CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2024, n. 41119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41119 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni dei Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 41119 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Messina ha confermato quella con la quale il Tribunale della stessa città, in data 16 febbraio 2023, aveva dichiarato EN Oliverì colpevole del reato di cui all'art. 73, cLigs. 6 settembre 2011, n. 159 e l'aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di arresto. 2. Ricorre per cassazione ER, per mezzo del difensore di fiducia avv. AN PA, e con un unico motivo deduce la mancanza e, comunque, l'illogicità della motivazione del Giudice di secondo grado, che ha omesso di rispondere alle censure in punto di offensività della condotta, di difetto di prova dell'elemento psicologico, di sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., infine di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che il ragionamento probatorio posto a fondamento della conferma della condanna riguarda, con tutta evidenza, altro processo e altro titolo di reato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 giugno 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di specificità. 4. La difesa, in data 15 giugno 2024 ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ribadito le ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'affermare che è nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, ma che reca, per errore, il dispositivo e la motivazione relativi ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, questa Corte ha chiarito che non è possibile, nel caso di specie, rimediare all'errore attraverso la procedura ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. in quanto la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811; Sez. 2, n. 23542 del 12/05/2009, Cicce, Rv. 244233). E' del pari nulla, ma non inesistente, la 2 sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, e che riporta fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che reca, per errore, una motivazione relativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, con la conseguenza che, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, si determina la necessità di rinnovare l'intero giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, L., Rv. 261801) 3. Detti principi possono senz'altro essere trasposti alla situazione oggetto di scrutinio. Osserva, invero, il Collegio che nel caso che ci occupa vi è assenza di motivazione sulla fattispecie devoluta in appello e sulle relative censure, poiché la pur presente motivazione della sentenza impugnata fa riferimento a fattispecie (reato di evasione) diversa da quella devoluta (art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011). Su tale conclusione non è suscettibile di incidere il rilievo, contenuto nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, della genericità del ricorso. Ciò in quanto è ben vero che «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (ex multis, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, 2019, C., Rv. 275853). Tuttavia, nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello è limitata al mero diniego dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro con riferimento ad un reato (evasione) diverso da quello per cui VI è stato condannato. Non viene, dunque, qui in rilievo l'a-specificità dei motivi, perché tale caratteristica nell'impugnazione dev'essere valutata alla stregua della specificità e congruità della motivazione, qui da ritenersi assente perché l'ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad Altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso, il 28 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni dei Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 41119 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Messina ha confermato quella con la quale il Tribunale della stessa città, in data 16 febbraio 2023, aveva dichiarato EN Oliverì colpevole del reato di cui all'art. 73, cLigs. 6 settembre 2011, n. 159 e l'aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di arresto. 2. Ricorre per cassazione ER, per mezzo del difensore di fiducia avv. AN PA, e con un unico motivo deduce la mancanza e, comunque, l'illogicità della motivazione del Giudice di secondo grado, che ha omesso di rispondere alle censure in punto di offensività della condotta, di difetto di prova dell'elemento psicologico, di sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., infine di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che il ragionamento probatorio posto a fondamento della conferma della condanna riguarda, con tutta evidenza, altro processo e altro titolo di reato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 giugno 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di specificità. 4. La difesa, in data 15 giugno 2024 ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ribadito le ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'affermare che è nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, ma che reca, per errore, il dispositivo e la motivazione relativi ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, questa Corte ha chiarito che non è possibile, nel caso di specie, rimediare all'errore attraverso la procedura ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. in quanto la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811; Sez. 2, n. 23542 del 12/05/2009, Cicce, Rv. 244233). E' del pari nulla, ma non inesistente, la 2 sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, e che riporta fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che reca, per errore, una motivazione relativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, con la conseguenza che, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, si determina la necessità di rinnovare l'intero giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, L., Rv. 261801) 3. Detti principi possono senz'altro essere trasposti alla situazione oggetto di scrutinio. Osserva, invero, il Collegio che nel caso che ci occupa vi è assenza di motivazione sulla fattispecie devoluta in appello e sulle relative censure, poiché la pur presente motivazione della sentenza impugnata fa riferimento a fattispecie (reato di evasione) diversa da quella devoluta (art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011). Su tale conclusione non è suscettibile di incidere il rilievo, contenuto nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, della genericità del ricorso. Ciò in quanto è ben vero che «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (ex multis, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, 2019, C., Rv. 275853). Tuttavia, nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello è limitata al mero diniego dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro con riferimento ad un reato (evasione) diverso da quello per cui VI è stato condannato. Non viene, dunque, qui in rilievo l'a-specificità dei motivi, perché tale caratteristica nell'impugnazione dev'essere valutata alla stregua della specificità e congruità della motivazione, qui da ritenersi assente perché l'ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad Altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso, il 28 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente