Art. 460.
(Denuncia del ritrovamento)
La denuncia di cui all'articolo 510 del codice deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui il relitto e' stato ritrovato e le altre eventuali notizie; deve indicare altresi' se del relitto sia stata fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo, dichiarazione di questo.
L'autorita' marittima mercantile che riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell'articolo 447. Copia della denunzia ovvero del processo verbale e' trasmessa al capo del compartimento.
(Denuncia del ritrovamento)
La denuncia di cui all'articolo 510 del codice deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui il relitto e' stato ritrovato e le altre eventuali notizie; deve indicare altresi' se del relitto sia stata fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo, dichiarazione di questo.
L'autorita' marittima mercantile che riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell'articolo 447. Copia della denunzia ovvero del processo verbale e' trasmessa al capo del compartimento.