Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 849/2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. SOLAZZI Parte_1
GIANFRANCO,
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in CP_1
Fano, via Carlo Gozzi, 10/C
RESISTENTE, contumace,
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.07.2024 l'istante esponeva di aver lavorato dal
12.10.2023 alle dipendenze della in forza di contratto a tempo CP_1
indeterminato, con qualifica di 'Segretaria' inquadrata al livello 'C1' del
CCNL 'Amministratori di Condominio – SACI, con mansioni di segreteria e pagina 1 di 8
A partire dal mese di febbraio 2024 i rapporti tra i titolari della società diventavano critici e la ricorrente veniva fatta oggetto di immotivato accanimento, mediante tre ingiustificate contestazioni disciplinari:
In data 15.05.2024, la contestava alla lavoratrice il seguente CP_1
fatto: “Nel tardo pomeriggio di martedì 14 maggio 2024, durante il suo turno di lavoro, le era stato affidato il compito di consegnare brevi manu al sig. il blocchetto degli assegni intestato al Condominio Villa Parte_2
Anna, con l'accortezza di far firmare con firma leggibile e far timbrare la ricevuta di avvenuta consegna allo Stesso, vista l'importanza e la delicatezza dell'operazione. Disattendendo le precise indicazioni che
l'amministratore Le aveva dato, ha fatto firmare la ricevuta al sig. Pt_2
con non curanza, tanto è che nella ricevuta era presente un semplice
“scarabocchio” non identificabile e non leggibile, e oltretutto senza timbro.
Pertanto l'amministratore stesso si è dovuto poi occupare personalmente della consegna, inviando tramite pec al SI. la ricevuta di consegna, Pt_2
affinché fosse firmata”.
In realtà, alla SI.ra on era stata data alcuna specifica direttiva circa le Pt_1
modalità di raccolta firma dal SI. dovendo solamente consegnargli Pt_2
il blocchetto degli assegni e farsi accusare ricevuta, nient'altro. Inoltre, il blocchetto in parola era solo l'ultimo di una serie di documenti da recapitare al nell'ambito del citato passaggio di consegne. Già in precedenza, il Pt_2
SI. (socio ) aveva personalmente consegnato Persona_1 CP_1
al ulteriore documentazione, tra l'altro facendosene attestare la Pt_2
pagina 2 di 8 ricevuta con semplice sottoscrizione e senza timbro, proprio come aveva fatto qualche tempo dopo la dipendente.
La resistente applicava la sanzione del rimprovero scritto.
In data 17.05.2024 controparte muoveva una seconda contestazione dal seguente tenore: “in seguito alla sua richiesta di permesso per il giorno
16/05/2024 pervenutaci con pec in data 15/05/2024, pur non avendole autorizzato tale permesso, Lei non si è presentata al lavoro per recarsi ad una manifestazione sportiva, incurante delle disposizioni aziendali”.
In realtà, la ricorrente, in vista dell'arrivo a Fano della competizione ciclistica 'Giro d'Italia' per il giorno 16.05.2024, la SI.ra già svariate Pt_1
settimane prima - domandava un giorno di permesso/ferie, stante la difficoltà nel raggiungere l'ufficio a causa della chiusura delle strade e dei parcheggi limitrofi. In data 15.05.2024, il SI. scriveva nella chat Persona_2
Whatsapp di lavoro il seguente messaggio: “ se domani non vieni ti Pt_1
chiedo di mandare la comunicazione via pec”. La ricorrente rispondeva chiedendo conferma dell'indirizzo pec aziendale e al successivo messaggio del datore che la informava dell'esistenza di percorsi alternativi per raggiungere lo studio, la SI.ra ribadiva: “OK, MA POSSO Pt_1
PRENDERE UNA GIORNATA DI PERMESSO?”. Alla domanda il SI. rispondeva: “NON POSSO NEGARLA”. Per_1
L'istante, facendo affidamento sul positivo riscontro dell'istanza di permesso, ne usufruiva, trasmettendo, comunque, la pec sollecitata dal datore di lavoro. Sennonché, con sorpresa, l'indomani la stessa apprendeva che il permesso le era stato negato con comunicazione delle ore 06:53 del giorno stesso (16.05.2024) e che, quindi, l'assenza era da intendersi non giustificata.
pagina 3 di 8 Per tali fatti la resistente applicava la sanzione della sospensione dal lavoro per 5 giorni.
La terza contestazione veniva disposta in data 21.05.2024 ed era del seguente tenore “ successivamente alla sua richiesta di ferie dal 20.05.2024 tramite Pec del Patronato al quale si è rivolta per giustificare le contestazioni disciplinari a Lei indirizzate, - in seguito alla risposta pec del
20/05/2024 a Lei inviata con la quale non abbiamo potuto autorizzare tale richiesta di ferie per l'intensa mole di lavoro prevista nel periodo, Lei non si
è comunque presentata al lavoro il giorno 20.05.2024, senza dare giustificazione alcuna e senza una tempestiva comunicazione della sua assenza prima dell'inizio dell'orario di lavoro che sarebbe dovuta avvenire alle ore 16:00 del 20/05/2024. Ricordandole che l'art. 184 Ccnl applicato in azienda prevede espressamente che l'assenza, nel suo inizio ed in ogni prognosi successiva, deve essere comunicata dal lavoratore con tempestiva diligenza prima dell'inizio del turno di lavoro, facciamo presente che solamente nella giornata di oggi 21/05/2024 alle ore 15.36 (ovvero 24 minuti prima dell'inizio del turno del giorno 21/05/2024 e dopo la completa assenza del giorno 20/05/2024) abbiamo ricevuto per pec, la sua comunicazione di invio del protocollo del certificato medico telematico, decorrente oltretutto da ieri 20/05/2024 e fino al 02/06/2024”.
La ricorrente, dopo aver chiesto 3 giorni di ferie il 18.05.2024, il lunedì successivo (20.05.2024), la SI.ra ubiva una forte crisi da stress che le Pt_1
impediva di recarsi al lavoro. Di tale condizione, la stessa ne informava subito il medico di famiglia, che però, non visitando quel giorno, rimandava all'indomani (21.05.2024). Non appena effettuata la visita (ore 15:20 circa), la SI.ra trasmetteva allo studio il numero di protocollo Pt_1 CP_1
pagina 4 di 8 del certificato medico e la durata della prognosi. Successivamente, i giorni
26-27.05.2024 la dipendente veniva sottoposta a controllo domiciliare, che confermava “incapacità al lavoro con prognosi a tutto il 02.06.2024”.
Cionondimeno, con pec del 28.05.2024 (quindi durante il periodo di malattia) il datore di lavoro, richiamando le precedenti contestazioni disciplinari, le intimava licenziamento per giusta causa con effetto immediato, dichiarando venuto meno il vincolo fiduciario.
La difesa ricorrente contestava la fondatezza degli addebiti disciplinari e del licenziamento. Quest'ultimo in particolare contrastava con la sanzione conservativa prevista per l'ipotesi dell'assenza ingiustificata dall'art. 300 del ccnl. Il rapporto in ogni caso non poteva ritenersi cessato prima della fine della prognosi di malattia in data 05.06.2024.
La ricorrente concludeva chiedendo fosse accertata l'illegittimità del licenziamento e previa dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro, condannare la convenuta al pagamento di importo pari ad una mensilità di retribuzione in misura comunque non inferiore a tre mensilità, oltre al pagamento di € 95,20 a titolo di indennità di malattia e festività non goduta.
Parte resistente restava contumace.
***
Il petitum della domanda della ricorrente si correla al licenziamento per giusta causa intimato alla ricorrente con nota del 28.05.2024 (doc. 23, ric.) in seguito alla contestazione disciplinare del 21.05.2024 relativa all'assenza dal lavoro asseritamente ingiustificata del giorno 20.05.2024.
A tale riguardo, dagli atti risulta confermato che la ricorrente, il 20.05.2024, non poteva recarsi al lavoro per una condizione patologica di esaurimento fisico e psichico.
pagina 5 di 8 Il certificato medico risulta rilasciato in data 20.05.2024. Non risulta perciò confermata l'allegazione secondo cui poiché il medico non visitava il 20 maggio, la visita veniva svolta il giorno dopo (21.05.2024). Il ritardo nella comunicazione dell'assenza e della malattia risulta pertanto documentalmente evidente.
In sostanza, ciò che risulta dagli atti è che la ricorrente si è assentata dal lavoro a causa di una malattia, comunicata al datore di lavoro il giorno successivo all'assenza.
Occorre distinguere tra comunicazione e giustificazione dell'assenza. Nel caso dell'assenza dovuta a malattia, la giustificazione dell'assenza è costituita dal certificato medico che l'attesta e che viene comunicato al datore di lavoro per via telematica. Il lavoratore ha però il dovere di comunicare l'assenza al datore di lavoro il prima possibile, in modo da consentirgli di far fronte tempestivamente all'assenza.
Nel caso in esame ciò che il datore di lavoro poteva imputare alla ricorrente era solo il ritardo nella comunicazione dell'assenza, poiché la malattia era debitamente giustificata dal certificato medico.
A norma dell'art. 300 del ccnl, “Le assenze, salvo il caso di provato impedimento, devono essere normalmente giustificate prima dell'inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà, devono essere comunicate, entro le prime 4 ore dall'inizio o dalla continuazione dell'assenza stessa. In caso di mancata comunicazione e della prova dell'impedimento, l'assenza sarà considerata a tutti gli effetti ingiustificata, con diritto dell'azienda ad instaurare il procedimento disciplinare. Inoltre, indipendentemente dall'attivazione di tale procedimento disciplinare, il lavoratore perderà il
pagina 6 di 8 diritto alla retribuzione diretta, differita e alla corrispondente quota del t.f.r. nei modi previsti dal successivo articolo”.
La mancata tempestiva comunicazione dell'assenza e del relativo impedimento renda ingiustificata l'assenza, privando il lavoratore della connessa retribuzione. Le ulteriori possibili conseguenze sul piano disciplinare non consistono però nel licenziamento poiché, a norma dell'art. 313, lett. e), del ccnl, l'assenza ingiustificata comporta l'applicazione della sospensione.
L'art. 314 del ccnl prevede il licenziamento con preavviso nel caso in cui il lavoratore sia stato sanzionato e sia recidivo per essersi assentato dal lavoro.
L'applicazione di questa disposizione è però da escludersi, poiché la contestazione disciplinare del 21.05.2024 non contiene menzione della recidiva, che costituisce all'evidenza un elemento costitutivo dell'infrazione sanzionabile con il licenziamento (v. Cass. 1909/2018).
Il licenziamento applicato alla ricorrente è perciò illegittimo, a prescindere dalla fondatezza dei precedenti addebiti e in particolare dell'assenza del
15.05.2024, contestata il 17.05.2024.
Considerata la ridotta anzianità di servizio della ricorrente, l'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, del d.lgs. 23/2015, è liquidata in tre mensilità di retribuzione
E' fondata anche la domanda di pagamento di € 95,20 posto che il licenziamento intimato in costanza di malattia è inefficace, a norma dell'art. 2110 cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e previa dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento
(28.05.2024), condanna la società in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (pari ad € 557,58), oltre al pagamento di € 95,20 al lordo delle ritenute fiscali conto lavoratore, per le ulteriori causali descritte in motivazione.
Pone a carico di parte le spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro li 19.03.2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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