Decreto cautelare 25 marzo 2025
Sentenza breve 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 19/05/2025, n. 9573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9573 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03803/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3803 del 2025, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Manfredo Fiormonti che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 legge n. 82/1991 in data -OMISSIS-, notificata il 07.03.2025, con la quale è stato disposto “ di lasciare impregiudicata per il resto la precedente delibera di fuoriuscita adottata il -OMISSIS- da revocare solo nella parte in cui dispone la capitalizzazione delle misure assistenziali nella misura del biennio, suscettibile di integrazione nella misura massima quinquennale, disponendo adesso la non proroga del programma senza capitalizzazione per le motivazioni esposte dal medesimo Servizio ”;
- nota del Servizio Centrale di Protezione del -OMISSIS- con cui è stato comunicato all’interessato che “ a fine febbraio 2025 saranno interrotte le misure assistenziali nei suoi riguardi ”;
- informativa del S.C.P. in punto di applicabilità all’istituto della capitalizzazione delle misure assistenziali dell’art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente impugna la delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 legge n. 82/1991 in data -OMISSIS-, notificata il 07.03.2025, con la quale è stato disposto “ di lasciare impregiudicata per il resto la precedente delibera di fuoriuscita adottata il -OMISSIS- da revocare solo nella parte in cui dispone la capitalizzazione delle misure assistenziali nella misura del biennio, suscettibile di integrazione nella misura massima quinquennale, disponendo adesso la non proroga del programma senza capitalizzazione per le motivazioni esposte dal medesimo Servizio ”, la nota del Servizio Centrale di Protezione del -OMISSIS- con cui è stato comunicato all’interessato che “ a fine febbraio 2025 saranno interrotte le misure assistenziali nei suoi riguardi ” e l’informativa del S.C.P. in punto di applicabilità all’istituto della capitalizzazione delle misure assistenziali dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta:
1) la violazione dell’art. 14 l. n. 136/2020 perché l’amministrazione avrebbe dato esecuzione alla delibera prima della notifica e dello spirare del termine per proporre gravame (prima doglianza);
2) la violazione degli artt. 13 l. n. 82/91 e 10 d.m. n. 161/04 nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto il mancato riconoscimento della capitalizzazione precluderebbe il reinserimento socio – lavorativo del collaboratore, il richiesto pagamento del debito erariale contrasterebbe con la normativa di riferimento che nulla prevede in proposito, l’amministrazione avrebbe, invece, dovuto prevedere misure straordinarie ex art. 10 comma 15 d.m. n.161/04 e, comunque, la Commissione, prima di adottare il provvedimento di cessazione del programma, avrebbe dovuto quantomeno attendere l’esito della procedura di remissione del debito. “ Peraltro, imporre al collaboratore di intestarsi personalmente l’immobile individuato quale progetto di reinserimento sociale risulta manifestamente in contrasto con le misure cd. ultronee finalizzate proprio alla “garanzia della tutela del medesimo ” adottate con il provvedimento di cessazione del programma, stante la semplicità con cui è possibile – mediante accesso telematico – a chiunque possieda i dati anagrafici di un soggetto, verificarne le proprietà immobiliari nell’intero territorio nazionale ” (pag. 12 dell’atto introduttivo). Inoltre, il Ministero non avrebbe alcun potere di agire quale sostituto d’imposta o gestore del credito vantato dall’erario e, comunque, la capitalizzazione avrebbe natura alimentare e, pertanto, sarebbe non compensabile (seconda doglianza);
3) l’errata applicazione degli artt. 48 bis d.p.r. n. 602/73 e 1243 cc dal momento che la previsione della compensazione tra somme oggetto di capitalizzazione e credito erariale non sarebbe prevista né dal contratto di collaborazione né dalla normativa che regola la fattispecie e, in particolare, dall’art. 48 bis d.p.r. n. 602/73 in quanto “ la norma in esame non prevede alcun diritto del soggetto pubblico erogante somme in favore di un debitore di altri enti pubblici di compensare il credito del privato con il presunto debito dello stesso, ma solo la possibilità di “sospendere” il pagamento e segnalare “la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione ” (pag. 15 dell’atto introduttivo); tale modus procedendi contrasterebbe, altresì, con l’art. 3 commi 4 e 5 d.m. n. 40/08 (disposizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all’Informativa richiamata nel provvedimento impugnato) che prevederebbe la mera sospensione del pagamento per un termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate circa il debito nei confronti dello Stato, decorso il quale “…il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario ” (quarta e quinta doglianza);
4) il difetto di motivazione (sesta doglianza).
I motivi sono fondati nei sensi di quanto in prosieguo specificato.
La procedura c.d. di capitalizzazione trova il suo fondamento normativo:
- nell’art. 13 comma 5 d.l. n. 8/91 secondo cui il programma di protezione elaborato dalla competente Commissione può comprendere “ misure di assistenza personale ed economica, … misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie ”;
- nell’art. 10, commi 14 e 15 del D.M. n. 161/2004 il quale stabilisce che “ il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza nell’entità e con le modalità indicate nel comma successivo, con l’eventuale prosecuzione delle misure di protezione ... La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori di giustizia, mediante l’erogazione di una somma di denaro pari all’importo dell’assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo.
Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l’importo forfettario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa...
I predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione ...”.
La c.d. capitalizzazione, dunque:
-costituisce un beneficio che la Commissione centrale ha la facoltà di riconoscere, all’atto della fuoriuscita dal circuito tutorio, allo scopo di favorire il reinserimento sociale, economico e lavorativo delle persone che sono state sottoposte al programma speciale di protezione (Cons. Stato n. 1912/23);
-secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale è connotata da discrezionalità nell’ an e nel quantum che deve essere esercitata tenuto conto della finalità normativamente attribuita a tale istituto (in questo senso Cons. Stato n. 6081/19, Cons. Stato n. 1714/19; TAR Lazio Roma n. 5764/2020).
Alla luce di quanto premesso, la Commissione può non procedere all’erogazione della capitalizzazione o disporre la revoca della stessa sia quando emergono fatti o comportamenti incompatibili con il reinserimento sociale, sia quando il progetto si presenta, in sede di attuazione, diverso da quello autorizzato dalla Commissione; in definitiva il reinserimento sociale costituisce l’unico parametro normativo sulla base del quale valutare la concessione o meno della c.d. capitalizzazione.
Ne consegue che l’amministrazione non può condizionare l’erogazione del beneficio alla previa stipula, da parte del collaboratore, di un accordo con l’Agenzia delle entrate per la restituzione rateale del debito o all’intestazione personale del bene immobile a scopo di garanzia, trattandosi di finalità non previste dalla normativa vigente.
In proposito deve essere specificato che:
- a) l’impostazione dell’amministrazione non risulta giustificata nemmeno dall’art. 48 bis d.p.r. n 602/73 secondo cui “ le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ”.
La disposizione in esame, unitamente alla normativa secondaria di attuazione (decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40), non prevede alcun potere dell’amministrazione di condizionare l’erogazione di benefici economici alla previa estinzione dei debiti tributari, limitandosi a prescrivere un obbligo di informazione, da parte delle amministrazioni, all’ente di riscossione (Equitalia s.p.a. ed i soggetti che hanno sostituito tale ente).
In particolare, l’art. 3 d.m. n. 40/2008 stabilisce che “ la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973”, che nel caso sussistano debiti “Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione” e che decorso tale termine “senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell' articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario ”.
In sostanza, le disposizioni in esame vengono in rilievo non nella fase di concessione del beneficio della capitalizzazione ma solo in quella, successiva, della liquidazione e solo nei limiti di quanto previsto dall’art. 48 bis d.p.r. n. 602/73 e dal d.m. n. 40/2008;
b) come già detto, l’intestazione del bene immobile acquistato attraverso la capitalizzazione costituisce profilo da valutarsi con esclusivo riferimento alla finalità di reinserimento sociale del ricorrente e non già in relazione all’esigenza di garanzia dell’adempimento delle obbligazioni verso l’erario.
In altri termini, l’amministrazione dovrà valutare se l’intestazione in causa a terze persone sia coerente o meno con la finalità di reinserimento del collaboratore di giustizia tenuto conto della natura e della stabilità del legame e dei rapporti esistenti tra tali persone ed il collaboratore stesso.
Quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che le motivazioni poste dal provvedimento impugnato a fondamento del mancato riconoscimento della capitalizzazione siano illegittime in quanto non coerenti con il quadro normativo vigente.
Il ricorso, pertanto, è accolto e, di conseguenza, la delibera del -OMISSIS- (unica, tra gli atti impugnati, lesiva dell’interesse di parte ricorrente) deve essere annullata nella sola parte in cui concerne la capitalizzazione (ferma restando, quindi, la legittimità della non proroga del programma di protezione, non oggetto di gravame), salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare in sede di riedizione del procedimento.
Le spese di lite, alla luce della novità della questione giuridica oggetto di causa, vanno compensate ad eccezione del contributo unificato il cui importo deve essere definitivamente posto a carico del Ministero dell’interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la delibera del -OMISSIS- nei limiti di quanto indicato in motivazione, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
2) compensa le spese di lite ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell’interno deve restituire alla parte ricorrente, qualora da questa anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.