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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/11/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Cremona
R.G. N. 1118/2024
Verbale della causa
Oggi 04 novembre 2025, alle ore 14:30, nella causa tra contro Parte_1
innanzi al GOP dr. LV Binetti, sono comparsi: Controparte_1
per , nessuno compare;
Pt_1 Parte_1
per contumace, nessuno compare;
Controparte_1
Il giudice, dopo la camera di consiglio, riapre il verbale di causa e decide la causa con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies CPC che pubblica mediante lettura alle parti, non presenti, del dispositivo e motivazioni e versata di seguito a verbale.
pag. 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
In persona del giudice dr. LV Binetti, pronuncia la seguente sentenza nella causa vertente tra:
( ), con l'Avv. Gaia Scorsetti, Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 contumace,
Resistente
Motivi della decisione
Fatto e processo.
Con ricorso ex art. 281decies CPC del 21.06.2024, notificato, unitamente all'ordinanza del 02/07/24 di fissazione dell'udienza del 05.02.25, a mezzo mail pec a in data 04.07.2025, conveniva in Email_1 Parte_1
giudizio (di seguito solo per sentire: “- accertare e Controparte_1 CP_1
dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per grave inadempimento ed Controparte_1 esclusivo fatto e colpa di quest'ultima; - accertare e dichiarare la debenza da parte di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore di Controparte_1 della somma in sorte capitale di € 11.000,00 (undicimila/00), oltre Parte_1 interessi legali dal 14.03.2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria,
e per l'effetto secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. In via principale: condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla restituzione in favore di della somma di € 11.000,00 Parte_1
(undicimila/00), o di quella diversa somma che dovesse emergere in esito al presente giudizio,
pag. 2 di 11 oltre interessi legali dal 14.03.2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di accogliere la domanda svolta in via principale, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore a indennizzare ex art. 2041 c.c. Parte_1 nella misura che risulterà accertata in corso di causa e comunque non inferiore rispetto a quella di € 11.000,00 (undicimila/00) versata in data 14.03.2022, oltre interessi legali dal 14.03.2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. - In ogni caso: condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. Controparte_1
96 comma 3 c.p.c. alla corresponsione di una somma in favore di la cui Parte_1 determinazione si rimette all'equo apprezzamento del Giudicante, a fronte della mancata risposta all'invito alla stipula di negoziazione assistita. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre Iva, C.p.a., e 15% rimborso spese generali come per legge, con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.”
La ricorrente, a fondamento delle proprie istanze, sosteneva di aver ricevuto in donazione, in comproprietà con la sorella , un immobile sito in Neive Persona_1
(TN) alla Via Demaria n. 41/43 che necessitava di lavori di ristrutturazione e ammodernamento, soprattutto per quanto riguarda gli impianti idrici e di climatizzazione (doc. 1 e 2 di parte ricorrente). Che per l'esecuzione dei lavori si sarebbe rivolta, dietro consiglio di persona fidata di sua conoscenza, al Sig. CP_2
legale rappresentante della società resistente al quale avrebbe appaltato, CP_1 verbalmente, l'esecuzione dei detti lavori. Che gli accordi sulle opere da eseguire sarebbero intercorsi nell'aprile del 2021 esclusivamente per le vie brevi e senza alcun accordo scritto. Che nonostante gli accordi raggiunti la committente, fino a marzo 2022, non avrebbe ricevuto più alcuna notizia dalla società appaltatrice e tanto anche all'esito di numerosi tentativi di contatto espletati tramite telefono e applicazione di messaggistica whatsapp all'utenza del Sig. Che solo a marzo 2022 il Sig. CP_2 CP_2
a conferma della propria disponibilità ad eseguire i lavori, avrebbe richiesto un
[...]
acconto di € 10.000,00 e fatto pervenire due fatture per un totale, IVA compresa, di €
pag. 3 di 11 11.000; la n. 16 e la n. 18, di € 5.500 caduna, entrambe del 03.03.2022, aventi ad oggetto
“acconto lavoro idrico/termico presso vostro alloggio sito in Neive”. Acconto che sarebbe stato pagato dalla committente con bonifico del 14.03.2022 con causale “fatture 16/18”. Che, al pagamento delle somme richieste in acconto, sarebbe seguita l'assoluta inerzia della ditta appaltatrice interrotta solo il 13 luglio del 2022 dalla ricezione, sempre via whatsapp, di due preventivi di riepilogo, uno per ogni porzione dell'immobile, rispettivamente di € 19.300,00 e l'altro di € 15.000,00. Al detto invio sarebbe seguito, ancora una volta e nonostante i ripetuti solleciti telefonici e per messaggi, l'assoluto silenzio da parte di tanto che nel febbraio del 2023, la ricorrente avrebbe CP_1
venduto l'immobile nello stato in cui si trovava e, per il tramite di un proprio legale di fiducia, diffidato la ditta appaltatrice ad adempiere il contratto intercorso o a restituire le somme ricevute e a concludere una convenzione di negoziazione assistita (doc. 10).
Diffida ed invito che sarebbero rimasti privi di riscontro, se non verbali, fino all'aprile del 2024, quando con un messaggio whatsapp il legale rappresentante p.t. di Sig. CP_1
chiedeva alla ricorrente i propri riferimenti bancari affinchè potesse provvedere a CP_2
restituire l'acconto ricevuto ed annullare le fatture emesse. Messaggio che la ricorrente avrebbe riscontrato il 10.05.2024, inviando all'appaltatrice il proprio numero di IBAN, al quale comunque, non sarebbe seguito alcun riscontro, né la restituzione delle somme corrisposte in acconto (doc. 12).
All'udienza del 05.02.2025, fissata in modalità trattazione scritta con ordinanza del
02.07.2024, solo la ricorrente depositava le note scritte ai sensi dell'art 127 ter CPC.
All'esito, con successiva ordinanza del 08.02.2025, il giudice, verificata la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo mail all'indirizzo PEC della società resistente dichiarava la contumacia di quest'ultima e rinviava per il Email_1 prosieguo all'udienza del 08.07.2025, in presenza. Alla predetta udienza compariva il solo procuratore di parte ricorrente il quale, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, chiedeva la fissazione dell'udienza per gli incombenti di cui all'art 281 sexies CPC. All'esito il giudice fissava l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281sexies CPC,
pag. 4 di 11 concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive che solo la ricorrente depositava. All'udienza è comparso il solo procuratore di parte ricorrente che concludeva come da verbale.
Diritto
Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia della società convenuta alla quale il ricorso introduttivo ed il pedissequo provvedimento di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati alla casella PEC Email_1
che nel Registro delle Imprese risulta intestata alla odierna Controparte_1 resistente (doc. 3). Al riguardo parte ricorrente ha provato la ricezione della mail PEC contenente il ricorso ed il pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, depositando telematicamente le ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml”
e tanto consente di ritenere valida la notifica.
Nel merito, all'esito dell'attività processuale espletata, dell'esame degli atti e dei documenti di causa, la proposta domanda di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della resistente è apparsa fondata e va senz'altro accolta.
In materia di obbligazioni contrattuali, la parte contrattuale che conviene in giudizio l'altra parte di cui allega il grave inadempimento, chiedendo la risoluzione del contratto, deve provarne l'esistenza e la validità nonché l'adempimento della propria obbligazione, mentre sul convenuto grava l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. L'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto è, inoltre, subordinata alla sussistenza dell'imprescindibile presupposto che l'inadempimento sia rilevante. In altri termini, detto inadempimento deve essere tale da compromettere irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti.
Nel corso del giudizio è stata fornita la prova dell'esistenza del contratto verbale di appalto delle opere di rifacimento degli impianti idrici e termici dell'immobile di proprietà della ricorrente sito in Neive alla Via Demaria n. 41/43.
pag. 5 di 11 Al proposito appare il caso di rilevare come i negozi conclusi in forma orale rispondono al principio pacta sunt servanda, sancito nel nostro ordinamento dagli artt. 1372 e 1376 CC secondo i quali il contratto ha forza di legge tra le parti, senza limitare la sua efficacia ai soli negozi stipulati in forma solenne. Pertanto, anche i negozi stipulati verbalmente sono pienamente vincolanti e ad essi si estendono le disposizioni codicistiche che, infatti, riconoscono e attribuiscono rilevanza obbligatoria ai contratti stipulati in tale forma. Tra i contretti che non necessitano di forma scritta ad substantiam, va fatto rientrare quello di appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c. Tale contratto è infatti a forma libera in quanto può essere validamente stipulato anche oralmente. In particolare, la Corte di
Cassazione ha avuto modo di affermare che “secondo costante interpretazione, la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso oralmente, anche per facta concludentia, sicché', per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni” (Cass. Civ. n. 2303/2017); e ancora che “la stipulazione del contratto di appalto non richiede quale requisito la forma scritta” (Cass. Civ. n. 9077 /2003).
Non essendo, pertanto richiesti particolari requisiti di forma, l'esecuzione di lavori edili privati (di qualsiasi tipo) può essere affidata senza un contratto scritto oppure, come spesso accade, utilizzando e accettando semplicemente il preventivo dei lavori. Come nel caso di specie.
Ma la forma orale del negozio, ancorché valida ed ammissibile, è anche quella che meno garantisce le parti nel caso in cui dovessero sorgere contrasti sulla titolarità o l'esistenza stessa del diritto vantato. Infatti, in caso di contratto concluso con lo scambio solo orale di proposta ed accettazione, la parte che accampi l'esistenza dell'accordo così stipulato e, eventualmente, il suo inadempimento, deve fornire le prove dell'esistenza dell'accordo e del suo contenuto (oggetto, termini e condizioni). Tuttavia, il nostro ordinamento assicura comunque tutela ai negozi stipulati in modo verbale, anche sotto l'aspetto processuale, consentendo di poterne provare l'esistenza anche attraverso il comportamento tenuto dalle parti. Sul punto va, inoltre, ricordato che la mancata pag. 6 di 11 contestazione dei fatti rende superflua la prova. E ciò in quanto la mancata contestazione conferisce ai fatti un carattere non controverso, dovuto sia al sistema delle preclusioni, in forza del quale le parti hanno l'onere di collaborare al fine circoscrivere la materia controversa, sia del principio di economia processuale. Nel caso di specie la società appaltatrice, pure regolarmente citata, è rimasta contumace con ciò privandosi della possibilità di partecipare al contraddittorio e contestare i fatti e le circostanze portati dalla ricorrente, Fatti e circostanze che dunque sono rimaste del tutto incontestate.
Tuttavia, posto che la non contestazione dei fatti non costituisce una prova legale, ma un mero elemento di prova, la ricorrente ha fornito anche la prova documentale dell'esistenza dell'accordo producendo le fatture nn. 16 e 18, di € 5.500 caduna, entrambe del 03.03.2022, emesse dalla società appaltatrice, aventi ad oggetto “acconto lavoro idrico/termico presso vostro alloggio sito in Neive” (doc. 5 e 6); del pagamento delle stesse avvenuto con bonifico del 14.03.2022 con causale “fatture 16/18” (doc. 7), ed infine dei preventivi di riepilogo, uno per ogni porzione dell'immobile, rispettivamente di €
19.300,00 e l'altro di € 15.000,00 (doc. 8 e 9), ricevuti per il tramite dell'app di messaggistica whatsapp dall'utenza del Sig. legale rappresentante della CP_2 CP_1
(cfr. doc. 3) e non rifiutati dalla committente.
Del tutto sfornito di prova è, invece, risultato l'adempimento da parte dell'appaltatore, rimasto, peraltro, contumace. Per contro le ulteriori prove documentali fornite dalla ricorrente (mail e messaggi sms e whatsapp scambiati con il Sig. – doc 4 e 12 -) CP_2 fanno invece ritenere fondata l'eccezione di inadempimento, consistito nella mancata esecuzione dei lavori commissionati.
Al proposito, a suffragio della utilizzabilità dei messaggi whatsapp come fonti di prova, va rilevato che, sulla base di un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, i testi dei messaggi whatsapp, vanno considerati come documenti e sono pacificamente ammissibili e valutabili come mezzi di prova ai sensi dell'art. 2712
CC, se colui contro il quale sono stati prodotti non ne disconosce la conformità in pag. 7 di 11 maniera chiara, circostanziata ed esplicita, con una specifica allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale ed il documento prodotto e non con generiche formule di stile (cfr. Cass. Civ. n. 696/2023, n. 1250/2018, n. 8998/2001). Nel caso di specie, non solo i messaggi non sono stati oggetto di alcuna contestazione riguardo alla loro provenienza ed interpretazione da colui contro il quale sono stati utilizzati ma, inoltre, gli stessi appaiono attendibili e credibili in virtù del loro tenore, del contenuto delle conversazioni riprodotte e dei riferimenti temporali rilevabili.
Può pertanto ritenersi raggiunto l'accertamento dell'esistenza dell'inadempimento, della sua gravità e, dunque, della fondatezza della domanda di risoluzione del contratto anche in virtù dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “A norma dell'art. 1455 cod. civ. il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell'inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l'inadempimento di non scarsa importanza, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti” ( cfr: Cass.
Civ., Sez. II, Sent. 20/07/2007, n. 16084; ed anche Cass. 1773/2001; la Cass. 2954/2008; Cass.
Civ., Sez. III, 28/03/2006, n. 7083;). Nel caso di specie è stato provato che è rimasta inadempiuta l'obbligazione primaria ed essenziale della parte appaltatrice ovvero l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del contratto di appalto e descritti nei preventivi accettati dalla committente con il versamento della rata di acconto richiesta di
€ 11.000,00.
Per l'effetto, altrettanto fondate e degne di accoglimento possono considerarsi le domande relative alla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e alla condanna alla restituzione delle somme pagate.
Stante la risoluzione del contratto e la caducazione dei suoi effetti con efficacia ex tunc, la
è tenuta alla restituzione delle somme incassate a titolo di acconto sul valore dei CP_1
lavori appaltati in quanto la loro ritenzione risulta essere sine titulo. Dalla risoluzione del contratto discendono, quindi, ineludibili obblighi restitutori, come pacificamente pag. 8 di 11 affermato da consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità. Nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (Cass. n.
28381/2017; n. 4442/2014). In altri termini la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto liberatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite, in quanto tutti gli effetti del contratto vengono meno e si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti.
Può pertanto ritenersi definitivamente accertato quanto puntualmente dedotto dalla ricorrente e non contestato dal resistente, rimasto contumace, ovvero l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e il pagamento delle somme versate a titolo di acconto, illegittimamente trattenute.
All'esito del giudizio deve, inoltre, ritenersi fondata e degna di accoglimento anche la domanda relativa alla condanna della società resistente, risultata totalmente soccombente, ai sensi dell'art. 12bis del D. Lgs n. 28/2010, secondo la lettera del quale
“Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.”
Nei casi in cui ricorre l'obbligo della mediazione, come è nel caso di specie, la parte risultata soccombente che non abbia accettato l'invito alla mediazione senza giustificato motivo può essere condannata, ove richiesto, al pagamento di una sanzione pecuniaria pag. 9 di 11 pari al doppio del contributo unificato cui potrà cumularsi, ove richiesto, la condanna al pagamento in favore della parte vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Il ricorrente ha provato di aver invitato la a partecipare al procedimento di CP_1 mediazione assistita con mail PEC del 13.03.2023 (doc. 10 di parte ricorrente) che è rimasta del tutto priva di riscontro. La norma richiamata può, pertanto, ritenersi applicabile anche nel caso di specie in cui la parte soccombente che ha mancato di partecipare, senza giustificato motivo, al tentativo obbligatorio di mediazione, sia rimasta contumace anche nel successivo processo. Tale condotta infatti ha comunque obbligato il ricorrente ad avviare il giudizio stante l'indisponibilità a trovare una soluzione condivisa in sede di mediazione che evitasse il ricorso al processo;
condotta che appare degna di censura in quanto tenuta in spregio allo scopo dell'istituto inteso come strumento alternativo al processo per risolvere le controversie e per evitare l'abuso del processo, specie quando la mediazione è condizione di procedibilità. Merita, pertanto, accoglimento anche tale ultima domanda dell'odierna ricorrente, nei termini e limiti stabiliti in dispositivo.
Tanto considerato, in accoglimento delle domande della sig.ra Parte_1
va dichiarata la risoluzione del contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti idrico e termico dell'immobile sito in Neive (TN) alla
Via Demaria n. 41/43 di proprietà della ricorrente, intercorso il 14.03.2022 con
[...]
per inadempimento di quest'ultima e va riconosciuto il diritto Controparte_1 della parte non inadempiente alla restituzione della somma di € 11.000,00 corrisposta a titolo di acconto sul valore delle prestazioni contrattuali, con obbligo carico della parte inadempiente quest'ultima, inoltre, in virtù della soccombenza, va condannata CP_1 anche al pagamento delle spese del presente giudizio e della fase relativa alla negoziazione obbligatoria in favore del ricorrente liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, all'attività svolta ed alla natura della controversia, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una pag. 10 di 11 somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, nella persona del GOP LV Binetti, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, deduzione o eccezione:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto intercorso in data 14.03.2022 tra e Parte_1 Controparte_1
dedotto in giudizio;
[...]
2) Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t alla restituzione delle somme corrisposte da a titolo di Parte_1
acconto sul valore dei lavori appaltati e mai eseguiti oggetto del contratto risolto, e dunque al pagamento in favore di quest'ultima della somma di € 11.000,00, oltre interessi legali dal 14.03.2022 fino al soddisfo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., a rifondere a le spese del presente giudizio consistenti in € Parte_1
264,00 per spese esenti ed € 2.928,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta, CPA come per legge e successive occorrende, nonché le spese del procedimento di negoziazione obbligatoria che si liquidano in € 400,00.
4) Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 12bis del D. Lgs n.
28/2010 per disporre a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., il versamento all'Erario della somma di € 474,00, pari al doppio del c.u.
Cremona 04/11/2025.
Il GOP
Binetti LV
pag. 11 di 11
R.G. N. 1118/2024
Verbale della causa
Oggi 04 novembre 2025, alle ore 14:30, nella causa tra contro Parte_1
innanzi al GOP dr. LV Binetti, sono comparsi: Controparte_1
per , nessuno compare;
Pt_1 Parte_1
per contumace, nessuno compare;
Controparte_1
Il giudice, dopo la camera di consiglio, riapre il verbale di causa e decide la causa con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies CPC che pubblica mediante lettura alle parti, non presenti, del dispositivo e motivazioni e versata di seguito a verbale.
pag. 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
In persona del giudice dr. LV Binetti, pronuncia la seguente sentenza nella causa vertente tra:
( ), con l'Avv. Gaia Scorsetti, Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 contumace,
Resistente
Motivi della decisione
Fatto e processo.
Con ricorso ex art. 281decies CPC del 21.06.2024, notificato, unitamente all'ordinanza del 02/07/24 di fissazione dell'udienza del 05.02.25, a mezzo mail pec a in data 04.07.2025, conveniva in Email_1 Parte_1
giudizio (di seguito solo per sentire: “- accertare e Controparte_1 CP_1
dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per grave inadempimento ed Controparte_1 esclusivo fatto e colpa di quest'ultima; - accertare e dichiarare la debenza da parte di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore di Controparte_1 della somma in sorte capitale di € 11.000,00 (undicimila/00), oltre Parte_1 interessi legali dal 14.03.2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria,
e per l'effetto secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. In via principale: condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla restituzione in favore di della somma di € 11.000,00 Parte_1
(undicimila/00), o di quella diversa somma che dovesse emergere in esito al presente giudizio,
pag. 2 di 11 oltre interessi legali dal 14.03.2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di accogliere la domanda svolta in via principale, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore a indennizzare ex art. 2041 c.c. Parte_1 nella misura che risulterà accertata in corso di causa e comunque non inferiore rispetto a quella di € 11.000,00 (undicimila/00) versata in data 14.03.2022, oltre interessi legali dal 14.03.2022 fino alla data dell'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria. - In ogni caso: condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. Controparte_1
96 comma 3 c.p.c. alla corresponsione di una somma in favore di la cui Parte_1 determinazione si rimette all'equo apprezzamento del Giudicante, a fronte della mancata risposta all'invito alla stipula di negoziazione assistita. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre Iva, C.p.a., e 15% rimborso spese generali come per legge, con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.”
La ricorrente, a fondamento delle proprie istanze, sosteneva di aver ricevuto in donazione, in comproprietà con la sorella , un immobile sito in Neive Persona_1
(TN) alla Via Demaria n. 41/43 che necessitava di lavori di ristrutturazione e ammodernamento, soprattutto per quanto riguarda gli impianti idrici e di climatizzazione (doc. 1 e 2 di parte ricorrente). Che per l'esecuzione dei lavori si sarebbe rivolta, dietro consiglio di persona fidata di sua conoscenza, al Sig. CP_2
legale rappresentante della società resistente al quale avrebbe appaltato, CP_1 verbalmente, l'esecuzione dei detti lavori. Che gli accordi sulle opere da eseguire sarebbero intercorsi nell'aprile del 2021 esclusivamente per le vie brevi e senza alcun accordo scritto. Che nonostante gli accordi raggiunti la committente, fino a marzo 2022, non avrebbe ricevuto più alcuna notizia dalla società appaltatrice e tanto anche all'esito di numerosi tentativi di contatto espletati tramite telefono e applicazione di messaggistica whatsapp all'utenza del Sig. Che solo a marzo 2022 il Sig. CP_2 CP_2
a conferma della propria disponibilità ad eseguire i lavori, avrebbe richiesto un
[...]
acconto di € 10.000,00 e fatto pervenire due fatture per un totale, IVA compresa, di €
pag. 3 di 11 11.000; la n. 16 e la n. 18, di € 5.500 caduna, entrambe del 03.03.2022, aventi ad oggetto
“acconto lavoro idrico/termico presso vostro alloggio sito in Neive”. Acconto che sarebbe stato pagato dalla committente con bonifico del 14.03.2022 con causale “fatture 16/18”. Che, al pagamento delle somme richieste in acconto, sarebbe seguita l'assoluta inerzia della ditta appaltatrice interrotta solo il 13 luglio del 2022 dalla ricezione, sempre via whatsapp, di due preventivi di riepilogo, uno per ogni porzione dell'immobile, rispettivamente di € 19.300,00 e l'altro di € 15.000,00. Al detto invio sarebbe seguito, ancora una volta e nonostante i ripetuti solleciti telefonici e per messaggi, l'assoluto silenzio da parte di tanto che nel febbraio del 2023, la ricorrente avrebbe CP_1
venduto l'immobile nello stato in cui si trovava e, per il tramite di un proprio legale di fiducia, diffidato la ditta appaltatrice ad adempiere il contratto intercorso o a restituire le somme ricevute e a concludere una convenzione di negoziazione assistita (doc. 10).
Diffida ed invito che sarebbero rimasti privi di riscontro, se non verbali, fino all'aprile del 2024, quando con un messaggio whatsapp il legale rappresentante p.t. di Sig. CP_1
chiedeva alla ricorrente i propri riferimenti bancari affinchè potesse provvedere a CP_2
restituire l'acconto ricevuto ed annullare le fatture emesse. Messaggio che la ricorrente avrebbe riscontrato il 10.05.2024, inviando all'appaltatrice il proprio numero di IBAN, al quale comunque, non sarebbe seguito alcun riscontro, né la restituzione delle somme corrisposte in acconto (doc. 12).
All'udienza del 05.02.2025, fissata in modalità trattazione scritta con ordinanza del
02.07.2024, solo la ricorrente depositava le note scritte ai sensi dell'art 127 ter CPC.
All'esito, con successiva ordinanza del 08.02.2025, il giudice, verificata la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo mail all'indirizzo PEC della società resistente dichiarava la contumacia di quest'ultima e rinviava per il Email_1 prosieguo all'udienza del 08.07.2025, in presenza. Alla predetta udienza compariva il solo procuratore di parte ricorrente il quale, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, chiedeva la fissazione dell'udienza per gli incombenti di cui all'art 281 sexies CPC. All'esito il giudice fissava l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281sexies CPC,
pag. 4 di 11 concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive che solo la ricorrente depositava. All'udienza è comparso il solo procuratore di parte ricorrente che concludeva come da verbale.
Diritto
Preliminarmente va confermata la dichiarazione di contumacia della società convenuta alla quale il ricorso introduttivo ed il pedissequo provvedimento di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati alla casella PEC Email_1
che nel Registro delle Imprese risulta intestata alla odierna Controparte_1 resistente (doc. 3). Al riguardo parte ricorrente ha provato la ricezione della mail PEC contenente il ricorso ed il pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, depositando telematicamente le ricevute di accettazione e di consegna in formato “.eml”
e tanto consente di ritenere valida la notifica.
Nel merito, all'esito dell'attività processuale espletata, dell'esame degli atti e dei documenti di causa, la proposta domanda di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della resistente è apparsa fondata e va senz'altro accolta.
In materia di obbligazioni contrattuali, la parte contrattuale che conviene in giudizio l'altra parte di cui allega il grave inadempimento, chiedendo la risoluzione del contratto, deve provarne l'esistenza e la validità nonché l'adempimento della propria obbligazione, mentre sul convenuto grava l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. L'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto è, inoltre, subordinata alla sussistenza dell'imprescindibile presupposto che l'inadempimento sia rilevante. In altri termini, detto inadempimento deve essere tale da compromettere irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti.
Nel corso del giudizio è stata fornita la prova dell'esistenza del contratto verbale di appalto delle opere di rifacimento degli impianti idrici e termici dell'immobile di proprietà della ricorrente sito in Neive alla Via Demaria n. 41/43.
pag. 5 di 11 Al proposito appare il caso di rilevare come i negozi conclusi in forma orale rispondono al principio pacta sunt servanda, sancito nel nostro ordinamento dagli artt. 1372 e 1376 CC secondo i quali il contratto ha forza di legge tra le parti, senza limitare la sua efficacia ai soli negozi stipulati in forma solenne. Pertanto, anche i negozi stipulati verbalmente sono pienamente vincolanti e ad essi si estendono le disposizioni codicistiche che, infatti, riconoscono e attribuiscono rilevanza obbligatoria ai contratti stipulati in tale forma. Tra i contretti che non necessitano di forma scritta ad substantiam, va fatto rientrare quello di appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c. Tale contratto è infatti a forma libera in quanto può essere validamente stipulato anche oralmente. In particolare, la Corte di
Cassazione ha avuto modo di affermare che “secondo costante interpretazione, la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso oralmente, anche per facta concludentia, sicché', per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni” (Cass. Civ. n. 2303/2017); e ancora che “la stipulazione del contratto di appalto non richiede quale requisito la forma scritta” (Cass. Civ. n. 9077 /2003).
Non essendo, pertanto richiesti particolari requisiti di forma, l'esecuzione di lavori edili privati (di qualsiasi tipo) può essere affidata senza un contratto scritto oppure, come spesso accade, utilizzando e accettando semplicemente il preventivo dei lavori. Come nel caso di specie.
Ma la forma orale del negozio, ancorché valida ed ammissibile, è anche quella che meno garantisce le parti nel caso in cui dovessero sorgere contrasti sulla titolarità o l'esistenza stessa del diritto vantato. Infatti, in caso di contratto concluso con lo scambio solo orale di proposta ed accettazione, la parte che accampi l'esistenza dell'accordo così stipulato e, eventualmente, il suo inadempimento, deve fornire le prove dell'esistenza dell'accordo e del suo contenuto (oggetto, termini e condizioni). Tuttavia, il nostro ordinamento assicura comunque tutela ai negozi stipulati in modo verbale, anche sotto l'aspetto processuale, consentendo di poterne provare l'esistenza anche attraverso il comportamento tenuto dalle parti. Sul punto va, inoltre, ricordato che la mancata pag. 6 di 11 contestazione dei fatti rende superflua la prova. E ciò in quanto la mancata contestazione conferisce ai fatti un carattere non controverso, dovuto sia al sistema delle preclusioni, in forza del quale le parti hanno l'onere di collaborare al fine circoscrivere la materia controversa, sia del principio di economia processuale. Nel caso di specie la società appaltatrice, pure regolarmente citata, è rimasta contumace con ciò privandosi della possibilità di partecipare al contraddittorio e contestare i fatti e le circostanze portati dalla ricorrente, Fatti e circostanze che dunque sono rimaste del tutto incontestate.
Tuttavia, posto che la non contestazione dei fatti non costituisce una prova legale, ma un mero elemento di prova, la ricorrente ha fornito anche la prova documentale dell'esistenza dell'accordo producendo le fatture nn. 16 e 18, di € 5.500 caduna, entrambe del 03.03.2022, emesse dalla società appaltatrice, aventi ad oggetto “acconto lavoro idrico/termico presso vostro alloggio sito in Neive” (doc. 5 e 6); del pagamento delle stesse avvenuto con bonifico del 14.03.2022 con causale “fatture 16/18” (doc. 7), ed infine dei preventivi di riepilogo, uno per ogni porzione dell'immobile, rispettivamente di €
19.300,00 e l'altro di € 15.000,00 (doc. 8 e 9), ricevuti per il tramite dell'app di messaggistica whatsapp dall'utenza del Sig. legale rappresentante della CP_2 CP_1
(cfr. doc. 3) e non rifiutati dalla committente.
Del tutto sfornito di prova è, invece, risultato l'adempimento da parte dell'appaltatore, rimasto, peraltro, contumace. Per contro le ulteriori prove documentali fornite dalla ricorrente (mail e messaggi sms e whatsapp scambiati con il Sig. – doc 4 e 12 -) CP_2 fanno invece ritenere fondata l'eccezione di inadempimento, consistito nella mancata esecuzione dei lavori commissionati.
Al proposito, a suffragio della utilizzabilità dei messaggi whatsapp come fonti di prova, va rilevato che, sulla base di un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, i testi dei messaggi whatsapp, vanno considerati come documenti e sono pacificamente ammissibili e valutabili come mezzi di prova ai sensi dell'art. 2712
CC, se colui contro il quale sono stati prodotti non ne disconosce la conformità in pag. 7 di 11 maniera chiara, circostanziata ed esplicita, con una specifica allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale ed il documento prodotto e non con generiche formule di stile (cfr. Cass. Civ. n. 696/2023, n. 1250/2018, n. 8998/2001). Nel caso di specie, non solo i messaggi non sono stati oggetto di alcuna contestazione riguardo alla loro provenienza ed interpretazione da colui contro il quale sono stati utilizzati ma, inoltre, gli stessi appaiono attendibili e credibili in virtù del loro tenore, del contenuto delle conversazioni riprodotte e dei riferimenti temporali rilevabili.
Può pertanto ritenersi raggiunto l'accertamento dell'esistenza dell'inadempimento, della sua gravità e, dunque, della fondatezza della domanda di risoluzione del contratto anche in virtù dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “A norma dell'art. 1455 cod. civ. il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche di ufficio, il problema della gravità o meno dell'inadempimento ed è tenuto ad indicare, in ipotesi di accoglimento della domanda, il motivo per cui, nel caso concreto, ritiene l'inadempimento di non scarsa importanza, a meno che non si tratti di inadempimento definitivo delle obbligazioni primarie o essenziali di una delle parti” ( cfr: Cass.
Civ., Sez. II, Sent. 20/07/2007, n. 16084; ed anche Cass. 1773/2001; la Cass. 2954/2008; Cass.
Civ., Sez. III, 28/03/2006, n. 7083;). Nel caso di specie è stato provato che è rimasta inadempiuta l'obbligazione primaria ed essenziale della parte appaltatrice ovvero l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del contratto di appalto e descritti nei preventivi accettati dalla committente con il versamento della rata di acconto richiesta di
€ 11.000,00.
Per l'effetto, altrettanto fondate e degne di accoglimento possono considerarsi le domande relative alla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e alla condanna alla restituzione delle somme pagate.
Stante la risoluzione del contratto e la caducazione dei suoi effetti con efficacia ex tunc, la
è tenuta alla restituzione delle somme incassate a titolo di acconto sul valore dei CP_1
lavori appaltati in quanto la loro ritenzione risulta essere sine titulo. Dalla risoluzione del contratto discendono, quindi, ineludibili obblighi restitutori, come pacificamente pag. 8 di 11 affermato da consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità. Nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento (Cass. n.
28381/2017; n. 4442/2014). In altri termini la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto liberatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite, in quanto tutti gli effetti del contratto vengono meno e si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti.
Può pertanto ritenersi definitivamente accertato quanto puntualmente dedotto dalla ricorrente e non contestato dal resistente, rimasto contumace, ovvero l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e il pagamento delle somme versate a titolo di acconto, illegittimamente trattenute.
All'esito del giudizio deve, inoltre, ritenersi fondata e degna di accoglimento anche la domanda relativa alla condanna della società resistente, risultata totalmente soccombente, ai sensi dell'art. 12bis del D. Lgs n. 28/2010, secondo la lettera del quale
“Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.”
Nei casi in cui ricorre l'obbligo della mediazione, come è nel caso di specie, la parte risultata soccombente che non abbia accettato l'invito alla mediazione senza giustificato motivo può essere condannata, ove richiesto, al pagamento di una sanzione pecuniaria pag. 9 di 11 pari al doppio del contributo unificato cui potrà cumularsi, ove richiesto, la condanna al pagamento in favore della parte vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Il ricorrente ha provato di aver invitato la a partecipare al procedimento di CP_1 mediazione assistita con mail PEC del 13.03.2023 (doc. 10 di parte ricorrente) che è rimasta del tutto priva di riscontro. La norma richiamata può, pertanto, ritenersi applicabile anche nel caso di specie in cui la parte soccombente che ha mancato di partecipare, senza giustificato motivo, al tentativo obbligatorio di mediazione, sia rimasta contumace anche nel successivo processo. Tale condotta infatti ha comunque obbligato il ricorrente ad avviare il giudizio stante l'indisponibilità a trovare una soluzione condivisa in sede di mediazione che evitasse il ricorso al processo;
condotta che appare degna di censura in quanto tenuta in spregio allo scopo dell'istituto inteso come strumento alternativo al processo per risolvere le controversie e per evitare l'abuso del processo, specie quando la mediazione è condizione di procedibilità. Merita, pertanto, accoglimento anche tale ultima domanda dell'odierna ricorrente, nei termini e limiti stabiliti in dispositivo.
Tanto considerato, in accoglimento delle domande della sig.ra Parte_1
va dichiarata la risoluzione del contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti idrico e termico dell'immobile sito in Neive (TN) alla
Via Demaria n. 41/43 di proprietà della ricorrente, intercorso il 14.03.2022 con
[...]
per inadempimento di quest'ultima e va riconosciuto il diritto Controparte_1 della parte non inadempiente alla restituzione della somma di € 11.000,00 corrisposta a titolo di acconto sul valore delle prestazioni contrattuali, con obbligo carico della parte inadempiente quest'ultima, inoltre, in virtù della soccombenza, va condannata CP_1 anche al pagamento delle spese del presente giudizio e della fase relativa alla negoziazione obbligatoria in favore del ricorrente liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, all'attività svolta ed alla natura della controversia, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una pag. 10 di 11 somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, nella persona del GOP LV Binetti, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, deduzione o eccezione:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto intercorso in data 14.03.2022 tra e Parte_1 Controparte_1
dedotto in giudizio;
[...]
2) Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t alla restituzione delle somme corrisposte da a titolo di Parte_1
acconto sul valore dei lavori appaltati e mai eseguiti oggetto del contratto risolto, e dunque al pagamento in favore di quest'ultima della somma di € 11.000,00, oltre interessi legali dal 14.03.2022 fino al soddisfo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., a rifondere a le spese del presente giudizio consistenti in € Parte_1
264,00 per spese esenti ed € 2.928,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta, CPA come per legge e successive occorrende, nonché le spese del procedimento di negoziazione obbligatoria che si liquidano in € 400,00.
4) Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 12bis del D. Lgs n.
28/2010 per disporre a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., il versamento all'Erario della somma di € 474,00, pari al doppio del c.u.
Cremona 04/11/2025.
Il GOP
Binetti LV
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