Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 460.
(Denuncia del ritrovamento)
La denuncia di cui all'articolo 510 del codice deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui il relitto e' stato ritrovato e le altre eventuali notizie; deve indicare altresi' se del relitto sia stata fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo, dichiarazione di questo.
L'autorita' marittima mercantile che riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell'articolo 447. Copia della denunzia ovvero del processo verbale e' trasmessa al capo del compartimento.
(Denuncia del ritrovamento)
La denuncia di cui all'articolo 510 del codice deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui il relitto e' stato ritrovato e le altre eventuali notizie; deve indicare altresi' se del relitto sia stata fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo, dichiarazione di questo.
L'autorita' marittima mercantile che riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell'articolo 447. Copia della denunzia ovvero del processo verbale e' trasmessa al capo del compartimento.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10600 del 30https://www.laleggepertutti.it/ · 43.242645
[…] Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 26025/2005 proposto da: NAVIGAZIONE MONTANARI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell'avvocato COEN Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VOLLI ENZIO, VOLLI PAOLO con delega in atti; – ricorrente – contro FINAVAL SPA (OMISSIS), SASOL ITALY SPA (OMISSIS); – intimati – sul ricorso 30645/2005 proposto da: FINAVAL SPA, in. persona del Presidente e legale rappresentante Sig. […] Il motivo, che lamenta un presunto malgoverno dei principi dettati in tema di oneri probatori della colpa del vettore marittimo, non ha giuridico fondamento. […]
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