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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/08/2025, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20774/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20774/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
ROMEO FRANCESCO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1
FARRUGGIA SALVATORE FABIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note scritte d'udienza, rispettivamente depositate in data 16.06.2025 e 11.06.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in CHIERI (TO) il Parte_1 CP_1
28/05/2021. Dal matrimonio non sono nati figli. Con ricorso depositato il 20/11/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, e, congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale. Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione. CP_1
pagina 1 di 2 All'udienza del 10.06.2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto accordo e chiedevano breve rinvio per depositare conclusioni congiunte;
il Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio Atteso che la ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. PRENDE ATTO che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale. PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Venaria Reale Via Bruno Buozzi n. 11, rimane nella disponibilità della ricorrente, assegnataria dell'alloggio di edilizia popolare con provvedimento. PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. SPESE al definitivo. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/07/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20774/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
ROMEO FRANCESCO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1
FARRUGGIA SALVATORE FABIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente Come da note scritte d'udienza, rispettivamente depositate in data 16.06.2025 e 11.06.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in CHIERI (TO) il Parte_1 CP_1
28/05/2021. Dal matrimonio non sono nati figli. Con ricorso depositato il 20/11/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, e, congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale. Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione. CP_1
pagina 1 di 2 All'udienza del 10.06.2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuto accordo e chiedevano breve rinvio per depositare conclusioni congiunte;
il Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le conclusioni congiunte. Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulla prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio Atteso che la ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. PRENDE ATTO che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale. PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Venaria Reale Via Bruno Buozzi n. 11, rimane nella disponibilità della ricorrente, assegnataria dell'alloggio di edilizia popolare con provvedimento. PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. SPESE al definitivo. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/07/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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