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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 1547/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1547 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Fabio Filograsso e Loredana Doto
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, l'appellato in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società Parte_1
chiedendo al giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “-
[...]
ACCERTARE e DICHIARARE, per le ragioni di cui in narrativa, l'illegittimità della trattenuta applicata ai danni del sig. dalla società Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.-C.F.
[...]
), nella busta paga del mese di dicembre 2021, recante la dicitura “Rec. P.IVA_1 contr. c/ disp. sosp” (cod. 4DSR); CP_2
- CONDANNARE la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (P.I.-C.F. ), al pagamento della somma P.IVA_1
1 di € 10.548,90, in favore del sig. , oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria come per legge”.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva: 1) di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 01.04.1987 e di aver espletato mansioni di impiegato presso la Stazione di Foggia dell'autostrada Bologna-Bari-Taranto; 2) che il rapporto di lavoro si era risolto in data 30.11.2021 in via consensuale, mediante transazione formalizzata in sede sindacale con il verbale di conciliazione del 24.11.2021, nel quale le parti avevano convenuto: - la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 30 novembre 2021, “indipendentemente da qualsiasi evento sospensivo del rapporto di lavoro, quali le fattispecie previste dall'art. 2110 c.c., con reciproco esonero dal preavviso, non spettante” e rinunciando il dipendente alla relativa impugnativa;
- in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, il pagamento in favore del lavoratore dell'importo lordo di euro 28.800,00 a titolo di incentivo all'esodo, “con le competenze del mese successivo la risoluzione del rapporto di lavoro, unitamente al pagamento del trattamento di fine rapporto e le ulteriori spettanze di fine rapporto”; - per effetto del conseguimento del diritto alla pensione anticipata con decorrenza dal 1° giugno 2025, la corresponsione in favore del lavoratore, fino a tale data e per il tramite dell'INPS, di un'indennità mensile pari all'importo lordo di euro 2.551,95, secondo il calcolo elaborato dall'istituto previdenziale sulla base delle informazioni presenti sul conto assicurativo del dipendente;
- il versamento dei contributi previdenziali, c.d. “contribuzione correlata”, utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata sino alla data del 28 febbraio
2025; - la rinuncia da parte del lavoratore “ad ogni e qualunque domanda, azione o pretesa, comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del rapporto e delle connesse attività, incarichi e responsabilità …”, con salvezza “della verifica contabile del TFR e delle competenze finali sulla base degli emolumenti riportati nelle buste paga”; - l'accettazione da parte della società di tali rinunzie e, corrispettivamente alle stesse, la “rinuncia nei confronti del Dipendente …, a qualsivoglia domanda, diritto o pretesa, comunque derivante connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del rapporto, e dunque anche dall'attività resa dal Dipendente in esecuzione del medesimo, salvi solo i casi di dolo e colpa grave”;
- la corresponsione al lavoratore, quale ulteriore corrispettivo per le sue rinunzie, “entro il giorno 27 del mese successivo alla data di cessazione” di “un importo lordo forfettario ed onnicomprensivo di Euro 1.200,00= (milleduecento/00)”, a titolo meramente transattivo;
3) che dal prospetto retributivo relativo agli emolumenti spettanti in conseguenza della cessazione del rapporto lavorativo, redatto dalla società convenuta nel mese di dicembre 2021, emergeva l'applicazione di una trattenuta di importo pari a €
10.548,90 recante la seguente causale “rec. contr. c/ dip. sosp.”, meglio esplicata CP_2 nella nota in calce allo stesso prospetto, ove si specificava che essa atteneva al “recupero sospensiva contributi dipendente cedolini da 9/2004 a 01/2006”; 4) che dalla suddetta
2 causale era dato evincere che la trattenuta era riconducibile alla normativa emergenziale emanata in favore dei datori di lavoro in occasione degli eventi sismici che avevano interessato la provincia di Foggia, in forza della quale fu disposta la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e premi assicurativi;
5) che la stessa era, tuttavia, illegittima, essendosi il diritto della società, di recuperare la quota di contributi previdenziali a carico del dipendente, estinto con la rinuncia contenuta nel verbale di conciliazione del 24.11.2021, la quale, avendo carattere generale, abbracciava ogni pretesa o rivendicazione, fatte salve unicamente le ipotesi di “dolo e colpa grave” del lavoratore, non ricorrenti nel caso di specie;
6) che pur volendo prescindere da siffatta rinuncia, il diritto rivendicato dalla datrice di lavoro doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, avuto riguardo tanto al termine quinquennale, applicabile ai crediti di natura previdenziale ai sensi dell'art. 3 della Legge 08.08.1995 n. 335, oltre che ai crediti di natura retributiva ex art. 2948, n. 4, c.c., quanto al termine ordinario decennale, essendo stata la trattenuta operata dopo oltre 15 anni dalla data in cui le somme per contributi avrebbero dovuto essere ritenute al lavoratore e, precisamente, dalla data di erogazione delle retribuzioni maturate dal settembre 2004 al gennaio 2006.
Costituitasi in giudizio, la società contestava nel merito la fondatezza della domanda attorea, rivendicando di aver legittimamente proceduto al recupero in unica soluzione della quota contributiva a carico del dipendente sospesa a seguito degli eventi calamitosi avvenuti nella provincia di Foggia tra il 2002 e il 2003, secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 106/2008 dallo stesso Inps, al quale aveva poi provveduto a versare nel dicembre 2021 la relativa somma onde integrare il montante contributivo del lavoratore, utile ai fini del trattamento pensionistico al medesimo spettante all'esito della risoluzione del rapporto di lavoro.
Obiettava, altresì, che sebbene l'art. 7, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 avesse disposto che la riscossione dei contributi non versati in forza della suddetta sospensione sarebbe avvenuta in 304 rate mensili, il beneficio del pagamento rateale era soltanto una modalità prevista per agevolare l'adempimento dell'obbligazione contributiva, che restava comunque unitaria, diversamente dalle obbligazioni previdenziali autonome e indipendenti, per le quali le singole scadenze periodiche determinavano il termine di adempimento, ragion per cui il diritto azionato non poteva dirsi prescritto, dovendo il relativo termine farsi decorre dalla scadenza dell'ultima rata, fissata al giugno 2031.
Con sentenza n. 3426/2023 pubblicata in data 16.11.2023 il Tribunale ha accolto il ricorso e, conseguentemente, dichiarato irripetibile l'importo di € 10.548,90 trattenuto dalla società convenuta in danno del lavoratore, ritenendo che, per quanto non possa dubitarsi che la datrice di lavoro abbia provveduto a versare il suddetto importo all'INPS
a titolo di contributi a carico del lavoratore e che la sospensione prevista dall'O.P.C.M. n.
3253 del 2002, art. 7 e della L. n. 290 del 2006, art. 6, comma 1 bis operasse in favore
3 della stessa, l'obbligazione contributiva facente capo all'instante deve intendersi come pertinente o comunque connessa allo svolgimento del rapporto di lavoro, dunque è soggetta all'efficacia preclusiva dell'atto transattivo intervenuto tra le parti in data
24.11.2021, sicché la rinuncia ivi espressa deve ritenersi comprensiva anche del diritto a ripetere la quota di contributi a carico del lavoratore.
Il primo giudice ha condannato la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Avverso detta pronuncia la società datrice di lavoro ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata.
Ha resistito il lavoratore, depositando apposita memoria con cui ha richiesto la conferma della sentenza gravata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 27.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata, pur sulla scorta di diversa motivazione.
Con un unico e articolato motivo di gravame la società denuncia la contraddittorietà del decisum di primo grado laddove, da un lato, ha dichiarato che l'obbligazione previdenziale è coperta dall'efficacia preclusiva dell'atto transattivo e, dall'altro, ha ritenuto “indubitabile” che la datrice di lavoro abbia provveduto a versare l'importo contributivo all'Inps, lamentando che il Tribunale avrebbe così implicitamente affermato che il lavoratore, sebbene abbia beneficiato della contribuzione da essa versata, avrebbe comunque diritto al pagamento del corrispondente valore economico.
Espone che il primo giudice ha impropriamente sostenuto che, mediante l'accordo conciliativo raggiunto nell'anno 2021, le parti avrebbero rinunciato in maniera reciproca a ogni profilo connesso al rapporto di lavoro, ivi incluso quello contributivo/previdenziale, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nei regimi previdenziali obbligatori, siano essi pubblici o privati, l'obbligo di versare la contribuzione ha natura inderogabile ed è, quindi, indisponibile, come sancito dall'art. 2115, comma 3, c.c., il quale stabilisce espressamente la nullità di qualsiasi patto diretto a eludere l'obbligazione contributiva.
Puntualizza che gli accordi transattivi eventualmente intervenuti tra lavoratore e datore di lavoro in ordine alle pretese conseguenti al rapporto di lavoro sono estranei al distinto e autonomo rapporto tra datore di lavoro ed ente previdenziale avente per oggetto
4 il credito contributivo, che, sorgendo direttamente dalla legge ed essendo destinato a soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente tutelato, è integralmente sottratto a ogni possibilità di intervento da parte dell'autonomia dei privati.
Richiama all'uopo alcune pronunce di legittimità che confermerebbero la totale estraneità e inefficacia della transazione conclusa tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo, in quanto discendente dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, dovendosi l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 per indicare la retribuzione imponibile
(“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro ...”) intendere nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo a esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, con la conseguenza che l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera, ovvero che questi abbia rinunziato ai suoi diritti.
Afferma che, applicando tali principi di diritto al caso di specie, il giudice di prime cure avrebbe dovuto concludere che l'accordo conciliativo intervenuto tra la società e il dipendente, senza la partecipazione dell'Inps, mai avrebbe potuto disporre della quota di contribuzione dovuta all'ente previdenziale in ragione della precedente sospensione contributiva concessa, non potendosi attribuire alle clausole dello stesso un senso contrario a una norma imperativa di legge, giungendo a sostenere la sua natura abdicativa rispetto a profili previdenziali/contributivi.
L'appellante affronta poi le questioni rimaste assorbite dalla sentenza e sulle quali il
Tribunale, avendo ritenuto che l'obbligazione contributiva sia coperta dall'efficacia preclusiva dell'accordo conciliativo, non si è pronunciato: in particolare, ribadisce la contestazione in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dal lavoratore.
Deduce, al riguardo, che secondo l'art. 7, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 la riscossione dei contributi non versati in forza della sospensione contributiva concessa per eventi calamitosi sarebbe avvenuta in 304 rate mensili, la prima delle quali da pagarsi entro il marzo 2006 e l'ultima entro il giugno 2031, evidenziando che dette rate non costituiscono, tuttavia, autonome e distinte obbligazioni, bensì adempimento frazionato di un'obbligazione unitaria, in quanto il pagamento dilazionato non è altro che una modalità per agevolarne l'adempimento, sicché la prescrizione del diritto in contestazione dovrebbe farsi decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.
Sostiene che in tal senso si sarebbe espressa la Corte di Cassazione, la quale, esaminando di recente un caso sovrapponibile a quello de quo, avrebbe statuito che la disciplina dettata dall'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253/2002 non si esaurisce nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale
5 viene ripristinata la situazione ex ante), ma si risolve nella regolazione ex novo dell'obbligazione relativa alle somme che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione, di cui ridefinisce i tempi e le modalità a tutto vantaggio delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso, trasformando l'obbligazione del pagamento dei premi de quibus in un unico debito rateizzato, per il quale vale il noto insegnamento giurisprudenziale in forza del quale la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.
Conclude, pertanto, che nella specie, considerato che l'ultima rata sarebbe scaduta entro il mese di giugno 2031, nessuna prescrizione potrebbe dirsi decorsa, essendo stato il debito contributivo recuperato nel dicembre 2021, ovvero oltre nove anni prima della suddetta scadenza.
Orbene, ritiene questa Corte che le doglianze espresse nell'atto di gravame, sopra riassunte, non siano idonee a sovvertire la statuizione di accoglimento della domanda attorea, che va, dunque, confermata, pur sulla scorta di una differente motivazione.
Preliminarmente, per una compiuta disamina della questione sottesa alla definizione della lite, è opportuno procedere a una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento, in forza del quale la società odierna appellante rivendica la legittimità della trattenuta operata, relativamente alla quota di contributi a carico del lavoratore, sulle competenze di fine rapporto al medesimo spettanti.
Il D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286, rubricato “Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”, dispone all'art. 4, che: “Per i soggetti che alle date del 29
e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza…”.
Nell'esercizio della potestà conferita dalla norma di rango primario, l'art. 7, comma
1, dell'O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253, recante “I primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile” ha previsto quanto segue: "Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
6 professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.
2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa”.
Il periodo oggetto della sospensione - compreso inizialmente tra il 31 ottobre 2002
e il 31 marzo 2003 - veniva prorogato dall'art. 8, O.P.C.M. 10 aprile 2003, n. 3279 sino al
30 giugno 2003 e nuovamente dall'art. 6, O.P.C.M. 11 luglio 2003, n. 3300 e dall'art. 4,
O.P.C.M. 8 settembre 2003, n. 3308 sino al 31 marzo 2004, sia per la provincia di
Campobasso che per la provincia di Foggia.
Da ultimo, l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3344 del 19.03.2004 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3354 del 07.05.2004 prorogavano il dies ad quem in discorso al 31 dicembre 2005.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, “la suddetta legislazione, di rango primario e secondario, ha quindi inteso perseguire l'obiettivo di sospendere (anche) i termini per l'adempimento dell'obbligo previdenziale a carico dei datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati dalle norme, nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali nella delicata fase susseguente alla ricostituzione e al ripristino delle attività economiche in territori colpiti da eventi tellurici. Il tenore lessicale delle disposizioni - “sono sospesi” - rende chiaro l'intento precettivo perseguito dal legislatore, mentre non è previsto nessun onere di comunicazione all'ente previdenziale al fine di rendere esplicita la volontà di fruire del beneficio” (Cass. 08 gennaio 2018, n. 202; Cass., Sez. Lav., n. 2833/2016; Cass., Sez.
Lav., 12.02.2016, n. 2833).
Tanto premesso in punto di diritto, si ritiene che la decisione impugnata abbia impropriamente riconosciuto al verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 24.11.2021 efficacia preclusiva rispetto al recupero della quota di contribuzione dovuta dal lavoratore, poiché trattasi di somme destinate all'Inps, il quale è rimasto del tutto estraneo al suddetto accordo, intervenuto unicamente fra datrice di lavoro e dipendente.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro in ordine alle pretese conseguenti al rapporto di lavoro
è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo
7 derivante direttamente dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera” (Cass. 20 luglio
2021, n. 20719 Cass. n. 12652/2019; Cass. n. 3686/2014; Cass. 28 luglio 2009, n. 17495;
Cass. 13.08.2007, n. 17670; Cass. n. 3122/2003).
La retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, a norma del quale deve essere assoggettato a contribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, salva la prova che l'erogazione appartenga a una delle categorie espressamente escluse dalla legge, deve, quindi, intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo a esso connesso, pur sorgendo con l'istaurazione del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti
(Cass. n. 27933/2017; Cass. n. 2642/2014).
Non può condividersi l'argomentazione difensiva dell'odierno appellato, secondo cui la trattenuta relativa alla quota di contributi a proprio carico avrebbe natura retributiva, ragion per cui essa ricadrebbe nell'alveo delle rinunce formalizzate dalla parte datoriale con il citato accordo transattivo, non risultando pertinente la giurisprudenza di legittimità dal medesimo all'uopo richiamata (v. pagg. 5 e 6 della memoria difensiva di costituzione in appello), la quale con tutta evidenza si riferisce a fattispecie diversa da quella in scrutinio, in cui, cioè, si configurava un indebito contributivo a carico del datore di lavoro, che, avendo versato all'ente previdenziale contributi non dovuti, era tenuto a restituire al lavoratore la retribuzione trattenuta.
In tal senso depone, in particolare, Cass. 21.05.2003 n. 8026, citata dall'appellato, la quale riconosce natura retributiva al credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme trattenute sullo stipendio e versate all'Inps a titolo di contribuzione previdenziale che il datore di lavoro restituisce al lavoratore per l'accertata inesistenza del debito previdenziale (caso evidentemente diverso da quello in esame, in cui i contributi non sono affatto indebiti, bensì devono essere versati all'Inps).
La natura retributiva della quota di contributi a carico del lavoratore viene, altresì, affermata dai giudici di legittimità con riferimento al caso - ancora una volta differente da quello in scrutinio - in cui il datore di lavoro è inadempiente nel pagamento della retribuzione, sicché il credito del dipendente avrà ad oggetto le retribuzioni non corrisposte, al lordo della quota di contributi a suo carico, rimanendo il medesimo liberato dall'obbligazione contributiva in discorso (v. Cass., sentenza n. 23426 del
17.11.2016, con una chiara ricostruzione dei rapporti fra datore, lavoratore ed ente previdenziale).
8 Deve, dunque, ritenersi degna di pregio la censura al riguardo mossa dall'appellante, atteso che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure,
l'accordo conciliativo con cui le odierne parti in causa hanno definito la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e l'obbligazione retributiva a essa connessa non spiega effetti sulla distinta e autonoma obbligazione contributiva, avente natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, e, quindi, sul diritto di rivalsa della società datrice di lavoro nei confronti dell'odierno appellato per la quota di contributi a carico del medesimo versata all' . Parte_2
L'astratta fondatezza di tale doglianza non è tuttavia sufficiente a determinare la riforma della sentenza di primo grado, poiché l'azione di recupero, da parte della società, della quota di contributi a carico del dipendente, resta preclusa dall'intervenuta prescrizione del relativo diritto.
L'eccezione di prescrizione è stata sollevata dal lavoratore in prime cure e ritualmente riproposta nel presente grado di giudizio, restando del tutto irrilevante la circostanza - evidenziata dalla società nella memoria di costituzione in primo grado - della mancanza, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, di una espressa domanda volta a far accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione, essendo a tal fine sufficiente che il ricorrente abbia argomentato la propria tesi volta a contrastare il diritto della controparte, anche con riferimento alla prescrizione.
Ebbene, detta eccezione risulta fondata, in quanto l'azione di “rivalsa” della datrice di lavoro per recuperare la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore è stata esercitata allorquando il termine prescrizionale era ormai spirato.
Sul punto, non coglie nel segno il richiamo dell'appellante alla pronuncia di legittimità del 21.09.2020, n. 19681, laddove ha statuito che la disciplina dettata dall'O.P.C.M. n. 3281 pubblicata in G.U. 29 aprile 2003 n. 98 “non si esaurisce nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la situazione ex ante), ma si risolve nella regolazione ex novo dell'obbligazione relativa alle somme che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione”; in tal modo ne ha ridefinito tempi e modalità a tutto vantaggio delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso, trasformando l'obbligazione del pagamento dei premi de quibus in un unico debito rateizzato. E come per tutti i debiti rateizzati, vale il noto insegnamento giurisprudenziale – cui va data continuità anche in questa sede – in forza del quale la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata” (v. pagg. 17 e 18 dell'atto di appello).
Tale sentenza, infatti, si riferisce incontestabilmente alla prescrizione nel rapporto fra datore di lavoro ed ente previdenziale (nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall' , il quale rivendicava nei confronti della società resistente CP_3 crediti per premi da versare per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel periodo 2002-2003, dichiarati estinti per prescrizione dal
9 giudice di secondo grado, in quanto non azionati nel termine di cinque anni dalla prima data utile, fissata dalla predetta O.P.C.M., per eseguire il pagamento in unica soluzione, non avendo la parte datoriale presentato domanda di rateizzazione).
Nella presente fattispecie, invece, ciò che viene in rilievo non è il rapporto fra datore di lavoro ed ente previdenziale, bensì quello fra datrice di lavoro e dipendente, sicché in tale diverso ambito vanno correttamente inquadrati il termine di prescrizione e la relativa decorrenza, da riferirsi al diritto della società di trattenere la quota di contributi a carico del lavoratore.
In proposito, osserva questa Corte che, in primo luogo, l'odierna appellante non avrebbe dovuto sospendere l'effettuazione delle trattenute sulla retribuzione del dipendente, in quanto la sospensione della obbligazione contributiva per i territori colpiti da calamità naturali riguarda solo i “versamenti” ed è prevista come misura di agevolazione per le imprese, non per i lavoratori;
in secondo luogo, una volta
(erroneamente) sospese le trattenute, avrebbe dovuto almeno recuperarle entro il termine di prescrizione.
Invero, i giudici di legittimità hanno chiarito che “l'art. 7, primo comma, O.P.C.M.
29 novembre 2002, n. 3253 – che prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua dell'art. 6, comma 1 bis, d.l. 9 ottobre 2006
n. 263, convertito in legge 6 dicembre 2006 n. 290, e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all'incremento delle retribuzioni di pubblici dipendenti.
In specie questa Corte ha, tra l'altro, precisato che la ridetta O.P.C.M. n. 3253 del
2002 fa espresso e prioritario riferimento alla l. n. 225 del 1992 e nel preambolo richiama anche il d.l. n. 245 del 2002, con significativo riferimento “in particolare” all'art. 2, comma 2, “con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile”, per cui “deve convenirsi che anche l'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra tra le ordinanze di protezione civile contemplate dal d.l. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, conv. in l. n. 290 del 2006”, con la conseguente sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza”.
Inoltre è stato anche chiarito che il predetto art. 6, comma 1 bis, del d.l. citato, “è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva”, così escludendosi “una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell'art. 7, poiché l'interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai “versamenti” – ossia agli adempimenti dell'obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei
10 lavoratori – e della ratio della disposizione, individuabile nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali”
(cfr. Cass. 24.02.2011 n. 4526, nonché Cass. 28.03.2012 n. 4963).
Nel medesimo solco, più di recente, si pone Cass. 22.04.2014 n. 9087, ove si ribadisce che “la sospensione dei contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002, ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002, interpretato alla luce dell'art.6, comma 1bis, del D.L.
9.10.2006 n. 263, conv. in Legge n. 290 del 2006, va a beneficio dei datori di lavoro privati, e non dei loro dipendenti, essendo finalizzata a liberare risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali, e non ad incrementare le retribuzioni”.
Non giova alla tesi dell'appellante neppure il riferimento alla circolare INPS n. 106 del 2008, avente ad oggetto i “principi generali applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali”, nella parte in cui lascia intendere che la sospensione accordata dall'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 riguardi anche le quote dovute dai lavoratori, i quali alla cessazione del rapporto dovrebbero poi versarle al datore di lavoro, che resterebbe l'unico responsabile del versamento all'ente previdenziale (v. pagg. 9 e 10 dell'atto di appello), atteso che, come statuito dalla Suprema Corte, “Le circolari dell'Inps non possono derogare alle disposizioni di legge, né influire sull'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo cosiddetto normativo, i quali restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente” (Cass. 3 gennaio 2020, n. 32; Cass. 12.02.2016, n. 2833; Cass. 26 maggio 2005 n. 11094; Cass.
6155/2004).
Trattasi, cioè, di un atto con valenza non normativa, a fronte di un dato legislativo e della relativa interpretazione giurisprudenziale (di cui sopra) che, invece, depongono nel senso che la sospensione è limitata ai “versamenti” del datore di lavoro, il quale nelle more può e deve continuare a trattenere le quote di contributi previdenziali a carico dei lavoratori, pur non essendo tenuto a versarle all' durante il relativo periodo. Pt_2
In altri termini, la sospensione contributiva concessa dalla normativa emergenziale, operando solo nei confronti e in favore dei datori di lavoro, non ha inciso sull'operatività dell'art. 19, comma 2, Legge n. 218 del 04.04.1952, a norma del quale “il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”.
Nel caso di specie, dunque, la società instante avrebbe dovuto continuare a trattenere la quota di contribuzione a carico del lavoratore durante il periodo di sospensione, senza doverla, tuttavia, versare all'Inps, o, al più, avrebbe dovuto recuperarla una volta terminata la sospensione ex lege concessa (cfr. Cass. 28.03.2012 n.
4963, già citata in precedenza, che ha significativamente ritenuto infondata la domanda dei lavoratori, i quali si opponevano al recupero da parte della società datrice di lavoro
11 dei contributi a loro carico, in una ipotesi in cui la trattenuta effettuata alla cessazione del rapporto era stata comunque eseguita ampiamente entro il termine di prescrizione, poiché si trattava di rapporti cessati fra il 2003 e il 2005).
Il recupero, invece, è stato qui effettuato dalla datrice di lavoro solo nel 2021, a fronte di una sospensione cessata, in virtù dei ripetuti differimenti succedutisi nel tempo, in data 31.12.2005; ne consegue che è maturata la prescrizione del relativo diritto, il cui dies a quo va determinato, in forza del citato art. 19 L. n. 218/1952, con riferimento alla scadenza dei singoli periodi di paga cui i contributi si riferiscono, momento in cui il datore avrebbe dovuto effettuare la trattenuta.
Ciò sia che si ritenga applicabile il termine quinquennale, previsto per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dall'art. 3, comma 9, lett. b) della Legge 08.08.1995 n. 335, come dedotto dall'odierno appellato, sia che si consideri l'azione di rivalsa della parte datoriale soggetta al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., posto che la trattenuta di cui al prospetto retributivo relativo agli emolumenti spettanti all'appellato in conseguenza della cessazione del rapporto lavorativo, avente quale causale “recupero sospensiva contributi dipendente cedolini da 9/2004 a 01/2006”,
è stata operata a distanza di oltre 15 anni dalla data in cui i relativi importi dovevano essere ritenuti al lavoratore.
In definitiva, l'odierna appellante, pur avendo legittimamente sospeso il versamento all'ente previdenziale della quota contributiva a carico del dipendente, avvalendosi del beneficio concesso dalla normativa emergenziale onde fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia negli anni 2002-
2003, ha errato, in un primo momento, a sospendere le trattenute sulla retribuzione spettante al dipendente, e in un secondo momento, allorquando non ha avviato il recupero delle somme appena cessato il periodo di sospensione o, comunque, entro il periodo di prescrizione, lasciando, invece, decorrere addirittura 15 anni.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, in base ai parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.
147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29.12.2023 dalla Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3426/2023 resa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Foggia il 16.11.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Fabio Filograsso e Loredana Doto dichiaratisi anticipanti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 27.01.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1547 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
-Appellante-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Fabio Filograsso e Loredana Doto
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, l'appellato in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società Parte_1
chiedendo al giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni: “-
[...]
ACCERTARE e DICHIARARE, per le ragioni di cui in narrativa, l'illegittimità della trattenuta applicata ai danni del sig. dalla società Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.-C.F.
[...]
), nella busta paga del mese di dicembre 2021, recante la dicitura “Rec. P.IVA_1 contr. c/ disp. sosp” (cod. 4DSR); CP_2
- CONDANNARE la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (P.I.-C.F. ), al pagamento della somma P.IVA_1
1 di € 10.548,90, in favore del sig. , oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria come per legge”.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva: 1) di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 01.04.1987 e di aver espletato mansioni di impiegato presso la Stazione di Foggia dell'autostrada Bologna-Bari-Taranto; 2) che il rapporto di lavoro si era risolto in data 30.11.2021 in via consensuale, mediante transazione formalizzata in sede sindacale con il verbale di conciliazione del 24.11.2021, nel quale le parti avevano convenuto: - la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 30 novembre 2021, “indipendentemente da qualsiasi evento sospensivo del rapporto di lavoro, quali le fattispecie previste dall'art. 2110 c.c., con reciproco esonero dal preavviso, non spettante” e rinunciando il dipendente alla relativa impugnativa;
- in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, il pagamento in favore del lavoratore dell'importo lordo di euro 28.800,00 a titolo di incentivo all'esodo, “con le competenze del mese successivo la risoluzione del rapporto di lavoro, unitamente al pagamento del trattamento di fine rapporto e le ulteriori spettanze di fine rapporto”; - per effetto del conseguimento del diritto alla pensione anticipata con decorrenza dal 1° giugno 2025, la corresponsione in favore del lavoratore, fino a tale data e per il tramite dell'INPS, di un'indennità mensile pari all'importo lordo di euro 2.551,95, secondo il calcolo elaborato dall'istituto previdenziale sulla base delle informazioni presenti sul conto assicurativo del dipendente;
- il versamento dei contributi previdenziali, c.d. “contribuzione correlata”, utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata sino alla data del 28 febbraio
2025; - la rinuncia da parte del lavoratore “ad ogni e qualunque domanda, azione o pretesa, comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del rapporto e delle connesse attività, incarichi e responsabilità …”, con salvezza “della verifica contabile del TFR e delle competenze finali sulla base degli emolumenti riportati nelle buste paga”; - l'accettazione da parte della società di tali rinunzie e, corrispettivamente alle stesse, la “rinuncia nei confronti del Dipendente …, a qualsivoglia domanda, diritto o pretesa, comunque derivante connessa, vicaria od anche solo occasionata dall'esecuzione e cessazione del rapporto, e dunque anche dall'attività resa dal Dipendente in esecuzione del medesimo, salvi solo i casi di dolo e colpa grave”;
- la corresponsione al lavoratore, quale ulteriore corrispettivo per le sue rinunzie, “entro il giorno 27 del mese successivo alla data di cessazione” di “un importo lordo forfettario ed onnicomprensivo di Euro 1.200,00= (milleduecento/00)”, a titolo meramente transattivo;
3) che dal prospetto retributivo relativo agli emolumenti spettanti in conseguenza della cessazione del rapporto lavorativo, redatto dalla società convenuta nel mese di dicembre 2021, emergeva l'applicazione di una trattenuta di importo pari a €
10.548,90 recante la seguente causale “rec. contr. c/ dip. sosp.”, meglio esplicata CP_2 nella nota in calce allo stesso prospetto, ove si specificava che essa atteneva al “recupero sospensiva contributi dipendente cedolini da 9/2004 a 01/2006”; 4) che dalla suddetta
2 causale era dato evincere che la trattenuta era riconducibile alla normativa emergenziale emanata in favore dei datori di lavoro in occasione degli eventi sismici che avevano interessato la provincia di Foggia, in forza della quale fu disposta la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e premi assicurativi;
5) che la stessa era, tuttavia, illegittima, essendosi il diritto della società, di recuperare la quota di contributi previdenziali a carico del dipendente, estinto con la rinuncia contenuta nel verbale di conciliazione del 24.11.2021, la quale, avendo carattere generale, abbracciava ogni pretesa o rivendicazione, fatte salve unicamente le ipotesi di “dolo e colpa grave” del lavoratore, non ricorrenti nel caso di specie;
6) che pur volendo prescindere da siffatta rinuncia, il diritto rivendicato dalla datrice di lavoro doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, avuto riguardo tanto al termine quinquennale, applicabile ai crediti di natura previdenziale ai sensi dell'art. 3 della Legge 08.08.1995 n. 335, oltre che ai crediti di natura retributiva ex art. 2948, n. 4, c.c., quanto al termine ordinario decennale, essendo stata la trattenuta operata dopo oltre 15 anni dalla data in cui le somme per contributi avrebbero dovuto essere ritenute al lavoratore e, precisamente, dalla data di erogazione delle retribuzioni maturate dal settembre 2004 al gennaio 2006.
Costituitasi in giudizio, la società contestava nel merito la fondatezza della domanda attorea, rivendicando di aver legittimamente proceduto al recupero in unica soluzione della quota contributiva a carico del dipendente sospesa a seguito degli eventi calamitosi avvenuti nella provincia di Foggia tra il 2002 e il 2003, secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 106/2008 dallo stesso Inps, al quale aveva poi provveduto a versare nel dicembre 2021 la relativa somma onde integrare il montante contributivo del lavoratore, utile ai fini del trattamento pensionistico al medesimo spettante all'esito della risoluzione del rapporto di lavoro.
Obiettava, altresì, che sebbene l'art. 7, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 avesse disposto che la riscossione dei contributi non versati in forza della suddetta sospensione sarebbe avvenuta in 304 rate mensili, il beneficio del pagamento rateale era soltanto una modalità prevista per agevolare l'adempimento dell'obbligazione contributiva, che restava comunque unitaria, diversamente dalle obbligazioni previdenziali autonome e indipendenti, per le quali le singole scadenze periodiche determinavano il termine di adempimento, ragion per cui il diritto azionato non poteva dirsi prescritto, dovendo il relativo termine farsi decorre dalla scadenza dell'ultima rata, fissata al giugno 2031.
Con sentenza n. 3426/2023 pubblicata in data 16.11.2023 il Tribunale ha accolto il ricorso e, conseguentemente, dichiarato irripetibile l'importo di € 10.548,90 trattenuto dalla società convenuta in danno del lavoratore, ritenendo che, per quanto non possa dubitarsi che la datrice di lavoro abbia provveduto a versare il suddetto importo all'INPS
a titolo di contributi a carico del lavoratore e che la sospensione prevista dall'O.P.C.M. n.
3253 del 2002, art. 7 e della L. n. 290 del 2006, art. 6, comma 1 bis operasse in favore
3 della stessa, l'obbligazione contributiva facente capo all'instante deve intendersi come pertinente o comunque connessa allo svolgimento del rapporto di lavoro, dunque è soggetta all'efficacia preclusiva dell'atto transattivo intervenuto tra le parti in data
24.11.2021, sicché la rinuncia ivi espressa deve ritenersi comprensiva anche del diritto a ripetere la quota di contributi a carico del lavoratore.
Il primo giudice ha condannato la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Avverso detta pronuncia la società datrice di lavoro ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata.
Ha resistito il lavoratore, depositando apposita memoria con cui ha richiesto la conferma della sentenza gravata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 27.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata, pur sulla scorta di diversa motivazione.
Con un unico e articolato motivo di gravame la società denuncia la contraddittorietà del decisum di primo grado laddove, da un lato, ha dichiarato che l'obbligazione previdenziale è coperta dall'efficacia preclusiva dell'atto transattivo e, dall'altro, ha ritenuto “indubitabile” che la datrice di lavoro abbia provveduto a versare l'importo contributivo all'Inps, lamentando che il Tribunale avrebbe così implicitamente affermato che il lavoratore, sebbene abbia beneficiato della contribuzione da essa versata, avrebbe comunque diritto al pagamento del corrispondente valore economico.
Espone che il primo giudice ha impropriamente sostenuto che, mediante l'accordo conciliativo raggiunto nell'anno 2021, le parti avrebbero rinunciato in maniera reciproca a ogni profilo connesso al rapporto di lavoro, ivi incluso quello contributivo/previdenziale, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nei regimi previdenziali obbligatori, siano essi pubblici o privati, l'obbligo di versare la contribuzione ha natura inderogabile ed è, quindi, indisponibile, come sancito dall'art. 2115, comma 3, c.c., il quale stabilisce espressamente la nullità di qualsiasi patto diretto a eludere l'obbligazione contributiva.
Puntualizza che gli accordi transattivi eventualmente intervenuti tra lavoratore e datore di lavoro in ordine alle pretese conseguenti al rapporto di lavoro sono estranei al distinto e autonomo rapporto tra datore di lavoro ed ente previdenziale avente per oggetto
4 il credito contributivo, che, sorgendo direttamente dalla legge ed essendo destinato a soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente tutelato, è integralmente sottratto a ogni possibilità di intervento da parte dell'autonomia dei privati.
Richiama all'uopo alcune pronunce di legittimità che confermerebbero la totale estraneità e inefficacia della transazione conclusa tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo, in quanto discendente dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, dovendosi l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 per indicare la retribuzione imponibile
(“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro ...”) intendere nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo a esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, con la conseguenza che l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera, ovvero che questi abbia rinunziato ai suoi diritti.
Afferma che, applicando tali principi di diritto al caso di specie, il giudice di prime cure avrebbe dovuto concludere che l'accordo conciliativo intervenuto tra la società e il dipendente, senza la partecipazione dell'Inps, mai avrebbe potuto disporre della quota di contribuzione dovuta all'ente previdenziale in ragione della precedente sospensione contributiva concessa, non potendosi attribuire alle clausole dello stesso un senso contrario a una norma imperativa di legge, giungendo a sostenere la sua natura abdicativa rispetto a profili previdenziali/contributivi.
L'appellante affronta poi le questioni rimaste assorbite dalla sentenza e sulle quali il
Tribunale, avendo ritenuto che l'obbligazione contributiva sia coperta dall'efficacia preclusiva dell'accordo conciliativo, non si è pronunciato: in particolare, ribadisce la contestazione in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dal lavoratore.
Deduce, al riguardo, che secondo l'art. 7, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 la riscossione dei contributi non versati in forza della sospensione contributiva concessa per eventi calamitosi sarebbe avvenuta in 304 rate mensili, la prima delle quali da pagarsi entro il marzo 2006 e l'ultima entro il giugno 2031, evidenziando che dette rate non costituiscono, tuttavia, autonome e distinte obbligazioni, bensì adempimento frazionato di un'obbligazione unitaria, in quanto il pagamento dilazionato non è altro che una modalità per agevolarne l'adempimento, sicché la prescrizione del diritto in contestazione dovrebbe farsi decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.
Sostiene che in tal senso si sarebbe espressa la Corte di Cassazione, la quale, esaminando di recente un caso sovrapponibile a quello de quo, avrebbe statuito che la disciplina dettata dall'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253/2002 non si esaurisce nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale
5 viene ripristinata la situazione ex ante), ma si risolve nella regolazione ex novo dell'obbligazione relativa alle somme che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione, di cui ridefinisce i tempi e le modalità a tutto vantaggio delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso, trasformando l'obbligazione del pagamento dei premi de quibus in un unico debito rateizzato, per il quale vale il noto insegnamento giurisprudenziale in forza del quale la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.
Conclude, pertanto, che nella specie, considerato che l'ultima rata sarebbe scaduta entro il mese di giugno 2031, nessuna prescrizione potrebbe dirsi decorsa, essendo stato il debito contributivo recuperato nel dicembre 2021, ovvero oltre nove anni prima della suddetta scadenza.
Orbene, ritiene questa Corte che le doglianze espresse nell'atto di gravame, sopra riassunte, non siano idonee a sovvertire la statuizione di accoglimento della domanda attorea, che va, dunque, confermata, pur sulla scorta di una differente motivazione.
Preliminarmente, per una compiuta disamina della questione sottesa alla definizione della lite, è opportuno procedere a una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento, in forza del quale la società odierna appellante rivendica la legittimità della trattenuta operata, relativamente alla quota di contributi a carico del lavoratore, sulle competenze di fine rapporto al medesimo spettanti.
Il D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286, rubricato “Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”, dispone all'art. 4, che: “Per i soggetti che alle date del 29
e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza…”.
Nell'esercizio della potestà conferita dalla norma di rango primario, l'art. 7, comma
1, dell'O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253, recante “I primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile” ha previsto quanto segue: "Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
6 professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.
2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa”.
Il periodo oggetto della sospensione - compreso inizialmente tra il 31 ottobre 2002
e il 31 marzo 2003 - veniva prorogato dall'art. 8, O.P.C.M. 10 aprile 2003, n. 3279 sino al
30 giugno 2003 e nuovamente dall'art. 6, O.P.C.M. 11 luglio 2003, n. 3300 e dall'art. 4,
O.P.C.M. 8 settembre 2003, n. 3308 sino al 31 marzo 2004, sia per la provincia di
Campobasso che per la provincia di Foggia.
Da ultimo, l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3344 del 19.03.2004 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3354 del 07.05.2004 prorogavano il dies ad quem in discorso al 31 dicembre 2005.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, “la suddetta legislazione, di rango primario e secondario, ha quindi inteso perseguire l'obiettivo di sospendere (anche) i termini per l'adempimento dell'obbligo previdenziale a carico dei datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati dalle norme, nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali nella delicata fase susseguente alla ricostituzione e al ripristino delle attività economiche in territori colpiti da eventi tellurici. Il tenore lessicale delle disposizioni - “sono sospesi” - rende chiaro l'intento precettivo perseguito dal legislatore, mentre non è previsto nessun onere di comunicazione all'ente previdenziale al fine di rendere esplicita la volontà di fruire del beneficio” (Cass. 08 gennaio 2018, n. 202; Cass., Sez. Lav., n. 2833/2016; Cass., Sez.
Lav., 12.02.2016, n. 2833).
Tanto premesso in punto di diritto, si ritiene che la decisione impugnata abbia impropriamente riconosciuto al verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 24.11.2021 efficacia preclusiva rispetto al recupero della quota di contribuzione dovuta dal lavoratore, poiché trattasi di somme destinate all'Inps, il quale è rimasto del tutto estraneo al suddetto accordo, intervenuto unicamente fra datrice di lavoro e dipendente.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro in ordine alle pretese conseguenti al rapporto di lavoro
è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo
7 derivante direttamente dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera” (Cass. 20 luglio
2021, n. 20719 Cass. n. 12652/2019; Cass. n. 3686/2014; Cass. 28 luglio 2009, n. 17495;
Cass. 13.08.2007, n. 17670; Cass. n. 3122/2003).
La retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, a norma del quale deve essere assoggettato a contribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, salva la prova che l'erogazione appartenga a una delle categorie espressamente escluse dalla legge, deve, quindi, intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro, poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo a esso connesso, pur sorgendo con l'istaurazione del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti
(Cass. n. 27933/2017; Cass. n. 2642/2014).
Non può condividersi l'argomentazione difensiva dell'odierno appellato, secondo cui la trattenuta relativa alla quota di contributi a proprio carico avrebbe natura retributiva, ragion per cui essa ricadrebbe nell'alveo delle rinunce formalizzate dalla parte datoriale con il citato accordo transattivo, non risultando pertinente la giurisprudenza di legittimità dal medesimo all'uopo richiamata (v. pagg. 5 e 6 della memoria difensiva di costituzione in appello), la quale con tutta evidenza si riferisce a fattispecie diversa da quella in scrutinio, in cui, cioè, si configurava un indebito contributivo a carico del datore di lavoro, che, avendo versato all'ente previdenziale contributi non dovuti, era tenuto a restituire al lavoratore la retribuzione trattenuta.
In tal senso depone, in particolare, Cass. 21.05.2003 n. 8026, citata dall'appellato, la quale riconosce natura retributiva al credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme trattenute sullo stipendio e versate all'Inps a titolo di contribuzione previdenziale che il datore di lavoro restituisce al lavoratore per l'accertata inesistenza del debito previdenziale (caso evidentemente diverso da quello in esame, in cui i contributi non sono affatto indebiti, bensì devono essere versati all'Inps).
La natura retributiva della quota di contributi a carico del lavoratore viene, altresì, affermata dai giudici di legittimità con riferimento al caso - ancora una volta differente da quello in scrutinio - in cui il datore di lavoro è inadempiente nel pagamento della retribuzione, sicché il credito del dipendente avrà ad oggetto le retribuzioni non corrisposte, al lordo della quota di contributi a suo carico, rimanendo il medesimo liberato dall'obbligazione contributiva in discorso (v. Cass., sentenza n. 23426 del
17.11.2016, con una chiara ricostruzione dei rapporti fra datore, lavoratore ed ente previdenziale).
8 Deve, dunque, ritenersi degna di pregio la censura al riguardo mossa dall'appellante, atteso che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure,
l'accordo conciliativo con cui le odierne parti in causa hanno definito la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e l'obbligazione retributiva a essa connessa non spiega effetti sulla distinta e autonoma obbligazione contributiva, avente natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, e, quindi, sul diritto di rivalsa della società datrice di lavoro nei confronti dell'odierno appellato per la quota di contributi a carico del medesimo versata all' . Parte_2
L'astratta fondatezza di tale doglianza non è tuttavia sufficiente a determinare la riforma della sentenza di primo grado, poiché l'azione di recupero, da parte della società, della quota di contributi a carico del dipendente, resta preclusa dall'intervenuta prescrizione del relativo diritto.
L'eccezione di prescrizione è stata sollevata dal lavoratore in prime cure e ritualmente riproposta nel presente grado di giudizio, restando del tutto irrilevante la circostanza - evidenziata dalla società nella memoria di costituzione in primo grado - della mancanza, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, di una espressa domanda volta a far accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione, essendo a tal fine sufficiente che il ricorrente abbia argomentato la propria tesi volta a contrastare il diritto della controparte, anche con riferimento alla prescrizione.
Ebbene, detta eccezione risulta fondata, in quanto l'azione di “rivalsa” della datrice di lavoro per recuperare la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore è stata esercitata allorquando il termine prescrizionale era ormai spirato.
Sul punto, non coglie nel segno il richiamo dell'appellante alla pronuncia di legittimità del 21.09.2020, n. 19681, laddove ha statuito che la disciplina dettata dall'O.P.C.M. n. 3281 pubblicata in G.U. 29 aprile 2003 n. 98 “non si esaurisce nella mera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata la situazione ex ante), ma si risolve nella regolazione ex novo dell'obbligazione relativa alle somme che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periodo di sospensione”; in tal modo ne ha ridefinito tempi e modalità a tutto vantaggio delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso, trasformando l'obbligazione del pagamento dei premi de quibus in un unico debito rateizzato. E come per tutti i debiti rateizzati, vale il noto insegnamento giurisprudenziale – cui va data continuità anche in questa sede – in forza del quale la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata” (v. pagg. 17 e 18 dell'atto di appello).
Tale sentenza, infatti, si riferisce incontestabilmente alla prescrizione nel rapporto fra datore di lavoro ed ente previdenziale (nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall' , il quale rivendicava nei confronti della società resistente CP_3 crediti per premi da versare per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel periodo 2002-2003, dichiarati estinti per prescrizione dal
9 giudice di secondo grado, in quanto non azionati nel termine di cinque anni dalla prima data utile, fissata dalla predetta O.P.C.M., per eseguire il pagamento in unica soluzione, non avendo la parte datoriale presentato domanda di rateizzazione).
Nella presente fattispecie, invece, ciò che viene in rilievo non è il rapporto fra datore di lavoro ed ente previdenziale, bensì quello fra datrice di lavoro e dipendente, sicché in tale diverso ambito vanno correttamente inquadrati il termine di prescrizione e la relativa decorrenza, da riferirsi al diritto della società di trattenere la quota di contributi a carico del lavoratore.
In proposito, osserva questa Corte che, in primo luogo, l'odierna appellante non avrebbe dovuto sospendere l'effettuazione delle trattenute sulla retribuzione del dipendente, in quanto la sospensione della obbligazione contributiva per i territori colpiti da calamità naturali riguarda solo i “versamenti” ed è prevista come misura di agevolazione per le imprese, non per i lavoratori;
in secondo luogo, una volta
(erroneamente) sospese le trattenute, avrebbe dovuto almeno recuperarle entro il termine di prescrizione.
Invero, i giudici di legittimità hanno chiarito che “l'art. 7, primo comma, O.P.C.M.
29 novembre 2002, n. 3253 – che prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua dell'art. 6, comma 1 bis, d.l. 9 ottobre 2006
n. 263, convertito in legge 6 dicembre 2006 n. 290, e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all'incremento delle retribuzioni di pubblici dipendenti.
In specie questa Corte ha, tra l'altro, precisato che la ridetta O.P.C.M. n. 3253 del
2002 fa espresso e prioritario riferimento alla l. n. 225 del 1992 e nel preambolo richiama anche il d.l. n. 245 del 2002, con significativo riferimento “in particolare” all'art. 2, comma 2, “con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile”, per cui “deve convenirsi che anche l'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra tra le ordinanze di protezione civile contemplate dal d.l. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, conv. in l. n. 290 del 2006”, con la conseguente sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza”.
Inoltre è stato anche chiarito che il predetto art. 6, comma 1 bis, del d.l. citato, “è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva”, così escludendosi “una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell'art. 7, poiché l'interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai “versamenti” – ossia agli adempimenti dell'obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei
10 lavoratori – e della ratio della disposizione, individuabile nell'intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali”
(cfr. Cass. 24.02.2011 n. 4526, nonché Cass. 28.03.2012 n. 4963).
Nel medesimo solco, più di recente, si pone Cass. 22.04.2014 n. 9087, ove si ribadisce che “la sospensione dei contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002, ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3253 del 2002, interpretato alla luce dell'art.6, comma 1bis, del D.L.
9.10.2006 n. 263, conv. in Legge n. 290 del 2006, va a beneficio dei datori di lavoro privati, e non dei loro dipendenti, essendo finalizzata a liberare risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali, e non ad incrementare le retribuzioni”.
Non giova alla tesi dell'appellante neppure il riferimento alla circolare INPS n. 106 del 2008, avente ad oggetto i “principi generali applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito di calamità naturali”, nella parte in cui lascia intendere che la sospensione accordata dall'O.P.C.M. n. 3253 del 2002 riguardi anche le quote dovute dai lavoratori, i quali alla cessazione del rapporto dovrebbero poi versarle al datore di lavoro, che resterebbe l'unico responsabile del versamento all'ente previdenziale (v. pagg. 9 e 10 dell'atto di appello), atteso che, come statuito dalla Suprema Corte, “Le circolari dell'Inps non possono derogare alle disposizioni di legge, né influire sull'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo cosiddetto normativo, i quali restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente” (Cass. 3 gennaio 2020, n. 32; Cass. 12.02.2016, n. 2833; Cass. 26 maggio 2005 n. 11094; Cass.
6155/2004).
Trattasi, cioè, di un atto con valenza non normativa, a fronte di un dato legislativo e della relativa interpretazione giurisprudenziale (di cui sopra) che, invece, depongono nel senso che la sospensione è limitata ai “versamenti” del datore di lavoro, il quale nelle more può e deve continuare a trattenere le quote di contributi previdenziali a carico dei lavoratori, pur non essendo tenuto a versarle all' durante il relativo periodo. Pt_2
In altri termini, la sospensione contributiva concessa dalla normativa emergenziale, operando solo nei confronti e in favore dei datori di lavoro, non ha inciso sull'operatività dell'art. 19, comma 2, Legge n. 218 del 04.04.1952, a norma del quale “il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”.
Nel caso di specie, dunque, la società instante avrebbe dovuto continuare a trattenere la quota di contribuzione a carico del lavoratore durante il periodo di sospensione, senza doverla, tuttavia, versare all'Inps, o, al più, avrebbe dovuto recuperarla una volta terminata la sospensione ex lege concessa (cfr. Cass. 28.03.2012 n.
4963, già citata in precedenza, che ha significativamente ritenuto infondata la domanda dei lavoratori, i quali si opponevano al recupero da parte della società datrice di lavoro
11 dei contributi a loro carico, in una ipotesi in cui la trattenuta effettuata alla cessazione del rapporto era stata comunque eseguita ampiamente entro il termine di prescrizione, poiché si trattava di rapporti cessati fra il 2003 e il 2005).
Il recupero, invece, è stato qui effettuato dalla datrice di lavoro solo nel 2021, a fronte di una sospensione cessata, in virtù dei ripetuti differimenti succedutisi nel tempo, in data 31.12.2005; ne consegue che è maturata la prescrizione del relativo diritto, il cui dies a quo va determinato, in forza del citato art. 19 L. n. 218/1952, con riferimento alla scadenza dei singoli periodi di paga cui i contributi si riferiscono, momento in cui il datore avrebbe dovuto effettuare la trattenuta.
Ciò sia che si ritenga applicabile il termine quinquennale, previsto per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dall'art. 3, comma 9, lett. b) della Legge 08.08.1995 n. 335, come dedotto dall'odierno appellato, sia che si consideri l'azione di rivalsa della parte datoriale soggetta al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., posto che la trattenuta di cui al prospetto retributivo relativo agli emolumenti spettanti all'appellato in conseguenza della cessazione del rapporto lavorativo, avente quale causale “recupero sospensiva contributi dipendente cedolini da 9/2004 a 01/2006”,
è stata operata a distanza di oltre 15 anni dalla data in cui i relativi importi dovevano essere ritenuti al lavoratore.
In definitiva, l'odierna appellante, pur avendo legittimamente sospeso il versamento all'ente previdenziale della quota contributiva a carico del dipendente, avvalendosi del beneficio concesso dalla normativa emergenziale onde fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia negli anni 2002-
2003, ha errato, in un primo momento, a sospendere le trattenute sulla retribuzione spettante al dipendente, e in un secondo momento, allorquando non ha avviato il recupero delle somme appena cessato il periodo di sospensione o, comunque, entro il periodo di prescrizione, lasciando, invece, decorrere addirittura 15 anni.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, in base ai parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.
147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29.12.2023 dalla Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3426/2023 resa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Foggia il 16.11.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Fabio Filograsso e Loredana Doto dichiaratisi anticipanti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 27.01.2025
Il Presidente dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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