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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/05/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 191 del Ruolo Generale Affari COenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Matteo Barbero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Botero n. 16, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona COroparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore legale pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti COroparte_2
Domenica Gualfetti e Cristina Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Terni, Piazza San Giovanni Decollato n. 13, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore COroparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Quirino Girotti ed elettivamente CP_4 domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Goldoni n. 41, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti contumaci
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante COroparte_5 P.IVA_3 pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marta Fidolini ed elettivamente CP_6 domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno da cosa in custodia Conclusioni delle parti:
- L'avv. Matteo Barbero, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, […] dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro o in subordine per quote di competenza: al risarcimento dei danni subiti dal sig. per i fatti in narrativa, indicati in € 6.694,00 Parte_1
(oltre iva sulla minor somma di € 3.894,00), oltre interessi e rivalutazione dal
22/6/2022 sui danni all'immobile e alla mobilia, e interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza per i danni da mancato guadagno del canone di locazione e/o godimento diretto (novembre 2002/maggio 2023) sino all'effettivo saldo, o la somma veriore accertanda in corso di causa;
poste definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU per la fase di ATP, alla refusione in favore del sig. Parte_1 dell'importo liquidato dal Tribunale di Terni nella misura di € 1.281,00, e provvisoriamente posto a carico del sig. ; previa liquidazione delle Parte_1 spese legali per la fase di ATP, per la somma di € 3.421,29 (oneri inclusi), o quella veriore ritenuta di giustizia, al pagamento della somma liquidata in favore del sig.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre IVA e CPA e spese Parte_1 generali forfetizzate, come per legge, della presente fase di merito”.
- Gli avv.ti Domenica Gualfetti e Cristina Rinaldi, per il convenuto
[...]
: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni COroparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: in via principale, dichiarare
l'assenza di responsabilità in capo al per i fatti per cui è causa. Con CP_1 vittoria di spese e competenze di lite sia dell'ATP, che del presente procedimento;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al
, ancorché solidale, parziale o residuale, valutarne il grado nella CP_1 causazione dell'evento dannoso per cui è lite, condannando la in CP_7 persona del legale rapp.te p.t., a manlevare e garantire il convenuto CP_1 da ogni conseguenza diretta e/o indiretta derivata o derivante dal presente giudizio, sia in tema di risarcimento danni, che di spese e competenze legali proprie e di controparte, di CTU e CTP della fase di merito e di quella per ATP”.
- L'avv. Alessandro Quirino Girotti, per la convenuta “Il Tribunale COroparte_3 di Terni, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione, e senza accettazione del contraddittorio su alcuna domanda e/o eccezione nuova, per i motivi indicati nell'atto di costituzione e risposta, successive memorie e note conclusionali, a cui ci si riporta integralmente, voglia: nel merito in via principale, per tutti i motivi in atti, accertata la carenza di legittimazione passiva della e di
contro
COroparte_3
l'esclusiva legittimazione passiva del convenuto, dichiarare l'assenza CP_1 di responsabilità in capo alla per i fatti per cui è causa e rigettare la COroparte_3 domanda ricorrente;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di legittimazione passiva, riconoscere una legittimazione passiva concorsuale ed in applicazione dell'art. 1126 c.c. limitare la quota di competenza della ad un 1/3 e limitatamente ad un 1/3 dei soli COroparte_3 asseriti danni di cui punto C.2 della narrativa della comparsa di costituzione e risposta (1.156,56 €), e comunque nella sola ipotesi che la Compagnia assicurativa CO
, chiamata in causa, non garantisca e manlevi i danni, rigettando per il resto la domanda ricorrente. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, ivi compresi i compensi del procedimento di negoziazione assistita espletato, ma con esito negativo”.
- L'avv. Marta Fidolini, per la terza chiamata: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito respingere, in ogni caso, la domanda di garanzia spiegata nei confronti di
[...] per inoperatività della polizza invocata per i motivi indicati COroparte_5 nelle proprie difese, vinte le spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 31/01/2024, Parte_1
conveniva in giudizio il e
[...] COroparte_1 la invocando la responsabilità solidale dei convenuti per i danni COroparte_3 patrimoniali subiti in conseguenza delle infiltrazioni di acque meteoriche verificatesi all'interno dell'appartamento di sua proprietà sito al secondo piano dello stabile condominiale. L'attore, premesso che nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. esperito ante causam si era accertato che le infiltrazioni (poi cessate a seguito del necessario intervento di riparazione posto in essere nell'ottobre 2022) provenivano dal sovrastante lastrico solare di proprietà della quantificava i danni nel COroparte_3 complessivo importo di € 14.856,06 (di cui € 4.751,51 per spese di ripristino dell'immobile e del mobilio come calcolate dal c.t.u., € 2.800,00 per il mancato guadagno derivante dal recesso esercitato dal conduttore con efficacia da novembre 2022 e dall'impossibilità di stipulare un nuovo contratto di locazione nelle more dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo conclusosi nel maggio 2023, € 3.883,26 per l'onorario del c.t.u., ed €
3.421,29 per spese legali del procedimento di accertamento tecnico preventivo) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il si costituiva con comparsa depositata in data 20/03/2024, eccependo: CP_1
l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la propria carenza di legittimazione passiva, essendo il lastrico solare di proprietà esclusiva della e non essendo imputabile alcuna responsabilità al COroparte_3
, prontamente attivatosi nel segnalare la problematica alla predetta società; CP_1
l'eccessiva quantificazione dei danni al mobilio, calcolati per l'acquisto di un armadio nuovo, laddove quello danneggiato era già usato;
l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da lucro cessante per la mancata percezione dei canoni di locazione dal novembre
2022 al maggio 2023, in mancanza della prova di un nesso di causalità tra le infiltrazioni e la disdetta esercitata dal conduttore, ed avendo comunque l'attore rinunciato a tale risarcimento non includendolo nel ricorso per accertamento tecnico preventivo. Il CONDOMINIO concludeva quindi per il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, per la condanna della – che chiedeva di poter chiamare in causa – COroparte_5 all'integrale manleva.
Con comparsa depositata in data 04/04/2024 si costituiva la la quale COroparte_3 eccepiva: l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione o della negoziazione assistita;
la propria carenza di legittimazione passiva, avendo l'attore azione diretta solo nei confronti del , e rilevando la ripartizione delle spese ai CP_1 sensi dell'art. 1126 c.c. solo nei rapporti tra i condomini;
in subordine, la limitazione della propria responsabilità ad un terzo dei danni ai sensi della summenzionata disposizione, con esclusione, in ogni caso, delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo (nel quale la non si era costituita) e del dedotto danno da lucro cessante (poiché COroparte_3 il conduttore aveva un diritto incondizionato di recesso con preavviso di tre mesi, e, comunque, tale posta di danno non era stata dedotta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con conseguente rinuncia implicita al relativo risarcimento da parte dell'attore), e con riduzione di almeno il 50% del danno relativo all'armadio per l'usura rispetto a quello nuovo da acquistare.
Con decreto del 14/04/2024 veniva disposto il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa della la quale si costituiva con COroparte_5 comparsa depositata in data 17/06/2024, associandosi alle eccezioni svolte dal rispetto alla domanda attorea, ed eccependo l'inoperatività della garanzia per CP_1 carenza di accidentalità dell'evento e per mancanza delle condizioni previste dall'art. 24 delle condizioni di polizza.
A seguito della prima udienza, del successivo deposito delle memorie ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.) con termine per note conclusive.
All'esito dell'udienza discussione orale del 21/05/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127-ter e 128 c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del
22/05/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti con le rispettive note scritte, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dai convenuti con riferimento all'asserita improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che la controversia in esame non riguarda la materia condominiale come definita dall'art. 71- quater disp. att. c.c. (v. in un caso analogo Trib. Cosenza 19 settembre 2023), e che, pertanto l'unica condizione di procedibilità – avendo la domanda ad oggetto il pagamento di una somma inferiore ad € 50.000,00 – era costituita dalla negoziazione assistita, ritualmente esperita (con esito negativo) nel termine concesso dallo scrivente giudice ai sensi dell'art. 3
d.l. 132/2014. 3. Ciò premesso, va evidenziato che non vi è contestazione tra le parti circa l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni (sino al momento della rimozione delle relative cause mediante lavori svolti nell'agosto 2022 su iniziativa della ed a spese della stessa) e COroparte_3 le relative cause come indicate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha affermato che tali infiltrazioni si erano verificate “a causa di difetti e/o vetustà e degrado sia dello strato di guaina impermeabilizzante sia delle pilette di scarico ivi presenti per il deflusso delle acque meteoriche” (v. pag. 5 dell'elaborato peritale). Ne consegue che, non essendo i danni riconducibili a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare, gli odierni convenuti devono rispondere di tali danni in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. nei confronti del danneggiato (v. ex multis Cass.
16741/2021), salva la ripartizione nei rapporti interni secondo il criterio di cui all'art. 1126
c.c. (v. per tutte Cass., SS.UU., 9449/2016, nonché, da ultimo, Cass. 26251/2024 e Cass.
16003/2024).
4. Per quel che concerne la quantificazione dei danni all'appartamento e al mobilio dell'attore, tale quantificazione deve essere effettuata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha indicato i danni all'immobile in € 3.044,68 oltre IVA e i danni al mobilio in € 850,00 oltre IVA. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio censure puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022,
Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass.
12703/2015), laddove nel caso di specie le parti e rispettivi consulenti non hanno formulato osservazioni critiche nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ed hanno poi proposto, nel corso del presente giudizio di merito, contestazioni che non appaiono fondate, sia per quel che attiene la pretesa del di quantificare i danni all'immobile nel CP_1 minor importo di € 2.600,00 oltre IVA risultante da un preventivo prodotto dal difensore dell'attore nel corso delle operazioni peritali (preventivo acquisito in un'ottica meramente conciliativa, del quale l'attore non ha potuto avvalersi proprio a causa della mancata adesione alla proposta da parte degli odierni convenuti), sia per quel che concerne l'asserita e indimostrata vetustà dell'armadio danneggiato (laddove peraltro il c.t.u. ha indicato in €
600,00 oltre IVA il costo per l'acquisto, la fornitura e il montaggio di un “armadio aventi simili caratteristiche, dimensioni e qualità” rispetto a quello danneggiato: v. pag. 8 dell'elaborato peritale). Ne consegue che i suddetti danni vanno liquidati nel complessivo importo di € 3.894,00 oltre IVA come per legge (sull'inclusione dell'IVA, v. Cass.
26907/2024, Cass. 15267/2023, id. Cass. 5120/2023, Cass. 33369/2022 e Cass. 21739/2019, nonché, con specifico riferimento ai danni da infiltrazioni, Cass. 8199/2013).
5. La domanda attorea è fondata anche per quel che attiene al lucro cessante derivante dall'impossibilità di locare l'appartamento nel periodo tra il novembre 2022 e il maggio 2023. Se è vero, infatti, che il recesso esercitato dal conduttore nel giugno 2022 CP_8 non appare direttamente correlato soltanto ai danni oggetto di causa, essendovi in atti la prova di un suo pregresso impegno, mediante stipulazione di un contratto preliminare, all'acquisto di un altro appartamento, è indubbio che l'odierno attore si sia tempestivamente attivato per stipulare una nuova locazione (v. sul tema Cass., SS.UU., 4892/2025), peraltro ad un canone superiore a quello di € 400,00 pattuito con il precedente conduttore (a riprova del fatto che il valore locativo dell'appartamento era, nel momento in cui i danni si sono verificati, almeno pari al suddetto importo;
v. il contratto di cui al doc. 17 allegato alla prima memoria ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c. di parte attrice), e che, tuttavia, prima di attivarsi egli abbia dovuto attendere l'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, resosi necessario non certo per causa a lui imputabile ma per le contestazioni sollevate dagli odierni convenuti (v. in un caso analogo Trib. Alessandria, 8 aprile 2019, in cui si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il locatore ha diritto al risarcimento del danno consistente nel mancato reddito ritraibile dalla cosa nel periodo necessario per l'esecuzione dei lavori di riparazione, precisando che, nel computo di tale periodo, deve tenersi conto anche dei tempi occorrenti per l'accertamento in sede giudiziale dei danni su cui intervenire).
6. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme: a) € 3.894,00 oltre IVA come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 08/05/2023 (data del deposito della c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis, Cass.
12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì
Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni all'immobile e al mobilio;
b) € 2.800,00, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze
(€ 400,00 per ciascuna mensilità da novembre 2022 a maggio 2023) sino al saldo, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per l'impossibilità di stipulare una nuova locazione prima della conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
7. Va infine rigettata la domanda di manleva proposta dal convenuto nei CP_1 confronti della stante la fondatezza dell'eccezione di COroparte_5 inoperatività della polizza assicurativa. Gli artt. 24 e 25 delle condizioni generali di contratto prevedono infatti che, per il caso di danni cagionati a terzi (come nel caso di specie, in cui il danno si è verificato nell'appartamento di proprietà dell'attore: v. App. Genova 26 settembre
2023) da infiltrazioni e spargimenti d'acqua, la copertura assicurativa operi solo se questi ultimi siano stati causati dalla rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, ivi compresi i tubi interrati, mentre sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali, da gelo, da occlusione condutture con conseguente rigurgito di fogna, da usura, corrosione o difetti di materiale. Ne consegue che, poiché nel caso in esame le infiltrazioni derivano dall'omessa manutenzione del lastrico solare, la domanda di manleva spiegata dal nei confronti della terza CP_1 chiamata in causa è infondata e va rigettata (v. in casi analoghi Trib. Roma 27 luglio 2016,
Trib. Modena, 16 febbraio 2016, Trib. Napoli 15 febbraio 2016 e Trib. Napoli 13 ottobre
2015).
8. Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo:
v. Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012
e Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (media, nei rapporti tra l'attore e i convenuti;
quasi minima, nei rapporti tra il e la quantomeno per quel che CP_1 COroparte_5 concerne il giudizio di merito) della controversia.
9. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – a carico degli odierni convenuti, in parti uguali tra loro (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della del Parte_1 COroparte_3
, nonché sulla domanda di manleva COroparte_1 proposta da quest'ultimo nei confronti della ogni altra COroparte_5 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti per i danni oggetto di causa, condanna il e la COroparte_1 CP_3
in solido, al pagamento in favore di delle seguenti
[...] Parte_1 somme: 1) € 3.894,00 oltre IVA come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 08/05/2023 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni all'immobile e al mobilio;
b) € 2.800,00, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze sino al saldo,
a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per l'impossibilità di stipulare una nuova locazione prima della conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
b) condanna il e la in COroparte_1 COroparte_3 solido, alla rifusione in favore di delle spese processuali, che Parte_1 liquida: 1) in € 2.225,00 (di cui € 540,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva, ed € 1.010,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 145,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 5.518,00 (di cui € 441,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 264,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il presente giudizio di merito;
c) rigetta la domanda di manleva proposta dal COroparte_1 [...]
nei confronti della CP_1 COroparte_5
d) condanna il alla rifusione in favore COroparte_1 della elle spese processuali, che liquida: 1) in € 2.225,00 COroparte_5
(di cui € 540,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva, ed € 1.010,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 3.000,00 (di cui € 250,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 950,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, per il presente giudizio di merito;
e) pone integralmente a carico del e della COroparte_1 in parti uguali tra loro, le spese della c.t.u. espletata nel procedimento COroparte_3 di accertamento tecnico preventivo, nella misura liquidata con decreto emesso all'esito di tale procedimento.
Terni, 27/05/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 191 del Ruolo Generale Affari COenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Matteo Barbero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Botero n. 16, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona COroparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore legale pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti COroparte_2
Domenica Gualfetti e Cristina Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Terni, Piazza San Giovanni Decollato n. 13, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore COroparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Quirino Girotti ed elettivamente CP_4 domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Goldoni n. 41, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti contumaci
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante COroparte_5 P.IVA_3 pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marta Fidolini ed elettivamente CP_6 domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno da cosa in custodia Conclusioni delle parti:
- L'avv. Matteo Barbero, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, […] dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro o in subordine per quote di competenza: al risarcimento dei danni subiti dal sig. per i fatti in narrativa, indicati in € 6.694,00 Parte_1
(oltre iva sulla minor somma di € 3.894,00), oltre interessi e rivalutazione dal
22/6/2022 sui danni all'immobile e alla mobilia, e interessi e rivalutazione da ogni singola scadenza per i danni da mancato guadagno del canone di locazione e/o godimento diretto (novembre 2002/maggio 2023) sino all'effettivo saldo, o la somma veriore accertanda in corso di causa;
poste definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU per la fase di ATP, alla refusione in favore del sig. Parte_1 dell'importo liquidato dal Tribunale di Terni nella misura di € 1.281,00, e provvisoriamente posto a carico del sig. ; previa liquidazione delle Parte_1 spese legali per la fase di ATP, per la somma di € 3.421,29 (oneri inclusi), o quella veriore ritenuta di giustizia, al pagamento della somma liquidata in favore del sig.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre IVA e CPA e spese Parte_1 generali forfetizzate, come per legge, della presente fase di merito”.
- Gli avv.ti Domenica Gualfetti e Cristina Rinaldi, per il convenuto
[...]
: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni COroparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: in via principale, dichiarare
l'assenza di responsabilità in capo al per i fatti per cui è causa. Con CP_1 vittoria di spese e competenze di lite sia dell'ATP, che del presente procedimento;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al
, ancorché solidale, parziale o residuale, valutarne il grado nella CP_1 causazione dell'evento dannoso per cui è lite, condannando la in CP_7 persona del legale rapp.te p.t., a manlevare e garantire il convenuto CP_1 da ogni conseguenza diretta e/o indiretta derivata o derivante dal presente giudizio, sia in tema di risarcimento danni, che di spese e competenze legali proprie e di controparte, di CTU e CTP della fase di merito e di quella per ATP”.
- L'avv. Alessandro Quirino Girotti, per la convenuta “Il Tribunale COroparte_3 di Terni, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione, e senza accettazione del contraddittorio su alcuna domanda e/o eccezione nuova, per i motivi indicati nell'atto di costituzione e risposta, successive memorie e note conclusionali, a cui ci si riporta integralmente, voglia: nel merito in via principale, per tutti i motivi in atti, accertata la carenza di legittimazione passiva della e di
contro
COroparte_3
l'esclusiva legittimazione passiva del convenuto, dichiarare l'assenza CP_1 di responsabilità in capo alla per i fatti per cui è causa e rigettare la COroparte_3 domanda ricorrente;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di legittimazione passiva, riconoscere una legittimazione passiva concorsuale ed in applicazione dell'art. 1126 c.c. limitare la quota di competenza della ad un 1/3 e limitatamente ad un 1/3 dei soli COroparte_3 asseriti danni di cui punto C.2 della narrativa della comparsa di costituzione e risposta (1.156,56 €), e comunque nella sola ipotesi che la Compagnia assicurativa CO
, chiamata in causa, non garantisca e manlevi i danni, rigettando per il resto la domanda ricorrente. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, ivi compresi i compensi del procedimento di negoziazione assistita espletato, ma con esito negativo”.
- L'avv. Marta Fidolini, per la terza chiamata: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito respingere, in ogni caso, la domanda di garanzia spiegata nei confronti di
[...] per inoperatività della polizza invocata per i motivi indicati COroparte_5 nelle proprie difese, vinte le spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 31/01/2024, Parte_1
conveniva in giudizio il e
[...] COroparte_1 la invocando la responsabilità solidale dei convenuti per i danni COroparte_3 patrimoniali subiti in conseguenza delle infiltrazioni di acque meteoriche verificatesi all'interno dell'appartamento di sua proprietà sito al secondo piano dello stabile condominiale. L'attore, premesso che nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. esperito ante causam si era accertato che le infiltrazioni (poi cessate a seguito del necessario intervento di riparazione posto in essere nell'ottobre 2022) provenivano dal sovrastante lastrico solare di proprietà della quantificava i danni nel COroparte_3 complessivo importo di € 14.856,06 (di cui € 4.751,51 per spese di ripristino dell'immobile e del mobilio come calcolate dal c.t.u., € 2.800,00 per il mancato guadagno derivante dal recesso esercitato dal conduttore con efficacia da novembre 2022 e dall'impossibilità di stipulare un nuovo contratto di locazione nelle more dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo conclusosi nel maggio 2023, € 3.883,26 per l'onorario del c.t.u., ed €
3.421,29 per spese legali del procedimento di accertamento tecnico preventivo) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il si costituiva con comparsa depositata in data 20/03/2024, eccependo: CP_1
l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la propria carenza di legittimazione passiva, essendo il lastrico solare di proprietà esclusiva della e non essendo imputabile alcuna responsabilità al COroparte_3
, prontamente attivatosi nel segnalare la problematica alla predetta società; CP_1
l'eccessiva quantificazione dei danni al mobilio, calcolati per l'acquisto di un armadio nuovo, laddove quello danneggiato era già usato;
l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da lucro cessante per la mancata percezione dei canoni di locazione dal novembre
2022 al maggio 2023, in mancanza della prova di un nesso di causalità tra le infiltrazioni e la disdetta esercitata dal conduttore, ed avendo comunque l'attore rinunciato a tale risarcimento non includendolo nel ricorso per accertamento tecnico preventivo. Il CONDOMINIO concludeva quindi per il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, per la condanna della – che chiedeva di poter chiamare in causa – COroparte_5 all'integrale manleva.
Con comparsa depositata in data 04/04/2024 si costituiva la la quale COroparte_3 eccepiva: l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione o della negoziazione assistita;
la propria carenza di legittimazione passiva, avendo l'attore azione diretta solo nei confronti del , e rilevando la ripartizione delle spese ai CP_1 sensi dell'art. 1126 c.c. solo nei rapporti tra i condomini;
in subordine, la limitazione della propria responsabilità ad un terzo dei danni ai sensi della summenzionata disposizione, con esclusione, in ogni caso, delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo (nel quale la non si era costituita) e del dedotto danno da lucro cessante (poiché COroparte_3 il conduttore aveva un diritto incondizionato di recesso con preavviso di tre mesi, e, comunque, tale posta di danno non era stata dedotta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con conseguente rinuncia implicita al relativo risarcimento da parte dell'attore), e con riduzione di almeno il 50% del danno relativo all'armadio per l'usura rispetto a quello nuovo da acquistare.
Con decreto del 14/04/2024 veniva disposto il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa della la quale si costituiva con COroparte_5 comparsa depositata in data 17/06/2024, associandosi alle eccezioni svolte dal rispetto alla domanda attorea, ed eccependo l'inoperatività della garanzia per CP_1 carenza di accidentalità dell'evento e per mancanza delle condizioni previste dall'art. 24 delle condizioni di polizza.
A seguito della prima udienza, del successivo deposito delle memorie ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c. e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.) con termine per note conclusive.
All'esito dell'udienza discussione orale del 21/05/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127-ter e 128 c.p.c. – lo scrivente giudice, con provvedimento del
22/05/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti con le rispettive note scritte, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dai convenuti con riferimento all'asserita improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che la controversia in esame non riguarda la materia condominiale come definita dall'art. 71- quater disp. att. c.c. (v. in un caso analogo Trib. Cosenza 19 settembre 2023), e che, pertanto l'unica condizione di procedibilità – avendo la domanda ad oggetto il pagamento di una somma inferiore ad € 50.000,00 – era costituita dalla negoziazione assistita, ritualmente esperita (con esito negativo) nel termine concesso dallo scrivente giudice ai sensi dell'art. 3
d.l. 132/2014. 3. Ciò premesso, va evidenziato che non vi è contestazione tra le parti circa l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni (sino al momento della rimozione delle relative cause mediante lavori svolti nell'agosto 2022 su iniziativa della ed a spese della stessa) e COroparte_3 le relative cause come indicate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha affermato che tali infiltrazioni si erano verificate “a causa di difetti e/o vetustà e degrado sia dello strato di guaina impermeabilizzante sia delle pilette di scarico ivi presenti per il deflusso delle acque meteoriche” (v. pag. 5 dell'elaborato peritale). Ne consegue che, non essendo i danni riconducibili a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare, gli odierni convenuti devono rispondere di tali danni in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c. nei confronti del danneggiato (v. ex multis Cass.
16741/2021), salva la ripartizione nei rapporti interni secondo il criterio di cui all'art. 1126
c.c. (v. per tutte Cass., SS.UU., 9449/2016, nonché, da ultimo, Cass. 26251/2024 e Cass.
16003/2024).
4. Per quel che concerne la quantificazione dei danni all'appartamento e al mobilio dell'attore, tale quantificazione deve essere effettuata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha indicato i danni all'immobile in € 3.044,68 oltre IVA e i danni al mobilio in € 850,00 oltre IVA. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio censure puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022,
Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass.
12703/2015), laddove nel caso di specie le parti e rispettivi consulenti non hanno formulato osservazioni critiche nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ed hanno poi proposto, nel corso del presente giudizio di merito, contestazioni che non appaiono fondate, sia per quel che attiene la pretesa del di quantificare i danni all'immobile nel CP_1 minor importo di € 2.600,00 oltre IVA risultante da un preventivo prodotto dal difensore dell'attore nel corso delle operazioni peritali (preventivo acquisito in un'ottica meramente conciliativa, del quale l'attore non ha potuto avvalersi proprio a causa della mancata adesione alla proposta da parte degli odierni convenuti), sia per quel che concerne l'asserita e indimostrata vetustà dell'armadio danneggiato (laddove peraltro il c.t.u. ha indicato in €
600,00 oltre IVA il costo per l'acquisto, la fornitura e il montaggio di un “armadio aventi simili caratteristiche, dimensioni e qualità” rispetto a quello danneggiato: v. pag. 8 dell'elaborato peritale). Ne consegue che i suddetti danni vanno liquidati nel complessivo importo di € 3.894,00 oltre IVA come per legge (sull'inclusione dell'IVA, v. Cass.
26907/2024, Cass. 15267/2023, id. Cass. 5120/2023, Cass. 33369/2022 e Cass. 21739/2019, nonché, con specifico riferimento ai danni da infiltrazioni, Cass. 8199/2013).
5. La domanda attorea è fondata anche per quel che attiene al lucro cessante derivante dall'impossibilità di locare l'appartamento nel periodo tra il novembre 2022 e il maggio 2023. Se è vero, infatti, che il recesso esercitato dal conduttore nel giugno 2022 CP_8 non appare direttamente correlato soltanto ai danni oggetto di causa, essendovi in atti la prova di un suo pregresso impegno, mediante stipulazione di un contratto preliminare, all'acquisto di un altro appartamento, è indubbio che l'odierno attore si sia tempestivamente attivato per stipulare una nuova locazione (v. sul tema Cass., SS.UU., 4892/2025), peraltro ad un canone superiore a quello di € 400,00 pattuito con il precedente conduttore (a riprova del fatto che il valore locativo dell'appartamento era, nel momento in cui i danni si sono verificati, almeno pari al suddetto importo;
v. il contratto di cui al doc. 17 allegato alla prima memoria ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c. di parte attrice), e che, tuttavia, prima di attivarsi egli abbia dovuto attendere l'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, resosi necessario non certo per causa a lui imputabile ma per le contestazioni sollevate dagli odierni convenuti (v. in un caso analogo Trib. Alessandria, 8 aprile 2019, in cui si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il locatore ha diritto al risarcimento del danno consistente nel mancato reddito ritraibile dalla cosa nel periodo necessario per l'esecuzione dei lavori di riparazione, precisando che, nel computo di tale periodo, deve tenersi conto anche dei tempi occorrenti per l'accertamento in sede giudiziale dei danni su cui intervenire).
6. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme: a) € 3.894,00 oltre IVA come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 08/05/2023 (data del deposito della c.t.u. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis, Cass.
12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì
Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni all'immobile e al mobilio;
b) € 2.800,00, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze
(€ 400,00 per ciascuna mensilità da novembre 2022 a maggio 2023) sino al saldo, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per l'impossibilità di stipulare una nuova locazione prima della conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
7. Va infine rigettata la domanda di manleva proposta dal convenuto nei CP_1 confronti della stante la fondatezza dell'eccezione di COroparte_5 inoperatività della polizza assicurativa. Gli artt. 24 e 25 delle condizioni generali di contratto prevedono infatti che, per il caso di danni cagionati a terzi (come nel caso di specie, in cui il danno si è verificato nell'appartamento di proprietà dell'attore: v. App. Genova 26 settembre
2023) da infiltrazioni e spargimenti d'acqua, la copertura assicurativa operi solo se questi ultimi siano stati causati dalla rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, ivi compresi i tubi interrati, mentre sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali, da gelo, da occlusione condutture con conseguente rigurgito di fogna, da usura, corrosione o difetti di materiale. Ne consegue che, poiché nel caso in esame le infiltrazioni derivano dall'omessa manutenzione del lastrico solare, la domanda di manleva spiegata dal nei confronti della terza CP_1 chiamata in causa è infondata e va rigettata (v. in casi analoghi Trib. Roma 27 luglio 2016,
Trib. Modena, 16 febbraio 2016, Trib. Napoli 15 febbraio 2016 e Trib. Napoli 13 ottobre
2015).
8. Le spese di lite (ivi incluse quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo:
v. Cass. 15492/2019, Cass. 14268/2017, Cass. 324/2017, Cass. 21756/2015, Cass. 4156/2012
e Cass. 15672/05) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), alla natura e alla complessità (media, nei rapporti tra l'attore e i convenuti;
quasi minima, nei rapporti tra il e la quantomeno per quel che CP_1 COroparte_5 concerne il giudizio di merito) della controversia.
9. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (già liquidate con decreto emesso all'esito di tale procedimento) devono porsi – nei rapporti interni tra le parti – a carico degli odierni convenuti, in parti uguali tra loro (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della del Parte_1 COroparte_3
, nonché sulla domanda di manleva COroparte_1 proposta da quest'ultimo nei confronti della ogni altra COroparte_5 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti per i danni oggetto di causa, condanna il e la COroparte_1 CP_3
in solido, al pagamento in favore di delle seguenti
[...] Parte_1 somme: 1) € 3.894,00 oltre IVA come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 08/05/2023 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni all'immobile e al mobilio;
b) € 2.800,00, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze sino al saldo,
a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante per l'impossibilità di stipulare una nuova locazione prima della conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
b) condanna il e la in COroparte_1 COroparte_3 solido, alla rifusione in favore di delle spese processuali, che Parte_1 liquida: 1) in € 2.225,00 (di cui € 540,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva, ed € 1.010,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 145,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 5.518,00 (di cui € 441,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 264,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo), per il presente giudizio di merito;
c) rigetta la domanda di manleva proposta dal COroparte_1 [...]
nei confronti della CP_1 COroparte_5
d) condanna il alla rifusione in favore COroparte_1 della elle spese processuali, che liquida: 1) in € 2.225,00 COroparte_5
(di cui € 540,00 per la fase di studio, € 675,00 per la fase introduttiva, ed € 1.010,00 per la fase istruttoria) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo;
2) in € 3.000,00 (di cui € 250,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 950,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, per il presente giudizio di merito;
e) pone integralmente a carico del e della COroparte_1 in parti uguali tra loro, le spese della c.t.u. espletata nel procedimento COroparte_3 di accertamento tecnico preventivo, nella misura liquidata con decreto emesso all'esito di tale procedimento.
Terni, 27/05/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)