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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 luglio 2025, iscritta al n. 1811 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Saragat n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 20 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 26 febbraio 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acquapendente (VT), parte I, n. 2).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia
[...]
il 12 maggio 2011; che sono separati per effetto della sentenza n. Persona_1
193/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 11 settembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2. la figlia minor è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione principale della stessa presso la mamma in Acquapendente via Aldo
Moro n.7;
3. la casa coniugale sita in Acquapendente Via XXV Aprile n.14, di proprietà del sig. resterà l'abitazione esclusiva dello stesso, dandosi atto che la Parte_1
sig.ra se ne è allontanata unitamente alla figlia sin dall'epoca della Parte_2
separazione;
4. le parti concordano ch (di anni 14) potrà continuare a frequentare Per_1
il padre con la più ampia liberà, accordandosi direttamente con lui in base alle proprie esigenze di studio, sportive ed extrascolastiche in genere e comunque: almeno due giorni alla settimana e a week-end alterni;
durante le ferie estive, almeno tre settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni tutte le Per_1
festività religiose e laiche;
5. il sig orrisponderà alla ex moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre rivalutazione Istat come per legge;
Per_1
6. le parti contribuiranno alle spese straordinarie che riguardano la figlia nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate e documentate come da
Protocollo del Tribunale di Viterbo del settembre 2018, che dichiarano di conoscere ed accettare;
7. ciascuna parte provvederà in modo autonomo al proprio sostentamento;
8. le parti dichiarano di aver già provveduto a risolvere ogni questione economica tra loro esistente e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente accordo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Acquapendente (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi
[...]
e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 luglio 2025, iscritta al n. 1811 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Saragat n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 20 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 26 febbraio 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acquapendente (VT), parte I, n. 2).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia
[...]
il 12 maggio 2011; che sono separati per effetto della sentenza n. Persona_1
193/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 11 settembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2. la figlia minor è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione principale della stessa presso la mamma in Acquapendente via Aldo
Moro n.7;
3. la casa coniugale sita in Acquapendente Via XXV Aprile n.14, di proprietà del sig. resterà l'abitazione esclusiva dello stesso, dandosi atto che la Parte_1
sig.ra se ne è allontanata unitamente alla figlia sin dall'epoca della Parte_2
separazione;
4. le parti concordano ch (di anni 14) potrà continuare a frequentare Per_1
il padre con la più ampia liberà, accordandosi direttamente con lui in base alle proprie esigenze di studio, sportive ed extrascolastiche in genere e comunque: almeno due giorni alla settimana e a week-end alterni;
durante le ferie estive, almeno tre settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni tutte le Per_1
festività religiose e laiche;
5. il sig orrisponderà alla ex moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre rivalutazione Istat come per legge;
Per_1
6. le parti contribuiranno alle spese straordinarie che riguardano la figlia nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate e documentate come da
Protocollo del Tribunale di Viterbo del settembre 2018, che dichiarano di conoscere ed accettare;
7. ciascuna parte provvederà in modo autonomo al proprio sostentamento;
8. le parti dichiarano di aver già provveduto a risolvere ogni questione economica tra loro esistente e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente accordo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Acquapendente (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi
[...]
e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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