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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/11/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1459/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1459/2025 tra nato il [...], a [...], ivi residente in [...]
n. 40, c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, C.F._1 dall' Avv. Giacomo Giuseppe Massimelli, presso il cui studio, in Nizza Monferrato, via Pio Corsi n. 54
ATTORE
e con sede in Via Roma n. 19, 10070 Cantoria (TO), c.f. e p. iva in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO
Oggi 21 novembre 2025 ad ore 11,01 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi a mezzo di note scritte ex art. 127ter cpc:
Per l'attore l'avv. Giacomo Giuseppe Massimelli. Per il convenuto nessuno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 12,57.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1459/2025 promossa da:
nato il [...], a [...], ivi residente in [...]
n. 40, c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, C.F._1 dall' Avv. Giacomo Giuseppe Massimelli, presso il cui studio, in Nizza Monferrato, via Pio Corsi n. 54
ATTORE e con sede in Via Roma n. 19, 10070 Cantoria (TO), c.f. e p. iva in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore ha così concluso: Voglia l'On. Tribunale adito, per quanto esposto in narrativa, nel merito:
- dichiarare, per il combinato disposto degli artt. 1453, 1454 c.c., l'avvenuta risoluzione dei contratti di fornitura ed installazione di caldaia ed infissi;
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta c.f. e p. iva al pagamento in CP_2 P.IVA_1 favore della parte ricorrente sig. , a titolo di risarcimento danni, della somma pari Parte_1 ad euro 33.563,35 come stabilito nella Relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio del 28 ottobre 2024, nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 1521/2024, o di altra diversa somma meglio vista o da accertare in corso di causa, maggiorata da rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo oltre interessi moratori dalla domanda.
- dichiarare tenuta e condannare , in ogni caso, la convenuta c.f. e p. iva al CP_1 P.IVA_1 rimborso, in favore della ricorrente, dalle spese tecniche e legali sostenute dal ricorrente nel giudizio di Consulenza Tecnica Preventiva R.G. 1521/2024:
-) per la C.T.U. dell'Ing. pari ad euro 2.719,6; Per_1
-) per le spese del Consulente tecnico di parte Geometra per euro 1.152,90; Persona_2
-) per le spese legali pari ad euro 2.059,10;
-) in estremo subordine dichiarare tenuta e condannare la convenuta c.f. e p. iva CP_1
, alla restituzione delle somme versate dal ricorrente per il proprio adempimento P.IVA_1 contrattuale, per un totale complessivo di euro 19.288,80.
In via istruttoria:
pagina 2 di 6 -) si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice Voglia acquisire al Relazione Tecnica formatasi nel sopraindicato giudizio di Accertamento tecnico preventivo, elaborata dall'Ing. (doc Persona_3
11).
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi di prova
Con vittoria di spese e onorari ai sensi di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. datato 15.6.2024 regolarmente notificato il ricorrente ha così esposto: “1) il ricorrente, sig. è comproprietario insieme al fratello , di un Parte_1 CP_3 immobile sito in Nizza Monferrato, via Mario Tacca n. 40 (doc 1); 2) sul finire dell'anno 2022 il predetto decideva di rinnovare l'impianto di riscaldamento con il cambio della caldaia e delle tubature connesse, oltre alla sostituzione degli infissi del suddetto immobile;
3) nel mese di luglio 2022, pertanto, il sig. sottoscriveva con la Ditta Fire&Box, p.i. , con sede in Cantoria Pt_1 P.IVA_1
(To), via Roma n. 19, due distinti contratti di fornitura ed installazione: a) fornitura ed installazione di una nuova caldaia ( doc 2); b) fornitura ed installazione di nuovi infissi ( doc 3); 4) entrambe le forniture hanno presentato problemi molto rilevanti sia in merito ai tempi di consegna ed installazione, sia in relazione alla tipologia e qualità di beni forniti oltre che alla loro corretta posa in opera;
5) in data 7 febbraio 2023 interveniva, per conto del sig. , il che, scrivendo Pt_1 Per_4 Testimone_1 alla Ditta Fire&Box, rilevava tra l'altro come la caldaia fornita ed installata non fosse a norma e necessitasse di sostituzione;
nella stessa missiva il chiedeva conto della fornitura degli infissi, Per_4 non ancora effettuata (doc 4); 6) nel corso del mese di novembre 2023 la installava quindi CP_1 una nuova caldaia, come si può evincere dai messaggi Whatsup intercorsi fra il sig. e il Pt_1 titolare della dittaFire&Box sig. (doc 5); dagli stessi messaggi emerge chiaramente Parte_2 come l'idraulico individuato dell'installazione fosse stato contattato, incaricato e diretto dalla stessa ditta fornitrice;
a seguito di questa nuova installazione non venne rilasciato alcun manuale di istruzione, né documenti fiscali o amministrativi;
allo stesso tempo, la forniva, ed installava CP_2 solo parzialmente, gli infissi senza ultimare i lavori;
7) in data 28 dicembre 2023 interveniva il sottoscritto legale con diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., nei confronti della Ditta Fire&Box, sia in merito al mancato funzionamento della nuova caldaia sia in merito al non corretta installazione degli infissi ( doc 6 ); alla predetta p.e.c. rispondeva, il titolare della riconoscendo CP_1 sostanzialmente le problematiche sia per la caldaia che per gli infissi, impegnandosi per la risoluzione;
8) nonostante diversi contatti telefonici meramente dilatori…, nessuno si è più presentato per la risoluzione dei problemi sopra citati ed il sottoscritto legale, in data 16 aprile 2024, è stato costretto ad inviare una nuova diffida ad adempiere a mezzo p.e.c. ( doc 7), rimasta ancora una volta senza riscontro concreto: i contratti sono pertanto da ritenersi risolti di diritto;
verso la fine del mese di giugno 2024, inoltre, il sig. provvedeva a far redigere una Relazione tecnica sullo stato dei Pt_1 lavori dal proprio tecnico di fiducia Geometra (doc 8); 9) si precisa che il sig. ha Per_2 Pt_1 saldato integralmente quanto dovuto alla convenuta, sia per l'installazione della caldaia che degli infissi, accendendo peraltro un finanziamento con TA … 10) Alla luce di quanto sopra, in data 28 giugno del 2024, il ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di Alessandria Ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c., R.G. n. 1521/2024, ove la parte convenuta, società pur regolarmente citata non si costituiva;
il Giudice Dott.sa Alice Ambrosio CP_1 all'udienza del 31 luglio 2024 incaricava, in qualità di C.T.U., l'Ing. , formulando il seguente Per_1 quesito (Verbale d'udienza allegato doc 11): “Il CTU, letti gli atti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitato ed ispezionato l'immobile del ricorrente, sito in Nizza Monferrato (AT), Via Mario Tacca n. 40, in particolare la caldaia, il locale caldaia, l'impianto di riscaldamento, espletata ogni altra opportuna indagine anche documentale, eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici, e con espressa autorizzazione ad accedere agli uffici comunali e all per verificare l'esistenza di CP_4 pratiche relative alla caldaia in oggetto: 1) descriva lo stato ed il funzionamento dell'impianto di pagina 3 di 6 riscaldamento dell'immobile sopra indicato, della caldaia e degli infissi;
2) accerti quindi la sussistenza della situazione di fatto lamentata dal ricorrente e delle problematiche esposte nella relazione di parte, in merito sia all'impianto di riscaldamento che agli infissi;
3) accerti le cause delle problematiche esposte dal ricorrente;
4) accerti se esiste, in merito alle forniture in oggetto, la documentazione contabile amministrativa e fiscale necessaria ai sensi di legge, in particolare per le agevolazioni fiscali;
5) indichi se e quali lavori ed opere siano necessarie per garantire un regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento, della caldaia e degli infissi e dica, a quanto ammontino le spese di tali interventi.”. La parte convenuta, come detto pur regolarmente citata, non si costituiva ed all'esito della consulenza depositata il 28 ottobre 2024, il C.T.U. concludeva: “ 4. Conclusioni Durante il sopralluogo, lo scrivente ha riscontrato e successivamente quantificato il danno relativo agli infissi, i quali non sono stati installati secondo le regole dell'arte. Inoltre, uno degli infissi presenta dimensioni errate, rendendolo inutilizzabile e quindi da sostituire. Nello specifico, per riparare il danno sarà necessario rimuovere gli attuali infissi, sostituire la ferramenta interna e reinstallarli con gli accessori perimetrali corretti. Per quanto riguarda il generatore di calore a biomassa, il sopralluogo ha evidenziato la necessità di un intervento di ripristino completo. Questo include lo smontaggio delle tubazioni esistenti e della vecchia caldaia, lo scarico dell'impianto, un lavaggio chimico, e l'installazione del nuovo generatore. Sarà inoltre necessario posare nuove tubazioni di collegamento, con l'aggiunta di isolante e valvolame, installare un addolcitore, uno scambiatore di calore, un nuovo circolatore, valvole termostatiche, cronotermostati, e completare i calcoli energetici e l'analisi della combustione. A ciò si aggiunge il rilascio del libretto di conformità e dell'attestato di certificazione energetica. Lo scrivente quantifica il danno in € 4.346,38 per gli infissi e € 20.669,55 per il generatore di calore, per un totale di € 25.015,93, IVA inclusa, come riportato nel computo metrico allegato (ALL07) . A tale importo vanno sommati € 2.200, IVA e spese incluse, stimati forfettariamente per le spese tecniche relative alle pratiche comunali e oneri della sicurezza di ripristino. Inoltre, secondo lo scrivente, il ricorrente non ha beneficiato della detrazione fiscale per un importo minimo pari al 50%, quantificato in € 6.347,42. Il danno complessivo ammonta CP_4 dunque a € 33.563,35. ” (C.T.U. allegata doc 12) 11) che pertanto il ricorrente sig. Parte_1 vanta nei confronti della ditta convenuta la somma di euro 33.563,35, oltre alle spese CP_2 sostenute in merito alla Consulenza tecnica preventiva per euro 2.719,6 come da Decreto di liquidazione del Giudice (doc 13) e fatture dell'Ing. (doc 14 – 15 e relativi bonifici doc 16 e 17) Per_1
, oltre le spese del Consulente di parte Geometra per euro 1.152,90 ( doc 18) e spese legali per Per_2 euro 2.059,10 ( doc 19). 12) appare di tutta evidenza la responsabilità da inadempimento contrattuale della part convenuta”.
2. All'udienza del 24.9.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte, il Giudice “ritenuta la causa matura per la decisione essendo prettamente documentale, fissa l'udienza del 20 novembre 2025 ore 12,00 per la discussione ex art. 281 sexies cpc con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.”.
§
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
Nella specie a seguito dell'istruttoria documentale risulta provato che il ricorrente, avendo a suo tempo deciso di rinnovare l'impianto di riscaldamento con il cambio della caldaia e delle tubature connesse, oltre alla sostituzione degli infissi del suo immobile, sottoscrivesse il 20.7.2022 con p.i. CP_1
, con sede in Cantoria (To), via Roma n. 19, due distinti contratti (docc. 2, 3) aventi ad P.IVA_1 oggetto la fornitura ed installazione di una nuova caldaia (doc. 2) e la fornitura ed installazione di nuovi infissi (doc. 3) ma che entrambe le forniture abbiano poi presentato problemi rilevanti sia in merito ai tempi di consegna ed installazione, sia in relazione alla tipologia e qualità di beni forniti oltre che alla loro corretta posa in opera (cfr. docc. 4-7).
pagina 4 di 6 In ragione di ciò in data 28.6.2024 il ricorrente ha proposto innanzi a questo Tribunale Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c., con R.G. n. 1521/2024, nel cui procedimento parte convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva ed il cui Giudice incaricava il C.T.U. Ing.
con studio a Silvano d'Orba (AL), in Via XX Settembre n.70, iscritto all'Ordine degli Per_1
Ingegneri della Provincia di Alessandria, infine così rispondendo al quesito nella sua relazione finale datata 28.10.2024: “Durante il sopralluogo, lo scrivente ha riscontrato e successivamente quantificato il danno relativo agli infissi, i quali non sono stati installati secondo le regole dell'arte. Inoltre, uno degli infissi presenta dimensioni errate, rendendolo inutilizzabile e quindi da sostituire. Nello specifico, per riparare il danno sarà necessario rimuovere gli attuali infissi, sostituire la ferramenta interna e reinstallarli con gli accessori perimetrali corretti. Per quanto riguarda il generatore di calore a biomassa, il sopralluogo ha evidenziato la necessità di un intervento di ripristino completo.
Questo include lo smontaggio delle tubazioni esistenti e della vecchia caldaia, lo scarico dell'impianto, un lavaggio chimico, e l'installazione del nuovo generatore. Sarà inoltre necessario posare nuove tubazioni di collegamento, con l'aggiunta di isolante e valvolame, installare un addolcitore, uno scambiatore di calore, un nuovo circolatore, valvole termostatiche, cronotermostati, e completare i calcoli energetici e l'analisi della combustione. A ciò si aggiunge il rilascio del libretto di conformità e dell'attestato di certificazione energetica. Lo scrivente quantifica il danno in € 4.346,38 per gli infissi e
€ 20.669,55 per il generatore di calore, per un totale di € 25.015,93, IVA inclusa, come riportato nel computo metrico allegato (ALL07) . A tale importo vanno sommati € 2.200, IVA e spese incluse, stimati forfettariamente per le spese tecniche relative alle pratiche comunali e oneri della sicurezza di ripristino. Inoltre, secondo lo scrivente, il ricorrente non ha beneficiato della detrazione fiscale CP_4 per un importo minimo pari al 50%, quantificato in € 6.347,42. Il danno complessivo ammonta dunque a € 33.563,35.”.
La suddetta relazione dell'ausiliario risulta essere il frutto di operazioni tecniche condotte con rigore e metodo, sicchè questo Giudice non potrà che tenerne conto.
Il convenuto ha deciso di rimanere contumace sia nel procedimento di istruzione preventiva che nel giudizio di merito.
Invero, l'art. 115 c.p.c. prescrive al Giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così il principio generale della disponibilità delle prove. Per principio di non contestazione si intende la regola processuale per cui, nel processo civile su rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dall'altra e in ciò sostanzialmente si configura un'importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia costituita in giudizio.
Tuttavia, parallelamente il nostro ordinamento prevede l'istituto della contumacia, quale scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo. Come ben osservato di recente dal giudice di merito “A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione ai base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi allegati dall'attore, incombendo, dunque, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto. In sintesi, si ricorda l'orientamento pacifico della giurisprudenza sul punto nel ritenere che
“la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. Cpc non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento pagina 5 di 6 valutabile, ai sensi dell'art. 116 primo comma cpc per trarne argomenti di prova in danno del contumace” (cfr. Cass. n. 14860 del 13\06\2023).” (Trib. Rimini, 13 maggio 2025 n. 375).
Nel merito della causa, alla luce della documentazione depositata in atti e all'esito dell'Accertamento
Tecnico Preventivo, risulta provato il grave inadempimento della società convenuta, che ben giustifica la risoluzione dei due contratti di cui è causa.
Risulta dunque fondata la richiesta di risarcimento dei danni nella misura indicata dal CTU pari ad euro 33.563,35.
Le domande inerenti i rimborsi delle spese affrontate dal ricorrente andranno accolte in quanto sono ben documentate (C.T.U. dell'Ing. pari ad euro 2.719,6; spese del Consulente tecnico di parte Per_1
Geometra per euro 1.152,90; spese legali pari ad euro 2.059,10). Persona_2
Le spese di questo giudizio seguiranno il principio di soccombenza e andranno liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, esclusa la voce istruttoria/trattazione non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'avvenuta risoluzione dei contratti di fornitura ed installazione di caldaia ed infissi di cui è causa;
Condanna c.f. e p. iva al pagamento in favore di a titolo di CP_1 P.IVA_1 Parte_1 risarcimento danni, della somma pari ad euro 33.563,35, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Dichiara e condanna c.f. e p. iva , al rimborso, in favore di CP_1 P.IVA_1 Parte_1 dalle spese tecniche e legali sostenute dal ricorrente nel giudizio di Consulenza Tecnica Preventiva R.G. 1521/2024 per: la C.T.U. dell'Ing. pari ad euro 2.719,6; le spese del Consulente tecnico di Per_1 parte Geometra per euro 1.152,90; per le spese legali pari ad euro 2.059,10; Persona_2
Condanna altresì c.f. e p. iva a rimborsare a le spese di CP_1 P.IVA_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 5.810 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 21 novembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1459/2025 tra nato il [...], a [...], ivi residente in [...]
n. 40, c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, C.F._1 dall' Avv. Giacomo Giuseppe Massimelli, presso il cui studio, in Nizza Monferrato, via Pio Corsi n. 54
ATTORE
e con sede in Via Roma n. 19, 10070 Cantoria (TO), c.f. e p. iva in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO
Oggi 21 novembre 2025 ad ore 11,01 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi a mezzo di note scritte ex art. 127ter cpc:
Per l'attore l'avv. Giacomo Giuseppe Massimelli. Per il convenuto nessuno.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 12,57.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1459/2025 promossa da:
nato il [...], a [...], ivi residente in [...]
n. 40, c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, C.F._1 dall' Avv. Giacomo Giuseppe Massimelli, presso il cui studio, in Nizza Monferrato, via Pio Corsi n. 54
ATTORE e con sede in Via Roma n. 19, 10070 Cantoria (TO), c.f. e p. iva in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore ha così concluso: Voglia l'On. Tribunale adito, per quanto esposto in narrativa, nel merito:
- dichiarare, per il combinato disposto degli artt. 1453, 1454 c.c., l'avvenuta risoluzione dei contratti di fornitura ed installazione di caldaia ed infissi;
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta c.f. e p. iva al pagamento in CP_2 P.IVA_1 favore della parte ricorrente sig. , a titolo di risarcimento danni, della somma pari Parte_1 ad euro 33.563,35 come stabilito nella Relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio del 28 ottobre 2024, nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. n. 1521/2024, o di altra diversa somma meglio vista o da accertare in corso di causa, maggiorata da rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo oltre interessi moratori dalla domanda.
- dichiarare tenuta e condannare , in ogni caso, la convenuta c.f. e p. iva al CP_1 P.IVA_1 rimborso, in favore della ricorrente, dalle spese tecniche e legali sostenute dal ricorrente nel giudizio di Consulenza Tecnica Preventiva R.G. 1521/2024:
-) per la C.T.U. dell'Ing. pari ad euro 2.719,6; Per_1
-) per le spese del Consulente tecnico di parte Geometra per euro 1.152,90; Persona_2
-) per le spese legali pari ad euro 2.059,10;
-) in estremo subordine dichiarare tenuta e condannare la convenuta c.f. e p. iva CP_1
, alla restituzione delle somme versate dal ricorrente per il proprio adempimento P.IVA_1 contrattuale, per un totale complessivo di euro 19.288,80.
In via istruttoria:
pagina 2 di 6 -) si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice Voglia acquisire al Relazione Tecnica formatasi nel sopraindicato giudizio di Accertamento tecnico preventivo, elaborata dall'Ing. (doc Persona_3
11).
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi di prova
Con vittoria di spese e onorari ai sensi di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. datato 15.6.2024 regolarmente notificato il ricorrente ha così esposto: “1) il ricorrente, sig. è comproprietario insieme al fratello , di un Parte_1 CP_3 immobile sito in Nizza Monferrato, via Mario Tacca n. 40 (doc 1); 2) sul finire dell'anno 2022 il predetto decideva di rinnovare l'impianto di riscaldamento con il cambio della caldaia e delle tubature connesse, oltre alla sostituzione degli infissi del suddetto immobile;
3) nel mese di luglio 2022, pertanto, il sig. sottoscriveva con la Ditta Fire&Box, p.i. , con sede in Cantoria Pt_1 P.IVA_1
(To), via Roma n. 19, due distinti contratti di fornitura ed installazione: a) fornitura ed installazione di una nuova caldaia ( doc 2); b) fornitura ed installazione di nuovi infissi ( doc 3); 4) entrambe le forniture hanno presentato problemi molto rilevanti sia in merito ai tempi di consegna ed installazione, sia in relazione alla tipologia e qualità di beni forniti oltre che alla loro corretta posa in opera;
5) in data 7 febbraio 2023 interveniva, per conto del sig. , il che, scrivendo Pt_1 Per_4 Testimone_1 alla Ditta Fire&Box, rilevava tra l'altro come la caldaia fornita ed installata non fosse a norma e necessitasse di sostituzione;
nella stessa missiva il chiedeva conto della fornitura degli infissi, Per_4 non ancora effettuata (doc 4); 6) nel corso del mese di novembre 2023 la installava quindi CP_1 una nuova caldaia, come si può evincere dai messaggi Whatsup intercorsi fra il sig. e il Pt_1 titolare della dittaFire&Box sig. (doc 5); dagli stessi messaggi emerge chiaramente Parte_2 come l'idraulico individuato dell'installazione fosse stato contattato, incaricato e diretto dalla stessa ditta fornitrice;
a seguito di questa nuova installazione non venne rilasciato alcun manuale di istruzione, né documenti fiscali o amministrativi;
allo stesso tempo, la forniva, ed installava CP_2 solo parzialmente, gli infissi senza ultimare i lavori;
7) in data 28 dicembre 2023 interveniva il sottoscritto legale con diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., nei confronti della Ditta Fire&Box, sia in merito al mancato funzionamento della nuova caldaia sia in merito al non corretta installazione degli infissi ( doc 6 ); alla predetta p.e.c. rispondeva, il titolare della riconoscendo CP_1 sostanzialmente le problematiche sia per la caldaia che per gli infissi, impegnandosi per la risoluzione;
8) nonostante diversi contatti telefonici meramente dilatori…, nessuno si è più presentato per la risoluzione dei problemi sopra citati ed il sottoscritto legale, in data 16 aprile 2024, è stato costretto ad inviare una nuova diffida ad adempiere a mezzo p.e.c. ( doc 7), rimasta ancora una volta senza riscontro concreto: i contratti sono pertanto da ritenersi risolti di diritto;
verso la fine del mese di giugno 2024, inoltre, il sig. provvedeva a far redigere una Relazione tecnica sullo stato dei Pt_1 lavori dal proprio tecnico di fiducia Geometra (doc 8); 9) si precisa che il sig. ha Per_2 Pt_1 saldato integralmente quanto dovuto alla convenuta, sia per l'installazione della caldaia che degli infissi, accendendo peraltro un finanziamento con TA … 10) Alla luce di quanto sopra, in data 28 giugno del 2024, il ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di Alessandria Ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c., R.G. n. 1521/2024, ove la parte convenuta, società pur regolarmente citata non si costituiva;
il Giudice Dott.sa Alice Ambrosio CP_1 all'udienza del 31 luglio 2024 incaricava, in qualità di C.T.U., l'Ing. , formulando il seguente Per_1 quesito (Verbale d'udienza allegato doc 11): “Il CTU, letti gli atti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitato ed ispezionato l'immobile del ricorrente, sito in Nizza Monferrato (AT), Via Mario Tacca n. 40, in particolare la caldaia, il locale caldaia, l'impianto di riscaldamento, espletata ogni altra opportuna indagine anche documentale, eventualmente anche presso terzi e pubblici uffici, e con espressa autorizzazione ad accedere agli uffici comunali e all per verificare l'esistenza di CP_4 pratiche relative alla caldaia in oggetto: 1) descriva lo stato ed il funzionamento dell'impianto di pagina 3 di 6 riscaldamento dell'immobile sopra indicato, della caldaia e degli infissi;
2) accerti quindi la sussistenza della situazione di fatto lamentata dal ricorrente e delle problematiche esposte nella relazione di parte, in merito sia all'impianto di riscaldamento che agli infissi;
3) accerti le cause delle problematiche esposte dal ricorrente;
4) accerti se esiste, in merito alle forniture in oggetto, la documentazione contabile amministrativa e fiscale necessaria ai sensi di legge, in particolare per le agevolazioni fiscali;
5) indichi se e quali lavori ed opere siano necessarie per garantire un regolare funzionamento dell'impianto di riscaldamento, della caldaia e degli infissi e dica, a quanto ammontino le spese di tali interventi.”. La parte convenuta, come detto pur regolarmente citata, non si costituiva ed all'esito della consulenza depositata il 28 ottobre 2024, il C.T.U. concludeva: “ 4. Conclusioni Durante il sopralluogo, lo scrivente ha riscontrato e successivamente quantificato il danno relativo agli infissi, i quali non sono stati installati secondo le regole dell'arte. Inoltre, uno degli infissi presenta dimensioni errate, rendendolo inutilizzabile e quindi da sostituire. Nello specifico, per riparare il danno sarà necessario rimuovere gli attuali infissi, sostituire la ferramenta interna e reinstallarli con gli accessori perimetrali corretti. Per quanto riguarda il generatore di calore a biomassa, il sopralluogo ha evidenziato la necessità di un intervento di ripristino completo. Questo include lo smontaggio delle tubazioni esistenti e della vecchia caldaia, lo scarico dell'impianto, un lavaggio chimico, e l'installazione del nuovo generatore. Sarà inoltre necessario posare nuove tubazioni di collegamento, con l'aggiunta di isolante e valvolame, installare un addolcitore, uno scambiatore di calore, un nuovo circolatore, valvole termostatiche, cronotermostati, e completare i calcoli energetici e l'analisi della combustione. A ciò si aggiunge il rilascio del libretto di conformità e dell'attestato di certificazione energetica. Lo scrivente quantifica il danno in € 4.346,38 per gli infissi e € 20.669,55 per il generatore di calore, per un totale di € 25.015,93, IVA inclusa, come riportato nel computo metrico allegato (ALL07) . A tale importo vanno sommati € 2.200, IVA e spese incluse, stimati forfettariamente per le spese tecniche relative alle pratiche comunali e oneri della sicurezza di ripristino. Inoltre, secondo lo scrivente, il ricorrente non ha beneficiato della detrazione fiscale per un importo minimo pari al 50%, quantificato in € 6.347,42. Il danno complessivo ammonta CP_4 dunque a € 33.563,35. ” (C.T.U. allegata doc 12) 11) che pertanto il ricorrente sig. Parte_1 vanta nei confronti della ditta convenuta la somma di euro 33.563,35, oltre alle spese CP_2 sostenute in merito alla Consulenza tecnica preventiva per euro 2.719,6 come da Decreto di liquidazione del Giudice (doc 13) e fatture dell'Ing. (doc 14 – 15 e relativi bonifici doc 16 e 17) Per_1
, oltre le spese del Consulente di parte Geometra per euro 1.152,90 ( doc 18) e spese legali per Per_2 euro 2.059,10 ( doc 19). 12) appare di tutta evidenza la responsabilità da inadempimento contrattuale della part convenuta”.
2. All'udienza del 24.9.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte, il Giudice “ritenuta la causa matura per la decisione essendo prettamente documentale, fissa l'udienza del 20 novembre 2025 ore 12,00 per la discussione ex art. 281 sexies cpc con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.”.
§
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
Nella specie a seguito dell'istruttoria documentale risulta provato che il ricorrente, avendo a suo tempo deciso di rinnovare l'impianto di riscaldamento con il cambio della caldaia e delle tubature connesse, oltre alla sostituzione degli infissi del suo immobile, sottoscrivesse il 20.7.2022 con p.i. CP_1
, con sede in Cantoria (To), via Roma n. 19, due distinti contratti (docc. 2, 3) aventi ad P.IVA_1 oggetto la fornitura ed installazione di una nuova caldaia (doc. 2) e la fornitura ed installazione di nuovi infissi (doc. 3) ma che entrambe le forniture abbiano poi presentato problemi rilevanti sia in merito ai tempi di consegna ed installazione, sia in relazione alla tipologia e qualità di beni forniti oltre che alla loro corretta posa in opera (cfr. docc. 4-7).
pagina 4 di 6 In ragione di ciò in data 28.6.2024 il ricorrente ha proposto innanzi a questo Tribunale Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 c.p.c., con R.G. n. 1521/2024, nel cui procedimento parte convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva ed il cui Giudice incaricava il C.T.U. Ing.
con studio a Silvano d'Orba (AL), in Via XX Settembre n.70, iscritto all'Ordine degli Per_1
Ingegneri della Provincia di Alessandria, infine così rispondendo al quesito nella sua relazione finale datata 28.10.2024: “Durante il sopralluogo, lo scrivente ha riscontrato e successivamente quantificato il danno relativo agli infissi, i quali non sono stati installati secondo le regole dell'arte. Inoltre, uno degli infissi presenta dimensioni errate, rendendolo inutilizzabile e quindi da sostituire. Nello specifico, per riparare il danno sarà necessario rimuovere gli attuali infissi, sostituire la ferramenta interna e reinstallarli con gli accessori perimetrali corretti. Per quanto riguarda il generatore di calore a biomassa, il sopralluogo ha evidenziato la necessità di un intervento di ripristino completo.
Questo include lo smontaggio delle tubazioni esistenti e della vecchia caldaia, lo scarico dell'impianto, un lavaggio chimico, e l'installazione del nuovo generatore. Sarà inoltre necessario posare nuove tubazioni di collegamento, con l'aggiunta di isolante e valvolame, installare un addolcitore, uno scambiatore di calore, un nuovo circolatore, valvole termostatiche, cronotermostati, e completare i calcoli energetici e l'analisi della combustione. A ciò si aggiunge il rilascio del libretto di conformità e dell'attestato di certificazione energetica. Lo scrivente quantifica il danno in € 4.346,38 per gli infissi e
€ 20.669,55 per il generatore di calore, per un totale di € 25.015,93, IVA inclusa, come riportato nel computo metrico allegato (ALL07) . A tale importo vanno sommati € 2.200, IVA e spese incluse, stimati forfettariamente per le spese tecniche relative alle pratiche comunali e oneri della sicurezza di ripristino. Inoltre, secondo lo scrivente, il ricorrente non ha beneficiato della detrazione fiscale CP_4 per un importo minimo pari al 50%, quantificato in € 6.347,42. Il danno complessivo ammonta dunque a € 33.563,35.”.
La suddetta relazione dell'ausiliario risulta essere il frutto di operazioni tecniche condotte con rigore e metodo, sicchè questo Giudice non potrà che tenerne conto.
Il convenuto ha deciso di rimanere contumace sia nel procedimento di istruzione preventiva che nel giudizio di merito.
Invero, l'art. 115 c.p.c. prescrive al Giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così il principio generale della disponibilità delle prove. Per principio di non contestazione si intende la regola processuale per cui, nel processo civile su rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dall'altra e in ciò sostanzialmente si configura un'importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia costituita in giudizio.
Tuttavia, parallelamente il nostro ordinamento prevede l'istituto della contumacia, quale scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo. Come ben osservato di recente dal giudice di merito “A differenza di altri ordinamenti, il nostro configura la contumacia come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione ai base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costitutivi allegati dall'attore, incombendo, dunque, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto. In sintesi, si ricorda l'orientamento pacifico della giurisprudenza sul punto nel ritenere che
“la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. Cpc non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento pagina 5 di 6 valutabile, ai sensi dell'art. 116 primo comma cpc per trarne argomenti di prova in danno del contumace” (cfr. Cass. n. 14860 del 13\06\2023).” (Trib. Rimini, 13 maggio 2025 n. 375).
Nel merito della causa, alla luce della documentazione depositata in atti e all'esito dell'Accertamento
Tecnico Preventivo, risulta provato il grave inadempimento della società convenuta, che ben giustifica la risoluzione dei due contratti di cui è causa.
Risulta dunque fondata la richiesta di risarcimento dei danni nella misura indicata dal CTU pari ad euro 33.563,35.
Le domande inerenti i rimborsi delle spese affrontate dal ricorrente andranno accolte in quanto sono ben documentate (C.T.U. dell'Ing. pari ad euro 2.719,6; spese del Consulente tecnico di parte Per_1
Geometra per euro 1.152,90; spese legali pari ad euro 2.059,10). Persona_2
Le spese di questo giudizio seguiranno il principio di soccombenza e andranno liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, esclusa la voce istruttoria/trattazione non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'avvenuta risoluzione dei contratti di fornitura ed installazione di caldaia ed infissi di cui è causa;
Condanna c.f. e p. iva al pagamento in favore di a titolo di CP_1 P.IVA_1 Parte_1 risarcimento danni, della somma pari ad euro 33.563,35, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Dichiara e condanna c.f. e p. iva , al rimborso, in favore di CP_1 P.IVA_1 Parte_1 dalle spese tecniche e legali sostenute dal ricorrente nel giudizio di Consulenza Tecnica Preventiva R.G. 1521/2024 per: la C.T.U. dell'Ing. pari ad euro 2.719,6; le spese del Consulente tecnico di Per_1 parte Geometra per euro 1.152,90; per le spese legali pari ad euro 2.059,10; Persona_2
Condanna altresì c.f. e p. iva a rimborsare a le spese di CP_1 P.IVA_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 5.810 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 21 novembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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