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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
LM RO LE, Relatore
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1469/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 05977202500004485000 VARIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico in epigrafe.
A sostegno del ricorso, essa ha dedotto plurime violazioni di legge.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dall'Amministrazione appellata.
L'eccezione è fondata.
3. Premette la Corte che, per pacifica giurisprudenza di legittimità: “La comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto impugnabile ai sensi dell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché non lede la posizione giuridica del contribuente: tale provvedimento è infatti un mero atto partecipativo, con cui il contribuente viene informato dell'avvenuta trasmissione di un avviso da parte dell'ente impositore all'ente della riscossione” (Cass. civ, Sez. Trib,
25.2.2025, n. 4903).
4. Tanto premesso, rileva la Corte che la ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico in atti.
All'evidenza, trattasi di atto non impugnabile, non contenendo esso alcuna pretesa tributaria certa e definitiva, ma risolvendosi piuttosto in un atto a contenuto partecipativo.
5. Per tali ragioni, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto un atto non impugnabile.
6. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 21.01.2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
LM RO LE, Relatore
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1469/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 05977202500004485000 VARIE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico in epigrafe.
A sostegno del ricorso, essa ha dedotto plurime violazioni di legge.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dall'Amministrazione appellata.
L'eccezione è fondata.
3. Premette la Corte che, per pacifica giurisprudenza di legittimità: “La comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto impugnabile ai sensi dell' art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché non lede la posizione giuridica del contribuente: tale provvedimento è infatti un mero atto partecipativo, con cui il contribuente viene informato dell'avvenuta trasmissione di un avviso da parte dell'ente impositore all'ente della riscossione” (Cass. civ, Sez. Trib,
25.2.2025, n. 4903).
4. Tanto premesso, rileva la Corte che la ricorrente ha impugnato l'avviso di presa in carico in atti.
All'evidenza, trattasi di atto non impugnabile, non contenendo esso alcuna pretesa tributaria certa e definitiva, ma risolvendosi piuttosto in un atto a contenuto partecipativo.
5. Per tali ragioni, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto un atto non impugnabile.
6. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 21.01.2026
Il Relatore Il Presidente