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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/10/2024, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2304/2022, introdotta DA
(c.f.: ), in proprio e quale amministratore Parte_1 C.F._1 di (c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 P.IVA_1 atti, dall' avv. Corrado Tortora, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, come in atti elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI- 000218671 del 18.5.2022, perché relativa ad atti di accertamento mai notificati ed a somme regolarmente pagate;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, confermando l'ordinanza di ingiunzione opposta, così come rettificata in autotutela quanto all'entità della sanzione amministrativa irrogata nel minimo edittale;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.7.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, addì 7.6.2022, notificazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000218671
(protocollo 0800.18.05.2022.0186680) del 18.5.2022, con cui l' CP_2 CP_2 intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 19.006,60, quale sanzione amministrativa applicata per l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, relative all'annualità 2014.
Precisava che detta ordinanza traeva origine dal verbale unico di accertamento (prot.
0155600 dell'11.8.2017; prot. 0052743 del 23.3.2020), con cui l' Controparte_3
1 aveva contestato il presunto omesso versamento delle ritenute afferenti all'anno 2014.
Rilevava che nessuno dei due atti di accertamento richiamati era mai stato notificato né alla società né a lui, con conseguente impossibilità di produrre gli Controparte_1 scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981.
Eccepiva, dunque, la nullità dell'ordinanza di pagamento opposta per difetto di notifica ed intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati. Rappresentava che aveva svolto, sin dal 2011, attività agricola di Controparte_1 coltivazione, viticultura e vinificazione, a carattere familiare o al massimo con un solo lavoratore dipendente, iscritto presso la Gestione Agricola, i cui contributi erano stati regolarmente versati con cadenza trimestrale.
Dichiarava che, in data 23.6.2016, alla società era stato concesso un rateizzo avente ad oggetto le rate n. 3 e 4 di competenza dell'anno 2014, oltre alla prima e seconda rata dell'anno 2015, e ciò a conferma del fatto che le prime due rate dell'anno 2014 erano state regolarmente corrisposte, come da F24 in atti.
Eccepiva, inoltre, che la predetta dilazione era stata concessa dall' a due CP_2 condizioni: iscrizione nel rateizzo di tutti i debiti antecedenti la data del rateizzo ed assenza di rateizzi precedenti decaduti. Deduceva che, in ragione della sussistenza di detti presupposti, aveva fatto ricorso allo strumento della dilazione altre volte e, a riprova della regolarità contributiva, esibiva gli ultimi due D.U.R.C. della società, con scadenza ottobre 2021 e aprile 2022. Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_2 funzione di Giudice del Lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_2 contestando nel merito la fondatezza dell'avversa prospettazione. Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dei dedotti vizi di forma.
Precisava di aver provveduto a rideterminare d'ufficio, in esercizio della potestà di autotutela, l'entità della sanzione inflitta con l'ordinanza-ingiunzione opposta, a mezzo dell'allegato provvedimento di rettifica, per effetto del quale l'importo della sanzione amministrativa dovuta, era stato ridotto da € 38.000 a € 10.000, ovvero al minimo edittale di legge e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 9 co. 5 D. Lgs. n.8/2016, sussisteva la possibilità di effettuare il pagamento versando un importo pari alla metà della sanzione, come rideterminata (€ 5.000,00). Precisava che la sanzione era stata applicata a in qualità di obbligata in Controparte_1 solido con , suo legale rappresentante. Parte_1
Riferiva di aver regolarmente notificato il relativo provvedimento di accertamento della violazione, con cui l'opponente era stato avvertito della possibilità di non incorrere nella sanzione amministrativa, in caso di effettuazione del versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento medesimo, nonché era stato reso edotto della possibilità di versare la sanzione amministrativa in misura ridotta
2 entro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento. Eccepiva che controparte non aveva provveduto a versare le ritenute previdenziali e assistenziali, né la sanzione in misura ridotta, né aveva prodotto scritti difensivi ex art. 17 L. 689/1981.
Asseriva, inoltre, che l'opponente non contestava specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza era da ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata. Concludeva ut supra.
Con note del 9.1.2024, l' dichiarava di aver rettificato nuovamente l'importo CP_2 della sanzione, determinandolo in € 94,52, ex art. 23 D. L. 48/2023.
Con note del 22.3.2024, parte ricorrente depositava attestazione di pagamento (F24) di detto importo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Osserva questo giudice che l'assenza di accordo tra le parti precluda la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno, in corso di causa, il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n. 10478; Cass. 08/11/2007, n. 23289; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di
3 interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
Tuttavia, ritiene il giudice che debba condividersi quanto di recente opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è
l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”). La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo
4 alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
Laddove, invece, tale sopravvenienza sia dedotta da una sola delle parti, è necessaria la valutazione della permanenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
A tanto deve procedersi nel presente giudizio, non essendovi concorde richiesta delle parti, come sopra segnalato.
2. Ebbene, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire sopravvenuto. È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato d'incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale, e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione. Ciò posto, deve rilevarsi che, a seguito della rettifica ordinanza ingiunzione ex art. 23
D.L. 48/2023 e del relativo pagamento, nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio può riconoscersi in capo allo stesso sig. , non potendosi Pt_1 rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario. Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'esito del giudizio, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Avellino, 17.10.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2304/2022, introdotta DA
(c.f.: ), in proprio e quale amministratore Parte_1 C.F._1 di (c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 P.IVA_1 atti, dall' avv. Corrado Tortora, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, come in atti elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI- 000218671 del 18.5.2022, perché relativa ad atti di accertamento mai notificati ed a somme regolarmente pagate;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, confermando l'ordinanza di ingiunzione opposta, così come rettificata in autotutela quanto all'entità della sanzione amministrativa irrogata nel minimo edittale;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.7.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, addì 7.6.2022, notificazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000218671
(protocollo 0800.18.05.2022.0186680) del 18.5.2022, con cui l' CP_2 CP_2 intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 19.006,60, quale sanzione amministrativa applicata per l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, relative all'annualità 2014.
Precisava che detta ordinanza traeva origine dal verbale unico di accertamento (prot.
0155600 dell'11.8.2017; prot. 0052743 del 23.3.2020), con cui l' Controparte_3
1 aveva contestato il presunto omesso versamento delle ritenute afferenti all'anno 2014.
Rilevava che nessuno dei due atti di accertamento richiamati era mai stato notificato né alla società né a lui, con conseguente impossibilità di produrre gli Controparte_1 scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981.
Eccepiva, dunque, la nullità dell'ordinanza di pagamento opposta per difetto di notifica ed intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati. Rappresentava che aveva svolto, sin dal 2011, attività agricola di Controparte_1 coltivazione, viticultura e vinificazione, a carattere familiare o al massimo con un solo lavoratore dipendente, iscritto presso la Gestione Agricola, i cui contributi erano stati regolarmente versati con cadenza trimestrale.
Dichiarava che, in data 23.6.2016, alla società era stato concesso un rateizzo avente ad oggetto le rate n. 3 e 4 di competenza dell'anno 2014, oltre alla prima e seconda rata dell'anno 2015, e ciò a conferma del fatto che le prime due rate dell'anno 2014 erano state regolarmente corrisposte, come da F24 in atti.
Eccepiva, inoltre, che la predetta dilazione era stata concessa dall' a due CP_2 condizioni: iscrizione nel rateizzo di tutti i debiti antecedenti la data del rateizzo ed assenza di rateizzi precedenti decaduti. Deduceva che, in ragione della sussistenza di detti presupposti, aveva fatto ricorso allo strumento della dilazione altre volte e, a riprova della regolarità contributiva, esibiva gli ultimi due D.U.R.C. della società, con scadenza ottobre 2021 e aprile 2022. Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_2 funzione di Giudice del Lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_2 contestando nel merito la fondatezza dell'avversa prospettazione. Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dei dedotti vizi di forma.
Precisava di aver provveduto a rideterminare d'ufficio, in esercizio della potestà di autotutela, l'entità della sanzione inflitta con l'ordinanza-ingiunzione opposta, a mezzo dell'allegato provvedimento di rettifica, per effetto del quale l'importo della sanzione amministrativa dovuta, era stato ridotto da € 38.000 a € 10.000, ovvero al minimo edittale di legge e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 9 co. 5 D. Lgs. n.8/2016, sussisteva la possibilità di effettuare il pagamento versando un importo pari alla metà della sanzione, come rideterminata (€ 5.000,00). Precisava che la sanzione era stata applicata a in qualità di obbligata in Controparte_1 solido con , suo legale rappresentante. Parte_1
Riferiva di aver regolarmente notificato il relativo provvedimento di accertamento della violazione, con cui l'opponente era stato avvertito della possibilità di non incorrere nella sanzione amministrativa, in caso di effettuazione del versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento medesimo, nonché era stato reso edotto della possibilità di versare la sanzione amministrativa in misura ridotta
2 entro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento. Eccepiva che controparte non aveva provveduto a versare le ritenute previdenziali e assistenziali, né la sanzione in misura ridotta, né aveva prodotto scritti difensivi ex art. 17 L. 689/1981.
Asseriva, inoltre, che l'opponente non contestava specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza era da ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata. Concludeva ut supra.
Con note del 9.1.2024, l' dichiarava di aver rettificato nuovamente l'importo CP_2 della sanzione, determinandolo in € 94,52, ex art. 23 D. L. 48/2023.
Con note del 22.3.2024, parte ricorrente depositava attestazione di pagamento (F24) di detto importo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Osserva questo giudice che l'assenza di accordo tra le parti precluda la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno, in corso di causa, il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n. 10478; Cass. 08/11/2007, n. 23289; conforme: Cass. 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di
3 interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia in questione può essere adottata anche d'ufficio (Cass., 22/08/2007, n.
17861; 28/07/2004, n. 14194; 27/04/2000, n. 5390; 28/09/2000, n. 1048).
Tuttavia, ritiene il giudice che debba condividersi quanto di recente opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è
l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”). La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo
4 alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
Laddove, invece, tale sopravvenienza sia dedotta da una sola delle parti, è necessaria la valutazione della permanenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
A tanto deve procedersi nel presente giudizio, non essendovi concorde richiesta delle parti, come sopra segnalato.
2. Ebbene, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire sopravvenuto. È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato d'incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale, e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione. Ciò posto, deve rilevarsi che, a seguito della rettifica ordinanza ingiunzione ex art. 23
D.L. 48/2023 e del relativo pagamento, nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio può riconoscersi in capo allo stesso sig. , non potendosi Pt_1 rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario. Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'esito del giudizio, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Avellino, 17.10.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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