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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1261/2024 da:
, nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. AN AL OR (Codice Fiscale ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Monte Piana n. 14, 31100 – Treviso (TV);
ricorrente
contro
:
(Codice Fiscale , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, , Controparte_2 Controparte_3
, rappresentato e difeso dal Dott. Stefano Rozza;
[...]
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
NEL MERITO
i. accertati i fatti così come dedotti nel presente ricorso, previa disapplicazione del principio che riconosce l'indennità “Retribuzione Professionale Docenti” solo ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo destinatari di contratti a tempo determinato annuali, fino al termine delle attività
didattiche (al 30/06 o al 31/08); Tribunale di Treviso
ii. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la “R.P.D.” in relazione agli anni di cui in premessa e, per l'effetto, iii. condannare il al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente della somma di €2.978,13, oltre oneri riflessi ove dovuti o somma Pt_1
maggiore o minore da calcolarsi sulla base dei servizi effettivamente svolti. iv. Spese di lite integralmente rifuse, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per la parte resistente:
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p. introdotto dall'art. 4, comma 42, 1. 12 novembre 2011
n. 183.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 settembre 2024, la ricorrente, adiva il Tribunale di Parte_1
Treviso in funzione di Giudice del Lavoro. Allegava di aver prestato servizio come docente alle dipendenze del in virtù di una serie di contratti a tempo Controparte_1
determinato per supplenze brevi e saltuarie.
In particolare, la ricorrente deduceva di aver svolto i seguenti servizi senza percepire la
Retribuzione Professionale Docenti (RPD):
Dal 28/10/2019 al 06/06/2020;
Dal 25/01/2021 al 26/02/2022;
Dal 01/03/2021 al 05/06/2021;
Dal 24/12/2021 al 26/02/2022;
Dal 01/03/2022 al 10/06/2022.
Cont L'attrice sosteneva che, per tali periodi, l'Amministrazione avrebbe dovuto corrisponderle la ,
quantificando il proprio credito in € 2.978,13, oltre oneri riflessi.
- 2 - Tribunale di Treviso
A sostegno della propria domanda, richiamava il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, sancito dalla direttiva 1999/70/CE, e l'orientamento della Corte
di Cassazione (ord. n. 20015/2018) che riconosceva il diritto alla RPD anche al personale docente con contratti di supplenza breve.
Si costituiva in giudizio il , il quale impugnava integralmente Controparte_1
il ricorso, chiedendone il rigetto. L'Amministrazione convenuta eccepiva che la RPD, in quanto trattamento accessorio, era destinata, secondo la contrattazione collettiva (art. 7 CCNL 15.03.2001 e art. 25 CCNI 31.08.1999), unicamente al personale di ruolo e ai supplenti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Deduceva che la differenza di trattamento fosse giustificata da “ragioni oggettive”, legate alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte dai supplenti brevi, i quali non parteciperebbero a tutte le attività scolastiche come il personale di ruolo (es. programmazione, collegi docenti).
L'amministrazione eccepiva altresì la prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive vantato dalla Pt_1
Evidenziava infine parte convenuta che, in caso di accoglimento della domanda attorea, l'importo spettante all'attrice avrebbe dovuto essere ricalcolato tenendo conto del servizio effettivamente prestato e dei periodi di assenza.
La causa, in ragione della sua natura documentale, veniva trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. sulla base degli atti e delle note scritte depositate dalle parti. Nelle note conclusive, la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda, argomentando che l'eccezione del Ministero
sul quantum fosse tardiva, in quanto non specificamente contestata nella memoria di costituzione, e che l'eccezione di prescrizione fosse infondata, essendo stata interrotta da una diffida inviata il 29
luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
- 3 - Tribunale di Treviso
Oggetto della domanda giudiziale sono le differenze retributive dovute a titolo di RPD per prestazioni lavorative rese a partire dall'anno scolastico 2019/2020. La RPD è stata istituita dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola.
Sul punto, deve tenersi conto di quanto recentemente e condivisibilmente ritenuto dalla Suprema
Corte (cfr. ordinanza, n. 20015 del 27.7.2018):
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori,
che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…».
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato» (…); dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
- 4 - Tribunale di Treviso
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». La clausola 4 dell'Accordo
quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007,
causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Persona_1
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un
- 5 - Tribunale di Treviso
lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del
CE AL, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi). L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_1
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD. Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede,
significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito
- 6 - Tribunale di Treviso
negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più
opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001,
alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_1
limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Deve dunque applicarsi il principio di diritto della S.C., secondo il quale: “l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.”
- 7 - Tribunale di Treviso
Ne consegue che anche all'odierna ricorrente spettava, per i periodi di lavoro a tempo determinato,
la Retribuzione Professionale Docenti. L'eccezione di prescrizione è infondata, avendo la ricorrente notificato un atto di costituzione in mora in data 29.07.2024, idoneo a interrompere il decorso del termine quinquennale.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della RPD per gli a.s. indicati, in relazione al periodo effettivamente lavorato in qualità di docente a tempo determinato, oltre accessori di legge.
A fronte di una contestazione del tutto generica da parte dell'amministrazione convenuta e non specificamente riferita ad ipotetici errori nello sviluppo del conteggio effettuato dall'attrice nel ricorso, l'importo ivi quantificato deve ritenersi di fatto non contestato e può essere, pertanto,
integralmente recepito ai fini decisori, anche considerando che, dallo stato matricolare prodotto da parte convenuta, è agevole riscontrare come, con riguardo agli aa.ss. oggetto della presente domanda, non risultino annotate assenze suscettibili di detrazione economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari per lo scaglione di valore individuato dal petitum attoreo, esclusione del compenso per la fase istruttorie e con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti in relazione ai periodi di servizio dedotti in ricorso e, conseguentemente, condanna il a corrispondere a (C.F. Controparte_1 Parte_1 C.F._1
) la somma di € 2.978,13, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi
[...]
legali dalle singole maturazioni al saldo;
- 8 - Tribunale di Treviso
- Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente (C.F. CP_1 Parte_1 [...]
) le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1030,00, oltre rimborso spese C.F._1
forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
AN AL OR, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 9 -
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1261/2024 da:
, nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. AN AL OR (Codice Fiscale ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Monte Piana n. 14, 31100 – Treviso (TV);
ricorrente
contro
:
(Codice Fiscale , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, , Controparte_2 Controparte_3
, rappresentato e difeso dal Dott. Stefano Rozza;
[...]
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
NEL MERITO
i. accertati i fatti così come dedotti nel presente ricorso, previa disapplicazione del principio che riconosce l'indennità “Retribuzione Professionale Docenti” solo ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo destinatari di contratti a tempo determinato annuali, fino al termine delle attività
didattiche (al 30/06 o al 31/08); Tribunale di Treviso
ii. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la “R.P.D.” in relazione agli anni di cui in premessa e, per l'effetto, iii. condannare il al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente della somma di €2.978,13, oltre oneri riflessi ove dovuti o somma Pt_1
maggiore o minore da calcolarsi sulla base dei servizi effettivamente svolti. iv. Spese di lite integralmente rifuse, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per la parte resistente:
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p. introdotto dall'art. 4, comma 42, 1. 12 novembre 2011
n. 183.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 settembre 2024, la ricorrente, adiva il Tribunale di Parte_1
Treviso in funzione di Giudice del Lavoro. Allegava di aver prestato servizio come docente alle dipendenze del in virtù di una serie di contratti a tempo Controparte_1
determinato per supplenze brevi e saltuarie.
In particolare, la ricorrente deduceva di aver svolto i seguenti servizi senza percepire la
Retribuzione Professionale Docenti (RPD):
Dal 28/10/2019 al 06/06/2020;
Dal 25/01/2021 al 26/02/2022;
Dal 01/03/2021 al 05/06/2021;
Dal 24/12/2021 al 26/02/2022;
Dal 01/03/2022 al 10/06/2022.
Cont L'attrice sosteneva che, per tali periodi, l'Amministrazione avrebbe dovuto corrisponderle la ,
quantificando il proprio credito in € 2.978,13, oltre oneri riflessi.
- 2 - Tribunale di Treviso
A sostegno della propria domanda, richiamava il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, sancito dalla direttiva 1999/70/CE, e l'orientamento della Corte
di Cassazione (ord. n. 20015/2018) che riconosceva il diritto alla RPD anche al personale docente con contratti di supplenza breve.
Si costituiva in giudizio il , il quale impugnava integralmente Controparte_1
il ricorso, chiedendone il rigetto. L'Amministrazione convenuta eccepiva che la RPD, in quanto trattamento accessorio, era destinata, secondo la contrattazione collettiva (art. 7 CCNL 15.03.2001 e art. 25 CCNI 31.08.1999), unicamente al personale di ruolo e ai supplenti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Deduceva che la differenza di trattamento fosse giustificata da “ragioni oggettive”, legate alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte dai supplenti brevi, i quali non parteciperebbero a tutte le attività scolastiche come il personale di ruolo (es. programmazione, collegi docenti).
L'amministrazione eccepiva altresì la prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive vantato dalla Pt_1
Evidenziava infine parte convenuta che, in caso di accoglimento della domanda attorea, l'importo spettante all'attrice avrebbe dovuto essere ricalcolato tenendo conto del servizio effettivamente prestato e dei periodi di assenza.
La causa, in ragione della sua natura documentale, veniva trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. sulla base degli atti e delle note scritte depositate dalle parti. Nelle note conclusive, la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda, argomentando che l'eccezione del Ministero
sul quantum fosse tardiva, in quanto non specificamente contestata nella memoria di costituzione, e che l'eccezione di prescrizione fosse infondata, essendo stata interrotta da una diffida inviata il 29
luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
- 3 - Tribunale di Treviso
Oggetto della domanda giudiziale sono le differenze retributive dovute a titolo di RPD per prestazioni lavorative rese a partire dall'anno scolastico 2019/2020. La RPD è stata istituita dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola.
Sul punto, deve tenersi conto di quanto recentemente e condivisibilmente ritenuto dalla Suprema
Corte (cfr. ordinanza, n. 20015 del 27.7.2018):
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori,
che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…».
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato» (…); dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
- 4 - Tribunale di Treviso
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». La clausola 4 dell'Accordo
quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007,
causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di Persona_1
non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un
- 5 - Tribunale di Treviso
lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del
CE AL, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi). L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_1
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD. Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede,
significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito
- 6 - Tribunale di Treviso
negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più
opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001,
alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_1
limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Deve dunque applicarsi il principio di diritto della S.C., secondo il quale: “l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.”
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Ne consegue che anche all'odierna ricorrente spettava, per i periodi di lavoro a tempo determinato,
la Retribuzione Professionale Docenti. L'eccezione di prescrizione è infondata, avendo la ricorrente notificato un atto di costituzione in mora in data 29.07.2024, idoneo a interrompere il decorso del termine quinquennale.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della RPD per gli a.s. indicati, in relazione al periodo effettivamente lavorato in qualità di docente a tempo determinato, oltre accessori di legge.
A fronte di una contestazione del tutto generica da parte dell'amministrazione convenuta e non specificamente riferita ad ipotetici errori nello sviluppo del conteggio effettuato dall'attrice nel ricorso, l'importo ivi quantificato deve ritenersi di fatto non contestato e può essere, pertanto,
integralmente recepito ai fini decisori, anche considerando che, dallo stato matricolare prodotto da parte convenuta, è agevole riscontrare come, con riguardo agli aa.ss. oggetto della presente domanda, non risultino annotate assenze suscettibili di detrazione economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari per lo scaglione di valore individuato dal petitum attoreo, esclusione del compenso per la fase istruttorie e con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti in relazione ai periodi di servizio dedotti in ricorso e, conseguentemente, condanna il a corrispondere a (C.F. Controparte_1 Parte_1 C.F._1
) la somma di € 2.978,13, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi
[...]
legali dalle singole maturazioni al saldo;
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- Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente (C.F. CP_1 Parte_1 [...]
) le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1030,00, oltre rimborso spese C.F._1
forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
AN AL OR, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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