in questione non si estenda all'allegato, che risulta espressamente richiamato nel verbale stesso e che secondo quanto riferito dai testi di parte resistente escussi nel presente giudizio ( e ), Testimone_2 Testimone_3
fu depositato presso Confindustria unitamente al verbale di accordo.
Conclusivamente, per le esposte ragioni la domanda di retribuzione del c.d. tempo tuta va respinta.
Inoltre, i ricorrenti, sulla base della generica premessa di aver lavorato per due sabato al mese da ottobre 2019 ad agosto 2021 e per 1 sabato al mese da settembre 2021 a dicembre 2022, hanno agito in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare il loro diritto alla maggiorazione, anche a titolo di lavoro straordinario, e al pagamento del buono benzina per un ammontare pari a €. 10,00 al giorno per il lavoro prestato nella giornata di sabato.
Al riguardo va premesso che dalla documentazione allegata agli atti del presente procedimento, emerge che:
-l'accordo siglato il 29.03.2019 (della cui validità ed efficacia si è già ampiamente argomentato) prevedeva per il sabato lavorato a “rotazione” come quinto giorno, avendo il lavoratore effettuato il riposo in un altro giorno infrasettimanale, l'erogazione in aggiunta alla retribuzione ordinaria di un buono carburante di €. 10,00 (cfr. allegato 7 alla memoria di parte resistente);
-nell'incontro dell'11.06.2021 la società illustrò l'orario di lavoro che sarebbe stato applicato a partire dal successivo 5 luglio, ad integrale superamento di precedenti consuetudini e/o accordi sul
Cont Cont punto (come successivamente comunicato a , e ) e le parti si diedero CP_5 reciprocamente atto di avere esperito l'esame congiunto per la modifica dell'orario di lavoro previsto dall'art. 9, comma 4 CCNL Trasporti e Logistica senza raggiungere l'accordo (cfr. allegati
13 e 14 alla memoria di parte resistente);
-con lettera del 17.12.2021 la RSU lamentò “la mancata erogazione dei buoni benzina pari a €
10,00 per ciascun sabato ordinario” chiedendo la sospensione della turnazione in vigore con il ritorno alla settimana lavorativa da lunedì a venerdì (cfr. allegato 15 alla memoria di parte resistente); Cont
-nell'incontro del 27.01.2022, in cui l' resistente, le OO.SS. e la approvarono “la Pt_3
nuova turnistica così come proposta sottoscrivendone il relativo prospetto – Allegato A – che è parte del presente verbale, dando atto di avere esperito il relativo esame congiunto con esito positivo” venne verbalizzato quanto segue: “Viene avanzato, quindi, il discorso sui 10 euro a titolo di buono carburante, riconosciuto per la giornata del sabato ordinario: importo che era previsto dal decaduto accordo che disciplinava il vecchio orario di lavoro per i lavoratori del reparto PIC.
Accordo che si ricorda essere decaduto con l'esame congiunto di giugno u.s. e con l'applicazione del nuovo orario di lavoro avvenuta con la formale comunicazione aziendale. L' , a tal Pt_3
riguardo, rimarca la piena disponibilità a ricontrattare il buono da 10 euro previsto per il sabato ordinario all'interno della contrattazione integrativa nonché a fare una ricognizione pre-modifica orario di lavoro avvenuta a luglio u.s. per provvedere a riconoscere il buono suddetto in caso di mancata erogazione in passato. Dopo ampia discussione, l' si rende disponibile a Pt_3
riconoscere il decaduto buono di 10,00 euro per il sabato lavorato ordinario come trattamento di miglior favore agli aventi diritto dal periodo intercorrente da luglio 2021 a dicembre 2021. Da gennaio 2022 si intenderà quindi decaduto nuovamente. A tal riguardo, l' rinnova la Pt_3 possibilità di ricontrattarlo all'interno della riapertura della contrattazione collettiva integrativa.
La accetta la proposta aziendale rendendosi disponibile già ad un nuovo incontro per il CP_5
15 febbraio p.v. alle ore 15.00 per rintavolare il dia-logo sul punto. L'USB dando atto della decadenza del buono da luglio 2021 si riserva di accettare la proposta aziendale dopo
l'interlocuzione con i lavoratori … Per l'incontro del 15 febbraio p.v. l'Azienda proporrà l'elenco dei prospetti buoni 10,00 da versare e le tempistiche di erogazione” (cfr. allegato 16 alla memoria di parte resistente);
-nel successivo incontro del 15.02.2022 l'azienda comunicò che i buoni carburante per i sabati ordinari relativi al periodo 01.07.2021- 31.12.2021 sarebbero stati erogati nel successivo mese di marzo (cfr. allegato 17 alla memoria di parte resistente).
Ciò premesso, a fronte della generica premessa dei ricorrenti di aver lavorato per due sabato al mese da ottobre 2019 ad agosto 2021 e per 1 sabato al mese da settembre 2021 a dicembre 2022 per complessive 44 giornate lavorate di sabato e di non essere stati retribuiti con buoni benzina o maggiorazione per straordinario, la parte resistente, richiamando i dati emergenti dai cartellini marcatempo e dalle buste paga dei ricorrenti in atti (cfr. allegati da 26 a 29 alla memoria di parte resistente) ha dedotto che:
− ha lavorato 26 sabati ordinari e che gli stessi sono stati retribuiti con buono benzina Pt_1
(19/10, 26/10/2019, 16/11, 23/11, 30/11, 14/12 e 21/12/2019; 18/01, 07/03, 30/05, 27/06, 25/07,
19/09, 17/10, 14/11, 12/12, 19/12/2020; 09/01, 16/01, 06/02, 13/02, 06/03, 26/06, 17/07, 07/08, 21/08/2021) e 10 sabati come sesto giorno, retribuiti con la maggiorazione per lo straordinario
(08/02, 29/08, 05/12/2020; 10/04, 08/05, 05/06/2021; 19/02, 16/04, 30/04, 14/05/2022);
− ha lavorato 21 sabati ordinari e che gli stessi sono stati retribuiti con buono benzina Pt_2
(19/10, 26/10, 16/11, 14/12, 21/12/2019; 18/01, 08/02, 15/02, 07/03, 27/06, 11/07, 25/07,
17/10/2020; 06/02, 06/03, 13/03, 29/05, 26/06, 28/08, 02/10, 18/12/2021) e 16 sabati come sesto giorno, retribuiti con la maggiorazione per lo straordinario (28/12/2019; 05/09, 14/11, 05/12,
12/12/2020; 09/01, 24/04, 08/05, 15/05, 05/06, 12/06/2021; 22/01, 05/02, 05/03, 26/03,
30/04/2022).
Inoltre, dalla disamina congiunta dei cartellini marcatempo dei ricorrenti relativi al secondo semestre dell'anno 2021 e della busta paga del mese di marzo 2022 risulta l'effettiva erogazione dei buoni benzina, riscontrabile con il codice IB140 (cfr. allegati 2, 3, 20 e 21 alla memoria di parte resistente) per la giornata del sabato in cui gli stessi hanno prestato attività lavorativa (ossia sabato 17/07, 21/08 e 25/09 e : sabato 28/08, 02/10 e 18/12). Pt_1 Pt_2
Ne consegue il rigetto della domanda, non essendo dovuta la maggiorazione richiesta per il lavoro prestato nella giornata di sabato, né il compenso del buono benzina per i sabati ordinari lavorati.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (riconducibile nel secondo scaglione) e alla concreta attività espletata dalle parti nel giudizio, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a rifondere alla società resistente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 1.313,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso il 05.01.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -