Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 282
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la comunicazione di presa in carico non è un atto impugnabile perché non lede la posizione giuridica del contribuente, essendo un mero atto partecipativo. Pertanto, il ricorso, avendo ad oggetto un atto non impugnabile, è stato dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 282
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 282
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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