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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1195 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
, in proprio e in qualità di esercente la Parte_1 patria potestà sulla minore entrambi eredi di Persona_1
, rappresentata e difesa dagli Avvocati VARVARO Persona_2
CARLO e MAZZOLA IVANA
- Ricorrente in riassunzione - C O N T R O già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. BOURSIER NIUTTA ENRICO
- Resistente - E
e , entrambi nella qualità di ex soci della CP_3 CP_4 società cancellata dal registro delle imprese in data Controparte_5
15/9/2020, rappresentati e difesi dagli Avvocati TRIOLO GIACOMO e SGARITO CARLA
- Resistenti - All'udienza del 17/07/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 109/2019 resa l'11.03.2019, questa Corte di Appello, in diversa composizione, riformava la sentenza n. 46/2017 del 12.01.2017 con cui il Tribunale di Palermo aveva condannato la a pagare all'Avvocato Controparte_2 la somma di € 195.933,40 per le prestazioni professionali da lui Persona_2
1 fornite alla predetta società ed alla ed aveva dichiarato la Controparte_5 propria incompetenza funzionale con riguardo alle pretese azionate nei confronti di quest'ultima, nelle more dichiarata fallita. La Corte, qualificata l'attività di consulenza ed assistenza prestata dall'Avvocato non già – come aveva ritenuto il primo giudice – come Per_1 prestazione di parasubordinazione, bensì come prestazione di opera professionale, e ritenute applicabili ratione temporis, ai fini della determinazione del compenso dovuto, le tariffe previste dal D.M. n. 127/2004 al par. 2 lett. F) ed E) (assistenza ai contratti e consulenza in campo amministrativo), rideterminava in complessivi € 53.757,00 i compensi relativi a tale attività, considerando come parametro di valore gli importi dei corrispettivi e dei canoni di affitto negoziati con le ditte proprietarie (“€ 340.000,00 nel contratto del 21/10/2003, € 170.000,00 nel contratto del 21/3/2003,
€ 180.000,00 nel contratto dell'11/9/2006, € 170.000,00 nel contratto del 15/12/2006 ed
€ 150.000,00 nel contratto del 26/2/2007”); quanto all'attività di assistenza prestata dal nell'iter amministrativo finalizzato alla realizzazione del parco eolico in Per_1
c/da Coniglia di Trapani, la riteneva sussumibile nella voce di cui alla Tab. D n.2) lett. E) e, dato atto della particolare complessità della vicenda, ne liquidava i compensi in € 23.730,00, misura massima prevista per le pratiche di valore indeterminabile. In conclusione, determinava in complessivi € 77.487,00 le somme dovute all'Avvocato così condannando gli eredi dello stesso, nelle more intervenuti Per_1 in prosecuzione nel giudizio, a restituire le differenze percepite dal in Per_1 ragione del maggiore importo della provvisionale di € 200.000,00, liquidata nel giudizio di primo grado. Accogliendo il primo motivo di ricorso proposto da Parte_1
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di
[...]
, entrambe eredi di (dichiarati inammissibili il Persona_1 Persona_2 secondo ed il terzo motivo ed assorbito il quarto), la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22344/2024 del 9.04/7.8.2024, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito, in relazione al motivo accolto e per la liquidazione delle spese di lite.
nella già spiegata qualità, ha tempestivamente Parte_1 riassunto il giudizio, chiedendo rideterminarsi in € 411.059,26 l'importo dovuto dalla nelle more succeduta alla così Controparte_1 Controparte_2 determinati:
2 € 264.247,63 (oltre 12,50% rimborso spese generali, iva e cpa) per la redazione dei contratti sopra detti, in luogo del minore importo di € 53.757,00, già liquidato dalla Corte di Appello;
€ 23.730,00 (oltre 12,50% rimborso spese generali, iva e cpa) dovuto per l'attività di redazione delle missive e degli atti di diffida, giusta precedente statuizione della Corte d'Appello, passata in giudicato, oltre IVA e c.p.a.. Tale importo è comprensivo di quello, già versato a titolo di provvisionale e relativi accessori, pari a € 253.760.00 che dovrà conseguentemente essere decurtato dal dovuto;
in definitiva chiede la condanna della al pagamento Controparte_1 della differenza, pari a “€.157.299,26, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1^ c.c., maturati dall'11/10/2010 al soddisfo, sulla somma pari a €.123.974,83 da corrispondere a titolo di onorari e spese generali”. La si è costituita in giudizio contestando la quantificazione Controparte_1 operata dalla ricorrente;
deduce, in particolare che, alla luce del principio stabilito dall'ordinanza di rinvio, ai fini della determinazione del compenso, occorre tener presente anche “la limitazione temporale” del rapporto e “l'intero assetto degli interessi che le parti regolano con l'accordo”, dovendosi all'uopo valorizzare il fatto che tali interessi afferivano sempre alla medesima vicenda economica, sebbene regolata, nel tempo, da più contratti, questi ultimi dal contenuto non particolarmente articolato e che, infine, il professionista, dopo aver redatto siffatti contratti, non aveva prestato più alcuna assistenza in relazione allo stesso;
eccepisce, inoltre, l'errata applicazione delle tabelle professionali che prevedono, per i compensi sul valore del contratto, un calcolo per scaglioni e segnala che, trattandosi di contratti di affitto, i relativi compensi andrebbero decurtati della metà, per come previsto dalla tariffa professionale. Si sono altresì costituiti e ex soci della CP_3 Controparte_6 [...]
cancellata dal registro delle imprese in data 15.09.2020 a seguito di CP_5 chiusura del suo fallimento, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva: evidenziano, a tal fine, che, a seguito della pronuncia di primo grado, declinatoria della competenza in relazione alle domande proposte nei confronti della
[...]
(dichiarata fallita), la ricorrente non aveva più avanzato alcuna CP_5 domanda nei confronti della curatela, né nel precedente grado di appello né in quello di legittimità e neppure nella presente fase di rinvio (a fallimento ormai chiuso), essendosi, dunque, concentrata la legittimazione passiva in capo alla incorporante la Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 17/07/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
3 MOTIVI Per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10046/2002; Cass. n.327/2010; Cass. n.26200/2014; Cass. 29320/2008), nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno. Inoltre, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultimo caso l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede di appello, onde il giudice è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazioni di sorta (Cass. 22.04.2009 n.9617; Cass. 10.08.2002 12148; Cass. sez.un. 13.09.1997 n.9095). Ciò posto, va anzitutto dato atto che nessuna domanda, né nel precedente grado di appello, né in sede di legittimità né, infine, in questo grado, è stata più proposta nei confronti della né, a caduta, una volta estinta la Controparte_5 società per intervenuta cancellazione, nei confronti dei suoi ex soci;
deve, pertanto, ritenersi che l'evocazione in giudizio di ex soci della CP_3 Controparte_6
sia stata effettuata soltanto in ossequio all'art. 331 c.p.c., quali Controparte_5 successori della predetta società, al fine di ricostituire il litisconsorzio processuale tra tutte le parti del processo di primo grado;
deve tuttavia darsi atto che, in difetto di alcuna domanda nei loro confronti, essi appaiono sostanzialmente estranei alla controversia, per cui nessuna pronuncia va resa nei loro riguardi.
D'altro canto, nessuna contestazione la quale successore Controparte_1 della ha sollevato in ordine alla propria legittimazione passiva Controparte_2 rispetto alle pretese creditorie per cui è causa, dovendo, dunque, tale aspetto ritenersi ormai del tutto pacifico. Venendo al perimetro decisionale rimesso a questa Corte dall'ordinanza di rinvio, esso è sostanzialmente circoscritto alla determinazione del compenso spettante all'avvocato per la sua attività professionale di assistenza Persona_2 della nella stipula dei contratti del 21.03.2003, del 21.10.2003, Controparte_2
4 dell'11.09.2006, del 15.12.2006 e del 26.02.2007; su quello per l'assistenza nel corso dell'iter amministrativo (consistita nella redazione di svariate missive), già determinato nella precedente sentenza di appello, si è invece formato il giudicato, avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il motivo di ricorso ad esso relativo. Venendo dunque al compenso spettante per l'assistenza nella redazione dei contratti suindicati, in difetto di alcun motivo di gravame incidentale sul punto, deve ormai ritenersi incontestato che il compenso spetti, secondo i criteri di cui alla tabella D, par. 2 lett F), per tutti i predetti contratti, esulando dal tema di indagine rimesso a questa sede l'idoneità di ciascuno di essi a far conseguire alle parti il risultato programmato;
circostanza di fatto che, neppure in questa sede, viene minimamente contestata dalla società resistente.
In ordine al criterio da utilizzare per la suddetta determinazione, la Corte di legittimità ha inoltre, fornito i seguenti criteri: “…in tema di competenza per valore, il principio posto dall'art. 12 c.p.c., comma 1 - secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice, come nel caso di specie, sia chiamato ad esaminare con efficacia di giudicato le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, il cui valore va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. n. 2737/2012; Cass. 10-9-1998 n. 8958; Cass. 12-11-2004 n. 21529). Nel caso in esame, pur avendo la corte territoriale richiamato esattamente il criterio di riferimento, ovvero il valore del contratto, ha peraltro considerato, erroneamente, solo il valore del canone annuale, ove, invece, il valore è costituito dall'intero assetto degli interessi che le parti regolano con l'accordo, soprattutto ove l'accordo stesso sia riferito ad un tempo limitato di durata. In tal caso, invero, la delimitazione temporale, congiunta alla intera pattuizione economica costituiscono i fattori che determinano il valore dell'accordo intercorso. Il motivo di ricorso deve dunque ritenersi fondato con conseguente cassazione della sentenza sul punto.” L'indicazione della Corte è chiara – e non può prestarsi a fraintendimenti - nello stabilire che il valore di ogni singolo contratto, da assumere come parametro per la determinazione del compenso professionale relativo all'opera prestata per la sua redazione, va commisurato “all'intero assetto degli interessi delle parti”: ebbene, tale assetto, secondo il dictum cui va data attuazione, va anzitutto riferito ad ogni singolo accordo negoziale e, segnatamente, a tutti quelli indicati in premessa;
inoltre, trattandosi – tranne uno - di contratti di durata, esso non può che riferirsi all'importo economico della pattuizione complessivamente dedotta in contratto,
5 ossia a quella individuabile in relazione a tutta la durata del rapporto;
tale valore costituisce, infatti, da una parte, il bene della vita messo a disposizione dell'affittuario (disponibilità dell'immobile per un certo periodo di tempo) e, dall'altra, il vantaggio economico conseguito complessivamente dal concedente (ove, come in questo caso, venga in considerazione un contratto di affitto). Per un verso, va dunque escluso che tutti i citati contratti possano essere in qualche modo “unificati” in un unico affare, ai fini dell'individuazione del valore, proprio per il rilievo peculiare che ognuno di essi assume nella prestazione d'opera svolta dal professionista, oltre che per l'obiettiva diversità nel loro contenuto (in punto di determinazione del canone, oltre che nella diversità delle parti coinvolte) nonché per il chiaro riferimento dell'ordinanza di rinvio, ai fini della determinazione del valore, ad ogni singolo accordo;
per altro verso, poi, non paiono pertinenti, ai fini di individuare “l'intero assetto degli interessi delle parti”, le considerazioni svolte dalla in relazione al rapporto professionale Controparte_1 intrattenuto con il ed, in particolare, all'assenza di attività di assistenza Per_1 successiva alla redazione dei contratti de quibus, cui il criterio legale di determinazione del compenso, così come interpretato dall'ordinanza di rinvio, non fa assolutamente riferimento. Ciò posto, occorre tenere presente in dettaglio il contenuto dei singoli contratti che vengono qui in considerazione: 1) contratto di affitto del 21.03.2003, allegato alla scrittura del 21.10.2003: prevedeva una durata di 20 anni e la corresponsione di un canone annuo di € 170.000,00; il valore complessivo dell'affare era dunque di € 3.400.000,00;
2) scrittura privata del 21.10.2003: era una lettera di intenti che prevedeva, tra l'altro, in caso di rilascio, nel termine di due anni, della concessione edilizia per la realizzazione del parco eolico, la corresponsione ai proprietari del terreno dell'importo complessivo di € 340.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente alle limitazioni della libera disponibilità del terreno e nello sviluppo di altre iniziative economiche;
ovvero, se la concessione fosse intervenuta in un termine più breve, la corresponsione di una penale pari a € 14.166,00 al mese dalla data di stipula del contratto;
il valore era dunque quello dato dalla penale una tantum di € 340.000,00;
3) contratto di affitto del 15.12.2006: prevedeva una durata di 20 anni ed un canone annuo di € 170.000,00; il valore complessivo dell'affare era dunque di € 3.400.000,00; [le parti, concordavano, altresì, la corresponsione di una somma di € 400.000,00 da parte della società a titolo risarcitorio per i danni conseguiti ai proprietari per l' “impossibilità di coltivare liberamente il fondo a scopi agricoli e di sviluppare
6 nuove iniziative colturali (vigneti di nuovo impianto) come è dimostrato dalla definitiva perdita di oltre quaranta ettari di diritti al reimpianto di vigneti…”; ma tale ulteriore elargizione non è stata indicata dalla ricorrente ai fini della determinazione del valore, sicché della stessa non si tiene conto, non potendo la decisione oltrepassare i limiti della domanda];
4) bozza del contratto di affitto dell'11.09.2006 (tra la e Controparte_5 la : prevedeva anch'esso una durata di 20 anni ed un canone Controparte_2 annuo di € 180.000,00, per un valore complessivo di € 3.600.000,00;
5) contratto di affitto del 26.02.2007 (tra la e la Controparte_5 CP_2
: espressamente collegato a quello del 15.12.2006, ne aveva la medesima CP_2 durata (20 anni) ed il canone era fissato in € 150.000,00 annui per un valore complessivo di € 3.000.000,00. Ciò posto, dovendo qui trovare ratione temporis applicazione la tariffa stragiudiziale prevista dal D.M. n. 127/2004, vengono in considerazione le percentuali indicate dalla tabella D paragrafo 2 lett. F) (redazione di contratti). In difetto di impugnazione sul punto, deve inoltre ritenersi ormai incontestabile l'applicazione delle percentuali massime che la precedente sentenza della Corte d'appello aveva ritenuto di dover applicare in concreto, tenuto conto dell' “assoluto pregio, anche in relazione al positivo raggiungimento dell'obiettivo imprenditoriale”. Contrariamente a quanto eccepito dalla (peraltro solo in Controparte_1 questo grado di rinvio), non va, invece, applicata la decurtazione del 50%, prevista dalla tariffa solo con riferimento ai compensi per la redazione dei contratti di locazione: in disparte la dubbia applicazione analogica di tale disposizione ai contratti di affitto (aventi ad oggetto beni produttivi e, dunque, caratterizzati da un assetto di interessi variegato), essendo la stessa espressamente prevista, in via eccezionale, per i soli contratti di locazione (ordinariamente caratterizzati da un contenuto semplice, per lo più standardizzato), ciò che induce ad escluderne in ogni caso l'applicazione ai contratti di affitto in esame è il contenuto del tutto peculiare degli stessi, caratterizzato da un regolamento negoziale assai articolato ed adattato alla peculiarità dell'affare, che teneva presenti, da una parte, gli interessi riferiti alla realizzazione, da parte delle società affittuarie, del parco eolico, dall'altra l'esigenza dei titolari del bene di assicurarsi il mantenimento dell'efficienza colturale dei fondi concessi in affitto. A tale stregua, appare corretto il calcolo effettuato dalla ricorrente, del tutto rispettoso degli scaglioni di riferimento: dal 3% al 6% fino a € 5.200,00; dall'1,75% al 5,25% su maggior valore fino a € 25.900,00;
7 dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a € 51.700,00; dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00; dall'1% al 3% sul maggiore valore fino a € 516.500,00; dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00; dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00; dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00. Ne consegue che i compensi da liquidare saranno i seguenti: per il contratto del 21.03.2003 (valore € 3.400.000,00) € 72.711,25; per il contratto del 21.10.20003 (valore € 340.000,00) € 12.758,25; per il contratto del 15.12.2006 (valore € 3.400.000,00) € 72.711,25; per il contratto dell'11.09.2006 (valore € 3.600.000,00) € 74.711,25; per il contratto del 26.02.2007 (€ 3.000.000,00) € 68.711,25. Il tutto per un totale di € 301.603,25 che va tuttavia ridotto nei limiti di quanto chiesto, pari a € 264.247,63, al quale va aggiunto il compenso di € 23.730,00 già riconosciuto con la precedente sentenza di appello per l'attività di assistenza nell'iter amministrativo di rilascio delle concessioni. Al complessivo compenso pari a € 287.977,63 vanno aggiunti gli accessori: il 12,50% per rimborso forfettario spese generali (€ 35.997,20), il 4 % per contributo CPA (€ 12.958,99) ed il 22% a titolo di IVA (€ 74.125,44), giungendosi così all'importo complessivo di € 411.059,26. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla data del tentativo di conciliazione (11.10.2010) sino al 24.04.2014, data della fatturazione dell'importo di complessivi € 253.760,00, incassato dal in adempimento della provvigionale Per_1 di € 200.000,00, disposta dal Tribunale;
essi vanno determinati nell'ulteriore importo di € 28.943,08. Dal complessivo importo dovuto, che ascende, pertanto, a € 440.002,34, va detratto quanto incassato il 24.04.2014 e sulla somma residua di € 186.242,34 decorrono gli interessi legali dal 25.04.2014 sino al soddisfo. Le spese di questo grado, del precedente grado di appello e di quello di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto, quale valore della causa, del credito complessivamente accertato. L'assenza di domande proposte nei confronti di e CP_3 [...] rende equa, per essi, la compensazione delle spese. CP_6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla cassazione, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 46/2017 resa il 12.01.2017 dal Tribunale di Palermo, condanna la in persona del Controparte_1
8 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a , in Parte_1 proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore Persona_1
l'importo di € 186.242,34, oltre interessi legali dal 25.04.2014 sino al soddisfo, al netto della provvigionale già incassata. Condanna la a rifondere alla ricorrente le spese processuali che Controparte_1 liquida per compensi in € 6.780,00 per il precedente grado di appello, in € 5.387,00 per il giudizio di cassazione ed in € 7.120,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dichiara compensate le spese nei confronti di CP_3 Controparte_6
Palermo, 17/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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