Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2024, n. 5833
CASS
Sentenza 5 marzo 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 27 febbraio 2024. Le parti in causa contestavano la validità di una servitù di passaggio su un terreno, originariamente stabilita in un contratto del 1965, e successivamente modificata da un contratto del 2005. I ricorrenti sostenevano che la Corte d'Appello di Napoli avesse errato nel qualificare la servitù come vincolo reale, mentre i controricorrenti sostenevano la legittimità della servitù a loro favore.

Il giudice ha accolto i ricorsi, evidenziando che la servitù deve essere caratterizzata da un'utilità oggettiva per il fondo dominante e non può essere ridotta a un vantaggio personale. La Corte ha sottolineato l'importanza della predialità della servitù, affermando che il vincolo di esclusività non integra un'utilità reale, ma si traduce in una mera comodità personale. Pertanto, la sentenza della Corte d'Appello è stata cassata e la causa rinviata per una nuova valutazione, confermando la necessità di rispettare i principi di diritto relativi alla servitù prediale.

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Massime1

Requisito essenziale della servitù prediale è l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo, con la conseguenza che il suo contenuto resta delimitato a ciò che fornisce un'utilità oggettiva al fondo dominante; ne deriva che, in ipotesi di servitù di passaggio, non può essere qualificato come vincolo reale il vincolo di esclusività qualora da esso non derivi un'utilità per il fondo dominante ulteriore rispetto a quella già garantita dalla servitù di passaggio in sé. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato come vincolo reale, integrativo del contenuto della servitù di passaggio, "il vincolo di esclusività" dell'uso della strada senza dar conto di quale utilità, ulteriore rispetto a quella già garantita, in sé, dalla strada come mezzo di accesso al fondo, tale vincolo desse al fondo medesimo e per non aver, quindi, chiarito come la facoltà di esercitare il passaggio in via esclusiva integrasse il contenuto della servitù e non si risolvesse invece in una mera commoditas personale e soggettiva dei proprietari del fondo dominante tutelabile non in termini di "opponibilità" del vincolo stesso a chi abbia acquistato un concorrente diritto di utilizzare la strada ma mediante i rimedi contro l'inadempimento delle obbligazioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2024, n. 5833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5833
    Data del deposito : 5 marzo 2024

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