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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/10/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 798/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
e (c.f. ), con il patrocinio degli avv. PRINCIPATO Parte_3 C.F._2
NL e TA OR ( ) VIA DO MURATORI, C.F._3
2/B 89100 REGGIO DI CALABRIA;
, elettivamente domiciliato in VIA ROVERE 48
MONTEBELLO JONICO, presso il difensore avv. PRINCIPATO NL
ATTORI OPPONENTI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LI DO e elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 66 84014 NOCERA
INFERIORE presso lo studio dell'avv. LI DO
CONVENUTA OPPOSTA
Contro
C.F. e P.I. ) con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocino dell'avv. DINO SARTORI e elettivamente domiciliata in PIAZZA R. SIMONI 1 VERONA presso lo studio dell'avv. DINO SARTORI
ER AM
Contro
pagina 1 di 9 con il patrocino Controparte_3 dell'avv. DINO SARTORI e elettivamente domiciliata in PIAZZA R. SIMONI 1 VERONA presso lo studio dell'avv. DINO SARTORI
ER AM
CONCLUSIONI
ATTORI:1) Nel merito, per i motivi esposti, annullare il decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 634 c.p.c. e/o 1526 c.c.; ovvero perché il credito azionato è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; e comuque perché infondato in fatto e diritto.
2) Nel merito, in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, statuire che ai sensi dell'art. 1526 c.c. la società concedente NI FI TA SpA, avendo esercitato il diritto di recesso dal contratto di leasing ha diritto – previa restituzione dei ratei di locazione riscossi – ad ottenere la restituzione del bene (nel caso di specie l'equivalente in denaro del valore del veicolo per essere lo stesso andato distrutto); oltre ad un equo compenso per l'uso del bene e al risarcimento del maggior danno, ove dimostrato.
3) In ogni caso, previo accertamento e declaratoria di validita del contratto di assicurazione “Full
Kasko Convenzione NI” n°C687205 stipulato dalla società in relazione al Parte_1 contratto di leasing n° 16001399, condannare la società Controparte_2
C.F./P.IVA in persona del suo legale rappresentante, a garantire, manlevare e
[...] P.IVA_3 tenere indenni le parti opponenti da ogni pretesa attorea (rectius di parte opposta ) conseguente al contratto di leasing n° 16001399 stipulato tra la società e la società NI FI Parte_1
TA SpA.
4) Previo accertamento e declaratoria che la società assicuratrice Controparte_2
è responsabile nei confronti della società assicurata di mala gestio
[...] Parte_1 propria, condannarla a risarcire tutti i maggiori importi che emergeranno in corso di causa - quali interessi moratori, penali etc - cui l'opponente dovesse essere condannata a Parte_1 corrispondere alla società NI FI TA SPA in conseguenza del ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
5) Con vittoria di spese e competenze professionali.
CONVENUTA OPPOSTA: rigettare, per i motivi su indicati, l'opposizione proposta e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 102/2022.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase monitoria, oltre accessori di legge pagina 2 di 9 PER : IN VIA PRELIMINARE datosi atto che Controparte_2 [...] ha chiesto di poter estendere il giudizio nei confronti di Controparte_2 [...]
P.I. in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, affinché tra l'altro la stessa dichiari di far propri i rapporti contrattuali oggetto del contratto assicurativo oggetto di giudizio, disporsi il differimento dell'udienza già fissata, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO -in via principale dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, così come dedotto al paragrafo II.a. del presente atto, per l'effetto Controparte_2 rigettando ogni avversaria domanda, previa, se del caso, estromissione di Controparte_2
dal giudizio e previo, se del caso, accertamento che i rapporti riferibili alla
[...] sottoscrizione della polizza assicurativa n. C687205, oggetto di causa (doc. 2. Parte_1 sono da riferire, giusta il contratto di cessione di ramo d'azienda autenticato nelle firme con atto notaio di Milano 30.4.2019, n. 67598 Rep. e n. 19157 Racc., a Persona_1 [...]
, così dichiarando che quest'ultima è tenuta e deve comunque manlevare Controparte_4
da ogni conseguenza pregiudizievole della presente Controparte_2 lite e dall'eventuale accoglimento delle domande avversarie;
-in via subordinata rigettarsi, perché infondate in fatto e diritto, per le ragioni specificamente indicate ai paragrafi II.b.1., II.b.2., II.b.
3. e II.c. del presente atto, le domande tutte proposte ex adverso, anche per prescrizione di ogni avversaria pretesa, che si torna ad eccepire nell'interesse di ognuna delle parti evocate in giudizio;
-in ogni caso con rifusione di compenso e spese di lite, oltre accessori tutti di legge;
-in via istruttoria: come da memoria ex art. 183 cpc.
: datosi atto che Controparte_4 Parte_4
dichiara e conferma il proprio subentro nel rapporto contrattuale derivato dalla polizza
[...] assicurativa n. C687205, attivata in causa, nonché la propria volontà di manlevare Controparte_2 dagli obblighi se del caso derivanti dalla predetta, previa, ove ritenuto, estromissione dal giudizio
[...] di , alla quale dichiara di non opporsi, Controparte_2 Controparte_4
NEL MERITO rigettarsi, perché infondate in fatto e diritto, per le ragioni tutte specificamente indicate nel presente atto, le domande tutte proposte ex adverso, anche per prescrizione di ogni avversaria pretesa, che si torna ad eccepire nell'interesse di ognuna delle parti evocate in giudizio;
-in ogni caso con rifusione di compenso e spese di lite, oltre accessori tutti di legge
-in via istruttoria: come da memoria ex art. 183 cpc. pagina 3 di 9 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.29.3.2022 la e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.102/22 in forza del quale era stato intimato loro il pagamento in favore della NI FI TA SP (ora ) della Controparte_1 somma di € 84.000,00, oltre ad interessi e spese, quale somma dovuta per la completa distruzione del veicolo concesso in leasing.
Hanno affermato che la aveva stipulato in data 3.1.2017 con la convenuta un Parte_1 contratto per la concessione in leasing del veicolo NI P410 e che e Parte_2 Parte_3
si erano resi fideiussori;
hanno precisato di aver contestualmente stipulato con la
[...] [...]
una polizza assicurativa contro il rischio di perdita del bene Controparte_2 locato.
Hanno asserito che il 24.2.2018 il veicolo era stato coinvolto in un incendio, con conseguente distruzione totale.
Hanno precisato di aver presentato denuncia-querela e di aver notiziato immediatamente sia la società di leasing sia la compagnia assicurativa, la quale, tuttavia, non aveva provveduto al pagamento dell'indennizzo.
Hanno affermato che il decreto ingiuntivo non era stato emesso sulla base di un'idonea prova scritta.
Hanno asserito che il contratto in oggetto rientrava nel c.d. leasing traslativo, con la conseguenza che la convenuta aveva diritto ad un equo compenso per l'uso del bene ed al risarcimento del maggior danno.
Hanno affermato che la compagnia assicurativa aveva sospeso la procedura di liquidazione, ma aveva lasciato decorrere un notevole lasso di tempo senza definire il sinistro e successivamente si era rifiutata di pagare l'indennizzo, eccependo illegittimamente l'intervenuta prescrizione del diritto.
Hanno chiesto, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa. Hanno chiesto che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse accertato che la convenuta aveva diritto – previa restituzione dei ratei di locazione riscossi – ad ottenere la restituzione del bene (nel caso di specie l'equivalente in denaro del valore del veicolo per essere lo stesso andato distrutto); oltre ad un equo compenso per l'uso del bene e al risarcimento del maggior danno.
Hanno chiesto che, in ogni caso, la compagnia assicurativa fosse condannata a manlevare gli opponenti.
Con comparsa dd. 27.6.2022 si è costituita la NI FI TA SP asserendo che nel giudizio di opposizione non assumeva alcun rilievo l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 9 Ha affermato che il contratto era stato risolto in conseguenza della totale distruzione del bene, ai sensi degli art. 12 e 18 del contratto.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
Con comparsa dd. 26.9.2023 si è costituita la Controparte_2 asserendo di aver ceduto il ramo d'azienda, in data 30.4.2019, alla Controparte_4 rappresentanza generale per l'Italia (di cui ha chiesto la chiamata in causa).
Ha asserito che la polizza era stata stipulata solo dalla società attorea e non dai fideiussori e copriva solo di danni derivanti dalla distruzione o dal danneggiamento del bene e quindi non operava nel caso in oggetto.
Ha, in ogni caso, eccepito la prescrizione del diritto ex art. 2952, comma 2 c.c., considerato che l'art. 2952, 4 comma c.c. non era applicabile al contratto di assicurazione contro i danni alle cose.
Ha contestato infine che fosse addebitabile alla compagnia assicurativa una condotta negligente.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda nei suoi confronti fosse respinta.
Con comparsa dd. 15.1.2024 si è costituita rappresentanza generale per l'Italia Controparte_4 formulando difese identiche rispetto a quelle esposte dall'altra compagni assicurativa.
***
Va, preliminarmente, evidenziato che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un'idonea prova scritta (fattura elettronica;
contratto di leasing).
Risulta documentalmente che tra la e la NI FI TA SP (ora Parte_1 [...]
) è stato concluso in data 3.1.2017 un contratto di leasing avente ad oggetto Controparte_1 il veicolo NI targato FH841YZ (doc. 1). Con tale contratto l'attrice si era impegnata a rimborsare alla convenuta l'importo complessivo di euro 124.093,83 in sessanta canoni mensili e i signori Parte_2
e avevano rilasciato fideiussione (doc.3).
[...] Parte_3
E' altresì pacifico che il 24.2.2018 il bene concesso in leasing è stato distrutto da un incendio (doc.8) e che la società di leasing, in data 9.12.2021, ha comunicato a controparte la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 12 e 18 delle condizioni generali (doc.6).
Invero, tali articoli prevedevano che, in caso di distruzione totale del bene “il concedente avrà la facoltà di risolvere il contratto”; inoltre, era previsto il diritto della concedente di trattenere i corrispettivi già ricevuti ed era previsto il pagamento di una penale pari “alla attualizzazione dei canoni
a scadere al Tasso Ufficiale di Riferimento al momento della stipula maggiorato del prezzo pattuito per l'opzione finale d'acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene o dal reimpiego”.
pagina 5 di 9 Sulla base di tale previsione, pertanto, la convenuta ha richiesto il pagamento della somma di €
84.200,59 a titolo di capitale residuo del contratto di leasing, così come risulta dal piano di ammortamento (doc. 5).
Non vi sono ragioni per disporre una riduzione della penale (prevista dalle condizioni sopra richiamate e posta alla base del decreto ingiuntivo), considerato il valore del veicolo - che risulta essere stato completamente distrutto neppure un anno dopo la sua consegna, -e considerato il mancato guadagno
(che la società di leasing non ha potuto conseguire dal contratto in oggetto).
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.
Risulta documentalmente che l'attrice in data 6.3.2017 (doc.2) aveva stipulato con la società
[...]
una polizza assicurativa denominata “FULL KASKO Controparte_2
Convenzione NI”, relativa al contratto di leasing n° 16001399, contro il rischio della perdita del bene locato, comprensiva dei rischi e dei danni derivanti da incendio, furto, rapina, con un massimale pari all'importo di acquisto del bene.
E', altresì, pacifico che il relativo ramo d'azienda è stato ceduto in data 30.4.2019 (doc.1 e 2), a
[...]
. Controparte_4
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2558 c.c., la Controparte_4
è subentrata nel contratto assicurativo (ordinanza n.15 del 03/01/2020 : “L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti”).
Nonostante parte attrice abbia mantenuto la richiesta di condanna nei confronti della cedente, si ritiene che possa operare una estensione automatica della domanda attorea nei confronti della terza chiamata
(ordinanza n. 22050 del 11/09/2018: “Qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione”; sentenza n. 516 del 15/01/2020; sentenza n.
8411 del 27/04/2016).
Il contratto di assicurazione in oggetto era evidentemente ed espressamente collegato al contratto di leasing intercorso con la NI FI TA SP (cui si faceva riferimento nell'intestazione) e copriva i danni derivanti da “incendio, furto, rapina…”.
pagina 6 di 9 E', quindi, evidente che la polizza era inequivocabilmente diretta a garantire l'utilizzatore dai danni
(cioè dalle somme) che lo stesso fosse costretto a corrispondere alla società di leasing – ed in forza del contratto di leasing - in caso di perimento (a causa di incendio, furto rapina…) del bene locato.
La compagnia assicurativa ha eccepito la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.
E' indubbio che il veicolo oggetto del contratto di leasing è andato perito a causa di un incendio in data
24.2.2018 e che la ha presentato una denuncia presso la stazione dei Carabinieri Parte_1
RI (come risulta dedotto – lettera doc 4 - e non contestato).
Risulta, inoltre, che tra le parti sono intercorse le seguenti comunicazioni:
con lettera dd. 15.5.2018 (doc.4) la ha denunciato il sinistro chiedendo il pagamento Parte_1 dell'indennità;
con successiva istanza dd. 30.7.2018 ha invitato la compagnia assicurativa a partecipare alla negoziazione assistita;
con comunicazione dd. 27.8.2018 (doc.8) la ha precisato di non aver interesse a partecipare alla CP_2 procedura di negoziazione assistita “per i seguenti motivi: siamo in attesa dell'esito delle indagini in corso sulle effettiva cause del sinistro. Ritorneremo in argomento all'esito delle stesse”;
con email dd. 9.4.2019 (doc.5) l'attrice ha sollecitato la definizione della vertenza;
a tale richiesta la compagnia assicurativa ha nuovamente risposto con email dd. 9.4.2019 (doc. 7) ribadendo che “con riferimento al sinistro in oggetto, reiteriamo le nostre precedenti comunicazione, siamo in attesa dell'esito delle indagini in corso sull'effettiva causa del sinistro, da parte delle
Autorità. Ritorneremo in argomento all'esito delle stesse”; in data 9.12.2021 la NI comunicava la risoluzione del contratto e con comunicazione dd.
27.12.2021 (doc.11) ha informato la compagnia assicurativa chiedendo il pagamento dell'indennità;
a tale missiva ha fatto riscontro la con email dd. 28.12.2021 (doc. 12) negando il diritto al CP_2 pagamento dell'indennizzo in quanto “il diritto vantato risulta prescritto”.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nel caso in esame, le condizioni generali di contratto (doc.9) prevedevano “Liquidazione del danno
4.1.1. Le prestazioni in denaro della Società divengono esigibili con la conclusione delle indagini necessarie per la definizione del Sinistro e dell'ammontare dell'indennizzo….
4.
2. Decorso il termine di due mesi dalla richiesta da parte del Contraente della corresponsione dell'indennizzo, la prestazione della Società diventerà esigibile qualora sia trascorso l'ulteriore
pagina 7 di 9 termine di 30 giorni dalla data di richiesta da parte del Contraente dei motivi della mancata liquidazione, senza che la Società abbia fornito i chiarimenti richiesti….
La Società ha facoltà di ritardare il pagamento, nelle seguenti ipotesi:…
4.4.2. qualora, a seguito del Sinistro, sia stata avviata un'indagine, nei confronti del Contraente, da parte di polizia o di altra autorità pubblica competente fino alla conclusione di detta indagine”.
E' evidente che la compagnia assicurativa, con le comunicazioni dd. 27.8.2018 (doc. 8) e dd. 9.4.2019
(doc.7) si è espressamente avvalsa della facoltà, prevista dalle clausole sopra evidenziate, di sospendere il pagamento (e quindi di non corrispondere l'indennizzo in quanto non esigibile per espressa previsione negoziale) sino alla definizione delle indagini da parte della autorità.
Era quindi, onere della compagnia assicurativa fornire prova nel presente giudizio (e comunicare a controparte, in base a criteri di correttezza e buona fede contrattuale) in merito al verificarsi dell'evento che rendeva esigibile il diritto all'indennizzo (sentenza n. 15991 del 18/06/2018: “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c.”).
Ne consegue che il diritto al pagamento dell'indennità non può ritenersi prescritto.
Pertanto, la deve essere condannata a corrispondere alla la somma Controparte_5 Parte_1 di € 84.000,00, oltre ad interessi di mora dal 27.12.2021 al saldo.
In considerazione della soccombenza le spese di parte convenuta sono poste a carico dell'attrice; le spese dell'attrice sono poste a carico della , mentre devono essere compensate le spese Controparte_5 tra l'attrice e la . Tali spese vanno così liquidate: Controparte_2
fase studio: € 2.552,00;
fase introduttiva: € 1.628,00;
fase istruttoria: € 5.670,00 – 50 % in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria: € 2.835,00;
fase decisionale: € 4.253,00 – 50 % in considerazione che è stata emessa una sentenza ex art. 281 sexies cpc: € 2.126,50; totale compensi € 9.141,50 (ed € 406,50 per spese attrice), oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 102/22 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva;
pagina 8 di 9 2. Condanna la a corrispondere alla Controparte_4 la somma di € 84.000,00, oltre ad interessi di mora dal 27.12.2021 al saldo;
Parte_1
3. Condanna la e a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese di lite che liquida in € 9.141,50 per compensi, oltre Controparte_1 iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
4. Condanna la a rimborsare alla Controparte_4 Parte_1
a ed a le spese di lite che liquida in € 9.141,50
[...] Parte_2 Parte_3 per compensi ed € 406,50 per spese, oltre iva, cnpa e 15 5 ex art. 2 D.M. n.55/14;
5. Compensa le spese di lite tra gli attori e la . Controparte_2
Così deciso in data 24/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 798/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
e (c.f. ), con il patrocinio degli avv. PRINCIPATO Parte_3 C.F._2
NL e TA OR ( ) VIA DO MURATORI, C.F._3
2/B 89100 REGGIO DI CALABRIA;
, elettivamente domiciliato in VIA ROVERE 48
MONTEBELLO JONICO, presso il difensore avv. PRINCIPATO NL
ATTORI OPPONENTI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LI DO e elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 66 84014 NOCERA
INFERIORE presso lo studio dell'avv. LI DO
CONVENUTA OPPOSTA
Contro
C.F. e P.I. ) con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocino dell'avv. DINO SARTORI e elettivamente domiciliata in PIAZZA R. SIMONI 1 VERONA presso lo studio dell'avv. DINO SARTORI
ER AM
Contro
pagina 1 di 9 con il patrocino Controparte_3 dell'avv. DINO SARTORI e elettivamente domiciliata in PIAZZA R. SIMONI 1 VERONA presso lo studio dell'avv. DINO SARTORI
ER AM
CONCLUSIONI
ATTORI:1) Nel merito, per i motivi esposti, annullare il decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 634 c.p.c. e/o 1526 c.c.; ovvero perché il credito azionato è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; e comuque perché infondato in fatto e diritto.
2) Nel merito, in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, statuire che ai sensi dell'art. 1526 c.c. la società concedente NI FI TA SpA, avendo esercitato il diritto di recesso dal contratto di leasing ha diritto – previa restituzione dei ratei di locazione riscossi – ad ottenere la restituzione del bene (nel caso di specie l'equivalente in denaro del valore del veicolo per essere lo stesso andato distrutto); oltre ad un equo compenso per l'uso del bene e al risarcimento del maggior danno, ove dimostrato.
3) In ogni caso, previo accertamento e declaratoria di validita del contratto di assicurazione “Full
Kasko Convenzione NI” n°C687205 stipulato dalla società in relazione al Parte_1 contratto di leasing n° 16001399, condannare la società Controparte_2
C.F./P.IVA in persona del suo legale rappresentante, a garantire, manlevare e
[...] P.IVA_3 tenere indenni le parti opponenti da ogni pretesa attorea (rectius di parte opposta ) conseguente al contratto di leasing n° 16001399 stipulato tra la società e la società NI FI Parte_1
TA SpA.
4) Previo accertamento e declaratoria che la società assicuratrice Controparte_2
è responsabile nei confronti della società assicurata di mala gestio
[...] Parte_1 propria, condannarla a risarcire tutti i maggiori importi che emergeranno in corso di causa - quali interessi moratori, penali etc - cui l'opponente dovesse essere condannata a Parte_1 corrispondere alla società NI FI TA SPA in conseguenza del ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
5) Con vittoria di spese e competenze professionali.
CONVENUTA OPPOSTA: rigettare, per i motivi su indicati, l'opposizione proposta e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 102/2022.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase monitoria, oltre accessori di legge pagina 2 di 9 PER : IN VIA PRELIMINARE datosi atto che Controparte_2 [...] ha chiesto di poter estendere il giudizio nei confronti di Controparte_2 [...]
P.I. in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, affinché tra l'altro la stessa dichiari di far propri i rapporti contrattuali oggetto del contratto assicurativo oggetto di giudizio, disporsi il differimento dell'udienza già fissata, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge, con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO -in via principale dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, così come dedotto al paragrafo II.a. del presente atto, per l'effetto Controparte_2 rigettando ogni avversaria domanda, previa, se del caso, estromissione di Controparte_2
dal giudizio e previo, se del caso, accertamento che i rapporti riferibili alla
[...] sottoscrizione della polizza assicurativa n. C687205, oggetto di causa (doc. 2. Parte_1 sono da riferire, giusta il contratto di cessione di ramo d'azienda autenticato nelle firme con atto notaio di Milano 30.4.2019, n. 67598 Rep. e n. 19157 Racc., a Persona_1 [...]
, così dichiarando che quest'ultima è tenuta e deve comunque manlevare Controparte_4
da ogni conseguenza pregiudizievole della presente Controparte_2 lite e dall'eventuale accoglimento delle domande avversarie;
-in via subordinata rigettarsi, perché infondate in fatto e diritto, per le ragioni specificamente indicate ai paragrafi II.b.1., II.b.2., II.b.
3. e II.c. del presente atto, le domande tutte proposte ex adverso, anche per prescrizione di ogni avversaria pretesa, che si torna ad eccepire nell'interesse di ognuna delle parti evocate in giudizio;
-in ogni caso con rifusione di compenso e spese di lite, oltre accessori tutti di legge;
-in via istruttoria: come da memoria ex art. 183 cpc.
: datosi atto che Controparte_4 Parte_4
dichiara e conferma il proprio subentro nel rapporto contrattuale derivato dalla polizza
[...] assicurativa n. C687205, attivata in causa, nonché la propria volontà di manlevare Controparte_2 dagli obblighi se del caso derivanti dalla predetta, previa, ove ritenuto, estromissione dal giudizio
[...] di , alla quale dichiara di non opporsi, Controparte_2 Controparte_4
NEL MERITO rigettarsi, perché infondate in fatto e diritto, per le ragioni tutte specificamente indicate nel presente atto, le domande tutte proposte ex adverso, anche per prescrizione di ogni avversaria pretesa, che si torna ad eccepire nell'interesse di ognuna delle parti evocate in giudizio;
-in ogni caso con rifusione di compenso e spese di lite, oltre accessori tutti di legge
-in via istruttoria: come da memoria ex art. 183 cpc. pagina 3 di 9 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.29.3.2022 la e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.102/22 in forza del quale era stato intimato loro il pagamento in favore della NI FI TA SP (ora ) della Controparte_1 somma di € 84.000,00, oltre ad interessi e spese, quale somma dovuta per la completa distruzione del veicolo concesso in leasing.
Hanno affermato che la aveva stipulato in data 3.1.2017 con la convenuta un Parte_1 contratto per la concessione in leasing del veicolo NI P410 e che e Parte_2 Parte_3
si erano resi fideiussori;
hanno precisato di aver contestualmente stipulato con la
[...] [...]
una polizza assicurativa contro il rischio di perdita del bene Controparte_2 locato.
Hanno asserito che il 24.2.2018 il veicolo era stato coinvolto in un incendio, con conseguente distruzione totale.
Hanno precisato di aver presentato denuncia-querela e di aver notiziato immediatamente sia la società di leasing sia la compagnia assicurativa, la quale, tuttavia, non aveva provveduto al pagamento dell'indennizzo.
Hanno affermato che il decreto ingiuntivo non era stato emesso sulla base di un'idonea prova scritta.
Hanno asserito che il contratto in oggetto rientrava nel c.d. leasing traslativo, con la conseguenza che la convenuta aveva diritto ad un equo compenso per l'uso del bene ed al risarcimento del maggior danno.
Hanno affermato che la compagnia assicurativa aveva sospeso la procedura di liquidazione, ma aveva lasciato decorrere un notevole lasso di tempo senza definire il sinistro e successivamente si era rifiutata di pagare l'indennizzo, eccependo illegittimamente l'intervenuta prescrizione del diritto.
Hanno chiesto, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa. Hanno chiesto che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse accertato che la convenuta aveva diritto – previa restituzione dei ratei di locazione riscossi – ad ottenere la restituzione del bene (nel caso di specie l'equivalente in denaro del valore del veicolo per essere lo stesso andato distrutto); oltre ad un equo compenso per l'uso del bene e al risarcimento del maggior danno.
Hanno chiesto che, in ogni caso, la compagnia assicurativa fosse condannata a manlevare gli opponenti.
Con comparsa dd. 27.6.2022 si è costituita la NI FI TA SP asserendo che nel giudizio di opposizione non assumeva alcun rilievo l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 9 Ha affermato che il contratto era stato risolto in conseguenza della totale distruzione del bene, ai sensi degli art. 12 e 18 del contratto.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
Con comparsa dd. 26.9.2023 si è costituita la Controparte_2 asserendo di aver ceduto il ramo d'azienda, in data 30.4.2019, alla Controparte_4 rappresentanza generale per l'Italia (di cui ha chiesto la chiamata in causa).
Ha asserito che la polizza era stata stipulata solo dalla società attorea e non dai fideiussori e copriva solo di danni derivanti dalla distruzione o dal danneggiamento del bene e quindi non operava nel caso in oggetto.
Ha, in ogni caso, eccepito la prescrizione del diritto ex art. 2952, comma 2 c.c., considerato che l'art. 2952, 4 comma c.c. non era applicabile al contratto di assicurazione contro i danni alle cose.
Ha contestato infine che fosse addebitabile alla compagnia assicurativa una condotta negligente.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda nei suoi confronti fosse respinta.
Con comparsa dd. 15.1.2024 si è costituita rappresentanza generale per l'Italia Controparte_4 formulando difese identiche rispetto a quelle esposte dall'altra compagni assicurativa.
***
Va, preliminarmente, evidenziato che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un'idonea prova scritta (fattura elettronica;
contratto di leasing).
Risulta documentalmente che tra la e la NI FI TA SP (ora Parte_1 [...]
) è stato concluso in data 3.1.2017 un contratto di leasing avente ad oggetto Controparte_1 il veicolo NI targato FH841YZ (doc. 1). Con tale contratto l'attrice si era impegnata a rimborsare alla convenuta l'importo complessivo di euro 124.093,83 in sessanta canoni mensili e i signori Parte_2
e avevano rilasciato fideiussione (doc.3).
[...] Parte_3
E' altresì pacifico che il 24.2.2018 il bene concesso in leasing è stato distrutto da un incendio (doc.8) e che la società di leasing, in data 9.12.2021, ha comunicato a controparte la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 12 e 18 delle condizioni generali (doc.6).
Invero, tali articoli prevedevano che, in caso di distruzione totale del bene “il concedente avrà la facoltà di risolvere il contratto”; inoltre, era previsto il diritto della concedente di trattenere i corrispettivi già ricevuti ed era previsto il pagamento di una penale pari “alla attualizzazione dei canoni
a scadere al Tasso Ufficiale di Riferimento al momento della stipula maggiorato del prezzo pattuito per l'opzione finale d'acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene o dal reimpiego”.
pagina 5 di 9 Sulla base di tale previsione, pertanto, la convenuta ha richiesto il pagamento della somma di €
84.200,59 a titolo di capitale residuo del contratto di leasing, così come risulta dal piano di ammortamento (doc. 5).
Non vi sono ragioni per disporre una riduzione della penale (prevista dalle condizioni sopra richiamate e posta alla base del decreto ingiuntivo), considerato il valore del veicolo - che risulta essere stato completamente distrutto neppure un anno dopo la sua consegna, -e considerato il mancato guadagno
(che la società di leasing non ha potuto conseguire dal contratto in oggetto).
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.
Risulta documentalmente che l'attrice in data 6.3.2017 (doc.2) aveva stipulato con la società
[...]
una polizza assicurativa denominata “FULL KASKO Controparte_2
Convenzione NI”, relativa al contratto di leasing n° 16001399, contro il rischio della perdita del bene locato, comprensiva dei rischi e dei danni derivanti da incendio, furto, rapina, con un massimale pari all'importo di acquisto del bene.
E', altresì, pacifico che il relativo ramo d'azienda è stato ceduto in data 30.4.2019 (doc.1 e 2), a
[...]
. Controparte_4
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2558 c.c., la Controparte_4
è subentrata nel contratto assicurativo (ordinanza n.15 del 03/01/2020 : “L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o "ipso iure" dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti”).
Nonostante parte attrice abbia mantenuto la richiesta di condanna nei confronti della cedente, si ritiene che possa operare una estensione automatica della domanda attorea nei confronti della terza chiamata
(ordinanza n. 22050 del 11/09/2018: “Qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione”; sentenza n. 516 del 15/01/2020; sentenza n.
8411 del 27/04/2016).
Il contratto di assicurazione in oggetto era evidentemente ed espressamente collegato al contratto di leasing intercorso con la NI FI TA SP (cui si faceva riferimento nell'intestazione) e copriva i danni derivanti da “incendio, furto, rapina…”.
pagina 6 di 9 E', quindi, evidente che la polizza era inequivocabilmente diretta a garantire l'utilizzatore dai danni
(cioè dalle somme) che lo stesso fosse costretto a corrispondere alla società di leasing – ed in forza del contratto di leasing - in caso di perimento (a causa di incendio, furto rapina…) del bene locato.
La compagnia assicurativa ha eccepito la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.
E' indubbio che il veicolo oggetto del contratto di leasing è andato perito a causa di un incendio in data
24.2.2018 e che la ha presentato una denuncia presso la stazione dei Carabinieri Parte_1
RI (come risulta dedotto – lettera doc 4 - e non contestato).
Risulta, inoltre, che tra le parti sono intercorse le seguenti comunicazioni:
con lettera dd. 15.5.2018 (doc.4) la ha denunciato il sinistro chiedendo il pagamento Parte_1 dell'indennità;
con successiva istanza dd. 30.7.2018 ha invitato la compagnia assicurativa a partecipare alla negoziazione assistita;
con comunicazione dd. 27.8.2018 (doc.8) la ha precisato di non aver interesse a partecipare alla CP_2 procedura di negoziazione assistita “per i seguenti motivi: siamo in attesa dell'esito delle indagini in corso sulle effettiva cause del sinistro. Ritorneremo in argomento all'esito delle stesse”;
con email dd. 9.4.2019 (doc.5) l'attrice ha sollecitato la definizione della vertenza;
a tale richiesta la compagnia assicurativa ha nuovamente risposto con email dd. 9.4.2019 (doc. 7) ribadendo che “con riferimento al sinistro in oggetto, reiteriamo le nostre precedenti comunicazione, siamo in attesa dell'esito delle indagini in corso sull'effettiva causa del sinistro, da parte delle
Autorità. Ritorneremo in argomento all'esito delle stesse”; in data 9.12.2021 la NI comunicava la risoluzione del contratto e con comunicazione dd.
27.12.2021 (doc.11) ha informato la compagnia assicurativa chiedendo il pagamento dell'indennità;
a tale missiva ha fatto riscontro la con email dd. 28.12.2021 (doc. 12) negando il diritto al CP_2 pagamento dell'indennizzo in quanto “il diritto vantato risulta prescritto”.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 2935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nel caso in esame, le condizioni generali di contratto (doc.9) prevedevano “Liquidazione del danno
4.1.1. Le prestazioni in denaro della Società divengono esigibili con la conclusione delle indagini necessarie per la definizione del Sinistro e dell'ammontare dell'indennizzo….
4.
2. Decorso il termine di due mesi dalla richiesta da parte del Contraente della corresponsione dell'indennizzo, la prestazione della Società diventerà esigibile qualora sia trascorso l'ulteriore
pagina 7 di 9 termine di 30 giorni dalla data di richiesta da parte del Contraente dei motivi della mancata liquidazione, senza che la Società abbia fornito i chiarimenti richiesti….
La Società ha facoltà di ritardare il pagamento, nelle seguenti ipotesi:…
4.4.2. qualora, a seguito del Sinistro, sia stata avviata un'indagine, nei confronti del Contraente, da parte di polizia o di altra autorità pubblica competente fino alla conclusione di detta indagine”.
E' evidente che la compagnia assicurativa, con le comunicazioni dd. 27.8.2018 (doc. 8) e dd. 9.4.2019
(doc.7) si è espressamente avvalsa della facoltà, prevista dalle clausole sopra evidenziate, di sospendere il pagamento (e quindi di non corrispondere l'indennizzo in quanto non esigibile per espressa previsione negoziale) sino alla definizione delle indagini da parte della autorità.
Era quindi, onere della compagnia assicurativa fornire prova nel presente giudizio (e comunicare a controparte, in base a criteri di correttezza e buona fede contrattuale) in merito al verificarsi dell'evento che rendeva esigibile il diritto all'indennizzo (sentenza n. 15991 del 18/06/2018: “l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c.”).
Ne consegue che il diritto al pagamento dell'indennità non può ritenersi prescritto.
Pertanto, la deve essere condannata a corrispondere alla la somma Controparte_5 Parte_1 di € 84.000,00, oltre ad interessi di mora dal 27.12.2021 al saldo.
In considerazione della soccombenza le spese di parte convenuta sono poste a carico dell'attrice; le spese dell'attrice sono poste a carico della , mentre devono essere compensate le spese Controparte_5 tra l'attrice e la . Tali spese vanno così liquidate: Controparte_2
fase studio: € 2.552,00;
fase introduttiva: € 1.628,00;
fase istruttoria: € 5.670,00 – 50 % in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria: € 2.835,00;
fase decisionale: € 4.253,00 – 50 % in considerazione che è stata emessa una sentenza ex art. 281 sexies cpc: € 2.126,50; totale compensi € 9.141,50 (ed € 406,50 per spese attrice), oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 102/22 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva;
pagina 8 di 9 2. Condanna la a corrispondere alla Controparte_4 la somma di € 84.000,00, oltre ad interessi di mora dal 27.12.2021 al saldo;
Parte_1
3. Condanna la e a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese di lite che liquida in € 9.141,50 per compensi, oltre Controparte_1 iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
4. Condanna la a rimborsare alla Controparte_4 Parte_1
a ed a le spese di lite che liquida in € 9.141,50
[...] Parte_2 Parte_3 per compensi ed € 406,50 per spese, oltre iva, cnpa e 15 5 ex art. 2 D.M. n.55/14;
5. Compensa le spese di lite tra gli attori e la . Controparte_2
Così deciso in data 24/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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