Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1333 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristian Piu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristian Piu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/06/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. essi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena in Via San benedetto 41, viene restituita ai genitori del sig. il quale lì vi abiterà, mentre gli arredi Pt_1 verranno portati poi via dalla sig.ra Pt_2
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti.
4. La moglie e la minore figlia già da alcuni mesi si sono trasferiti nell'abitazione dei genitori della sig.ra , ed ivi entrambe trasferiranno la loro Parte_2 residenza.
5. Per il mantenimento della minore figlia il Sig. verserà mensilmente Parte_1 la somma di € 300,00 (trecento/00) da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la totalità dell'assegno unico, per la minore a carico, corrisposto dall e parteciperà CP_1 altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, da identificarsi secondo le linee guida del Tribunale di Milano.
6. I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
Pag. 2 di 3 7. La minore figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori.
8. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia, relativamente all'istruzione, educazione e salute della stessa, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, nonché delle sue inclinazioni naturali.
Ciascuno dei genitori invece eserciterà la potestà separatamente quando avrà la figlia con sé per le questioni di ordinaria amministrazione.
9. Il padre terrà con sé la minore due volte durante la settimana, dalle 18 alle
21.30, ed il fine settimana con il criterio dell'alternanza, salvo modifiche dovute al cambio degli orari dei turni di lavoro del padre e/o della madre.
10. Durante le ferie estive ciascun genitore terrà con se la minore per 14 gg. anche non consecutivi, mentre verrà utilizzato il criterio dell'alternanza per quanto riguarda i compleanni ed i giorni di natale, pasqua, etc.
11. Le ferie estive verranno fissate, di anno in anno, compatibilmente con i turni di servizio e ferie dei coniugi.
Ciascuno dei coniugi dovrà avvisare l'altro coniuge almeno un mese prima dei giorni in cui terrà con sé la minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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