Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al N. 8074/2021 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CHILLARI ALESSANDRA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Controparte_1 P.IVA_1 Patrocinio dell'Avv.to VITALE SILVESTRO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Parte ricorrente ha adito la presente sede per ottenere la condanna della parte resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso, per le differenze retributive asseritamente
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maturate nell'ultimo quinquennio dal 06/03/2016 al 06/03/021 e precisamente pari ad €
70.294,55, s. e & o., di cui:
€ 44.600,90 per differenze retributive lavoro ordinario;
€ 7.490,90 per tredicesima mensilità;
€ 7.465,17 per quattordicesima mensilità;
€ 2.980,25 per lavoro straordinario;
€ 7.757,33 per TFR
Si è costituita la controparte contestando il ricorso ed eccependo l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
La causa è stata istruita mediante prove orali e documentali.
Si è anche costituito l' . CP_2
2. Esiti attività istruttoria orale
L'istruttoria orale non ha consentito di acquisire elementi utili al processo.
I testi citati da parte ricorrente, in disparte i legami di amicizia o parentela dichiarati,
sono apparsi del tutto inattendibili, per aver conosciuto delle circostanze di causa prevalentemente dalla stessa parte ricorrente, rivelandosi per il resto del tutto generici.
Anche i testi citati da parte convenuta sono apparsi generici e incapaci di rendere dichiarazioni utili alle tesi attoree.
Dall'istruttoria orale, pertanto, non emergono elementi probatori atti a dimostrare che il rapporto di lavoro tra le parti si è svolto oltre i termini documentati e dichiarati dal datore di lavoro.
3. Conclusioni
Si deve dunque ritenere che il rapporto di lavoro tra le parti può ritenersi provato soltanto nei limiti dei periodi, delle mansioni, degli orari, non contestati dalla parte convenuta ovvero per come risultanti dalla documentazione in atti.
4. C.T.U.
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Cionondimeno, occorre disporre C.T.U. al fine di verificare l'esatto adempimento della prestazione da parte del datore di lavoro, alla stregua della documentazione in atti,
nonché dei pagamenti riconosciuti dalla stessa parte ricorrente.
Va pertanto pronunciata sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 420, comma quarto,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, non definitivamente decidendo, così statuisce:
ACCERTA che parte ricorrente, in qualità di dipendente, ha intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la parte convenuta, nei limiti dei periodi non contestati dalla parte convenuta e documentati in atti;
DISPONE la prosecuzione del giudizio per accertare la sussistenza di eventuali crediti in favore della parte attrice.
RISERVA al definitivo ogni altra statuizione.
Così deciso e depositato, in Catania, lì 11/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
***
A seguito della lettura della sentenza non definitiva, il G.L. provvede ad emettere la seguente ordinanza,
ORDINANZA NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO C.T.U.
Il Giudice, ritenuto necessario disporre Consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare, a lordo delle ritenute di legge, alla luce delle allegazioni di inadempimento dedotte in ricorso,
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degli importi ivi riconosciuti dal ricorrente come pagati (v. ricorso), delle prove di pagamento certe offerte dalla parte convenuta (considerando che dal 1 luglio 2018
occorrono forme di pagamento tracciabili, ai sensi dell'art. 1, co. 910, l. 205 27
dicembre 2017), se, per i periodi di lavoro non contestati dal datore di lavoro e comprovati dalla documentazione in atti, limitatamente ai periodi per cui è fatta domanda, gli importi dovuti risultano correttamente erogati, anche a titolo di mensilità
supplementari (eventualmente verificando se queste sono state corrisposte a titolo di terzo elemento, come eccepito in memoria) e t.f.r., ovvero residuano differenze in favore della parte ricorrente, ciò determinate alla luce dei parametri contrattuali applicati dal datore di lavoro, nonché, conseguentemente, crediti contributivi in favore di , ove non prescritti;
CP_2
ritenuto che, in considerazione della data di iscrizione al ruolo e dell'esigenza di definire la causa in tempi brevi, occorra procedere alla nomina e contestuale conferimento di incarico del C.T.U.,
Pt_2
n.q. di C.T.U. la Dott.ssa , iscritto/a all'Albo dei Persona_1
C.T.U. presso questo Tribunale;
AUTORIZZA
il C.T.U. a prender visione del fascicolo e ad estrarne copia e/o ritirare i fascicoli di parte;
INVITA il C.T.U. a fissare l'inizio delle operazioni peritali procedendo alla rituale convocazione delle parti;
ASSEGNA alle parti termine per la nomina di eventuale C.T.P. fino all'inizio delle operazioni peritali;
ASSEGNA
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al C.T.U. il termine di giorni 40, con decorrenza da oggi, per la trasmissione della relazione scritta alle parti;
ASSEGNA
alle parti il termine di giorni 10, dalla ricezione della relazione scritta, per la trasmissione al C.T.U. di eventuali osservazioni sulla medesima;
ASSEGNA
al C.T.U. termine di giorni 10, decorrente dalla scadenza del superiore termine, per il deposito della relazione e contestuale trasmissione via PEC alle parti della stessa, delle eventuali osservazioni delle parti, nonché di una sintetica valutazione delle medesime;
il
C.T.U. provvederà a rendere il prescritto giuramento prima o al momento del deposito;
DISPONE
che le parti, in solido, versino a titolo di acconto, al C.T.U. che le richieda prima dell'inizio delle operazioni peritali, l'importo di €.400,00.
RINVIA
per la prosecuzione ed eventuale decisione all'udienza del 14.5.2025, ore 9,00.
DISPONE la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
con termine fino alle ore 9,00 del giorno di udienza.
Si comunichi al C.T.U.
Catania, 11/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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