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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/1/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2389/2024
e vertente
TRA
Parte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8517 del 22/7/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1
confronti del , si dichiarava il diritto del ricorrente
[...] Parte_1 all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alla classe di concorso, ove lo stesso era attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza e, per l'effetto, si condannava il resistente ad attribuire al complessivi punti 6,00 nelle suddette graduatorie, in relazione a tutti i CP_1 profili per i quali era ivi inserito.
Il interponeva gravame, mentre il detenuto non si costituiva in giudizio. Parte_1
L'appello va dichiarato improcedibile.
Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è
“improcedibile” ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata
(art. 111, comma 2, Cost.) - di assegnare all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine per provvedere ad una nuova notifica ex art. 291 c.p.c. (v., per tutte, Cass. S.U. n. 20604/2008).
Nel caso di specie, con provvedimento del 19-20/11/2024 (regolarmente comunicato), si era disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. - come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n.
149/2022 - in sostituzione dell'odierna udienza, assegnando termine alle parti, fino alle ore 9.30 della stessa udienza, per il deposito delle note;
con lo stesso provvedimento, in caso di mancata costituzione della parte appellata, si era espressamente invitata la parte appellante a depositare telematicamente prova della notifica dell'appello entro 8 giorni dall'udienza di cui sopra.
La parte appellante non ha osservato nessuno di tali incombenti, né comunque ha depositato in precedenza documentazione attestante la prova della notifica del ricorso in appello alla controparte, sicchè si è determinata la suddetta situazione di improcedibilità, con la conseguenza che va emessa la relativa declaratoria.
Attesa la mancata costituzione della parte appellata, non si provvede sulle spese del grado.
La natura di Amministrazione statale dell'appellante osta all'operatività dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come modificato dalla legge n. 228/2012 - per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
a - dichiara improcedibile l'appello;
b - nulla dispone in ordine alle spese del grado.
Roma, 14/1/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)