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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE LAVORO
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO EX ART. 445BIS 5° COMMA C.P.C.
nel procedimento N. R.G. 1200/2024 tra c.f. (avv. GAMMAROTA ROBERTO c.f. Parte_1 C.F._1
C.F._2
-parte ricorrente- contro c.f. Controparte_1 CP_2
C.F._3
-parte resistente-
Il Giudice del Lavoro Onorario nella persona del dott. Ettore Rizzo;
- In data 01/04/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico del decreto di omologa;
-rilevato che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
-considerato che le conclusioni del C.T.U. non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio alle stesse assegnato;
-ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
-visto l'art. 445bis c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE/I DI RIFERIMENTO = 1) ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE;
2) ESENZIONE;
Controparte_3
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = NEGATIVO;
D I C H IA R A non dovuto, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., il rimborso all delle spese della procedura;
CP_1
P O N E definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti. CP_1
Trani, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro Onorario (Ettore Rizzo)
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO EX ART. 445BIS 5° COMMA C.P.C.
nel procedimento N. R.G. 1200/2024 tra c.f. (avv. GAMMAROTA ROBERTO c.f. Parte_1 C.F._1
C.F._2
-parte ricorrente- contro c.f. Controparte_1 CP_2
C.F._3
-parte resistente-
Il Giudice del Lavoro Onorario nella persona del dott. Ettore Rizzo;
- In data 01/04/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico del decreto di omologa;
-rilevato che sono terminate le operazioni di consulenza e che tale circostanza è stata ritualmente comunicata alle parti;
-considerato che le conclusioni del C.T.U. non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio alle stesse assegnato;
-ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
-visto l'art. 445bis c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE/I DI RIFERIMENTO = 1) ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE;
2) ESENZIONE;
Controparte_3
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = NEGATIVO;
D I C H IA R A non dovuto, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., il rimborso all delle spese della procedura;
CP_1
P O N E definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti. CP_1
Trani, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro Onorario (Ettore Rizzo)