Articolo 460 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 459Articolo 461
Versione
6 maggio 1952
Art. 460.
(Denuncia del ritrovamento)


La denuncia di cui all'articolo 510 del codice deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui il relitto e' stato ritrovato e le altre eventuali notizie; deve indicare altresi' se del relitto sia stata fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo, dichiarazione di questo.
L'autorita' marittima mercantile che riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell'articolo 447. Copia della denunzia ovvero del processo verbale e' trasmessa al capo del compartimento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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