Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18.3.2025
Causa n. 2983/2024
Sono comparsi per la parte ricorrente, presente personalmente, l'avv. Crosato
e per la parte convenuta l'avv. Guarino nonché il dott. Josef Ferrarini ai fini della pratica
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
In particolare, l' esibisce copia dell'estratto del cedolino della pensione di marzo 2025 da CP_1
cui risultano le singole voci oggetto di liquidazione che chiede di poter produrre telematicamente per l'acquisizione al fascicolo.
La difesa di parte ricorrente, presa visione del cedolino e della correttezza degli importi, dà atto di aver depositato il cedolino della liquidazione della pensione e degli importi arretrati e si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna al rimborso delle spese.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 18.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2983 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 19/12/2024 avente ad oggetto: liquidazione pensione di vecchiaia da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROSATO Parte_1 C.F._1
MAURO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico t) Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso di merito e contestuale domanda cautelare depositati il 19.12.2024, Parte_1 ha chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare, anche in forma di decreto inaudita altera parte, ovvero a seguito di convocazione della controparte, di liquidare e versare regolarmente, fino all'esito del presente giudizio, il trattamento pensionistico spettante al ricorrente, ovvero, disporre ogni altro provvedimento
d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio che il ricorrente sta subendo;
Nel merito: di liquidare senza ulteriori ritardi il trattamento
pensionistico spettante al sig. comprendendo il periodo dal 1.4.1983 al 31.12.2002, Pt_1
alle dipendenze del e di versare il dovuto, con arretrati, interessi e rivalutazione CP_2
monetaria dal 1.4.2024; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. In particolare, premesso di essere stato collocato a riposo a decorrere dall'1.4.2024 e di essere già titolare di pensione privilegiata, per infermità contratta per causa di servizio durante il periodo di servizio militare, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo la liquidazione del trattamento CP_1
1 pensionistico allo stesso spettante, tenuto conto anche del periodo di lavoro 1.4.1983 –
31.12.2002, prestato alle dipendenze del oltre accessori. CP_2
2. Con decreto inaudita altera parte emesso il 29.12.2024 il Giudice ha ordinato all' di CP_1 liquidare e versare il trattamento pensionistico spettante al ricorrente e fissato l'udienza per la trattazione dell'istanza cautelare, rilevando che sulla base delle allegazioni di parte e dei documenti prodotti in ragione delle dedotte condizioni familiari (economiche e personali) del ricorrente e, non risultando, messo in discussione nemmeno in fase amministrativa dall'Istituto il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia richiesto, non messo in pagamento per problemi tecnico-informatici, da 8 mesi al momento del deposito dell'istanza cautelare.
All'udienza del 4.2.2025, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Giudice preso atto che l' , costituitosi contestando la sussistenza del periculum in mora ed esponendo i CP_3
problemi tecnici relativi alla corretta liquidazione del trattamento pensionistico, aveva sbloccato la procedura, su concordi conclusioni delle parti, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare.
3. Si è costituito anche nel merito l' ribadendo, come già affermato nella fase cautelare, CP_1
che la mancata erogazione del trattamento pensionistico in contestazione è dipesa da un blocco della procedura di liquidazione, che in IVS, nel foulder “liquidazione pensione”, consentiva di inserire unicamente il codice 6 (titolare di altra pensione) – essendo il ricorrente anche titolare di pensione di privilegio dal 01/01/1981 nr. Iscrizione 16053784, liquidata in GPP, capitolo 071 microqualifica M213, ma all'atto dell'invio al calcolo si arrestava determinando un alert, che non consentiva di proseguire nella definizione della pensione. Ha dedotto che la Sede di Verona si era più volte attivata richiedendo da un lato lo sblocco immediato della prestazione, e dall'altro indicazioni sulle modalità operative per poter completare l'iter della liquidazione, come provato dai ticket aperti e dalle richieste inoltrate all'assistenza rispettivamente in data
28.2.2024, 13.6.2024 e 27.1.2025 (doc. 2 ). All'udienza di discussione del merito le parti CP_1 hanno documentato che l' ha proceduto a liquidare gli arretrati spettanti e i relativi CP_1
interessi, nonché ad adeguare il trattamento pensionistico, come richiesto dal ricorrente.
4. In base a quanto emerso e documentato in corso di causa (v. cedolino marzo 2025 e liquidazione del 7.3.2025 per Euro 21.029,14 netti, comprensivo di arretrati e interessi e quantificazione pensione mensile lorda di Euro 2.111,16), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, anche considerate le ragioni che hanno determinato il ritardo nel riconoscimento integrale del diritto non contestato (dipese
2 essenzialmente da problemi tecnici dei sistemi informatici dell' comunque non imputabili CP_3 al ricorrente che ha più volte sollecitato l'intervento in sede stragiudiziale) e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (previdenza) e del valore della controversia (scaglione 5.200-
26.000), considerata l'attività difensiva effettivamente svolta nella fase cautelare e di merito
(fase di studio, fase introduttiva), in base ai parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida nella CP_1
predetta quota, sia per la fase cautelare in corso di causa, sia per il merito, in complessivi
Euro 1.686,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge oltre rimborso CU pari ad Euro 43,00.
Verona, 18.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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