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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 165/2023 R.G.L., promossa in grado di appello d a
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato Parte_1
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Controparte_1
Ferrara
Appellato
All'udienza del giorno 20 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO e RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Il Tribunale di Palermo con la sentenza n.220/2023, ha condannato l' a rimborsare a euro Parte_1 Controparte_1
8.856,66, oltre interessi, a titolo di compenso da lui pagato al proprio difen- sore nel procedimento penale a suo carico, per fatti connessi con la carica di Direttore Regionale dell'Agenzia, conclusosi con l'archiviazione. Il Tribunale ha ritenuto che, stante l'esito del procedimento non potesse addebitarsi nessuna responsabilità penale al dipendente e che pertanto sus-
1 sistevano i presupposti del rimborso nella misura richiesta perché “a fronte della analitica indicazione di ciascuna delle voci elencate nella parcella e nella fattura, la contestazione del loro ammontare avanza dall'
[...]
si presenta del tutto generica”. Parte_2
2) La sentenza è stata appellata dalla per i seguenti Parte_1 motivi:
2.1 Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D.L. n. 67/1997. Sostiene l'appellante che la norma suddetta esige che sia accertata, con sen- tenza o con altro provvedimento, l'assenza di responsabilità penale del di- pendente e pertanto il Tribunale ha ritenuto erratamente che tale presuppo- sto potesse derivare dal provvedimento di archiviazione per tardività della querela, senza, quindi, valutazioni e/ accertamento sul merito.
2.2 Sulla quantificazione del rimborso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D.L. n. 67/1997 e dell'art. 2697 c.c. Deduce l'appellante che il ricorrente non aveva provato la natura e la com- plessità della attività difensiva svolta né la qualità dell'opera professionale prestata dal suo difensore per farne derivare la congruità, secondo la tariffa professionale, del compenso richiesto e che il Tribunale gli ha liquidato senza alcun accertamento al riguardo.
3) Esame dei motivi.
Il primo motivo è infondato.
L'art. 18 del D.L. 25/03/1997 n. 67 conv. in legge n. 135/1997 stabilisce che le spese relative a giudizi per responsabilità (civile, penale e ammini- strativa), promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con sentenza o provvedi- mento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministra- zioni di appartenenza nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. La questione qui dirimente riguarda l'interpretazione del presupposto “ procedimenti conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità”, ritenendo l'appellante che tale disposizione non possa ap- plicarsi a casi, come quello in esame, in cui l'archiviazione sia derivata dal difetto di una condizione di procedibilità ( era indagato per il CP_1 reato di cui all'art. 388, secondo comma , c.p. e l'archiviazione era stata di- sposta perché la querela era stata proposta oltre il termine di legge - cfr. doc. n. 14), senza, dunque, che si fosse fatto luogo ad un accertamento di merito.
2 Orbene, ritiene la Corte che la ratio della norma sia quella di tenere indenni i soggetti che per fatti relativi al proprio servizio si trovino a dovere soste- nere costi di difesa quando sia accertato che non possa essere affermata la loro responsabilità penale il che accade sia quando un accertamento di me- rito la escluda, sia quando non si possa far luogo ad alcun accertamento, per difetto della condizione che consentiva di intraprendere nei loro con- fronti l'azione penale.
Pertanto, all'archiviazione per difetto della querela può essere applicata la previsione del rimborso delle spese. Il secondo motivo è fondato per quanto di regione. Il diritto al rimborso è una erogazione che grava sulla finanza pubblica e pertanto va riconosciuto nei limiti dello "strettamente necessario" in base alle necessità difensive espresse nell'opera prestata dal difensore. Ciò rimanda ad un accertamento di fatto che espliciti le fasi processuali e l'attività in esse compiuta, onde consentire di verificare che il compenso ri- chiesto sia congruo. Ebbene, nella specie, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non vi è nessuna “analitica indicazione di ciascuna delle voci elencate nella par- cella e nella fattura”, anzi non è stata neanche prodotta una parcella, dato che si è limitato a produrre la nota del 27 maggio 2012 con la CP_1 quale il suo difensore gli aveva richiesto il pagamento del compenso di eu- ro 11.593,01 “per l'attività prestata nel proc. N. 60578/RGNR della Procu- ra di Roma”. In tale nota il difensore, Avvocato Fabrizio Biondo, espone: Il procedi- mento ....originariamente iscritto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, su eccezione di incompetenza territoriale da me avanza- ta veniva trasferito a quella presso il Tribunale di Palermo. Il PM palermi- tano alla luce delle considerazioni svolte nella mia memoria ... trasmetteva per competenza gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Qui il sostituto …dichiarando di “condividere le argomentazioni addotte dal difensore del (rectius nella memoria CP_1 CP_1 del 28-5-10 deposita presso la procura di Palermo” richiedeva l'archiviazione. A questa si opponeva la persona offesa. Seguiva il giudizio di opposizione all'esito del quale il Giudice per le indagini preliminari adottava ordinanza di archiviazione>. Ebbene tale scarno resoconto innanzi tutto non consente la verifica dei pa- rametri utilizzati in base alle tariffe professionali, dato che il professionista si è limitato ad indicare una somma complessiva senza dire come è stata determinata;
il documento non offre neanche elementi di valutazione sulle caratteristiche, sul pregio, sulla importanza e sulle difficoltà dell'attività de- fensionale prestata.
3 Emerge dalla nota il resoconto della redazione di una memoria depositata alla Procura di Palermo, di altra memoria con eccezione di incompetenza per territorio alla Procura di Gela e, verosimilmente, una richiesta di archi- viazione alla Procura di Roma in relazione alla cui redazione, in mancanza di elementi che ne facciano apprezzare il pregio e/o la complessità, deve li- quidarsi, in base al DM n. 140/2012 ratione temporis applicabile, il minimo tariffario di euro 426,00 per ciascun atto, con compenso complessivo di eu- ro 1.278,00. È poi indicato lo svolgimento di “un giudizio di opposizione” le cui spese, in mancanza di elementi circa il dispiegarsi di tale giudizio, vanno circo- scritte alle fasi di studio (euro 426), introduzione (euro 378), dibattimento
(euro 520) e decisione (euro 709) per un totale di euro 2.033, secondo la ta- riffa sopra indicata. Pertanto e in conclusione le spese complessivamente rimborsabili sono eu- ro 3.311,00 e in tale senso va parzialmente riformata l'impugnata sentenza. 4)L'esito del giudizio giustifica la parziale compensazione delle spese pro- cessuali per 1/3; l'appellante va condannato a rifondere la rimanete parte liquidata come in dispositivo.
P.Q.M
.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 220/23 del Tribunale di Palermo, riduce l'importo oggetto di statuizione di condanna ad euro 3.311,00, oltre interessi. Dichiara compensate per 1/3 le spese processuali del doppio grado e con- danna l'appellante a rifondere all'appellato la rimanente parte che liquida, per il primo grado, in euro 1.124,00 per compensi e, per questo grado, in euro 1.282,00 per compensi oltre spese e oneri di legge. Palermo 20 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco
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