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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 20.5.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. PREVIDENZA nr. 1257/2025
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Maria Parte_1
Raffaella Cassandro, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto con la quale elettivamente domicilia CP_1
come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: revocazione della sentenza
CONCLUSIONI: come in atti note per la trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, chiedeva a questo giudice la revocazione della sentenza n. 5638/2024 pronunciata in data 13.12.2024 tra le medesime parti in causa nel giudizio di opposizione ex art. 445 bis cpc, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva.
Deduceva parte ricorrente la sussistenza del presupposto di cui all'art. 395 n. 4 cpc per essere stata la sentenza il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
segnatamente l'errore di percezione posto in essere dal giudicante veniva ravvisato nel fatto che il CP_ giudice, utilizzando erroneamente un verbale di visita medica prodotto dall' e notificato il
25.2.2021, aveva giudicato il ricorso per atp (depositato l'8.9.2021) tardivo, poiché intervenuto allo spirare del termine di decadenza semestrale.
Al contrario, assumeva che il verbale sanitario impugnato era stato notificato il 19.4.2021, sicché il ricorso per atpo era stato tempestivamente introdotto.
Parte resistente si costituiva e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, difettando nel caso di specie gli estremi dell'art. 395 n. 4 cpc.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta la sospensione ex art. 398 cpc, all'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del giudizio, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è infondato.
La revocazione della sentenza costituisce mezzo di impugnazione straordinario ed è possibile, tra gli altri, nel caso in cui emerga che la sentenza è il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
In tal caso, le sentenze possono essere impugnate entro il termine di tre anni innanzi allo stesso
Collegio.
E' pacifico in giurisprudenza che questo eccezionale rimedio è ammissibile unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione da revocare o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di essa. Occorre, pertanto, che intercorra tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata, un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, se la percezione fosse stata corretta, una diversa pronuncia (cfr. Cass. SS.UU., ordinanza n. 1666 del 23/01/2009).
Essendo causato, appunto, da un difetto nella percezione sensoriale di un elemento della realtà,
l'errore revocatorio si sostanzia in una falsa percezione della realtà stessa, obiettivamente e immediatamente rilevabile, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass. sez. I, sent. 25/06/2008 n. 17443).
Esso presuppone, perciò, la divergenza ovvero il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto - emergenti l'una dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali - e non anche la (pretesa) errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. sez. L., sent.
29/10/2010, n. 22171)
Deve trattarsi, dunque, di errore risultante in modo incontrovertibile dagli atti, che non investe direttamente la formulazione del giudizio, sul piano logico/giuridico, poiché ricorre solo in presenza di mere "sviste" ovvero percezione di fatti, in contrasto con le risultanze della causa, che abbiano avuto decisiva influenza sul convincimento del Giudice.
Ciò posto, nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 cpc atteso che alcun errore è stato commesso.
Anzi, dall'esame degli atti e documenti di causa, risulta l'assoluta evidenza e l'immediata rilevabilità dell'errore compiuto da parte ricorrente.
Ed invero, dalla documentazione versata nel presente giudizio, nonché in quello per atp recante rg 13301/2023 e in quello di opposizione recante rg. 8356/2024, il ricorrente conferiva procura agli avv.ti Cassandro Elisabetta e Cassandro Maria Raffaella per richiedere l'accertamento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile.
Espletata l'istruttoria e depositata la Consulenza Tecnica d'Ufficio il Giudice in data 30/04/2024 emetteva decreto ex art 445 bis, co. 4, assegnando alle parti il termine di gg.30 dalla comunicazione della Cancelleria del predetto provvedimento per il deposito di eventuali contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Tanto premesso, è documentato che in data 30/04/2024 il predetto decreto veniva efficacemente e validamente notificato dalla Cancelleria a tutti i procuratori costituiti;
in particolare risulta documentato che all'avv. Cassandro Maria Raffaella è stato notificato all'indirizzo p.e.c.
il giorno 30/04/2024, alle ore 14:00:45, come da ricevuta di Email_1
avvenuta consegna generata dal sistema informatico (id: 202764579).
Lo stesso decreto veniva poi notificato al solo avv. Cassandro Maria Raffaella una seconda volta in data 02/05/2024.
Ne deriva, dunque, che il decreto ex art 445 bis, co. 4, è stato efficacemente e validamente notificato due volte all'avv. Cassandro Maria Raffaella, una prima volta il 30/04/2024 e la seconda il 02/05/2024.
Ciò posto, l'avv. Cassandro, ai fini della presente impugnazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., ha però depositato solo i file relativi alla seconda notifica, cioè quella eseguita in data 02/05/2024 per l'ovvia ragione che solo in tal caso il deposito del ricorso di opposizione risulterebbe rispettoso del termine perentorio di trenta giorni fissato dal Giudice con il decreto ex art. 445 bis, co. 4; al contrario sarebbe risultato tardivo, con la conseguenza processuale della inammissibilità, ove avesse depositato i file relativi alla prima notifica.
Posto che è indiscutibilmente provato che il decreto è stato notificato due volte all'avv.
Cassandro la questione di diritto da risolvere è se bisogna considerare valida la prima o la seconda delle notifiche eseguite, perché dalla soluzione della questione discenderebbero effetti diversi sulla presente decisione.
L'orientamento prevalente della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è quello di considerare produttiva di effetti giuridici la prima notifica sempre se validamente eseguita.
La questio iuris che qui si pone, riporta ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16370 del 26/09/2012, in base ai quali una duplice notifica della cartella di pagamento è legittima sempre che il primo atto sia viziato da irregolarità del procedimento notificatorio.
Nella prospettiva interpretativa della Suprema Corte, l'enunciazione di tale principio ha implicato, preliminarmente, la precisazione della differenza (solo “apparentemente ovvia”) tra rinnovazione dell'atto impositivo e la mera attività di rinnovazione della notifica di tale atto: mentre il rinnovo dell'atto comporta un nuovo esercizio del potere impositivo (cosiddetta autotutela sostitutiva), viceversa, rinnovare la notifica di un atto impositivo significa unicamente rinnovare la procedura diretta a portare a conoscenza legale del destinatario tale l'atto, a garanzia dei diritti costituzionali difesa e di tutela giurisdizionale, di cui agli articoli 24 e 113 della
Costituzione (v. § 2 in motivazione: « la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d'imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza" in quanto "gli atti amministrativi d'imposizione tributaria sono sottoposti ad un regime procedimentale, che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell'atto amministrativo, lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell'atto, rispetto alla fase integrativa della sua efficacia": il vizio della notificazione di un atto tributario, quindi (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854), determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sul'"esistenza" dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa da quel vizio. La precisazione della (apparentemente ovvia) differenza tra atto e sua notificazione, nel caso, assume univoco valore dirimente […]»).
Ed invero, per il caso di notifica dello stesso ricorso in cassazione reiterata alla stessa parte, è stato affermato che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ., decorre, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica (Cass., Sez. L.,
05/10/2017, n. 23264; da ultimo, cfr., Cass., Sez. 1, 30/11/2021 n. 37579, che dopo aver dato atto che il ricorso era stato effettivamente notificato due volte, esattamente identico in ogni sua parte pagina, e che entrambi erano stati validamente ed efficacemente notificati al controricorrente, ha dichiarato improcedibile il secondo ricorso per Cassazione, ribadendo che il termine di 20 giorni per il deposito decorre, ex art. 369 cod. proc. civ., dalla data della prima notifica tranne che quest'ultima non sia nulla e che solo in questo caso il termine decorre dalla seconda notifica)
(Cass Civile Ord. Sez. 5 Num. 21623 Anno 2022).
Anche recentemente, con l'ordinanza n. 4510/2024 la Corte di Cassazione, facendo propria la citata tesi, ha statuito che, quando uno stesso atto impositivo viene notificato due volte e seguono due distinte impugnazioni, per stabilire le sorti delle medesime sotto il profilo del rispetto del termine ex articolo 21, D.Lgs. 546/1992, occorre accertare se la seconda notifica dell'atto impositivo sia avvenuta per sanare o meno l'invalidità del primo atto.
Pertanto, secondo la citata pronuncia della Corte di cassazione, nel caso in cui, detta seconda notifica, sani il vizio della prima, producendo la messa a conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il termine per impugnare decorre da quest'ultima notifica;
viceversa, nel caso in cui la seconda notifica sia sopravvenuta oltre i sessanta giorni dalla prima, la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia comunque proposto è inammissibile per tardività, avendo egli sin dalla prima avuto piena ed effettiva conoscenza dell'atto.
Pertanto il ricorso già sotto questo aspetto va rigettato.
Sotto altro aspetto e ad abundantiam il ricorso è da rigettare anche perché l'avv. Cassandro omette di evidenziare che nel procedimento di atp il ricorrente risulta rappresentato e difeso anche dall'avv. Cassandro Elisabetta al quale il decreto risulta notificato dalla Cancelleria in data
30/04/2024.
E poiché per giurisprudenza costante “la nomina di una pluralità di procuratori, ancorchè non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa;
tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre
l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 c.p.c., ad uno solo dei procuratori costituiti”; nonchè Cass. n. 9787/2001, che ha precisato che “qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due o più procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte” (conforme
Cass. n. 243/2004), ne discende che correttamente questo Giudice ha dichiarato la inammissibilità della opposizione (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro. 02/05/2017 n.10635 che, a sua volta, richiama la sentenza della Sezioni Unite n. 12924/2014).
Non vi è stato, dunque, alcun errore di fatto che avrebbe palesemente ed irrimediabilmente inficiato la validità della sentenza, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
Nulla per le spese ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Aversa, 21.5.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 20.5.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. PREVIDENZA nr. 1257/2025
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Maria Parte_1
Raffaella Cassandro, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto con la quale elettivamente domicilia CP_1
come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: revocazione della sentenza
CONCLUSIONI: come in atti note per la trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata, chiedeva a questo giudice la revocazione della sentenza n. 5638/2024 pronunciata in data 13.12.2024 tra le medesime parti in causa nel giudizio di opposizione ex art. 445 bis cpc, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione poiché tardiva.
Deduceva parte ricorrente la sussistenza del presupposto di cui all'art. 395 n. 4 cpc per essere stata la sentenza il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
segnatamente l'errore di percezione posto in essere dal giudicante veniva ravvisato nel fatto che il CP_ giudice, utilizzando erroneamente un verbale di visita medica prodotto dall' e notificato il
25.2.2021, aveva giudicato il ricorso per atp (depositato l'8.9.2021) tardivo, poiché intervenuto allo spirare del termine di decadenza semestrale.
Al contrario, assumeva che il verbale sanitario impugnato era stato notificato il 19.4.2021, sicché il ricorso per atpo era stato tempestivamente introdotto.
Parte resistente si costituiva e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, difettando nel caso di specie gli estremi dell'art. 395 n. 4 cpc.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta la sospensione ex art. 398 cpc, all'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del giudizio, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è infondato.
La revocazione della sentenza costituisce mezzo di impugnazione straordinario ed è possibile, tra gli altri, nel caso in cui emerga che la sentenza è il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
In tal caso, le sentenze possono essere impugnate entro il termine di tre anni innanzi allo stesso
Collegio.
E' pacifico in giurisprudenza che questo eccezionale rimedio è ammissibile unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione da revocare o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di essa. Occorre, pertanto, che intercorra tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata, un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, se la percezione fosse stata corretta, una diversa pronuncia (cfr. Cass. SS.UU., ordinanza n. 1666 del 23/01/2009).
Essendo causato, appunto, da un difetto nella percezione sensoriale di un elemento della realtà,
l'errore revocatorio si sostanzia in una falsa percezione della realtà stessa, obiettivamente e immediatamente rilevabile, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass. sez. I, sent. 25/06/2008 n. 17443).
Esso presuppone, perciò, la divergenza ovvero il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto - emergenti l'una dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali - e non anche la (pretesa) errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. sez. L., sent.
29/10/2010, n. 22171)
Deve trattarsi, dunque, di errore risultante in modo incontrovertibile dagli atti, che non investe direttamente la formulazione del giudizio, sul piano logico/giuridico, poiché ricorre solo in presenza di mere "sviste" ovvero percezione di fatti, in contrasto con le risultanze della causa, che abbiano avuto decisiva influenza sul convincimento del Giudice.
Ciò posto, nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 cpc atteso che alcun errore è stato commesso.
Anzi, dall'esame degli atti e documenti di causa, risulta l'assoluta evidenza e l'immediata rilevabilità dell'errore compiuto da parte ricorrente.
Ed invero, dalla documentazione versata nel presente giudizio, nonché in quello per atp recante rg 13301/2023 e in quello di opposizione recante rg. 8356/2024, il ricorrente conferiva procura agli avv.ti Cassandro Elisabetta e Cassandro Maria Raffaella per richiedere l'accertamento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile.
Espletata l'istruttoria e depositata la Consulenza Tecnica d'Ufficio il Giudice in data 30/04/2024 emetteva decreto ex art 445 bis, co. 4, assegnando alle parti il termine di gg.30 dalla comunicazione della Cancelleria del predetto provvedimento per il deposito di eventuali contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Tanto premesso, è documentato che in data 30/04/2024 il predetto decreto veniva efficacemente e validamente notificato dalla Cancelleria a tutti i procuratori costituiti;
in particolare risulta documentato che all'avv. Cassandro Maria Raffaella è stato notificato all'indirizzo p.e.c.
il giorno 30/04/2024, alle ore 14:00:45, come da ricevuta di Email_1
avvenuta consegna generata dal sistema informatico (id: 202764579).
Lo stesso decreto veniva poi notificato al solo avv. Cassandro Maria Raffaella una seconda volta in data 02/05/2024.
Ne deriva, dunque, che il decreto ex art 445 bis, co. 4, è stato efficacemente e validamente notificato due volte all'avv. Cassandro Maria Raffaella, una prima volta il 30/04/2024 e la seconda il 02/05/2024.
Ciò posto, l'avv. Cassandro, ai fini della presente impugnazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., ha però depositato solo i file relativi alla seconda notifica, cioè quella eseguita in data 02/05/2024 per l'ovvia ragione che solo in tal caso il deposito del ricorso di opposizione risulterebbe rispettoso del termine perentorio di trenta giorni fissato dal Giudice con il decreto ex art. 445 bis, co. 4; al contrario sarebbe risultato tardivo, con la conseguenza processuale della inammissibilità, ove avesse depositato i file relativi alla prima notifica.
Posto che è indiscutibilmente provato che il decreto è stato notificato due volte all'avv.
Cassandro la questione di diritto da risolvere è se bisogna considerare valida la prima o la seconda delle notifiche eseguite, perché dalla soluzione della questione discenderebbero effetti diversi sulla presente decisione.
L'orientamento prevalente della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è quello di considerare produttiva di effetti giuridici la prima notifica sempre se validamente eseguita.
La questio iuris che qui si pone, riporta ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16370 del 26/09/2012, in base ai quali una duplice notifica della cartella di pagamento è legittima sempre che il primo atto sia viziato da irregolarità del procedimento notificatorio.
Nella prospettiva interpretativa della Suprema Corte, l'enunciazione di tale principio ha implicato, preliminarmente, la precisazione della differenza (solo “apparentemente ovvia”) tra rinnovazione dell'atto impositivo e la mera attività di rinnovazione della notifica di tale atto: mentre il rinnovo dell'atto comporta un nuovo esercizio del potere impositivo (cosiddetta autotutela sostitutiva), viceversa, rinnovare la notifica di un atto impositivo significa unicamente rinnovare la procedura diretta a portare a conoscenza legale del destinatario tale l'atto, a garanzia dei diritti costituzionali difesa e di tutela giurisdizionale, di cui agli articoli 24 e 113 della
Costituzione (v. § 2 in motivazione: « la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d'imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza" in quanto "gli atti amministrativi d'imposizione tributaria sono sottoposti ad un regime procedimentale, che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell'atto amministrativo, lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell'atto, rispetto alla fase integrativa della sua efficacia": il vizio della notificazione di un atto tributario, quindi (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854), determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sul'"esistenza" dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa da quel vizio. La precisazione della (apparentemente ovvia) differenza tra atto e sua notificazione, nel caso, assume univoco valore dirimente […]»).
Ed invero, per il caso di notifica dello stesso ricorso in cassazione reiterata alla stessa parte, è stato affermato che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ., decorre, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica (Cass., Sez. L.,
05/10/2017, n. 23264; da ultimo, cfr., Cass., Sez. 1, 30/11/2021 n. 37579, che dopo aver dato atto che il ricorso era stato effettivamente notificato due volte, esattamente identico in ogni sua parte pagina, e che entrambi erano stati validamente ed efficacemente notificati al controricorrente, ha dichiarato improcedibile il secondo ricorso per Cassazione, ribadendo che il termine di 20 giorni per il deposito decorre, ex art. 369 cod. proc. civ., dalla data della prima notifica tranne che quest'ultima non sia nulla e che solo in questo caso il termine decorre dalla seconda notifica)
(Cass Civile Ord. Sez. 5 Num. 21623 Anno 2022).
Anche recentemente, con l'ordinanza n. 4510/2024 la Corte di Cassazione, facendo propria la citata tesi, ha statuito che, quando uno stesso atto impositivo viene notificato due volte e seguono due distinte impugnazioni, per stabilire le sorti delle medesime sotto il profilo del rispetto del termine ex articolo 21, D.Lgs. 546/1992, occorre accertare se la seconda notifica dell'atto impositivo sia avvenuta per sanare o meno l'invalidità del primo atto.
Pertanto, secondo la citata pronuncia della Corte di cassazione, nel caso in cui, detta seconda notifica, sani il vizio della prima, producendo la messa a conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il termine per impugnare decorre da quest'ultima notifica;
viceversa, nel caso in cui la seconda notifica sia sopravvenuta oltre i sessanta giorni dalla prima, la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia comunque proposto è inammissibile per tardività, avendo egli sin dalla prima avuto piena ed effettiva conoscenza dell'atto.
Pertanto il ricorso già sotto questo aspetto va rigettato.
Sotto altro aspetto e ad abundantiam il ricorso è da rigettare anche perché l'avv. Cassandro omette di evidenziare che nel procedimento di atp il ricorrente risulta rappresentato e difeso anche dall'avv. Cassandro Elisabetta al quale il decreto risulta notificato dalla Cancelleria in data
30/04/2024.
E poiché per giurisprudenza costante “la nomina di una pluralità di procuratori, ancorchè non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa;
tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre
l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 c.p.c., ad uno solo dei procuratori costituiti”; nonchè Cass. n. 9787/2001, che ha precisato che “qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due o più procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte” (conforme
Cass. n. 243/2004), ne discende che correttamente questo Giudice ha dichiarato la inammissibilità della opposizione (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro. 02/05/2017 n.10635 che, a sua volta, richiama la sentenza della Sezioni Unite n. 12924/2014).
Non vi è stato, dunque, alcun errore di fatto che avrebbe palesemente ed irrimediabilmente inficiato la validità della sentenza, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
Nulla per le spese ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. Att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Aversa, 21.5.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)